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Corte di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione(massime a cura dell’Ufficio Massimario)

CODICE PENALE

Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - Estorsione e truffa - Criterio distintivo - Atteggiamento assunto dall’agente ed incidenza sulla volontà del soggetto passivo - Indicazione - Delitto tentato.

(Cod. Pen. artt. 56, 629 e 640)

Sez. 2, sent. n. 21537 del 6 maggio 2008 ud. (dep. 28/5/2008)
(Parz. Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Reggio Calabria, 30 aprile 2003)

Integra il delitto di truffa la condotta di colui che prospetti un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perché tratta in errore dall’esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.


Reati contro il patrimonio - Delitti - Estorsione - In genere - Edilizia convenzionata - Vendita di immobili - Richiesta di somme aggiuntive - Minaccia di non eseguire il contratto - Sussistenza del delitto.
(Cod. Pen. art. 629;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10 art. 7)

Sez. 2, sent. n. 19711 del 23 aprile 2008 c.c. (dep. 16/5/2008)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Genova, 12 febbraio 2008)

È integrato il delitto di estorsione qualora il venditore di immobili, in regime di edilizia convenzionata, richieda somme ulteriori, non previste dalla convenzione, minacciando di non eseguire il contratto già concluso o di non portare a conclusione le trattative in corso. (Affermando il principio, la Corte ha accolto il ricorso del PM contro il provvedimento del Tribunale della libertà che aveva ritenuto non configurabile il delitto di estorsione atteso che, trattandosi di edilizia convenzionata e non popolare, non sussisteva per il costruttore un obbligo a contrarre)


Reati contro l’amministrazione della giustizia - Delitti contro l’attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale - Configurabilità - Mancato coinvolgimento nel reato presupposto - Necessità - Fattispecie.

(Cod. Pen. artt. 110 e 378;
D.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309 art. 73 co. 1)

Sez. 6, Sent. n. 21439 del 18 febbraio 2008 ud. (dep. 28/5/2008)
(Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, App. Milano, 13 luglio 2005)

In forza dell’espressa clausola “fuori dei casi di concorso” contenuta nell’art. 378 cod. pen., il delitto di favoreggiamento personale presuppone che il soggetto attivo non sia stato coinvolto, né oggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il contributo prestato dalla ricorrente, attraverso la ricezione e la spedizione di parte del denaro che doveva servire ad un’illecita operazione d’importazione di sostanze stupefacenti nel territorio nazionale, ha integrato gli estremi del concorso nel reato di cui all’art. 73, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, senza la necessità di ulteriori e diverse condotte di partecipazione).


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - Procedibilità a querela - Casi nei quali si procede d’ufficio - Fatto commesso da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni - Collaboratore scolastico (o bidello) - È tale.

(Cod. Pen. art. 609 bis, septies co. 4 nn. 2 e 3)

Sez. 3, Sent. n. 21934 del 24 aprile 2008 ud. (dep. 30/5/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Ancona, 20 marzo 2007)

In tema di reati contro la libertà sessuale, si configura un’ipotesi di procedibilità d’ufficio (art. 609 septies, comma quarto, n. 3, cod. pen.), nel caso in cui i delitti di violenza sessuale semplice od aggravata e di atti sessuali con minorenne siano commessi da un collaboratore scolastico (o bidello) nell’esercizio delle proprie funzioni, trattandosi di un incaricato di pubblico servizio in considerazione del rapporto organico esistente con l’istituzione scolastica.


Reati contro la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato - Associazioni sovversive - Art. 270 bis cod. pen. - Elementi costitutivi - Struttura organizzativa - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 270 bis)

Sez. 1, Sent. n. 21686 del 22 aprile 2008 c.c. (dep. 29/5/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Perugia, 12 novembre 2007)

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 270-bis, cod. pen., non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre comunque l’esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l’attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati per la cui realizzazione l’associazione si è costituita. (Fattispecie relativa alla parziale attuazione del programma eversivo, anche attraverso il compimento concreto di atti di violenza, da parte di una organizzazione di anarchici ed ecologisti aderenti alla cosiddetta FAI - “Federazione Anarchica Informale”).


Reati contro la personalità dello stato - Delitti - Contro la personalità internazionale dello stato - Associazioni sovversive - Carattere rudimentale dell’organizzazione - Capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati e stabilità organizzativa della struttura della associazione eversiva - Integrazione del delitto di cui all’art. 270 bis cod. pen.

(Cod. Pen. art. 270 bis;
Decreto Legge 15 dicembre 1979 n. 625 art. 1;
Legge 6 febbraio 1980 n. 15)

Sez. 1, Sent. n. 22673 del 22 aprile 2008 c.c. (dep. 5/6/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Perugia, 12 novembre 2007)
Ai fini della configurabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 270 bis cod. pen. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico), il carattere rudimentale dell’organizzazione non impedisce di ritenerla esistente e adeguata allo scopo prefissato ed agli obiettivi via via raggiunti attraverso una progressione del proposito eversivo mediante la realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idonei a condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse, sia centrali che periferiche; ne consegue che l’organizzazione rudimentale non significa assenza di organizzazione laddove, al contrario, l’esecuzione delle numerose azioni poste in essere dal gruppo nell’arco di breve tempo dimostri l’organizzazione e la capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati nonché la stabilità organizzativa della struttura della associazione eversiva.


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio - Violazione di norme di legge - Violazione dell’art. 97 Cost. - Ambito di rilevanza.

(Cod. Pen. art. 323)

Sez. 6, Sent. n. 25162 del 12 febbraio 2008 c.c. (dep. 19/6/2008)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, Gip Trib. Viterbo, 8 novembre 2006)

In tema di abuso d’ufficio, il requisito della violazione di norme di legge può essere integrato dall’inosservanza del principio costituzionale di imparzialità della P.A., per la parte in cui riguarda l’attività dei pubblici funzionari, poiché esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ravvisabile il delitto di abuso d’ufficio in un caso in cui il funzionario della Motorizzazione civile aveva provveduto sistematicamente al preferenziale disbrigo delle pratiche avviate da una specifica agenzia, a discapito delle altre agenzie di pratiche automobilistiche).


Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione - In genere - “Metus publicae potestatis” - Modalità di manifestazione - Indicazione - Fattispecie.

(Cod. Pen. art. 317)

Sez. 6, Sent. n. 21508 del 14 aprile 2008 c.c. (dep. 28/5/2008)
(Diff.)
(Rigetta, Gip Trib. Roma, 26 aprile 2007)

Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, anche se in forma tentata, il “metus publicae potestatis” non è ravvisabile nella generica posizione di supremazia del pubblico ufficiale, ma in una ragionevole valenza intimidatoria della condotta dal medesimo posta in essere, sì da concretare nel destinatario una sufficiente e non generica possibilità di pressione sulla formazione della sua volontà. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la idoneità degli atti, ritenendo priva di riscontro oggettivo l’espressione minacciosa “te ne accorgerai”, utilizzata da un assessore comunale in relazione al sollecito di controlli di regolarità nei confronti dell’attività del titolare di un autosalone, non contestualmente, ma in un momento solo successivo alla richiesta di acquisto sotto costo di un’autovettura avanzata da sua figlia).





Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Elemento oggettivo (materiale) - Fattispecie di cui al secondo comma - Facoltà di interpello del privato - Esigenza che il privato faccia valere una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato a incidere direttamente - Necessità - Fattispecie in tema di accesso agli atti del procedimento amministrativo.

(Cod. Pen. art. 328 co. 2;
Legge 8 giugno 1990 n. 241 art. 22)

Sez. 6, Sent. n. 21735 del 4 febbraio 2008 c.c. (dep. 29/5/2008)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, Gip Trib. Agrigento, 29 gennaio 2007)

In tema di omissione di atti di ufficio, dalla lettera del secondo comma dell’art. 328 cod. pen. si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell’atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della P.A., che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente a incidere. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato l’interesse di un privato all’accesso agli atti del Comune concernenti la procedura di demolizione di un manufatto abusivo, posto a distanza illegale dalla sua proprietà).


Reati contro l’ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia - Convocazione di autorità di polizia a privato per la notifica di un atto - Inottemperanza all’invito - Sussistenza del reato.

(Cod. Pen. art. 650)
Sez. 1, Sent. n. 20308 del 6 maggio 2008 ud. (dep. 21/5/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. Roma, 10 luglio 2007)

Rientra tra i provvedimenti legalmente dati per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica, la cui inosservanza integra il reato previsto dall’art. 650 cod. pen., anche l’invito rivolto a un soggetto ricercato da un’autorità di polizia a recarsi presso i propri uffici per adempimenti dettati da motivi di giustizia. (Fattispecie relativa alla notifica di atti giudiziari).


Stupefacenti - Coltivazione di piante da stupefacenti - Coltivazione non autorizzata - Offensività della condotta - Condizioni.

(Cod. Pen. art. 49;
Legge 21 febbraio 2006, n. 49 art. 4 bis, ter e tervicies;
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 artt. 17, 26, 27, 28, 29, 30, 73 e 75)

Sez. Un., Sent. n. 28605 del 24 aprile 2008 ud. (dep. 10/7/2008)
(Diff.)
(Rigetta, App. Milano, 5 dicembre 2003)

Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. (Conforme, Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata). (Vedi Corte cost. n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996).








CODICE PROCEDURA PENALE

Azione penale - Denuncia - In genere - Denuncia irrituale - Utilizzabilità diretta del contenuto - Esclusione - Acquisizione, sulla base di essa, di elementi idonei all’esercizio dell’azione penale - Legittimità.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333)

Sez. Un., Sent. n. 25932 del 29 maggio 2008 c.c. (dep. 26/6/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Catania, 21 novembre 2007)

Una denuncia irrituale, che si debba perciò considerare alla stregua di una denuncia anonima, pur essendo uno scritto di per sé inutilizzabile, è tuttavia idonea a stimolare l’attività del P.M. o della polizia giudiziaria al fine dell’assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l’enucleazione di una “notitia criminis” suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).
Leggi speciali


Armi - Materie esplodenti - Miccia con carica esplosiva interna - Detenzione illegale - Reato configurabile - È quello di cui all’art. 2 L. n. 895 del 1967.

(Legge 2 ottobre 1967 n. 895)

Sez. 1, Sent. n. 21872 del 7 maggio 2008 ud. (dep. 30/5/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Trento, 23 novembre 2007)

È qualificabile come delitto di detenzione illegale di esplosivo, quale previsto dall’art. 2 L. 2 ottobre 1967 n. 895 e succ. modd., il possesso di circa 4 metri di miccia con carica esplosiva interna.