Lo scioglimento dei consigli comunali

La situazione nella provincia di Reggio Calabria(*)


Pasquale Angelosanto

Pasquale Angelosanto
Colonnello, Comandante Provinciale Carabinieri
Reggio Calabria.




Raffaele Rivola

Raffaele Rivola
Maggiore, Comandante 1^ Sezione, Reparto Anti Eversione - Raggruppamento Operativo Speciale CC.






Il controllo della “cosa pubblica”: le infiltrazioni


Parlando di infiltrazioni mafiose negli enti pubblici e tenendo conto dello strapotere economico acquisito dalle organizzazioni mafiose, la prima domanda che occorre porsi è «perché organizzazioni che fatturano miliardi di euro all’anno, che hanno ramificazioni in tutto il globo, si interessano delle scarse risorse di piccoli comuni aspromontani?».
Le disponibilità economiche di queste realtà locali sono infatti irrisorie e, in molti casi, i bilanci sono gravemente dissestati e la capacità di spesa è praticamente nulla.
Eppure «fondamentale, per la natura stessa della ‘ndrangheta, è il controllo delle istituzioni al livello più immediato del rapporto tra rappresentanti e rappresentati», si legge nella Relazione annuale della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa del 2008 (Forgione, 2008, pag. 100).
è quindi chiaro che il paradigma della "mafia imprenditrice" è inadatto a spiegare l’interesse mafioso a condizionare l’andamento degli enti locali. è fin troppo evidente che le poche migliaia di euro di un appalto per il rifacimento di una piazzetta di pochi metri quadrati in un paesino di meno di mille anime non rappresentino nulla di fronte agli enormi ricavi del traffico internazionale di stupefacenti.
Ne consegue che l’infiltrazione mafiosa non può essere collocata, se non parzialmente, tra le attività proprie dell’impresa mafiosa e che le ragioni del fenomeno vadano ricercate altrove.
Un ente locale amministra e governa. è in quella sede che vengono rilasciate concessioni ed autorizzazioni, che si elaborano i piani strutturali, che si decidono quali sono le priorità del territorio. Per quanto piccolo possa essere un ente locale, esso dispone di posti di lavoro, una merce rara, in particolare nel meridione. Chi controlla l’ente locale potrà decidere delle assunzioni dei lavoratori socialmente utili o finanche di quelli a tempo indeterminato, potrà bandire (e condizionare) i concorsi per l’arruolamento dei vigili urbani, ai quali spetta un ruolo fondamentale nello svolgimento dei controlli amministrativi ed in materia urbanistica ed edilizia.
Acquisire il controllo di un ente locale significa quindi poterne gestire in modo discrezionale i poteri, appropriandosi di una fondamentale articolazione territoriale che è quella più vicina alle esigenze del cittadino, anche in termini di sussidiarietà.
Il controllo degli enti pubblici ha l’ulteriore finalità di ottenere vantaggi per le attività di riciclaggio, come è riscontrabile sia nelle realtà territoriali lontane sia in quelle di origine dei gruppi mafiosi.
Ad esempio, nelle regioni del Nord Italia il condizionamento è normalmente teso proprio a procurarsi strumenti per inserirsi nelle attività economiche locali.
Da tempo la ‘ndrangheta si è proiettata verso il centro - nord Italia, l’Europa, il Nord America, il Canada e l’Australia.
L’infiltrazione e la penetrazione di quei territori ha comportato la stabilizzazione della presenza di strutture ‘ndranghetiste in continuo contatto ed in rapporto di sostanziale dipendenza con la casa madre reggina.
Più in particolare, le recenti indagini hanno consentito di accertare come la ‘ndrangheta calabrese eserciti la propria influenza criminale nel nord Italia (segnatamente, in Lombardia, Piemonte e Liguria), ove si è diffusa non attraverso un modello di semplice imitazione, nel quale gruppi delinquenziali autoctoni riproducono modelli organizzativi e di azione dei gruppi mafiosi, ma attraverso un vero e proprio fenomeno di colonizzazione, quindi di espansione su un nuovo territorio, organizzandone il controllo e gestendone i traffici illeciti, fino alla formazione di uno stabile insediamento mafioso(1).
In quelle realtà locali, l’obiettivo è costituito dalla ricerca delle opportunità di riciclaggio e di gestione delle risorse locali (più consistenti rispetto a quelle dei comuni calabresi) conquistando appalti e concessioni edilizie.

2. Taurianova 1991

Nel 1991, a Taurianova, in quindici giorni vennero uccise dodici persone, in quella che fu l’ultima battaglia della faida che vide contrapposte da una parte le famiglie degli Zagari-Viola-Avignone-Giovinazzo(2) e dall’altra gli Asciutto-Alampi.
Il massacro é stato caratterizzato anche da una brutale decapitazione. Gli episodi più gravi si svolsero tra giovedì 2 e venerdì 3 maggio e la c.d. "testa mozzata", in particolare, divenne parte della storia criminale nel pomeriggio di venerdì.
Nella sua sintesi, la prima informativa redatta dai carabinieri della Compagnia di Taurianova descrisse lo scenario drammatico del duplice omicidio dei fratelli Giovanni e Giuseppe Grimaldi(3).


Oltre ad una donna, ferita ad una mano da un pallettone di lupara (ne furono repertati oltre una ventina), alla tribale carneficina, assistettero circa venti persone, molte delle quali impiegate del vicino ufficio postale.
La presenza di così tante persone, non scoraggiò la ferocia e la determinazione dei sicari che, con freddezza, dapprima fecero uscire le vittime designate dal negozio in cui si trovavano, per poi massacrarle barbaramente, come riferì il figlio di uno dei due Grimaldi uccisi.


Gli assassini, facendo uso di un grosso coltello, decapitarono Grimaldi Giuseppe, la cui testa fu rinvenuta a una certa distanza dal tronco. Pur nella frenesia delle prime indagini, i Carabinieri riuscirono immediatamente a contestualizzare l’accaduto.

Rocco Zagari, il cui omicidio fu vendicato con tanta atrocità, era un "uomo d’onore", che aveva ereditato il comando della cosca da Domenico Giovinazzo, ergastolano ucciso a Polistena nel 1990 nel giorno stesso in cui era stato rimesso in libertà per scadenza dei termini di custodia cautelare. Ma Rocco Zagari era anche un politico. Fino a pochi mesi prima di essere ucciso mentre si stava facendo radere in una barberia di Taurianova, Zagari era consigliere comunale della DC. Il Comune, fin dal dopoguerra, era governato da una sola famiglia, quella dei Macri’. Alla guida della pubblica amministrazione di Taurianova si succedettero dapprima Giuseppe Macrì, poi i figli Olga, Ada e Francesco, detto "Ciccio Mazzetta"(4) per i metodi usati nella gestione amministrativa.
Nello stesso giorno, a Taurianova, oltre al duplice omicidio dei fratelli Grimaldi, si verificarono altri due omicidi: uno al mattino ed uno nella tarda serata. Il contesto in cui maturarono fu il medesimo.
L’omicidio di Rocco Zagari, figura così importante, era stato vendicato secondo le regole mafiose, ma a rendere la strage così diversa dall’ordinario canone vendicatorio, ci fu la macabra decapitazione, che suscitò ripugnanza in tutto il mondo. Così, anche le istituzioni si attivarono: le Forze dell’ordine sul territorio furono massicciamente potenziate, la Commissione Parlamentare Antimafia approdò in Calabria e il Ministro della Giustizia chiese al Ministro degli Interni lo scioglimento immediato del Consiglio Comunale di Taurianova.
Il dibattito si incentrò sulle responsabilità della politica locale e, grazie all’amplificazione mediatica data dalla decapitazione di piazza, la strage di Taurianova pose all’attenzione di tutti il problema delle ingerenze mafiose nell’amministrazione, cosicché la discussione sulle infiltrazioni mafiose negli enti locali, entrò nell’agenda del Governo. Il Governo dell’epoca emanò il decreto con il quale si prevedeva la possibilità di procedere allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali sospettati di essere infiltrati o inquinati dalle cosche mafiose.
Per quanto riguarda Taurianova, i motivi che sostanziarono il provvedimento, indicati nella relazione del Ministro dell’Interno al Presidente della Repubblica del 2 agosto 1991, furono:
-  collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata con carattere di continuità sia per la presenza all’interno dell’amministrazione locale di soggetti legati alle famiglie protagoniste della malavita di Taurianova, sia in conseguenza della coesistenza nella medesima persona della qualità di pubblico amministratore e di esponente di cosca mafiosa;
-  presenza, nei posti chiave dell’amministrazione comunale, di persone che per relazioni parentali, di affinità e di amicizia, evidenziarono mancanza di autonomia nell’esercizio del mandato rappresentativo ed appalesarono una chiara contiguità tra malavita operativa e sistema clientelare;
- deterioramento della situazione generale dell’amministrazione, sotto i profili dell’imparzialità, del buon andamento della pubblica amministrazione, e del regolare funzionamento dei servizi, la cui fruizione è peraltro sottoposta ad un «consolidato sistema di abusi e favoritismi, che impedisce il libero esercizio dei diritti civili»;
-  compromissione dello stato della sicurezza pubblica, con conseguente sfiducia nelle istituzioni e diffuso sentimento di insicurezza.
La proposta formulata dal Ministro dell’Interno al Presidente della Repubblica venne pienamente accolta e, quali commissari straordinari, furono nominati un magistrato in quiescenza, un ispettore generale del Ministero del Tesoro e un vice prefetto ispettore.
A fondamento della relazione del Ministro, vi era il risultato dell’attività di indagine svolta da diversi apparati dello Stato: oltre a quanto rilevato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e dall’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, l’attività di analisi si basava sugli atti della Legione Carabinieri di Catanzaro. Il risultato investigativo, che consentì - per la prima volta - al decisore politico di annichilire un ente democraticamente eletto, si componeva di attente e puntuali valutazioni, frutto di un’analisi che partiva dai più minuziosi dettagli e che consentì di rilevare i collegamenti degli amministratori con la criminalità organizzata. In particolare, nel caso di Taurianova, i carabinieri documentarono, sul conto dei consiglieri comunali:
-  i precedenti penali;
-  i rapporti di frequentazione, stretta amicizia e parentela con esponenti di vertice della cosca Avignone-Giovinazzo;
-  il coinvolgimento in procedimenti penali assieme a personaggi mafiosi.


3. La normativa a garanzia del corretto funzionamento degli enti locali a fronte del pericolo infiltrazione mafiosa

a. La produzione normativa degli anni novanta

L’art. 15 bis della L. 19 marzo 1990, n. 55 (introdotto dall’art. 1 del D.L. 31 maggio 1991 n. 164(5), convertito con L. 22 luglio 1991 n. 221, e poi modificato dall’art. 1 della L. 11 gennaio 1994 n. 108) ha previsto lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, quando «[...] emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica».
La norma riportata affianca l’art. 15 della stessa L. n. 55/1990, che, ricollegandosi ai modelli penalistici e di prevenzione, contempla la sospensione dei soli amministratori sottoposti a procedimento penale per il delitto di associazione di tipo mafioso ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in relazione ad esso e degli amministratori nei cui confronti sia stata applicata, ancorché con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all’art. 1 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In effetti, l’art. 15 (poi trasfuso nell’art. 59 del TUEL - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) è stato formulato per garantire il corretto funzionamento degli organi elettivi, dei quali è stata assicurata la sopravvivenza, essendo prevista soltanto la sospensione degli amministratori collegati alla criminalità organizzata.
Viceversa, l’art. 15 bis rappresenta la extrema ratio, cui l’ordinamento ha ritenuto di dover ricorrere, quando la sospensione degli amministratori collusi non sarebbe sufficiente a salvaguardare l’amministrazione pubblica, di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata.
Si tratta, pertanto, di una misura di carattere straordinario, introdotta per fronteggiare un’emergenza straordinaria, da cui è derivata la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere probabile, nella concreta realtà e in base ai dati dell’esperienza, l’eventuale soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata, quali i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni.
Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa costituisce, pertanto, l’atto più rilevante attraverso il quale lo Stato interviene in situazioni di illegalità e degrado amministrativo.
La normativa si è concretamente rivelata un valido strumento di contrasto delle infiltrazioni e dei condizionamenti mafiosi, capace di intervenire anche dove è impossibile per la Magistratura, non richiedendo né la prova di commissione di reati né che i collegamenti tra le amministrazioni e le organizzazioni risultino da prove inconfutabili. Sono, infatti, sufficienti semplici elementi e circostanze di fatto rivelatrici di un collegamento o di influenza tra l’amministrazione e i sodalizi criminali. La legge ha così consentito di intervenire nei confronti di enti locali caratterizzati da dissesti finanziari, da assenza di piani regolatori, da inefficienza dei servizi di polizia municipale, da rifiuti abbandonati per la mancanza di raccolta, dall’assegnazione di appalti a "uomini d’onore", da dilagante abusivismo edilizio che non risparmia nemmeno il suolo demaniale, da personale assunto in maniera clientelare e senza selezione di merito, da assistenza sanitaria quasi inesistente e degradata, da scuole in rovina, strade dissestate, cimiteri abbandonati.

b. Alcune considerazioni

Le norme in materia di scioglimento degli enti locali hanno carattere "extrapenale". La loro applicazione, pertanto, non consegue necessariamente a vicende di carattere penale. Inoltre, da un provvedimento di scioglimento non derivano inevitabilmente conseguenze giudiziarie. In particolare, l’analisi dei provvedimenti finora adottati evidenzia come gli elementi posti a base delle motivazioni di scioglimento non esitano necessariamente in un procedimento penale.
La funzione di prevenzione e di difesa sociale da fenomeni di criminalità organizzata, propria degli scioglimenti, trova conferma in una sentenza del Consiglio di Stato (n. 4467 del 2004), ove si evidenzia che: «[...] la ratio sottesa allo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata è da collegare a un istituto di natura preventiva e cautelare inteso ad evitare che gli indizi raccolti in ordine all’esistenza di un’infiltrazione della criminalità organizzata possano compromettere il regolare e legittimo andamento della cosa pubblica. Essa non risponde, quindi, alle regole ordinamentali tendenti a stroncare la commissione di illeciti, ma si inquadra piuttosto nel sistema preventivo del controllo generale riservato allo Stato in ordine a fatti che, per consistenza ed effettività, si reputano idonei a determinare uno sviamento dell’interesse pubblico […]»(6).


4. La procedura

L’iter amministrativo per lo scioglimento prevede il potere d’iniziativa in capo al Prefetto che, informato dalla Magistratura o dalle Forze di polizia, del potenziale rischio di infiltrazioni mafiose in un ente locale, avvia la procedura di accesso agli atti(7).
Alla stregua del disposto normativo dell’art. 143 co. 2 TUEL, il procedimento di scioglimento di un’amministrazione comunale o provinciale (o anche, a seguito della novella introdotta dall’art. 1-bis del D.Lgs. 31 marzo 2003, n. 50, di città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, consorzi di comuni e province, organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, aziende speciali dei comuni e delle province e consigli circoscrizionali) «[...]è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell’Interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni»(8).
Protagonista della procedura è una commissione d’accesso di nomina prefettizia, che svolge un’attività d’indagine sull’operato dell’amministrazione locale, valutando la consistenza degli elementi sui quali fondare la proposta di scioglimento, rappresentati dai vizi e dalle anomalie dell’azione amministrativa dell’ente. Della commissione d’accesso fanno normalmente parte vice prefetti, funzionari di prefettura e funzionari delle forze dell’ordine (un funzionario della Polizia di Stato, un ufficiale dei Carabinieri ed un ufficiale della Guardia di Finanza).
La commissione, al termine dei lavori, redige una relazione diretta al Prefetto che, a sua volta, invia un rapporto al Ministro dell’Interno, affinché valuti l’opportunità di giungere ad uno scioglimento.
Alla relazione prefettizia, nel caso di riscontro di elementi che integrino gli estremi dello scioglimento(9), segue l’emanazione, da parte del Presidente della Repubblica, del decreto che dispone lo scioglimento dell’Ente. Tale decreto viene emanato dal Capo dello Stato su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il decreto stesso viene trasmesso contestualmente alla sua emissione alle Camere e conserva i suoi effetti «[...]per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali»(10) (art. 143 co. 3 TUEL) e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Finalità precipua dell’istituto dello scioglimento è quella «[...] di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati".
Avverso il decreto di cui all’art. 143 TUEL è ammessa tutela giurisdizionale da esercitarsi nelle forme ordinarie (ricorso al Tar in prime cure ed eventuale, successivo, ricorso al Consiglio di Stato). Legittimati attivi nel giudizio sono i componenti degli organismi disciolti, mentre i legittimati passivi sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Interni, il Prefetto della provincia di appartenenza dell’ente sciolto, la Gestione straordinaria dello stesso e l’Ente(11).
Una volta sciolta l’amministrazione comunale, con Decreto del Presidente della Repubblica, si segue una procedura molto simile a quella per lo scioglimento per motivi ordinari. Nel decreto di scioglimento viene contestualmente nominata «[...] una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso» (art. 144 TUEL). Tale commissione è composta di tre membri «scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza» (art. 144 TUEL). La stessa permane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
Nel caso dei comuni, vengono nominati tre commissari straordinari, prevalentemente provenienti dalla carriera prefettizia, cui vengono conferiti i poteri di sindaco, giunta e consiglio. Nessun potere straordinario, quindi, come potrebbe lasciar intendere il nome attribuito alla commissione.

5. Evoluzione normativa: il c.d. "Pacchetto Sicurezza"

La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha completamente riformulato l’art. 143 TUEL, che ora comprende un’ampia gamma di innovazioni, i cui contenuti sono preannunciati dalla stessa rubrica "Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti".
A seguito della riforma, si possono sciogliere le amministrazioni locali quando (comma 1).
[…] - anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2(12), ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
L’introduzione della necessità di «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata» per lo scioglimento degli organi elettivi degli enti locali conseguenti a fenomeni di infiltrazione mafiosa, comporta che la proposta di scioglimento del Ministro dell’Interno al Consiglio dei ministri debba indicare «in modo analitico le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico».
Il nuovo articolo 143 TUEL, inoltre:
-  istituzionalizza la nomina da parte del Prefetto di una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’Interno(13).
La commissione, entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, deve terminare gli accertamenti rassegnando al Prefetto le proprie conclusioni;
-  fissa per il Prefetto un termine di 45 giorni dal deposito delle conclusioni, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, per inviare al Ministro dell’interno una relazione in cui si dà conto degli elementi raccolti dettagliando anche il coinvolgimento del segretario comunale o provinciale, del direttore generale, dei dirigenti del personale, nonché gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o, comunque, connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. La relazione viene prodotta dal prefetto non prima di aver sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica competente per territorio(14);
-  fissa un termine di tre mesi dalla trasmissione della relazione per provvedere, se del caso, a disporre lo scioglimento dell’ente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno previa deliberazione favorevole del Consiglio dei ministri. Il provvedimento è immediatamente trasmesso alla Camera. In caso non sussistano presupposti per lo scioglimento o per l’adozione di altri provvedimenti, il Ministro emana comunque un atto conclusivo del procedimento;
-  prevede che la verifica dei fenomeni di infiltrazione venga svolta anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale; in questo caso viene adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, tra cui la sospensione dall’impiego del dipendente, o la sua destinazione ad altro ufficio o mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente. Tali misure possono anche essere adottate a prescindere dall’adozione del provvedimento di scioglimento, quando la relazione prefettizia accerti la sussistenza di elementi di compromissione;
-  contempla "misure d’urgenza", con le quali in caso di "urgente necessità" il Prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari(15);
-  prevede espressamente, quali conseguenze di un accertamento positivo, la risoluzione di diritto degli incarichi a contratto, degli incarichi di revisore dei conti e dei rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria.
Con la nuova formulazione della disciplina dello scioglimento diviene fondamentale l’accuratezza nella ricostruzione delle responsabilità dei singoli amministratori, poiché alcuni importanti strumenti possono essere applicati solo qualora si riesca a stabilire univocamente il collegamento tra di essi ed i fattori di condizionamento.
Nello specifico, una delle più importanti misure introdotte dalla riforma è quella di cui al comma 11 dell’articolo 143, per cui gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo(16).
Il comma 8, invece, prevede che, qualora dalla relazione prefettizia emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’Interno trasmetta la relazione all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge 575 del 31 maggio 1965 "Disposizioni contro la mafia". I presupposti per l’applicazione delle norme introdotte con la riforma, a cominciare dalla necessità che gli elementi di collegamento con la criminalità organizzata siano concreti, univoci e rilevanti, richiedono che anche l’approccio info-investigativo alla problematica delle infiltrazioni mafiose negli enti locali venga reso ancor più "scientifico" e segua precisi schemi operativi.

6. Applicazione della norma in Calabria e nella provincia di Reggio Calabria(17)

Fino ad oggi, sono stati sciolti 181 consigli comunali, dei quali 38 in Calabria: 28 in provincia di Reggio, 7 in provincia di Catanzaro, 5 in provincia di Vibo Valentia, 3 in provincia di Crotone. Di questi, 10 sono avvenuti in regioni diverse da quelle d’origine delle mafie(18).
A distanza di alcuni anni, per sette comuni - Melito Porto Salvo (RC), Roccaforte del Greco (RC), Seminara (RC), Gioia Tauro (RC), Rosarno (RC), San Ferdinando (RC) Taurianova(19) (RC) - si è reso necessario ricorrere ad un secondo scioglimento.
Dagli esiti delle ultime attività investigative emerge che la ‘ndrangheta, pur garantendo margini di autonomia alle singole cosche negli ambiti territoriali di competenza, si è evoluta verso modelli organizzativi più idonei al perseguimento degli interessi comuni nelle principali attività illecite, con particolare riguardo all’infiltrazione nel tessuto economico e negli assetti istituzionali, nonché ai tradizionali settori del traffico di stupefacenti e armi, estorsioni e usura. In particolare, è emersa in modo inequivoco l’unitarietà della ‘ndrangheta come organizzazione di tipo mafioso (non più dunque semplicemente un insieme di cosche, famiglie o ‘ndrine, scollegate tra di loro o al massimo riunite in cartelli per affari contingenti), saldamente strutturata su base territoriale, articolata su più livelli e provvista di organismi di vertice.
Le locali(20)# di ‘ndrangheta nella provincia di Reggio Calabria fanno riferimento a tre aree, denominate "mandamenti" (Tirrenica, Città e Jonica), nel cui ambito insistono le "società" e le predette locali, composte a loro volta da ‘ndrine e famiglie.
Ai vertici di tale organizzazione si pone un organo collegiale, definito Provincia o Crimine, che ha compiti, funzioni e cariche proprie, di cui fanno parte organi direttivi costituiti dal "capocrimine", dal "contabile", dal "mastro generale" e dal "mastro di giornata"(21)#, cariche elettive e temporanee, come tutte le cariche di ‘ndrangheta.
Il ruolo di vertice della Provincia è riconosciuto sia dalle cosche della Calabria sia da quelle insediatesi in Italia ed all’estero(22)# (da tempo la ‘ndrangheta si è proiettata verso il centro - nord Italia, l’Europa, il Nord America, il Canada e l’Australia. L’infiltrazione e la penetrazione di quei territori ha comportato la stabilizzazione della presenza di strutture ‘ndranghetiste in continuo contatto ed in rapporto di sostanziale dipendenza con la casa madre reggina). Più in particolare, in Lombardia la ‘ndrangheta si è diffusa (attraverso un vero e proprio fenomeno di colonizzazione, come già detto) sul territorio, organizzandone il controllo e gestendone i traffici illeciti, conducendo alla formazione di uno stabile insediamento mafioso.
In altri termini, in Lombardia si è riprodotta una struttura criminale che non consiste in un gruppo di soggetti che hanno semplicemente iniziato a commettere reati in territorio lombardo, bensì di ‘ndranghetisti che operano secondo le tradizioni (utilizzando linguaggi, riti, doti, reati tipici della criminalità della terra d’origine) e che hanno formato un ulteriore organismo intermedio denominato "la Lombardia", assimilabile per livello e consistenza organica al "mandamento" reggino, all’interno del quale operano le varie locali di ‘ndrangheta.
Nella provincia reggina l’assetto ordinativo-territoriale è il seguente:
-  il Mandamento Tirrenico si estende nella zona costiera tra il comune di Rosarno, a nord, e quello di Seminara, a sud, attraversando i territori di S. Ferdinando, Gioia Tauro, e Palmi, mentre nella zona interna il confine è delimitato dai comuni di Candidoni, Serrata, San Pietro di Caridà, Galatro, Giffone, Cinquefrondi, S. Giorgio Morgeto, Cittanova, Molochio, Oppido Mamertina, S. Cristina d’Aspromonte, Scido, Delianuova e Cosoleto;
- il Mandamento del Centro si estende nella zona costiera, tra il comune di Bagnara Calabra (sul Tirreno) e la frazione di Condofuri Marina (sullo Jonio), attraversando la città di Reggio Calabria, mentre nella zona interna è delimitato dai comuni di Sinopoli, Roccaforte del Greco e Condofuri;
- il Mandamento Jonico si estende nella zona costiera tra il comune di Monasterace a nord e quello di Bova Marina a sud, i cui principali centri abitati sono quelli di Roccella Jonica, Siderno, Locri, Bovalino e Bianco, mentre nella zona interna il confine è delimitato dai comuni di Stilo, Caulonia Superiore, Grotteria, Mammola, Canolo, Antonimina, Ciminà, Platì, Careri, San Luca, Samo, Africo Vecchio, Roghudi Vecchio e Bova.
Incrociando la ripartizione mandamentale con la distribuzione degli scioglimenti dei consigli comunali, appare con tutta evidenza come nella Piana di Gioia Tauro gli scioglimenti siano più numerosi.
Pur con la doverosa precisazione che i dati fanno riferimento ai risultati delle indagini esperite nel senso e non alla maggiore o minore potenzialità d’inquinamento della ‘ndrangheta della "tirrenica" rispetto a quella della "jonica" o del "centro", l’evidenza analitica potrebbe trovare spiegazione nella maggior capacità che le articolazioni tirreniche della ‘ndrangheta hanno di interagire con gli ambiti imprenditoriali (anche per la realizzazione in quell’area delle più importanti opere pubbliche e di avviate attività commerciali dell’intera regione) e, di conseguenza, per espressione diretta o indiretta, anche con il settore politico locale.


7. Analisi dei casi tipici

Le cause che concorrono alla formazione di proposte di scioglimento possono essere diverse, anche molto eterogenee e, poiché vi è un esteso ambito di discrezionalità, si è formata una consistente "giurisprudenza" di casi tipici i più comuni dei quali vengono riportati di seguito.

a. Legami, frequentazioni e parentele con mafiosi

È una delle cause di scioglimento più frequente, sebbene raramente siano indicati come unico motivo del provvedimento di rigore.
In contesti socio-culturali ove i valori familistici o del comparaggio assumono preponderanza rispetto al buon andamento della pubblica amministrazione, questo tipo di rapporti è considerato un indice di elevata condizionabilità dell’ente.
L’importanza di queste relazioni, che si traducono per amministratori, funzionari e dipendenti pubblici in una elevata probabilità di connivenza è ormai dimostrata anche da consolidate risultanze di attività investigative.
I casi, al riguardo, sono moltissimi. Per esempio, lo scioglimento di San Luca (RC) nel 2000 è motivato, tra l’altro, anche sulla «... consistente partecipazione di amministratori e dipendenti comunali alla cerimonia funebre di un noto pregiudicato».
Anche dall’indagine "Il Crimine" (proc. 1389/08 RGNR DDA) si rileva un dato di fondamentale importanza che consente di attualizzare la possibilità per gli uomini della ‘ndrangheta, definiti "uomini attivi" di fare politica (anche candidandosi): «... la potete fare … la potete fare … eccome». In tale contesto Domenico Oppedisano, il 24 dicembre 2008, ricevendo altri ‘ndranghetisti di rango elevato, esternava la capacità della ‘ndrangheta di infiltrare le amministrazioni locali: «... se noi a Rosarno stabiliamo no? ... Di volontà nostra ... Tutti gli uomini ... attivi ... o? e siamo tutti d’accordo ... facciamo l’amministrazione ... e chi ci può dire niente! ... a me! ma se non c’è l’accordo fra noi... non si fa! ... se c’è l’accordo la ... ma in qualsiasi paese non solo qua ... in qualsiasi paese».
L’allora Capo Società aggiungeva che limitatamente alla "società di Rosarno", esisteva una prescrizione che impediva allo ‘ndranghetista di candidarsi: «... noi qua a Rosarno non l’abbiamo avuta mai la prescrizione di presentare... nessuno per consigliere comunale. Se vuole fare il consigliere e mettersi nella lista per consigliere comunale se lo fa per cazzi suoi ... con noi non può stare! è una prescrizione che abbiamo noi ... però! A livello locale».

b. Connivenze e procedimenti penali a carico di amministratori

In caso di connivenze accertate, la dimostrazione della potenziale deviazione della gestione dell’ente da criteri di legalità risulta particolarmente agevolata. Ciò si evidenzia allorquando ad essere connivente è più di un amministratore.
Casi ancor più emblematici sono quelli in cui a carico di uno o più amministratori venga constatata - anche relativamente al periodo antecedente l’elezione - l’esistenza di procedimenti penali per reati di tipo mafioso o la sottoposizione a misure di prevenzione quali indiziati di reati di tipo mafioso. L’accesso ed il relativo scioglimento sono inoltre divenuti quasi certi nelle realtà in cui gli amministratori vengono colpiti da misure cautelari nell’ambito di indagini per reati di criminalità organizzata.
Lo scioglimento, in tali frangenti, viene basato quasi esclusivamente sui contenuti del provvedimento cautelare o, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, sugli atti acquisiti dal fascicolo del procedimento.
A Seminara, comune situato tra la piana di Gioia Tauro e l’Aspromonte, i carabinieri, poco prima delle elezioni amministrative del maggio 2007, documentarono ed intercettarono un incontro tra Rocco Gioffrè, capo della cosca di Seminara, e il Sindaco uscente del paese: «tu ti devi candidare - dice Gioffrè - perché qui decido io e la tua elezione è sicura. Possiamo contare su mille e cinquanta voti e sono più che sufficienti per vincere»(23).
La previsione del capomafia si concretizzò puntualmente: la lista del sindaco vinse con mille e cinquantotto voti. L’operazione dei carabinieri del novembre successivo (2007) portò in carcere i due interlocutori e il vice sindaco, già sindaco al tempo del primo scioglimento del comune nel 1991, e un assessore, nipote del boss. L’inchiesta disvelò il controllo completo da parte della cosca Gioffrè sul comune: dalle attività economiche gestite a livello locale alle concessioni comunali, dagli appalti ai progetti di finanziamento con fondi regionali ed europei(24).
Negli ultimi tempi, molto si è parlato, anche per una felice e appropriata definizione di alcuni studiosi e del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, di "zona grigia": oltre alle professioni e all’imprenditoria, è la categoria dei pubblici amministratori degli enti territoriali a costituirne una parte, che altro non è che la "cerniera" tra le istituzioni e l’associazione mafiosa di riferimento, come è evidenziato dal ruolo di quel vice Sindaco di Seminara che sedeva alternativamente ai tavoli delle istituzioni elettive e non elettive (Prefettura, Ministero, Scuole, ecc.) e del patto scellerato con la ‘ndrangheta.
Ancora sulla "prescrizione" del divieto di candidarsi per gli associati alla ‘ndrangheta: nel corso di una conversazione, registrata nel procedimento "Armonia", del 3 settembre 1998, Tripodi Giovanni e Maisano Filiberto, componenti della struttura decisionale ed operativa del "Crimine", discutono sul comportamento da tenere nei confronti della politica e dei consiglieri, in particolare: «Siamo arrivati ad undici Consiglieri tutti da una parte…la "Società" prendeva posizione e basta! No che porta consiglieri là mezzo… non deve esistere la politica… No, la "Società" non dovrebbe prendere parte attiva […] è vero! è un errore questo […] Siamo arrivati ad undici Consiglieri tutti da una parte […] poi, eravamo arrivati ad undici Consiglieri tutti d’accordo …»
Un’altra conversazione, estrapolata dal procedimento penale "Bellu lavuru" (n. 1130/06 RGNR DDA), fornisce uno spaccato interessante relativo alla necessità della locale criminalità organizzata di intervenire sulla vita dell’amministrazione comunale di Bova Marina. Infatti le parole del figlio del capo cosca Domenico Vadalà(25)#, proferite il 30 settembre 2006, forniscono in tale senso, un dato inquietante: «[...] più che altro Pasquino, lo fa apposta per far cadere, [...] perché questi di [...] dicono ‘va bene, non lo facciamo noi’, e stabiliamo chi è il successore [del sindaco attuale, N.d.R.], e no, (impreca) faceva (Pasquino), ‘chi cazzo sono loro? Lo dobbiamo stabilire noi chi deve fare il Sindaco a Bova Marina’».
Da un’altra conversazione, tratta dal procedimento penale "Meta", si rileva l’atteggiamento da parte delle cosche nella decisione di scelta del candidato a Sindaco. In particolar modo, il sindaco designato parla del litigio avvenuto tra Alvaro Domenico ed Alvaro Cosimo, in merito alla sua candidatura a Sindaco del Comune di San Procopio. L’Alvaro Cosimo stabiliva: «[...]allora il sindaco lo fa rocco...punto...tuo suocero il sindaco non lo farà neanche se scende il Padreterno».

c. Condizionamento delle consultazioni elettorali

Il reato di scambio elettorale politico - mafioso, previsto dall’art. 416 ter del codice penale, è stato finora accertato in pochi casi.
Tuttavia, nell’applicazione della normativa sullo scioglimento dei consigli comunali, il condizionamento mafioso del voto è stato richiamato in più di un’occasione. Nonostante le difficoltà riscontrate nell’intervenire in sede penale, si è cercato di contrastare gli sforzi per l’acquisizione mafiosa del consenso a favore di liste elettorali o candidati affiliati o conniventi per mezzo della misura dello scioglimento(26).
Al riguardo, oltre ai casi di campagne elettorali condotte per mezzo di minacce, intimidazioni o con l’esercizio di forti pressioni sia sulle liste avversarie sia sugli elettori, rilevano anche gli episodi in cui si registrano ingiustificati spostamenti di grandi quantità di voti tra il primo turno ed il ballottaggio, in conseguenza della modifica delle alleanze o dell’assunzione di nuovi accordi in merito alla spartizione degli assessorati.
La conversazione seguente, estrapolata dal procedimento penale "Armonia" n. 14/1998 - RGNR - DDA, dimostra la gestione spregiudicata da parte delle organizzazioni criminali nella scelta dei candidati per le elezioni. Nel corso dell’intercettazione Pansera Giuseppe#(27), genero di Morabito Giuseppe (u’tiradrittu), dialoga con una persona e i due discutono dell’intervento per favorire l’elezione di un determinato soggetto nella competizione elettorale, attraverso lo spostamento di pacchetti di voti, precisando che successivamente all’appoggio nei confronti del candidato, dovrà esserci un atteggiamento da parte dell’eletto nei loro confronti «… bello mio, se tu vieni eletto, quello che ti diciamo noi, tu lo devi andare a fare! … e poi ci deve dare conto … e tutto quello che entra... lo deve dividere …».
La conversazione successiva tratta dal procedimento "Onorata Sanità" n. 1272/07 RGNR DDA, registrata nell’ambito dell’indagine "Armonia", tra Pansera Giuseppe e un candidato, dimostrano lo spasmodico interesse ed il controllo della politica attuato attraverso lo spostamento di "pacchetti" di voti «Peppe io salvare a questo lo posso salvare ma non con te… perché se io voglio gli scaravento non dico assai ma 700 800 (voti, ndr.) … ora tu vuoi fare l’assessore e non mi vuoi dare conto a me chi cazzo sei tu ora io ti dico … tu lo sai che nella mia famiglia … nella famiglia a cui appartengo … (inc.) … passano tutti va bene … e tu? … come cazzo … che cazzo hai nella testa … (…) … dici ma io sono litigato con gli Iamonte e non parlo… ma io me ne fotto che tu sei litigato con gli Iamonte … che poi tu con gli Iamonte c’è chi ti tiene i rapporti … e non passi da me … che cazzo ti sei messo nella testa … che tu non ci vuoi calcolare? … non ho capito … c’è questo discorso caro Vincenzo hai capito? … fermo restando che io … quando lui ha fatto quel paio di giorni assessore alla forestazione ero andato … io personalmente gli avevo fatto un certo discorso … che lui si giustifica dicendo che non ha potuto fare in quanto non ha … non ha portato ad esaurimento il mandato non è riuscito … hai capito?».

d. Attentati ed atti intimidatori contro amministratori

Nelle regioni ad alta incidenza mafiosa, è piuttosto diffusa, sia in campagna elettorale che nel corso del mandato dell’ente, la pratica degli atti intimidatori e degli attentati nei confronti di candidati ed amministratori. Questi episodi comprendono una vasta gamma di reati:
- incendio di autovetture e di porte di abitazioni;
- uso di armi da fuoco per colpire ancora autovetture ed abitazioni ma anche sedi di partito o gli stessi uffici comunali;
- atti dal contenuto simbolico tra cui l’uso di animali morti o loro parti, l’uccisione di animali domestici;
- l’invio di lettere minatorie o altro.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, l’uccisione, con colpi di lupara, del cavallo del Sindaco di Taurianova (RC) il giorno di Capodanno 2009, cui è conseguito, poco dopo, lo scioglimento del Comune (il secondo della storia di Taurianova che, come si è evidenziato, è stato il primo comune d’Italia sciolto per mafia). Quest’ultimo amministratore ed i suoi assessori, tra l’altro, nei mesi precedenti, erano stati ripetutamente bersagliati con atti intimidatori di vario genere. In qualche comune sono stati colpiti fisicamente gli amministratori o loro parenti.
Altri episodi che evidenziano debolezza (e quindi condizionabilità o addirittura soggezione) degli amministratori nei confronti dei gruppi mafiosi sono quelli in cui il consiglio comunale per intero, o singoli consiglieri, ma anche singoli responsabili di branche come l’ufficio tecnico, vengono affrontati direttamente con la violenza, con le minacce o con atti dimostrativi (ad esempio, vengono rinchiusi finché non viene assunta la decisione che si vuol imporre).
Queste forme di intervento diretto e violento nella politica da parte delle cosche sono un chiaro sintomo dell’esercizio mafioso di una forte pressione sugli amministratori: tali gesti possono essere motivati da una vasta serie di finalità, tra cui la necessità di vincere la resistenza degli amministratori ai tentativi di condizionamento e la ritorsione per il mancato rispetto degli accordi tra politici e mafiosi. Per questi motivi la constatazione di episodi come quelli esemplificati, può condurre allo scioglimento.
L’estratto dalla conversazione successiva, tratta dal procedimento 20805/08 RGNR mod. 21 DDA "Rosarno è nostra" dimostra in maniera palese la forza di intimidazione dei clan sul territorio. Il protagonista dell’intercettazione è Bellocco Umberto(28)# mentre dialoga con la madre, commentando la situazione successiva al duplice omicidio Amato-Latorre(29)# ed il rischio di una nuova guerra di mafia: «questo è poco ma sicuro, se non stiamo bene noi non sta bene nessuno… non deve stare bene, Rosarno è nostro e deve essere per sempre nostro… se no non è di nessuno».
e. Funzionari e dipendenti pubblici

La funzione d’indirizzo dell’attività delle amministrazioni spetta ai politici che, tuttavia, terminato il loro mandato, sono soggetti all’alea delle elezioni, il cui risultato può essere incerto. Chi, come le cosche, ha puntato su certi amministratori per il perseguimento di determinati fini, può quindi trovarsi in serie difficoltà se i propri candidati non vengono rieletti. Peraltro gli amministratori politici non svolgono direttamente attività di gestione e di tipo tecnico-burocratico. La criminalità organizzata, per la cura di determinati affari, predilige condizionare i funzionari amministrativi che, spesso, sono coloro che conferiscono continuità ai progetti mafiosi, indipendente dal ricambio che può registrarsi in seguito a una consultazione elettorale. è per questo motivo che la riforma dell’art. 143 TUEL ha soddisfatto l’esigenza che anche il livello dirigenziale, responsabile della gestione, sopporti le conseguenze della propria condotta che, anche se immune da rilievi di ordine penale, deve poter concorrere a fondare la proposta di scioglimento formulata dal Prefetto. Di tale modifica si sentiva la necessità in quanto la soluzione consistente nell’azzerare unicamente gli organi elettivi poteva in alcuni casi rivelarsi addirittura controproducente. Si pensi all’ipotesi in cui il "manovratore" delle risorse comunali asservito agli interessi mafiosi sia il capo dell’ufficio tecnico, personalità "chiave" in contesto territoriale quale quello calabrese(30).
In questo caso, lo scioglimento di un consiglio comunale non implicato nella infiltrazione mafiosa, con la nomina di tre commissari straordinari che (almeno nelle prime fasi) ignorano la realtà locale, potrebbe consentire al capo dell’ufficio tecnico, in virtù della conoscenza delle dinamiche interne all’ente e delle relazioni sul territorio, di continuare ad agevolare le cosche mafiose. La riforma, colmando questa lacuna, ha aperto nuovi orizzonti nel contrasto all’infiltrazione mafiosa negli enti pubblici, anche perché i collegamenti con la criminalità organizzata, siano essi parentele, frequentazioni, connivenze, collusioni o altro, sono assai ricorrenti anche e soprattutto con riferimento ai dipendenti ed ai funzionari comunali, i quali sempre più divengono destinatari di minacce ed intimidazioni.
f. Irregolarità amministrative

Il campo dell’urbanistica è al centro delle attenzioni dei gruppi mafiosi, in quanto anche se in molti casi gli appalti pubblici (in particolare nei piccoli comuni) sono di proporzioni tali da non essere uno strumento idoneo per il riciclaggio, l’edilizia pubblica o privata consente ai mafiosi di assumere un ruolo determinante nel tessuto socio-economico locale, controllando le forniture, l’indotto e decidendo l’impiego della manodopera, come un vero e proprio "ufficio di collocamento"(31).
Il controllo della cosa pubblica, attraverso collusioni e connivenze, è quindi essenziale per le associazioni mafiose che operano nei settori dell’edilizia e dell’urbanistica. è proprio a livello dei politici locali che vengono assunte le decisioni sulla destinazione d’uso dei terreni, sempre su parere e con l’intervento dei funzionari amministrativi. Il semplice cambio di destinazione d’uso, da agricolo ad edificabile, in particolar modo se industriale, aumenta esponenzialmente il valore del terreno. La destinazione d’uso dei terreni, poi, comporta la possibilità o meno di intraprendere determinati lavori o di indire gare d’appalto. In quest’ambito i gruppi mafiosi non solo possono condizionare le deliberazioni, ma riescono anche a godere di un enorme vantaggio competitivo grazie all’acquisizione di informazioni riservate e privilegiate.
Alla speculazione sfrenata, priva di qualsiasi forma di rispetto per l’ambiente ed il territorio, si accompagnano l’inerzia e le omissioni delle amministrazioni locali infiltrate, risultato dell’operato sinergico di amministratori pubblici e tecnici collusi.
Oltre al settore urbanistico, ve ne sono altri in cui le irregolarità amministrative si manifestano, anche palesemente. Basti pensare all’affidamento dei servizi di guardiania o degli incarichi di custode, alla erogazione di contributi per manifestazioni ed eventi promossi da soggetti vicini ai gruppi mafiosi (o addirittura "dedicati" a qualche esponente di spicco).

g. Omicidi, faide e pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica

Storicamente - come si è visto a proposito della "faida di Taurianova" - omicidi e fatti di sangue efferati, quali le guerre di mafia, sono stati i primi motivi che hanno attirato l’attenzione dello Stato verso l’accertamento del potenziale condizionamento degli amministratori locali da parte della criminalità organizzata. Anzi, proprio da questi gravi fatti è conseguita l’introduzione della legge sugli scioglimenti, da cui è scaturito il primo scioglimento del Comune di Taurianova (il secondo è intervenuto nel 2009).


8. L’attività informativa finalizzata all’elaborazione delle proposte di scioglimento

Come si è visto, la procedura per lo scioglimento prevede il potere d’iniziativa in capo al Prefetto. Ne consegue che si possono determinare, in estrema sintesi, due diverse situazioni. In un primo caso potrebbe essere il Prefetto stesso che, motu proprio, rilevata la sussistenza di un fumus di condizionamento, predispone la procedura di accesso agli atti, secondo le modalità già descritte. In alternativa, il Prefetto potrebbe ricevere un impulso da parte della Magistratura o da parte delle Forze dell’ordine. Quando ad attivare il Prefetto è la Magistratura, si è in presenza di un procedimento penale che può anche non essere definito. Ad esempio, può essere sufficiente che vi sia la conclusione delle indagini preliminari, con la relativa notifica delle informazioni di garanzia, oppure che vengano eseguite delle misure cautelari, dalle quali emerga un potenziale quadro di infiltrazione mafiosa in un ente pubblico. Molto più spesso, a dare impulso all’azione del Prefetto sono le Forze dell’ordine e, in diversi casi, ciò avviene indipendentemente dalla conduzione di specifiche attività di indagine nell’ambito di un procedimento penale.
Le Forze di polizia sono infatti in grado di rilevare la potenziale presenza di infiltrazioni mafiose in un ente locale per mezzo dello svolgimento della propria attività informativa, una parte consistente della quale riguarda il monitoraggio delle amministrazioni comunali.
Ad essere particolarmente efficace, in questo ambito, è l’attività svolta dall’Arma dei Carabinieri, anche e soprattutto grazie alla distribuzione capillare dei suoi presidi e all’automazione del processo informativo. La fase di "acquisizione di notizie", primo passo del procesos informativo, si sviluppa proprio sul territorio.
L’attività informativa iniziale finalizzata al rilevamento di potenziali condizionamenti degli enti locali si può tradurre, in definitiva, in due tipi di atti, entrambi destinati al Prefetto, sebbene in due fasi diverse:
-  l’eventuale proposta formulata al Prefetto dalle Forze dell’ordine, che ha la finalità di presentare gli esiti del monitoraggio dell’ente, evidenziando gli elementi indicativi del potenziale condizionamento e ponendo quindi il Prefetto in condizione di ordinare l’accesso;
-  la relazione conclusiva della Commissione di accesso all’ente, base della relazione che il Prefetto presenterà al Ministro dell’Interno, fornendo al decisore politico gli strumenti per valutare se applicare o meno la misura di rigore.


9. Il monitoraggio dell’ente da parte delle Forze dell’ordine: uno schema di massima

Il monitoraggio è definibile come un’attività di osservazione della realtà, durante la quale l’osservatore è costantemente teso a rilevare segnali di possibili cambiamenti rispetto ad un "quadro di riferimento noto" che, sostanzialmente, può essere definito come il prototipo di un ente "sano", libero da infiltrazioni o condizionamenti. Deve essere un’attività costante nel tempo che comporta la presa di conoscenza di tutte le informazioni che affluiscono dalle molteplici fonti. Tali informazioni vengono ciclicamente confrontate con quelle che compongono il quadro di riferimento, ottenendo una valutazione di compatibilità o non compatibilità con esso. La non compatibilità con il quadro di riferimento costituisce un’anomalia, un primo segnale di una potenziale situazione di condizionamento che può indurre le forze dell’ordine ad avviare indagini più approfondite ed il Prefetto a disporre l’accesso. Per poter rilevare l’anomalia è indispensabile da un lato che il quadro di riferimento sia il più accurato possibile, dall’altro che venga svolto un accurato studio delle informazioni in ingresso, spesso costituite da documenti particolarmente corposi e complessi e da documenti tecnici, quali tabelle statistiche, che occorre saper correttamente interpretare. In quest’ambito risulta di straordinaria utilità l’impiego delle stesse tecniche di gestione ed elaborazione delle informazioni utilizzate nell’analisi criminale.


10. La relazione della commissione di accesso: contenuti

Definire una struttura standard per la relazione conclusiva della commissione d’accesso sarebbe prima di tutto limitativo per i membri della commissione stessa che, invece, devono poter riferire gli esiti delle loro indagini attagliando il prodotto finale alle risultanze ottenute, evitando che rigidi schematismi possano relegare in secondo piano gli aspetti di maggiore rilievo.
Vi sono tuttavia degli elementi comuni che, per consuetudine e prima ancora per il loro carattere di essenzialità, ricorrono nelle diverse relazioni. Tali elementi, in linea generale, ricalcano quelli già rilevati nel monitoraggio svolto dalle Forze dell’ordine.
è tuttavia ovvio che, nella relazione della Commissione, venga riservato uno spazio maggiore all’analisi dei documenti a cui si è acceduto in virtù degli speciali poteri d’inchiesta, con particolare riferimento agli aspetti finanziari, all’erogazione dei contributi, alle gare d’appalto ed alle procedure concorsuali, al conferimento di incarichi, a specifici progetti di natura urbanistica o finanziaria. Gli aspetti economici assumono particolare rilievo e la loro analisi approfondita è agevolata dalla ormai consolidata presenza, quali membri delle commissioni, di ufficiali della Guardia di Finanza e di funzionari amministrativi contabili.
Altri aspetti che vengono trattati diffusamente sono, ovviamente, quelli connessi a vicende giudiziarie nelle quali è emersa la condizionabilità dell’ente o la sua soggezione alla criminalità organizzata. Questi elementi vengono resi disponibili previa richiesta alla Magistratura di atti relativi ad inchieste giudiziarie, con il relativo nulla osta all’utilizzo.
Dall’analisi delle diverse relazioni è immediatamente visibile come alcune riprendano quasi integralmente lo schema seguito dalle Forze dell’ordine. Tuttavia, come si è accennato, a cambiare sostanzialmente sono i contenuti ed il livello di dettaglio delle informazioni. Spesso le commissioni di accesso dedicano capitoli autonomi all’analisi approfondita di singole vicende (esposti, gare d’appalto, progetti specifici, delibere o altro) che assumono un peso determinante o comunque rilevante nel rappresentare la situazione di infiltrazione o condizionamento.


11. Situazione attuale nella Provincia di Reggio Calabria

L’attività amministrativa di alcuni enti locali nella provincia di Reggio Calabria - come emerso in taluni casi da recenti riscontri investigativi e giudiziari - è risultata fortemente condizionata dalla pressione esercitata dalla ‘ndrangheta. Gli enti assurgono al ruolo di centro di interesse attorno al quale si concentrano gli appetiti della criminalità organizzata.
Dal 1991 alla fine del 2010, nella provincia di Reggio Calabria sono stati sciolti 28 consigli comunali e 2 aziende sanitarie locali per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Come già sottolineato, alcuni comuni sono stati sciolti anche più di una volta.

a. Situazione degli enti amministrativi sottoposti a provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso(32)


b. Situazione degli enti amministrativi sottoposti ad "accesso agli atti" per verificare l’eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata(33)

12. Altri esiti

L’applicazione di dette norme, che rivestono un’importanza fondamentale nella strategia di contrasto alla criminalità organizzata, non ha fornito sempre come risultato finale lo scioglimento dell’ente ritenuto condizionato e permeato da infiltrazioni di tipo mafioso. Il lavoro svolto dall’ Arma, anche in questi casi, ha consentito comunque di acquisire un quadro informativo utilizzabile in ambito investigativo.


13. Conclusioni

In conclusione, le mafie, vere e proprie "multinazionali" con un prodotto interno lordo da fare invidia a più di uno Stato sovrano, non possono rinunciare ad esercitare il loro potere anche in un piccolo paesino dell’Aspromonte, in perenne dissesto finanziario e con appalti da poche migliaia di euro, magari investiti per il rifacimento della pavimentazione di una piazza.
La ragione di tutto questo risiede nella necessità di acquisire il consenso popolare, di cui le mafie, che nelle zone di radicamento si nutrono di esteriorità, hanno bisogno per sopravvivere.
Per lo stesso motivo anche l’uso della violenza da parte delle organizzazioni mafiose è perfettamente dosato e calibrato, con l’attenzione a non travalicare mai i limiti che potrebbero indurre la popolazione ad una ribellione.
La conversazione seguente, estrapolata dal procedimento penale "Armonia", avviene tra Antonio Cordì, uno dei due responsabili della cosca Cordì, e un soggetto - a nome Antonio - di San Luca rimasto non identificato, figura sicuramente autorevole e prestigiosa, perché ammonisce il Cordì Antonio a cambiare condotta, lui e tutta la famiglia mafiosa, in relazione ai gravi fatti che erano accaduti a Locri, relativamente agli omicidi contro la famiglia Cataldo e ad una serie impressionante di attentati contro esercizi commerciali, per i quali ormai l’opinione pubblica era scossa: «Antonio: (…) Quando il popolo vi va contro (...) perdete (...) Quello che avete fatto in trent’anni lo perdete (...) Finite. Per essere, vi prende il popolo (...) come a chi (...) Se poi vi prende il popolo, vi prendono gli sbirri, vi prendono i magistrati, prendono prima a voi, Totò. (…) ... Però quando…quando gli chiudete la saracinesca, a quello gli bruciano la macchina, a questi gli fanno qualche altra cosa, il popolo comincia a ribellarsi, perché così finisce … (…)».
Il risultato dell’assoggettamento della cosa pubblica al potere mafioso è sotto gli occhi di tutti. è visibile nel degrado urbano, nella mancanza di servizi, nel mancato decollo dell’economia, nello stato di diffusa ignoranza in cui vengono mantenuti i cittadini ed in molti altri aspetti tangibili.
Le mafie quindi, nonostante i loro profitti da capogiro, possono continuare ad essere forti solo mantenendo il controllo del territorio nelle loro aree di influenza, perché anche entrare in borsa non può disgiungersi dal mantenimento di quell’asfissiante potere. In astratto, potrebbe esistere una organizzazione mafiosa che esercita il controllo del territorio senza arricchirsi in modo apprezzabile, ma per converso non potrebbe mai definirsi organizzazione mafiosa in senso tradizionale un gruppo criminale che, per quanto ricco ed economicamente potente, non eserciti la "signoria" sul territorio di origine.
V’è pertanto da ritenere che se la ‘ndrangheta dovesse perdere il controllo territoriale in Calabria si vedrebbe snaturata, perdendo il suo connotato tipico e divenendo qualcosa di più vulnerabile. Perdendo il potere territoriale verrebbe meno quel complesso di caratteri tipici, tra cui la segretezza, l’omertà, i codici di comportamento, che fino ad oggi hanno costituito gli elementi di forza della mafia. La perdita del consenso e del potere sul territorio potrebbe comportare come conseguenza una profonda crisi delle organizzazioni, con ripercussioni letali anche a centinaia o migliaia di chilometri di distanza dall’Aspromonte, nelle regioni del Nord Italia, in Canada e in Australia.
è per questo che le strategie che mirano a colpire l’esercizio della "signoria territoriale mafiosa" devono essere sempre più applicate e potenziate. Tra di esse, un ruolo primario riveste lo scioglimento degli enti pubblici, che impedisce che le mafie realizzino una delle più invasive e pericolose pratiche di acquisizione del potere territoriale, rappresentata dall’infiltrazione negli enti che costituiscono le istituzioni più vicine al cittadino ed ai suoi bisogni.


Approfondimenti
(*)- Il presente lavoro è stato presentato in occasione del convegno, La Ferita - Vincere la ‘ndrangheta: metodologie di contrasto e continuità di azioni, svoltosi a Reggio Calabria dal 22 al 25 novembre 2010 e diretto dal dott. Claudio La Camera, coordinatore del Museo della ‘Ndrangheta. Successivamente, unitamente agli altri interventi del convegno, è stato incluso nell’opera Vincere la ‘ndrangheta, curata dallo stesso dott. Claudio La Camera, e pubblicata dalla casa editrice Aracne s.r.l., nel giugno 2011 (Parte VI - ‘Ndrangheta ed enti locali,   Attività di indagine nello scioglimento dei consigli comunali, pag. 211).
(1) - 13 luglio 2010 - con l’operazione "Il Crimine", coordinata dalle Dda di Reggio Calabria e di Milano, è stato arrestato per associazione mafiosa e corruzione, il direttore dell’Asl di Pavia. Nell’inchiesta, che ha accertato infiltrazioni della ‘ndrangheta nel nord Italia, sono indagati anche un assessore comunale di Pavia per corruzione elettorale e un ex assessore provinciale milanese per corruzione e bancarotta. Arrestato anche il capo del mandamento lombardo della ‘ndrangheta, che è accusato di avere convogliato voti elettorali su indicazione del direttore della Asl di Pavia e di favorire gli interessi economici della ‘ndrangheta.
(2) - Nella storia della ‘ndrangheta taurianovese sono state registrate due "faide", la prima dagli anni ’70 ai primi anni ’80, la seconda dalla fine degli anni ’80 agli inizi degli anni ’90. Nel primo conflitto si sono contrapposti il gruppo Avignone - Cosentino da una parte e quello dei Furfaro - Monteleone (prima) e Corica - Versace (dopo) dall’altra parte. Gli unici ad uscirne vincitori furono i componenti della famiglia Avignone. Successivamente a quella fase, si sono costituiti in Taurianova due gruppi delinquenziali, che operavano su due diversi quartieri, gli Asciutto - Neri - Grimaldi e i Viola - Zagari - Fazzalari che, in un primo momento, non scalfivano l’unitarietà e l’azione di comando della cosca Avignone, che riconosceva ai rispettivi appartenenti una autonomia operativa. Le istanze indipendentiste del gruppo capeggiato dagli Asciutto, forti dei legami stretti con le potenti famiglie di Gioia Tauro dei Piromalli e dei Mole’, portarono alla "seconda faida di Taurianova" che ha coinvolto tutte le locali famiglie e che ha determinato la commissione di numerosi efferati delitti. In quel contesto, gli Avignone strinsero alleanze opportunistiche, avvicinandosi in un primo momento agli Zagari - Viola - Fazzalari e successivamente al gruppo degli Asciutto. L’intera vicenda è stata ricostruita nell’ambito del c.d. "processo Taurus", che ha portato a numerose condanne definitive per gli esponenti delle cosche taurianovesi ed al consequenziale riordino organizzativo. Gli assetti attuali della ‘ndrangheta taurianovese vedono in posizione di preminenza e maggior potere il gruppo costituito dalle famiglie Zagari - Viola - Fazzalari ed in situazione di minore influenza il gruppo composto dalle famiglie Avignone - Asciutto.
(3) - In Taurianova il 3 maggio 1991, in via Solferino, venivano uccisi a colpi arma da fuoco Grimaldi Giuseppe nato Taurianova 20 gennaio 1937 e Grimaldi Giovanni nato Taurianova 30 giugno 1932, entrambi facenti parte del clan mafioso "Asciutto-Neri-Grimaldi". Nel corso dell’evento, facendo uso di un grosso coltello, i criminali tagliarono la testa al Grimaldi Giuseppe. Atto criminoso consumato nel contesto della faida ad opera del clan rivale "Avignone-Zagari-Viola".
(4) - Nel 1990, Francesco Macrì fu condannato per peculato ed interesse privato in atti d’ufficio, venendo poi sospeso dalla carica di consigliere comunale dal Prefetto di Reggio Calabria. Fu successivamente rimosso con decreto del Ministero dell’Interno. Quando la USL 27 di Taurianova fu sciolta dal Presidente della Repubblica, nel 1985 e 1987, era presieduta da Francesco Macrì. Nella Relazione annuale della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, 2008, a proposito dello scioglimento dell’USL di Taurianova si evidenzia come a Taurianova il presidente del comitato di gestione assumesse direttive ed iniziative "illegittime" ed avesse "da tempo informato la propria azione a criteri arbitrari e clientelari. Alla condotta del presidente del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale che è stato più volte colpito da gravi condanne penali per fatti connessi alla sua qualità di pubblico ufficiale, ha fatto riscontro, in perfetta unità d’intenti, l’operato non meno illegittimo ed arbitrario degli organi collegiali dell’unità sanitaria locale, i cui provvedimenti - a citare i più salienti - in materia di fornitura, di acquisti, di assunzioni e carriera del personale sono stati adottati con la violazione di ogni procedura amministrativa, con la persistente trasgressione delle norme contabili".
(5) - Adottato in seguito dei fatti di Taurianova.
(6) - In precedenza, con un’altra pronuncia (sentenza n. 3386 del 2002), il Consiglio di Stato aveva evidenziato che il provvedimento di rigore rientra nel "delicatissimo esercizio di un potere politico-amministrativo posto a tutela delle libertà democratiche dei cittadini, in situazioni in cui la presenza della criminalità organizzata consente al legislatore di disegnare istituti di eccezione rispetto al quadro ordinamentale". Affinché non si abbiano arbitri, la decisione deve fondarsi su fatti e circostanze plausibili che non è necessario che "… assumano la consistenza di prove in senso tecnico giuridico, né che assumano i connotati che legittimano l’applicazione di misure di prevenzione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575". è sufficiente che dipingano un quadro di interferenza con la libera determinazione degli organi di autogoverno locale, ricollegabile all’esistenza di accertati fenomeni di criminalità organizzata ragionevolmente riconducibili agli esponenti politici locali.
(7) - Di massima, le fasi della procedura sono:
1) segnalazione da parte delle Forze dell’ordine o della Magistratura al Prefetto;
2) riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e avvio del Monitoraggio affidato alle Forze di polizia;
3) proposta delle Forze dell’ordine alla costituzione della Commissione d’Accesso;
4)  delega del Ministro all’Accesso;
5)  nomina commissione d’Accesso;
6)  lavori e relazione della Commissione d’Accesso;
7)  eventuale sospensione disposta dal Prefetto;
8)  proposta al Ministro dell’Interno per lo scioglimento;
9)  esame da parte del Ministro e proposta di scioglimento al Consiglio dei Ministri (con informativa alle Camere);
10) richiesta d’emissione decreto di scioglimento al Presidente della Repubblica;
11) emissione decreto Presidente della Repubblica.
(12) - Si tratta dei "sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli argani delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento".
(13) - Ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 che ha abolito l’Alto Commissario Antimafia.
(14) - Il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
(15) - La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni.
(16) - Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’Interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di condizionamento con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa.
(17) - I dati sono stati raccolti ed elaborati dal Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria.
(18) - A Nettuno (Roma), il 22 settembre 2005, furono tratti in arresto affiliati alla ‘ndrina distaccata Gallace-Novella di Guardavalle (CZ), che operavano sul litorale laziale. La cosca aveva riprodotto lo stesso modello organizzativo e le stesse attività delittuose della regione d’origine, tanto che speculari furono gli scioglimenti: nel 2003 fu sciolto il comune di Guardavalle, mentre nel novembre del 2005 fu sciolto il comune di Nettuno. In pratica, la stessa cosca di ‘ndrangheta, con le sue diverse articolazioni, ha determinato lo scioglimento di due consigli comunali. Un’altra situazione emblematica riguarda lo scioglimento del comune di Bardonecchia (TO), la "perla delle Alpi", il cui consiglio comunale fu sciolto nel 1995, per infiltrazione della ‘ndrangheta.
(19) - Quelli di Taurianova (RC) sono stati decretati a quasi 20 anni di distanza, il 2 agosto 1991 e il 23 aprile 2009.
(20) - Sono stati chiariti anche gli aspetti terminologici utilizzati nell’ambiente, tra cui la declinazione al femminile del "locale", indicato dagli stessi appartenenti alla ‘ndrangheta come "la locale".
(21) - Tratto da pag. 34 del provvedimento di fermo di indiziato di delitto n. 1389/08 RGNR DDA della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, eseguito il 13 luglio 2010 - Opz. "Il Crimine".
(22) - Chiarissime sono in questo senso le parole del caposocietà di Singen, in Germania, a proposito delle iniziative di un altro associato: "Adesso se lo vuole fare lo fa, però ci devono essere pure quelli del Crimine presenti, gli ho detto io … perché lui dipende di là, come dipendiamo tutti". E ancora più drasticamente "… senza ordine di quelli di lì sotto non possono fare niente nessuno".
(23) - Operazione "Topa", coordinata dalla DDA di Reggio Calabria.
(24) - Nella Relazione annuale della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, 2008, si legge «Come se non bastasse il "sistema" si estende oltre i confini del comune. Il sindaco (…) è anche il Presidente del Pit 19 della Calabria (Consorzio di 10 comuni tutti più grandi di Seminara, amministrati dai più diversi schieramenti politici, dal centro-destra al centro-sinistra) e dispone di fondi per 20 milioni di euro. Il vice sindaco (…), invece, è il Presidente del Consorzio intercomunale "Impegno giovani" che avrebbe il compito della diffusione della cultura della legalità nelle scuole, con un fondo di 850 mila euro tratti dal Pon - Sicurezza del Ministero dell’Interno. I clan, secondo i magistrati, non possono perdere occasioni così ghiotte per ingrossare le proprie tasche: alle elezioni del 2007 avvicinano uno ad uno gli elettori, pagano il viaggio degli emigrati per il voto, scelgono il Segretario della I Sezione elettorale che ha il compito del riepilogo delle preferenze».
(25) - Capo dell’omonima cosca, attualmente detenuto per espiazione della pena all’ergastolo, inflittagli per omicidio ed associazione per delinquere di stampo mafioso.
(26) - La proposta di modifica all’articolo 416 ter c.p. "Scambio elettorale politico mafioso", "la pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro, di beni o altre utilità", estendendo quindi la pena non più solamente a "chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro" ma anche a coloro che ottengono promesse di voti in cambio di "beni o altre utilità".
(27) - Pansera Giuseppe, nato a Melito P.S. il 20 novembre 1957.
(28) - Bellocco Umberto, nato a Cinquefrondi il 11 maggio 1991.
(29) - 15 luglio 2009 - Alle ore 15:30 circa, in Scilla (RC), in contrada Pacì, venivano rinvenuti 2 cadaveri, attinti da vari colpi di pistola cal. 9 esplosi a distanza ravvicinata, che venivano identificati in La Torre Vincenzo, nato a Cinquefrondi (RC) il 3 agosto 1987, residente a Rosarno, e Amato Francesco, nato a Cinquefrondi (RC) il 14 settembre 1994, residente a Rosarno. Sul luogo del delitto venivano repertati n. 4 bossoli di pistola cal. 9. I due giovani erano giunti sul luogo del delitto a bordo di una Fiat Panda ove, verosimilmente, avevano appuntamento con una o più persone, le stesse che li hanno giustiziati con quattro colpi d’arma da fuoco, sparati da distanza ravvicinata. Entrambi erano incensurati e appartenenti alla comunità rom di Rosarno. Secondo quanto ricostruito da un’inchiesta coordinata dalle Direzioni Distrettuali Antimafia della Procure di Reggio Calabria e Bologna, erano in atto delle contrapposizioni, legate alla predominanza territoriale mafiosa, sia a Rosarno sia a Bologna, tra le famiglie Bellocco e Amato. Contrapposizione nata da uno "sgarro" degli Amato nei confronti dei Bellocco, capi storici della ‘ndrangheta rosarnese, che, probabilmente, ha avuto nell’omicidio dei due giovani rom l’atto dimostrativo per ristabilire le gerarchie criminali.
(30) - Si pensi alla facoltà di assegnare l’esecuzione di lavori di edilizia ed urbanistica di "somma urgenza" direttamente a ditte scelte senza indire gare d’appalto.
(31) - Si è visto come il potere di decidere chi far lavorare e di assegnare posti di lavoro, sia uno dei più efficaci strumenti usati dalla mafia per ottenere e consolidare il consenso pubblico. Nei contesti territoriali degradati, caratterizzati da un elevatissimo tasso di disoccupazione, la facoltà di distribuire lavoro discrezionalmente fa apparire i mafiosi come veri e propri benefattori, aumentandone prestigio, reputazione e legittimazione sociale. Per esempio, la gestione delle squadre di calcio costituisce un altro fattore di acquisizione del consenso sociale (Operazione "All Inside" vede tra le persone fermate anche Domenico Varrà, presidente della Rosarnese, la squadra di calcio del paese, che sarebbe stata sotto il diretto controllo della cosca Pesce, tanto che il presidente onorario era lo stesso Francesco Pesce; il 19 ottobre 2010, nell’Operazione "Alta Tensione", contro 34 associati mafiosi nel mandamento del centro, sono coinvolti anche l’allenatore della squadra di calcio «Valle Grecanica», che milita nella serie D interregionale e il direttore sportivo della stessa società).
(32) - Dati aggiornati al 25 novembre 2010.
(33) - Dati aggiornati al 25 novembre 2010.