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Essa, ai sensi dell’articolo L. 526-863, deve contenere determinate menzioni. In
primo luogo, deve figurare uno stato descrittivo dei “beni, diritti, obbligazioni e garanzie
destinate all’attività professionale”; si tratta, in altri termini, dell’elenco dei beni che
comporranno il patrimonio dell’EIRL, in ragione del fatto che lo stesso elemento non
può essere ricompreso nel patrimonio personale e in quello personale, anche se si tratta di
un bene indiviso o comune al coniuge. Inoltre, anche sulla scorta di quanto già affermato,
i termini utilizzati dal legislatore della riforma sono abbastanza larghi da permettere di
ricomprendere la totalità delle cose che possono costituire oggetto di conferimento, sia i
beni materiali che quelli immateriali.

      La dichiarazione non comporta ovviamente un passaggio di proprietà, i beni,
tanto quanto i diritti di proprietà industriale, restano associati al loro proprietario, per
questo motivo non è richiesta nessuna particolare modifica dell’iscrizione del Registro
dell’Istituto Nazionale della proprietà industriale. È necessario sottolineare l’importanza
che riveste la valutazione del valore degli attivi separati. Essendo misura dell’estensione
dei diritti dei creditori sul patrimonio imprenditoriale, il valore dell’apporto permette anche
di stabilire la futura capacità di accesso al credito dell’EIRL. Il problema è identico a
quello della valutazione dei beni che costituiscono conferimento alle società, per cui la
soluzione impiegata è d’ordine simile. Quando un elemento dell’attivo supera il valore,
fissato con decreto, di 30mila euro, l’imprenditore deve designare un “commissario ai
conti64” chiamato ad eseguire un’operazione di valutazione, solo successivamente il bene
sarà annesso alla dichiarazione. Il senato, in sede di discussione sul testo di legge approvato
dalla camera, aveva esteso la competenza ed effettuare il lavoro di stima dei beni anche ad
altri professionisti, i periti contabili, associazioni di gestione aggregate e i notai,
allorquando si tratti di stimare il valore di un immobile.

63 «Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l’article L. 526-7 n’acceptent le dépôt de la déclaration
   visée au même article qu’après avoir vérifié qu’elle comporte: 1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou
   sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur; 2° La mention de l’objet de
   l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. La modification de l’objet donne lieu à mention au
   registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 527-7; 3° Le cas échéant, les documents
   attestant de l’accomplissement des formalités visées aux articles L. 526-9 à L. 526-11. Sans préjudice du respect des
   règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité
   professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier
   exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas,
   l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier
   exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée».

64 Il commissaire aux comptes.

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