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Conclusioni

      Come si è visto nelle pagine precedenti, il regime dell’EIRL nasconde alcune lacune
che, per quanto sia possibile applicare, in analogia, regimi precedentemente creati dal
legislatore, non si possono colmare sistematicamente. Inoltre, le risposte sono rese
ancora più incerte perché, visto anche il poco tempo trascorso dalla nascita dello statuto,
la giurisprudenza e il legislatore non si sono espressi sui dubbi sollevati dalla dottrina, il che,
va detto, non fa che rendere il ricorso al patrimonio separato sinonimo di insicurezza
giuridica, sia per l’imprenditore individuale, che per i suoi creditori. Purtroppo non si può
che prendere atto che «nel regno dell’insicurezza giuridica, l’EIRL è regina»247. A
questo punto, il ricorso alla tecnica societaria, precisamente all’EURL, non può che
rivelarsi più sicuro. In effetti, l’EIRL, se da un lato ha tenuto fede alle promesse di
semplicità dello statuto, non ha, dall’altro, fatto fronte alle pretese di stabilità giuridica, alle
quali avrebbe dovuto essere legato l’agire del governo. La limitazione della responsabilità
dell’imprenditore è, forse, l’unico obiettivo rispettato. In effetti, il meccanismo pensato
per il patrimonio separato permette l’impermeabilità dei patrimoni anche nel caso di
apertura di una procedura collettiva nei confronti dell’attività imprenditoriale collegata al
patrimonio costituito dall’EIRL; ovviamente questa separazione è stata pensata per
presentare delle porosità fra i patrimoni in determinati casi, poiché non sarebbe
pensabile che l’imprenditore sia esonerato dalla propria responsabilità personale nel caso
in cui abbia condotto una gestione sbagliata e manchevole del patrimonio separato. Sembra
molto chiara, allora, la tesi che fa sottostare il sistema della separazione patrimoniale al
comportamento dell’imprenditore e non alla tecnica utilizza. È impossibile, dunque,
escludere completamente la responsabilità personale dell’imprenditore individuale
malgrado il ricorso al patrimonio separato: alcune delle responsabilità civili
dell’imprenditore, come nel caso della responsabilità per i vizi della cosa venduta, si
imputano al patrimonio professionale, ma nel caso di errori nell’amministrazione, egli è
tenuto a risponderne personalmente.

      Da quanto detto nel capitolo III, si evince che la questione dell’estensione della
responsabilità è di ordine politico poiché il regime dell’EIRL si adatta alla finalità per la

247 «Au royaume de l’insécurité juridique, l’EIRL est reine». R. MORTIER, Les mutations de l’EIRL, in Droit et
     Patrimoine, Avril 2011, n. 202, p. 78.

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