I vari aspetti dell'identificazione personale

Romeo Pomponio

Romeo Pomponio
Tenente,
Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche
    



Silvestro Marascio

Silvestro Marascio
Vicebrigadiere,
Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche



Mara Malatesta    

Mara Malatesta
Collaboratore Amministrativo,
Ufficiale d’Anagrafe e Stato Civile - Montalto Ligure.



Daniele Verdi

Daniele Verdi
Consulente Informatico,
HP Technology Consultant - Roma



 
1. Premessa

Il fallito attentato aereo nel dicembre 2009(1) ad opera di Umar Faruk Abdulmutallab ha riproposto all’attenzione dei media la validità delle misure di sicurezza adottate nelle strutture pubbliche, suscitando, contestualmente, interrogativi sugli standard identificativi personali: quali soggetti coinvolge lo stato di quest’arte - l’identificazione, appunto - quali sono le modalità utilizzate ed in quali contesti normativi si muovono gli operatori preposti. Di seguito si cercherà di rendere più facile la comprensione della materia spaziando tra vari enti e campi d’applicazione, con uno sguardo alla legislazione nazionale ed estera. Si esporrà l’importanza rilevante che assumono i registri dello stato civile, naturali depositari delle generalità dell’individuo, e come dai dati in essi contenuti dipendono le successive fasi dell’identificazione di polizia o, nei casi più gravi, dell’identificazione a seguito dei grandi disastri quali - ad esempio - terremoti o altre calamità naturali, attentati terroristici.

a. Il ruolo dell’Ufficiale di Stato Civile

Il primo strumento che uno Stato deve adottare per tutelare la propria popolazione è sicuramente garantire la certezza dell’identità personale e questo avviene mediante il rilascio di documenti con elevati standard anticontraffazione(2).
I dati anagrafici dei residenti vengono iscritti negli schedari predisposti, come attualmente è previsto dal D.P.R. 223/1989 e, in materia di stato civile, attraverso gli appositi registri, come disciplinati dal D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396.
Nel nostro ordinamento ogni uomo è soggetto di diritto, c.d. persona fisica, e la legge ricalca ciò stabilendo che "la capacità giuridica si acquista dalla nascita", coincidenza - persona fisica/soggetto del diritto - relativa e storica, quantunque da considerarsi una mera scelta politica del legislatore.
In ragione di questa opzione diviene fondamentale identificare la persona, registrandone le qualità principali, ad iniziare dalla nascita, con l’imposizione del nome - prenome - e l’attribuzione del cognome da parte dei genitori coniugati o conviventi more uxorio.
A tal proposito non si possono non citare alcuni articoli del D.P.R. 396/2000 che danno la cognizione dell’importanza dell’attribuzione del nome come elemento identificativo fondamentale: l’art. 29 che riguarda la formazione dell’atto di nascita, ma che presenta un inciso particolare riportato al comma 4 e al comma 5 relativo all’attribuzione rispettivamente, del nome e del cognome.
Con riguardo al comma 4 si prevede l’ipotesi in cui il dichiarante non imponga il nome al bambino e questa incombenza spetti all’ufficiale dello stato civile; il comma 5 prevede l’ipotesi di bambini di cui non si conoscono i genitori e per i quali all’ufficiale dello stato civile spetterà l’attribuzione sia del nome sia del cognome.
In entrambi i casi rileva un dato fondamentale: l’importanza e la delicatezza del compito che l’impiegato è chiamato a svolgere nell’identificare compiutamente un soggetto, anche in vista della futura vita di relazione dello stesso. D’altra parte se è vero che il cognome indica il legame che caratterizza l’individuo rispetto al gruppo familiare di appartenenza, è pur vero che il prenome identifica in maniera certa il soggetto.
A questi fini il regolamento di stato civile pone alcune condizioni e limiti: l’art. 34 al primo comma vieta di imporre al bambino lo stesso nome del padre, fratello o sorella viventi, il cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
In ragione di questo il dichiarante che si ostini nel violare il divieto verrà ammonito dall’ufficiale di stato civile circa la conseguente segnalazione al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Come si vede, ancora una volta, prevale la garanzia della precisa identità del soggetto(3).
L’origine dei registri dello stato civile, in Italia, risale al 1865, anno di approvazione del Codice Civile e con l’introduzione - dal 1° gennaio 1866 - della nuova disciplina relativa alla loro tenuta: se prima di questa data gli stessi venivano esclusivamente formati e conservati in ambito parrocchiale, con l’entrata in vigore del codice, lo stato laico garantisce, a seguito dell’introduzione del matrimonio civile e dei matrimoni degli altri culti ammessi, la registrazione anche di questi eventi, rispettando così il basilare principio dell’uguaglianza.
Purtroppo non tutti i paesi del mondo hanno una registrazione delle nascite attraverso appositi registri: si pensi al Burkina Faso, nell’Africa Occidentale, per il quale l’istituzione degli stessi è recentissima(4).
Il percorso del nuovo nato prosegue attraverso l’individuazione della sua cittadinanza, collegamento all’ordinamento giuridico del paese d’origine, il sesso(5), il suo collegamento ad un determinato luogo - la residenza(6) che diverrà un punto di riferimento indispensabile per lo svolgimento di molti rapporti giuridici di diritto sia privato (ad esempio i debiti) sia pubblico (il diritto al voto), l’eventuale matrimonio, e la conclusione della sua vita con la registrazione del suo decesso.
La disciplina giuridica dei registri, data dagli artt. 449-455(7) del c.c. e dal D.P.R. 396/2000 che sostituisce il r.d. 1238/1939, specifica un altro dato importante: i dati contenuti nei registri dello stato civile vengono "arricchiti" da eventuali variazioni che debbono essere estrinsecate mediante annotazioni a margine (ad esempio la sentenza di divorzio) nelle modalità e con le formule previste dal citato decreto presidenziale: è questo un altro segno dell’importanza dei dati contenuti per la connotazione ed esatta individuazione della persona cui si riferiscono.

b. Importanza dell’identificazione nell’anagrafe

Le modalità relative all’identificazione di un soggetto sono regolate sia dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza sia dalla legge sul notariato del 16 febbraio 1913 n. 89; tali modalità possono essere integrate dalla conoscenza diretta dell’Ufficiale d’anagrafe.
Il richiedere l’esibizione di un documento di riconoscimento idoneo(8)# è prassi consolidata nei comuni di grosse dimensioni dove - ovviamente - gli impiegati non possono conoscerne tutti gli abitanti e questo avviene nei casi più disparati: cambio di residenza, autentica di documenti, sottoscrizione di dichiarazioni di atto di notorietà, richiesta di pubblicazione di matrimonio, solo per citarne alcuni, ed eventuali problemi possono presentarsi allorquando la persona non possieda alcun documento d’identità.
Fermo restando l’applicazione dell’art. 14 del D.P.R. 223/1989, il quale prevede l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, in alcuni casi è possibile procedere, in extrema ratio, adottando accorgimenti che siano però pur sempre valutati in relazione al singolo caso e con molto buon senso.
Per avere un’idea di tutto ciò si può fare riferimento ai quesiti che vengono continuamente proposti al Ministero dell’Interno e all’A.N.U.S.C.A(9) da parte degli operatori dei servizi demografici, e che danno l’idea di quanto sia importante procedere valutando la situazione che di volta in volta si presenta, facendo ricorso all’applicazione dei principi generali in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri.
Si cita - ad esempio - quanto rilevato dall’amministrazione centrale relativamente al caso di un cittadino kosovaro senza passaporto ma con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico: "…l’ufficiale d’anagrafe deve poter accertare l’identità del richiedente (cosa che del resto deve fare per qualsiasi pratica anagrafica) e non la regolarità del suo ingresso in Italia (di questo è competente la Questura).
La normativa prevede che l’identità possa essere provata o con documento di identità (essenzialmente la carta di identità) o con documento di riconoscimento o equipollente. Ebbene, ai sensi del D.P.R. 445/2000 soddisfa i requisiti del documento di riconoscimento "ogni documento munito di fotografia del titolare, e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consente l’identificazione del titolare" (art. 1, lett. c)…
Il permesso di soggiorno è un documento rilasciato da una pubblica amministrazione munito di fotografia; soddisfa pertanto i requisiti per essere anche un documento di riconoscimento e, come tale, può, in casi eccezionali come quello rappresentato … supplire alla mancanza del passaporto o di altro documento equipollente".
Altrimenti si potrà ricorrere alla presenza di due testimoni, dotati di carta d’identità o documento equipollente, che formalmente assicurano la propria conoscenza personale previa apposita registrazione.
Ma, se per un soggetto di nazionalità italiana, molto spesso è la carta di identità che viene esibita, per gli stranieri il documento che viene sempre presentato è il passaporto.
Con riguardo ad esso si rileva che per l’addetto ai servizi demografici la sua richiesta è sostanzialmente identificativa, ma questo non esclude che in casi di forte dubbio, soprattutto in un momento storico quale è quello attuale in cui la frequenza con cui gli stranieri si presentano agli sportelli comunali è aumentata, la genuinità dei documenti possa essere verificata attraverso il ricorso agli uffici preposti al rilascio degli stessi, o provando a controllare in prima facie la presenza di anomalie, magari per la carta utilizzata, per la irregolarità di stemmi o timbri, mancata corrispondenza codice ICAO/dati anagrafici del titolare.
A tal proposito i nuovi permesso e carta di soggiorno saranno in carta plastica integrata da un supporto informatico con un microprocessore che può contenere dati anche biometrici per le funzionalità di compatibilità e interoperabilità con la carta d’identità elettronica (CIE).
Un inciso davvero interessante sulla funzione svolta dal passaporto per la tutela della garanzia dell’identità è quello relativo all’approvazione della Legge, n. 166/2009(10) con la quale viene data attuazione al Regolamento C.E. n. 444/2009 recante disposizioni in materia di documenti contenenti elementi biometrici.
In particolare il provvedimento introduce il principio "una persona - un passaporto" secondo cui gli stessi devono essere rilasciati come documenti individuali: le nuove norme garantiscono così una maggiore individualità e quindi sicurezza per i minori che viaggiano, permettendo di fronteggiare i crescenti fenomeni di sottrazione indebita e tratta internazionale.
È prevista infatti l’eliminazione della possibilità di iscrizione del minore sul passaporto del genitore (o tutore o altra persona delegata ad accompagnarli) e una durata temporale differenziata dello stesso al fine di poterne aggiornare la fotografia in relazione al mutamento delle sembianze degli aventi diritto.
Il nuovo passaporto italiano per minorenni avrà la seguente validità: tre anni per i minori da zero a tre anni; cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni.
Ancora, in tema d identificazione dei minori si richiamano le nuove regole per l’emissione del certificato d’identità con foto, per chi ha meno di 15 anni, emesso ai fini dell’espatrio nei Paesi che hanno aderito all’Accordo europeo sulla libera circolazione degli individui, firmato a Parigi il 13 dicembre 1957: dal 7 giugno il modello su cui viene rilasciata la certificazione in parola viene redatta su un modello uniforme formato A4, sostituendo la variforme modulistica utilizzata dai diversi uffici comunali.
Fine di questa nuova modalità di emissione è favorire i controlli di polizia(11), agevolando l’identificazione del minore con l’aggiunta del campo relativo alla propria cittadinanza. Sul retro di tale certificazione verrà apposta la convalida all’espatrio da parte della Questura secondo il modello allegato alla circolare 16/2010 del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale dei Servizi Demografici. L’ultimo inciso riguarda la libera circolazione dei comunitari: se per l’extracomunitario rimane importante, in linea di massima, procedere all’identificazione mediante passaporto non è cosi per il comunitario il quale - ex D.lgs. 30/2007 - è libero di circolare esibendo anche la carta d’identità del paese di origine. In questo caso la sua identificazione è "devoluta" dalle Questure agli uffici anagrafe per l’attribuzione delle attestazioni di regolarità o carta di soggiorno permanente.
Di qui la necessità di controllare con maggiore attenzione i documenti esibiti e il resto della documentazione presentata, tra cui i vari certificati opportunamente tradotti e legalizzati, che attestano condizioni o qualità personali del soggetto che li presenta.

c. Controllo documentale

Sulla scorta di quanto detto finora risulta evidente l’importanza assunta dalla verifica documentale, specie in relazione alle autocertificazioni prodotte ovvero alle nuove direttive sulla circolazione dei cittadini comunitari.
Logicamente bisognerà porre attenzione sia alla tipologia del documento presentato sia al paese di riferimento, nonché alla "comprensione" del medesimo; ad esempio Irlanda, Danimarca, Lettonia, Estonia, Islanda, Norvegia ed Inghilterra - fino al 31 dicembre 2008(12) - non utilizzavano la carta d’identità e la mancata conoscenza di questo particolare, quindi l’esibizione di un "documento di fantasia", alla stessa stregua di uno falsificato o contraffatto- può comportare il rilascio indotto di documenti genuini(13).
Giova precisare, relativamente alla comprensione della documentazione esibita, la panoplia di circolari ministeriali che puntano ad armonizzare l’iscrizione in anagrafe di cittadini extra U.E. o comunitari, esplicando - d’intesa con il Ministero Affari Esteri - la sequenza dei nomi del soggetto titolare ovvero il suo stato civile(14).
Laddove non vi siano circolari di settore, è possibile imbattersi in attestazioni interpretative rilasciate dalle autorità consolari che cercano di coadiuvare i propri compatrioti nei rapporti con la pubblica amministrazione nazionale(15).
Relativamente agli stranieri non comunitari si precisa che il possesso della carta d’identità, seppur in corso di validità, non implica necessariamente la libera e regolare circolazione sul territorio nazionale, poiché quest’ultima è sempre data dal permesso di soggiorno(16). Le nuove carta d’identità e permesso di soggiorno elettronico sono caratterizzate da elementi di sicurezza grafica e di stampa che vengono evidenziate nelle illustrazioni qui riportate(17).

Figura 1

Figura 2



Relativamente al controllo del modello cartaceo della carta d’identità Italiana, particolare attenzione dev’essere posta al quarto rigo della seconda pagina - dove vengono riportati i dati anagrafici - perché relativi all’atto di nascita.
• Atto n. indica il progressivo - annuale, da gennaio a dicembre - della dichiarazione di nascita fra tutte quelle presentate presso quell’Ufficio Anagrafe; questi dati sono contenuti nei registri del Comune di nascita ma vengono riportati anche sulle future carte rilasciate da altro ente a seguito di cambio di residenza.
• P indica la parte e può essere solo I o II, mentre S individua la serie del registro dell’atto di nascita e può essere A oppure B. Le combinazioni possono essere: " P.I" "S.A" per dichiarazioni palesate dai residenti entro 10 giorni dalla nascita; "P.II" "S.A" per le dichiarazioni da non residenti; "P.II" "S.B" per gli italiani nati all’estero; La sola "P" - senza serie quindi - indica la nascita precedente al 1940. Gli stranieri, extra UE ovvero comunitari, residenti in Italia "non" sono registrati negli atti di nascita, quindi la parte d’interesse - Atto n.… P…S.. - non saranno compilati.
Riassumendo quanto detto finora: i documenti che attestato l’identità personale sono quelli che, rilasciati da una Amministrazione dello Stato, recano la fotografia del soggetto, i propri dati anagrafici, seriale identificativo, idonei sistemi anticontraffazione; a tal proposito si ricorda l’opinione del garante della privacy(18) e quanto previsto nelle norme di settore circa i soggetti legittimati a richiedere l’esibizione dei documenti di riconoscimento: si tratta delle Autorità di Pubblica sicurezza, degli enti della Pubblica Amministrazione e degli esercenti di pubblici servizi.
Quest’ultimi specie in forza all’articolo 46 e articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, laddove l’utente faccia richiesta di servizi presso gli sportelli preposti e produca in allegato alle autocertificazioni del caso, copia di un documento d’identità (situazione analoga si pone per i casi previsti dalla Legge 241 del 1990 - "accesso ad atti amministrativi").
L’utilizzo di documentazione falsa e/o contraffatta viene sanzionata dalla norma penale come da tabella seguente:

Figura 3


2. Identificazione di Polizia

Durante lo svolgimento delle funzioni istituzionalmente attribuitigli, l’operatore di polizia compie una serie di atti diretti alla prevenzione di fatti illeciti (pubblica sicurezza) ovvero alla repressione degli stessi (polizia giudiziaria) a seguito del concretizzarsi delle prassi previste dal vigente codice di procedura penale: querela sporta dalla parte lesa ovvero denuncia, con conseguente procedibilità d’ufficio. Naturalmente ciò dipenderà dalla fattispecie delittuosa in esame e, per poter portare avanti il proprio operato, si ha necessità di procedere all’identificazione del reo o quantomeno del sospettato.
L’accertamento posto in essere può riguardare i seguenti due casi:
-  la verifica dei dati personali (generalità complete: nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza) desunte da eventuali documenti di riconoscimento (magari anche a seguito di verifica della genuinità degli stessi e della validità quindi: data e luogo di rilascio, autorità emittente ed eventuale seriale identificativo), ovvero dallo stesso declinati. Si ricordi come il codice penale punisce i reati di falsità personale (artt. 494-498), tra cui la sostituzione di persona e le false dichiarazioni d’identità propria e altrui;
-  la registrazione/comparazione dei caratteri somatici, tracce biologiche ed impronte digitali del soggetto in questione.
Laddove l’operatore nutra dei dubbi circa i dati palesati dal proprio interlocutore, ovvero della veridicità dei documenti esibiti, può ricorrere al segnalamento dello stesso.
Il rilievo segnaletico consiste nel fissare i caratteri somatici ed i dati personali dell’individuo sui modelli cartacei appositamente predisposti dal Ministero dell’interno, riportanti anche la fotografia effigiante il soggetto e le sue impronte digitali e palmari. Tali rilievi - ovviamente - vengono effettuati nei casi previsti dalle norme, disposizioni queste, che debbono essere ricercate su più testi legislativi.

a. Normativa di riferimento

Posizione rilevante nel contesto in argomento viene occupata dall’art. 4 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza(20): "l’Autorità di P.S. ha facoltà di ordinare che le persone…che non siano in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti ai rilievi segnaletici", tale dettato viene ad essere applicato anche alle "persone pericolose e sospette".
Lo status di pericolosità sociale viene tratto da un combinato disposto dell’art 203 e 133 del c.p. in relazione alla gravità del reato, capacità delinquenziale del soggetto, situazione familiare e contesto sociale dello stesso sia prima sia dopo la commissione del reato in questione.
Il quadro in disamina viene ulteriormente arricchito dalla legge 1423/1956 relativamente a coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dediti abitualmente alla commissioni di traffici delittuosi con i proventi dei quali mantengono il proprio tenore di vita, ovviamente aggiungendo alla categoria appena citata i soggetti colpiti da misure di sicurezza o di prevenzione(21).
La persona "sospetta" viene invece individuata in relazione alle circostanze di tempo e di luogo nel quale si trova il soggetto d’interesse, il quale non riesce a giustificare la sua presenza in loco avallandone la sottoposizione ai rilievi segnaletici per effetto dell’art. 157 del T.U.L.P.S. oppure per effetto dell’art. 4 legge 152/1975.
Risulta evidente, almeno da una prima interpretazione letterale, che tale articolo possa essere considerato una via di mezzo tra l’azione preventiva, ben rappresentata proprio dall’applicazione dall’art. 157 T.U.L.P.S. - la persona non è conosciuta agli operanti ed allo stato non ha commesso alcun reato - e repressiva, specie nel momento in cui viene citato l’individuo "che si rifiuta di provare la propria identità".
Occorre precisare a tal proposito, che la legge impone solo alle persone pericolose, quindi destinatari di provvedimenti di sicurezza, l’obbligo di avere con sé la carta d’identità.
Ex adverso si evince che tale obbligo non venga generalizzato(22) ma ugualmente si rischia di incorrere nel reato previsto dall’art. 651 c.p.: "chiunque… rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale(23), sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito…" con conseguente fotosegnalamento ai sensi dell’art. 349 c.p.p. quale indagato.
La fattispecie trattata da questo articolo riguarda ovviamente la fase posteriore alla commissione di un reato, vi può rientrare chi non ottempera a quanto previsto dall’art. 651 c.p. ma anche chi - ex art. 294 T.U.L.P.S.(24) - avendo dei documenti di riconoscimento(25) si rifiuta di esibirli a richiesta della forza pubblica. Ovviamente, nel caso in cui la forza pubblica proceda all’arresto di un individuo - a prescindere dal fatto reato posto in essere - è necessario effettuarne il fotosegnalamento al fine di fissarne le caratteristiche somatiche e le impronte papillari (digitali e palmari, entrambe caratterizzate dall’individualità, dalla classificabilità e dall’immutabilità del dermatoglifo: ciò garantisce la certezza dell’identificazione personale in funzione dall’improbabilità di avere due soggetti con eguali impronte). Le eventuali future comparazioni avverranno mediante sistema A.F.I.S. - automated fingerprint identification system, la banca dati delle impronte digitali. Si consideri che lo specifico settore - per quanto concerne la sua alimentazione, sicurezza fisica del suo contenuto e della privacy dei dati - è regolamentato da direttive interministeriali(26).
L’ordinamento penale Italiano prevede la possibilità di procedere al fermo per l’identificazione(27) di un soggetto nei confronti dei quali vi siano "… sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni ..sulla propria identità personale o dei documenti d’identità esibiti..." - ex articolo 11, Legge 191 del 1978 (conversione del Decreto Legge 21 marzo 1978 n. 59), e nel caso di specie sarà possibile procedere in funzione del combinato disposto con l’articolo 349 c.c.p.
Di dette operazioni dev’essere data comunicazione al Pubblico Ministero poiché la libertà di movimento dell’indagato viene limitata con l’accompagnamento presso gli uffici di polizia: il termine previsto è di 12 ore eventualmente prorogabile a 24 laddove si riscontrino difficoltà oggettive nelle operazioni di rito. Recenti innovazioni hanno comportato alcune modifiche al testo citato: il cosiddetto decreto Pisanu - art. 10 del Decreto Legge 144 del 2005 conv. nella Legge 155 del 2005 "misure urgenti di contrasto al terrorismo internazionale" - afferma "che ove occorre si può procedere ad accertamenti fotografici ed antropometrici.
Se è necessario svolgere anche accertamenti che comportano il prelievo di capelli o saliva… la P.G. procede al prelievo coatto nel rispetto della dignità personale, previa autorizzazione… del P.M.".
Quanto sopra è reso attuativo dalla Legge 85/2009 che di fatto recepisce il trattato di Prum relativamente alla creazione di una banca dati del DNA ed allo scambio transfrontaliero di informazioni da parte delle FF.PP. dei paesi contraenti.
Sulla base di quanto detto finora si potrebbe ipotizzare uno schema riassuntivo delle norme alla base dell’identificazione di polizia come il seguente.

Figura 4



b. Stranieri e minori

Limitatamente ai controlli di polizia risulta essere interessante, nonché corposa, la normativa sugli stranieri(29):
-  legge 30 settembre 1993, n. 388, (ratifica trattato di Schengen);
-  D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, (testo unico sull’immigrazione) modificato ed integrato dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, (nota anche come "Legge Bossi-Fini");
-  D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, (regolamento attuativo T.U. del ’98);
-  D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, (circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari) soggetto a modifiche ed integrazione dal D.lgs. del 6 febbraio 2007, n. 30 e dal D.lgs. del 28 febbraio 2008, n. 32.
Si può osservare come la materia, specie nel corso dell’ultimo decennio, abbia subito un incremento quantitativo mediante leggi speciali - tale decodificazione è stata incentivata anche dall’attuazione di direttive comunitarie, come, ad esempio, la 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri - comportandone una notevole innovazione. Ai fini dei controlli di rito si può osservare come preventivamente si possa adottare lo strumento del fotosegnalamento dell’extracomunitario che, soggiornante in Italia, chieda il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso ex art. 5 c. 2 bis e c. 4 bis della "Bossi-Fini", vengono assunte le impronte digitali e palmari al soggetto ed inserite in A.F.I.S. al fine di verificare la presenza di eventuali alias. Con modalità analoghe a quanto appena descritto, in attuazione della Convenzione di Dublino - mediante il progetto Eurodac(30) attivo dal 15 gennaio 2003 - il soggetto extracomunitario che giunge in un paese Europeo e richiede l’asilo politico o lo status di rifugiato, in attesa del perfezionamento della pratica, sarà sottoposto ad identificazione mediante inserimento dei propri dati nella banca dati A.F.I.S. nazionale al fine di verificare se è già stato censito. Quindi le impronte dello stesso, mediante procedimento telematico, saranno inviate ad una unità centrale della commissione europea che emetterà un responso negativo allorquando le impronte digitali del soggetto non risultino censite, ovvero positivo: da quest’ultimo si evincerà che lo stesso ha in atto analoga richiesta in altro paese comunitario, magari anche con anagrafica differente.
In quest’ultimo caso seguiranno le procedure previste per l’espulsione, previo periodo di permanenza in un centro d’identificazione con lo scopo di appurare la nazionalità/regione d’origine del clandestino(31).
Per quanto riguarda l’attività repressiva nel settore giova precisare come la mera identificazione, salvo eventuali combinati disposti con gli articoli violati, si rifà al Testo Unico sull’immigrazione, e più specificatamente all’art. 6 co. 4. Relativamente agli stranieri, ma non solo, un problema interpretativo potrebbe essere sollevato dall’identificazione del minore, poiché vi potrebbe essere una sorta di vacatio giacché il codice penale prevede l’imputabilità, artt. 96-98, in relazione all’età del reo - con conseguente procedimento ad hoc - ma nulla vieta circa l’identificazione del minore sprovvisto di documenti, ed in relazione a ciò - ex adverso - si può osservare come lo strumento "preventivo" del fotosegnalamento possa essere utilizzato proprio nei confronti di questi soggetti, al fine di registrare i propri dati (anagrafici/biometrici) ex art. 66 c.p.p.
Ovviamente l’identificazione di un minore comporta la sinergia di più soggetti: la polizia giudiziaria che stila il verbale d’identificazione ed eventualmente, se a seguito di fatto reato, l’elezione di domicilio, contatta i servizi sociale per l’affidamento a strutture recettive idonee, provvede altresì all’identificazione, specie in caso di minore senza fissa dimora, di eventuali soggetti ritenuti familiari dello stesso giovane. I rilievi dattiloscopici possono essere utilmente considerati specie se recano le esatte generalità - desunte tramite Interpol o altro servizio investigativo - sulle relative risultanze, il tutto naturalmente a seguito di visita auxologica previo contatto con il magistrato di turno. Si ricordi che i migranti minorenni rientrano nelle categorie protette previste dall’articolo 19 D.lgs. 286/1998 per i quali è sancito il divieto assoluto di espulsione e di conseguenza è interesse prioritario identificare l’individuo accertandone l’età.
Nei casi dubbi viene sancito l’obbligo di trattare il soggetto "come se fosse un bambino(32)" a proposito di ciò, la presunzione della minore età viene ribadita dall’art. 8 c. 2 D.P.R. 448/1988: "qualora anche dopo la perizia, permangono dubbi sull’età del minore, questa è presunta ad ogni effetto". In quest’ultimo periodo particolare attenzione è stata posta a carico del minore non italiano perché la difficoltà d’identificarlo compiutamente viene suffragata dalla mancanza di idonei documenti atti a ciò, nonché dall’oggettiva difficoltà di reperire informazioni utili negli archivi anagrafici dei paesi/regioni d’origine in funzione sia della differente legislazione sia della struttura organizzativa di quegli uffici.



3. Identificazione vittime disastri di massa

Tsunami, attacco terroristico dell’11 settembre 2001 negli USA, disastro aereo del Concorde in Francia, incendio nel traforo del Monte Bianco, terremoto nella città dell’Aquila e nei comuni della provincia, sono solo alcuni dei casi di disastri di massa che negli ultimi anni hanno colpito il pianeta e dove l’identificazione personale con i metodi classici non è sufficiente.
Innanzitutto nell’ambito dei disastri di massa bisogna distinguere le varie tipologie sulla base dell’entità dell’evento che può essere "normale", "grande" oppure "disastroso".
Nella prima tipologia possiamo sicuramente annoverare, fra gli altri, gli incidenti stradali o gli incendi dolosi.
Tra i grandi eventi si possono includere di certo le esplosioni o gli incidenti aerei.
Vengono infine definiti disastrosi quei fenomeni che portano ad un elevato numero di vittime, come per esempio le alluvioni, i terremoti oppure la loro simultaneità.
Per ogni tipo di evento cambierà anche il tipo di intervento e, se per i fenomeni che rientrano nell’ambito routinario per identificare le persone sono sufficienti i primi soccorsi e tutt’al più l’intervento del medico legale, nei grandi eventi si dovrà far ricorso alla protezione civile oltre che alle forze militari e facoltativamente, si può ricorrere al DVI.
Nel caso di grandi disastri, il ricorso al dispositivo di identificazione delle vittime diventa obbligatorio.
Come si può notare, l’entità delle forze che intervengono nel caso di un grande disastro è molto ampia:
- forze di polizia;
- corpi militari;
- vigili del fuoco;
- operatori sanitari;
- protezione civile, operatori logistici, ecc;
si rende pertanto subito necessario un coordinamento di tutte le forze in campo: occorre un "Commissario Straordinario per l’Emergenza".
Per quanto riguarda il DVI, se ci sono più dispositivi messi in atto, come per esempio l’intervento di più nazioni, occorrerà una sorta di "Comitato Esecutivo" che gestisca le loro attività. Infatti, costituito il dispositivo, sarà di importanza fondamentale relazionarsi costantemente con gli omologhi degli altri paesi al fine di sviluppare procedure operative standard comuni ed attagliate all’esigenza. Verranno prese così decisioni valide per tutti ed alle quali tutti si dovranno uniformare. A titolo puramente indicativo, nella figura seguente (pag. 62), viene riportato l’ordinamento del centro per l’identificazione delle vittime che fu costituito in Thailandia in occasione dello "Tsunami".
Il Comitato Esecutivo, così come rappresentato in figura, rappresenta il collegamento fra il Commissario Straordinario per l’Emergenza e il Centro di Gestione delle Informazioni (IMC) ed ha l’importante compito di sviluppare le procedure e i protocolli da seguire nel complesso lavoro di identificazione delle vittime. Per fare questo si avvale anche della collaborazione del Sottocomitato scientifico, del Sottocomitato per i rapporti con i media e del Sottocomitato logistico oltre che di tutti i suggerimenti provenienti dai responsabili dei singoli dispositivi nazionali DVI.
Circa 60 persone provenienti da più di 20 Paesi del mondo, nel dicembre 2004, lavoravano al Centro di Gestione delle Informazioni dell’unità Thailandese per l’Identificazione delle Vittime dello Tsunami (TTVI-IMC) in Phuket (Thailandia); si trattava di specialisti forensi provenienti da differenti aree scientifiche, quali l’odontostomatologia, le impronte digitali ed il DNA.
Il Centro era diviso in varie sezioni per elaborare sia le informazioni ante mortem (AM) che quelle post mortem (PM) che venivano così inserite nei rispettivi data-base appositamente costituiti. Allorquando si otteneva una potenziale compatibilità fra le informazioni AM e PM di un individuo, questa veniva inviata alla sezione "Riconciliazione" dove si verificava la corrispondenza. Se la sezione "Riconciliazione" riteneva positiva la compatibilità, il relativo dossier veniva poi trasmesso alla Commissione per l’Identificazione, che è l’equivalente di un tribunale di medicina legale.
Questa Commissione dava l’approvazione ufficiale ai casi provati di identificazione ed autorizzava il rilascio della salma alle Autorità consolari del Paese interessato.

Figura 6



Il dispositivo di identificazione delle vittime non può prescindere da una componente tecnico-scientifica di polizia giudiziaria rivolta a determinare le cause, le responsabilità e gli eventuali autori di un disastro di massa. Il DVI nel suo insieme, inoltre, dovrà essere in grado di svolgere un’effettiva gestione di un evento straordinario che richiede competenze specifiche, pianificazione avanzata, efficiente organizzazione, adeguata preparazione e cooperazione incondizionata. Una tipica unità DVI si compone di un Ufficiale Comandante, supportato da un nucleo logistico, con alle dipendenze due squadre: una cosiddetta Ante Mortem (AM) e una chiamata Post Mortem (PM). La squadra AM si compone di Biologi, Medici e Psicologi.
La squadra PM si compone di Biologi, Dattiloscopisti, Fotografi e Medici Legali. La squadra AM raccoglie tutte le informazioni possibili dal luogo di origine della presunta vittima: dalla sua abitazione e dai suoi cari. La squadra PM raccoglie più particolari possibili dal cadavere e dal luogo di ritrovamento dello stesso.
La squadra AM raccoglie le denunce di scomparsa di persone; quindi prende contatto con le famiglie tramite gli psicologi; raccoglie i dati relativi alla persona scomparsa: foto, storia sanitaria, oggetti personali, impronte e DNA; stabilisce contatti con le autorità locali e con i mass media tramite l’Ufficiale di collegamento.
La squadra PM si dirige al "Centro di raccolta definitivo di cadaveri e oggetti personali" che si costituisce per monitoraggio della situazione negli ospedali e per trasporto dei corpi e degli oggetti dal centro di raccolta temporaneo a quello definitivo. A questo punto avviene l’assegnazione di codici a barre o comunque di un sistema di classificazione inequivocabile (ad esempio la classica numerazione alfa-numerica utilizzata sulla scena del crimine).
Al "Centro di raccolta definitivo" arrivano anche gli oggetti smarriti che finiranno poi nel deposito custodito degli stessi. Sempre nel sopra citato centro, vengono separati i corpi immediatamente identificabili da quelli ancora da identificare. I cadaveri immediatamente identificati vanno a finire nel primo obitorio e i rispettivi oggetti personali vengono inviati al deposito custodito di oggetti. I corpi non immediatamente identificabili vengono sottoposti all’attività della squadra PM e successivamente inviati in obitorio.
I loro oggetti personali vengono trasmessi al deposito custodito di oggetti.
Tutti i dati raccolti dalla squadra PM confluiscono alla commissione di "Riconciliazione" unitamente ai dati raccolti dalla squadra AM.
L’esito del lavoro della commissione porta alla costituzione di una check-list per la restituzione. Gli oggetti custoditi nel deposito, i corpi immediatamente identificati e quelli identificati dalla "Riconciliazione" finiranno alla commissione per la restituzione.
Scendiamo più nei dettagli dell’identificazione affidata ad un dispositivo DVI: le linee guida generali di un dispositivo DVI vengono dettate dalla "guida DVI" dell’Interpol che prevede un approccio multidisciplinare che include molti settori delle scienze al fine di identificare le vittime di disastri di massa sia di origine naturale (come - per esempio - uno tsunami) sia provocati dalle azioni umane (per esempio un attacco terroristico).
In questi contesti i corpi sono irriconoscibili perché fortemente danneggiati in seguito ad avanzata putrefazione, traumi, carbonizzazione, mutilazioni.
I metodi d’identificazione dovranno avere fondamento scientifico, essere riproducibili, applicabili in differenti condizioni e più rapidi possibili.
La scelta del metodo dipenderà dalla natura e dalla qualità dei dati che si possono raccogliere dal corpo della vittima.
In accordo con le linee guida Interpol, i metodi per l’identificazione potranno basarsi:
-  sui più importanti e riproducibili parametri usati nella classica identificazione personale poiché altamente riproducibili in quanto strettamente legati all’individuo, come le impronte digitali, l’esame della conformazione dentale, il profilo genetico;
-  sulle caratteristiche che possono contribuire all’identificazione, ma che da sole non sono sufficienti, come la descrizione personale, i precedenti sanitari, gli effetti personali;
-  su quegli aspetti che possono supportare l’identificazione ma che non sono riproducibili, come la individuazione visiva e la fotografia.
Chiaramente non si potrà procedere nello stesso modo in tutti i tipi di disastri. Prendiamo per esempio le vittime di un attacco terroristico: i dati PM possono essere rappresentati dalle informazioni relative al luogo di ritrovamento del cadavere, dalle foto, da dati personali quali l’età, il sesso, la descrizione antropometrica, da elementi caratteristici quali i tatuaggi, le cicatrici e gli interventi chirurgici, effetti personali sul corpo della vittima, vestiti e campioni per l’analisi del DNA. In particolare, in caso di uso di esplosivi ad alto potenziale, l’analisi del DNA è particolarmente utile in quanto il corpo potrebbe essere gravemente mutilato, parzialmente bruciato e con parti di esso distribuite su una vasta area.
Nel caso dell’incidente del traforo del Monte Bianco, dove le fiamme per combustione di margarina ed altri oli portarono la temperatura ad oltre 1000° C, sicuramente l’analisi del DNA non fu utile. Invece l’analisi antropometrica delle arcate dentarie fu decisiva per l’identificazione delle vittime. Un altro disastro di massa, di origine naturale, è stato quello del terremoto dell’Aquila. In quel caso, grazie agli immediati soccorsi, alla loro rapidità ed alle buone condizioni atmosferiche, fu scelto come metodo migliore per l’identificazione delle vittime quello dell’esame esterno del corpo.
I dati PM consistevano nelle informazioni relative al luogo di ritrovamento (il terremoto ha avuto luogo alle ore 03:32, di notte), nelle fotografie, impronte digitali, esame dentale, dati personali quali età, sesso, descrizione antropometrica e da elementi caratteristici quali i tatuaggi, le cicatrici e gli interventi chirurgici, effetti personali sul corpo della vittima e vestiti. Quindi identificazione rapida, riproducibile ed economica. Possiamo pertanto dire che, in accordo con le linee guida dell’Interpol, il recupero dei corpi o di parti di essi, la raccolta delle tracce e i metodi di identificazione dipendono fortemente dal tipo di disastro di massa.
Non è pertanto errato affermare che le procedure vanno attagliate ai singoli casi. Il recupero dei corpi o di parte di essi, la raccolta di tracce e i metodi di identificazione dipendono strettamente dal tipo di disastro; quindi in accordo con le linee guida Interpol, sarà la singola situazione a guidare la scelta delle più convenienti operazioni di DVI e dei più adatti metodi di identificazione.
All’aumentare del grado di decomposizione, carbonizzazione e mutilazione del corpo, diminuisce il numero dei metodi di identificazione possibile.
In particolare, per un elevatissimo grado di decomposizione, carbonizzazione e mutilazione il metodo più indicato per arrivare all’identificazione è l’analisi del profilo del DNA; in questo caso, però, i costi sono elevatissimi.
Tutte le procedure previste dalle linee guida Interpol dovrebbero essere applicate dal momento in cui si accede al sito del disastro, ma spesso sono proprio le condizioni del sito, che dipendono dal tipo di disastro, a rendere inapplicabili le procedure. In determinate circostanze, dove:
-  una squadra DVI non è disponibile o non può operare per mancanza di appropriati materiali;
-  l’alto rischio dell’area non garantisce la sicurezza degli operatori (esempio: terreno minato);
-  le condizioni atmosferiche sono particolarmente avverse e pericolose (esempio: elevate altitudini e bassissime o altissime temperature);
- l’attività DVI potrebbe essere condotta con mezzi improvvisati e in tempi più rapidi possibili; un esempio: la numerazione delle tracce può essere fatta fotografando un operatore che con le dita della mano indica l’1, il 2, il 3, ecc… a fianco della stessa.
Una particolare attenzione va posta alla compilazione dei forms cartacei. Anche in questo caso, i modelli unici preparati dall’Interpol (Modello rosa, per i dati ante mortem, e Modello giallo, post mortem) non sono sempre utilizzabili perché non propriamente attagliate alle situazioni "post disastro" dove:
-  l’elevato rischio impone elevati ritmi per svolgere il lavoro nel minore tempo possibile e pertanto difficilmente si riesce a riempire le schede;
-  gravissimi disastri che permettono solo il recupero di materiale per l’analisi del DNA (si riempirà solo la parte relativa a questa procedura).
Possiamo dire pertanto che in caso di avversissime condizioni, si sceglierà il metodo d’identificazione più attagliato e tutti i forms AM e PM saranno compilati nella parte concernente quella traccia inerente il metodo d’identificazione prescelto. In questo caso però, se opera una task force internazionale, le procedure d’identificazione scelte dovranno essere condivise, uniformi e approvate fra tutti i teams che partecipano alle operazioni(33).

4. Conclusioni

Avviandosi alla conclusione, si è rilevato come all’identificazione personale si può giungere attraverso differenti modalità, in relazione ai diversi campi d’applicazione, ferma restando la possibilità d’interazione tra i vari attori:
- responsabilità penale. La stessa è infatti individuale: sarà compito dell’autorità preposta assicurarsi che eventuali sanzioni siano applicate all’autore dei fatti a lui ascritti;
-  problemi correlati ai diritti civili, ad esempio assicurazioni, successioni ecc., i quali necessitano della certezza dei dati personali del soggetto beneficiario;
-  problemi etico-morali, tipici degli eventi disastrosi: l’obiettivo principale rimane il dare dignità ad una salma restituendola ai propri cari, rappresentando un’ideale reciprocità operativa tra polizia giudiziaria, medicina legale (in particolare antropologia ed odontologia forensi) ed autorità civili.
Questo settore è quindi destinato ad avere ulteriori sviluppi grazie ad una maggiore interazione tra l’evoluzione normativa, si pensi - ad esempio - al trattato di Prum, ai conseguenti problemi sulla privacy, ed all’istituzione della banca dati del DNA, ed i nuovi ritrovati tecnologici, facendo riferimento all’utilizzo sempre maggiore di banche dati e tecnologie "intelligenti" di riconoscimento (iris scanner, palm vein, geometria facciale, ecc...).


 


Approfondimenti
(1)- http://www.corriere.it/esteri/09_dicembre_26/detroit-aereo-sventato-attentato_08843330-f1f7-11de-b17d-00144f02aabe.shtml. "Fallito attentato su volo per Detroit Il terrorista: «Addestrato da Al Qaeda»".
(2) - Relativamente al falso documentale si ricorda che in questi ultimi anni, accanto all’opera dei comparti scientifici delle Forze dell’Ordine nazionali, si registra una sempre più presente azione informativa/repressiva da parte della polizia locale. Notevole risulta essere l’attività investigativa portata avanti in tal senso dagli uffici di P.G. della Polizia Locale di Genova, Torino e Milano. Relativamente agli standard anticontraffazione in uso, giova precisare che la carta d’identità elettronica (C.I.E.) prevederà banda magnetica, elementi olografici e caratteristiche biometriche, fermo restando che allo stato non vi è obbligatorietà circa l’assunzione delle impronte digitali: a seguito dell’approvazione del ddl 1791-B da parte del Senato, l’obbligatorietà dell’apposizione delle stesse, originariamente prevista per il 1 gennaio 2010 (l. 133/2008) si intende rinviata. Si conferma l’opzionalità delle operazioni d’assunzione sulle nuove carte mentre si continua a rinnovare la validità di quelle rilasciate in data posteriore al 25 giugno 2008 di ulteriori 5 anni (cfr.: il sole 24 ore, guida agli enti locali - del 3 gennaio 2009 - Carta d’identità: le istruzioni del Viminale su validità decennale e impronte digitali). Nel frattempo gli interrogativi sulla materia sono tanti: quale impronta sarà rilasciata sulla carta d’identità? I modelli cartacei attualmente presentano - in 3° pagina - riquadro per l’impronta del dito indice sinistro, però se riprendessimo l’art. 2 D.M. Affari Esteri del 23 giugno 2009 - riprendendo direttive comunitarie - in materia di passaporto ordinario elettronico vediamo che le impronte da assumere sono riferite ad entrambi gli indici.
(3) - Cfr.: sentenza n. 25452/2008 della I sez. civile della Corte di Cassazione confermando il decreto della Corte di Appello di Genova che aveva negato l’attribuzione del nome "venerdì" al figlio di una coppia di coniugi liguri: "…un nome ridicolo, suscettibile di ironia e di scherno, che può arrecare grave nocumento alla persona che lo porta...".
(4) - Convegno "pacchetto sicurezza e T.U. immigrazione: i riflessi sull’attività di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio" tenutosi a Genova il 29 gennaio 2010 ed organizzato dalla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi del capoluogo ligure.
(5) - Tale qualità viene citata in funzione delle mutazioni che potrebbero sopravvenire: la l. 164/1982 ammette la liceità degli interventi chirurgici necessari previa autorizzazione del tribunale; eseguito l’intervento verrà emanata apposita sentenza volta ad autorizzare la rettifica del sesso e la variazione del nome.
(6) - Il Ministero dell’Interno ha precisato che possono essere eletti più domicili, ai fini fiscali, legali ecc. senza tuttavia che tale circostanza assuma la benché minima rilevanza ai fini anagrafici e senza che tale elezione di domicilio costituisca oggetto di registrazione anagrafica.
(7) - Ciascuno può liberamente consultare o richiedere estratti di certificati - ex art. 450 c.c. e l. 241/1990 - dai registri tenuti presso ciascun Comune, art 449 c.c.
(8) - Facendo sempre riferimento all’autorità rilasciante, alla presenza di foto e dati anagrafici del titolare.
(9) - Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe, ente morale accreditato presso il Ministero dell’Interno che, tra l’altro, organizza convegni/corsi informativi su tematiche connesse allo Stato Civile.
(10) - Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2009, n. 274.
(11) - Interessante, a tal proposito, l’articolo Why Italian Identity Card is so Largely Forged? (perché le carte d’identità italiane sono facilmente falsificabili?) pubblicato sul forensic sciences international - vol. 136, supl. 1, n. 200, 2003 - da D. Zavattaro e G. Ferrari. Nella pubblicazione si evidenziano i differenti modi utilizzati dagli uffici comunali nella preparazione del documento in questione, senza che nel complesso si abbia uno standard comune. Ovviamente tali problemi si stanno superati con l’introduzione della CIE e la maggiore informatizzazione degli Uffici di Stato Civile.
(12) - La carta, alla stessa stregua di quanto avviene in Italia, non ha carattere obbligatorio tuttavia i primi ad utilizzarla sono stati i soggetti extra UE soggiornanti in Gran Bretagna.
(13) - Cfr.: sent. T.A.R. Ancona, ric. Facja, n. 44/2004, esempio di documenti rilasciati (permesso di soggiorno e carta identità) ad un cittadino albanese sulla base di un passaporto ritenuto falso, il ricorrente è riuscito a dimostrare - in un secondo momento - la cattiva conservazione e la genuinità del documento stesso con conseguente annullamento del provvedimento di respingimento.
(14) - Cfr.: le circolari n. 13/2006 ovvero 16/2008 della Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Dir. Centrale per i Servizi Demografici, relativamente ai cittadini tunisini ed egiziani.
(15) - Esempi di questi possono essere le attestazioni rilasciate dall’Ambasciata Romena, che chiarisce il significato del CNP quale seriale identificativo personale, individuando sesso e data di nascita completa del titolare; e dal consolato della Repubblica Moldava di Milano, che chiarisce come il luogo di nascita venga indicato nell’ultima pagina, dopo la sigla MDA viene indicato il capoluogo della provincia mentre nella pagina 5, quarta fila, il comune di nascita del titolare.
(16) - Cfr.: circolare del Dipartimento di P.S. n. 300/C/225504/15/6/1^Div. del 30 dicembre 1998.
(17) - Così come riportato nel decreto 28 settembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2010.
(18) - Cfr.: Newsletter del 11-17 settembre 2000 - "carta identità elettronica e garanzie per i cittadini". Vedasi anche http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1088576.
(19) - Con sentenza del 10 gennaio 2008, la massima corte ha ribadito che il medesimo soggetto non può risultare al tempo stesso autore del reato presupposto ed agente della ricettazione; conseguentemente, va qualificata ex art. 485 c.p. la condotta dell’imputato che aveva acquistato un modulo in bianco per certificati assicurativi e successivamente lo aveva riempito con le proprie generalità.
(20) - http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/TULPS/TULPS.htm.
(21) - http://w3.ittig.cnr.it/vipdn/l%2027%20dicembre%201956%20n.%201423.htm.
(22) - In base alla vigente normativa la carta d’identità (art. 3 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed artt. da 288 a 294 r.d.635/1940) è rilasciata dal sindaco a chi di età superiore ai 15 anni ne faccia richiesta. L’obbligo del rilascio insiste sulle persone pericolose le quali appongono le proprie impronte digitali sui cartellini che saranno conservati presso gli schedari comunali e della locale Questura, ex art. 7 reg. es. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - r.d. 635/1940 - in applicazione dell’art. 4 del testo unico di Pubblica Sicurezza.
(23) - Corre il riferimento ai dati desunti dalla legge 1064/1955 e dal d.p.r. 432/1957.
(24) - Vedi Cassazione penale Sez. VI, sent. n. 10378 del 14 luglio 1989.
(25) - Bisogna fare una precisazione. La carta d’identità è considerata mezzo di identificazione ai fini di polizia ex art. 288 del reg. esec. del T.U.L.P.S.; ad essa bisogna però aggiungere altri titoli considerati equipollenti per effetto dagli artt. 292 e 293 dello stesso regolamento e dall’art. 35 D.P.R. 445/2000: la tessera di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa; la tessera di riconoscimento di cui sono muniti impiegati delle amministrazioni statali ed i loro congiunti - tessere mod. AT o BT - ovvero documento munito di timbro a secco, dati anagrafici e fotografia del soggetto rilasciati da un’Amministrazione dello Stato anche per altre destinazioni primarie: Passaporto - sua la funzione, data dall’art. 16 della Costituzione e dell’art. 1 della legge 1185/1967, di poter espatriare legalmente, la patente di guida, la patente nautica, il porto d’armi, il libretto di pensione.
(26) - Un esempio di questa tipologia potrebbe essere la circolare interministeriale in materia di procedure d’identificazione dei detenuti extracomunitari in attesa di espulsione. Interesse del legislatore è l’effettiva esecuzione del decreto a carico dell’interessato ne consegue la comparazione delle impronte digitali assunte al momento dell’arresto con quelle assunte al momento dell’ingresso in carcere, per lo stesso motivo l’amministrazione penitenziaria procede nel caso di ingresso o trasferimento tra penitenziari - a prescindere dalla nazionalità- alla compilazione di un apposita scheda dattiloscopica al fine di evitare scambi di persona.
D’interesse è la circolare n. 070098 del 5 dicembre 2007 del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse dove si legge "… si rende necessario effettuare il censimento dei cadaveri non identificati allo scopo di confrontarli con le persone scomparse..", già Salvatore Ottolenghi nel 1930 scriveva "...gli uffici di P.S. hanno l’obbligo di segnalare tutti i cadaveri delle persone da identificare...".
Recentemente tale ufficio ha diramato circolari - nn. 995 del 8 ottobre 2009 e 83 del 28 gennaio 2010 - circa le modalità di alimentazione del registro nazionale cadaveri, posto alla base del nuovo sistema integrato Ri.Sc. (Sistema Ricerca Scomparsi: www.poliziadistato.it/articolo/18688-Persone_scomparse_al_via_il_sistema_informatico_Ri_Sc, dove, il 1 aprile 10, il capo della Polizia, Dott. Manganelli, così commentava: "questo progetto pone il nostro Paese all’avanguardia sul piano internazionale" e consentirà "di avviare immediatamente le investigazioni già al momento della denuncia di scomparsa".
La registrazione dei dati dello scomparso dovrà avvenire, infatti, entro 72 ore dalla denuncia mediante compilazione delle schede post mortem, standard Interpol.
(27) - Accanto a questa tipologia vi è anche il fermo di P.G., seppur si tratta di un istituto differente dall’arresto il fine ultimo è simile: privare della liberta personale dell’indagato, ne conseguirà comunicazione al PM che convalida/dispone i relativi atti, i casi sono previsti dall’art. 384 c.p. (gravi indizi a carico dell’indagato a fronte di concreti pericoli di fuga).
(28) - Cfr.: sentenza della Corte di Cassazione del 26 aprile 2000 - imp. Perdichizzi - "in tema di identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini… l’art. 349... non impone l’espletamento dei rilievi dattiloscopici... ne consegue che il mancato ricorso non comporta che sia da ritenersi non identificato colui che abbia dato le proprie generalità".
(29) - Cui si affianca la ratifica di accordi internazionali volti a favorire la mutua assistenza in materia penale, nella quale s’inserisce anche l’identificazione e la localizzazione di persone. Un recente esempio è offerto dalla promulgazione della l. 80 del 13 maggio 2010, circa l’accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, Regione amm. speciale di Hong Kong.
(30) - http://europa.eu.int/comm/justice_home/, interessante è il Rapporto sulla valutazione del sistema Dublino -memo/07/227 del 6 giugno 2007 di Bruxelles - che chiarisce le disposizioni attuative con proposte volte a migliorare il contrasto dell’asylum shopping, viene infatti analizzato come il 12% delle richieste formulate tra 2003 ed il 2005 erano "già state introdotte per la seconda volta". La prassi di procedere al segnalamento del richiedente l’asilo politico viene seguita anche in Canada, USA, Giappone ed Israele.
(31) - Nel nostro paese tali centri traggono origine dall’art 12 della legge "Turco-Napolitano", l. 40/1998, mentre l’attuale denominazione - "centri di identificazione ed espulsione" - è data dalla l. 125/2008.
(32) - Ministero dell’Interno, circolare n. 17272/7 del 9 luglio 2007, nella stessa viene richiamato quanto indicato dal Comitato sui Diritti dell’Infanzia in riferimento al punto 31 del commento generale n. 6 del 3 giugno 2005 alla Convenzione di N.Y. sui Diritti dell’Infanzia, relativamente alla necessità di tutelare la dignità del minore accordando "… alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino ..." poiché le analisi ossee effettuabili possono riscontrare una fascia d’età compatibile ma non certa. Si consideri che l’utilizzo delle impronte digitali è utile a ricostruire i movimenti del "minore" e gli eventuali alias e reati di cui si è reso responsabile ma non necessariamente alla sua identificazione poiché agli stessi dati possono essere associati varie generalità. Si possono avere le generalità "esatte" solo allorquando i servizi investigativi preposti, contattando i paritetici organi del paese di origine del giovane, trovano riscontro nei registri di quello stato civile, previa verifica delle varie identità dichiarate nelle banche dati internazionali. A proposito delle categorie protette, e quindi come tali non assoggettabili al provvedimento amministrativo dell’espulsione, si ricorda che in queste rientrano anche le donne in stato interessante, che ovviamente godranno di un permesso di soggiorno straordinario per motivi sanitari.
(33) - Interventi operativi del DVI, su casi reali, disposti dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri:
- attentato alla base "libeccio"a Nassyria (Iraq) nel 2003;
- disastro dello Tsunami nel sud-est dell’Asia nel 2004;
- incidente aereo di Kabul (Afghanistan) nel 2005;
- attacco terroristico a Sharm el Sheikh (Egitto) nel 2005;
- terremoto nella Città dell’Aquila e paesi limitrofi nel 2009.