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Corte dei Conti

Sentenze tratte dal sito www.corteconti.it


Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 4/2004 del 7 gennaio 2004 - Pres. Simonetti - Rel. Arganelli.

Danno patrimoniale della P.A. cagionato da militare in trattamento di missione per false fatturazioni.

Fatto

Con la sentenza impugnata l’appellante è stato condannato al pagamento in favore dell’erario della somma di lire 153.668 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, oltre rivalutazione fino alla data di deposito della sentenza e gli interessi legali da tale data al saldo nonché al pagamento delle spese di giudizio pari a lire 319.920. I fatti da cui trae origine la sentenza sono i seguenti. In seguito all’inizio di procedimenti penali avviati, in particolare dalla Procura militare di La Spezia e Padova, emergeva che militari di tutte le armi in missione a Roma preferivano alloggiare presso l’hotel Omissis vicino alla stazione Termini, scelto sistematicamente, rispetto ad altri alberghi.

Le indagini consentivano di appurare che l’hotel era uso rilasciare ricevute fiscali per importi superiori a quelli effettivamente pagati dai militari, che lucravano così la differenza rispetto a quanto liquidato dall’amministrazione sulla base delle ricevute false. Emergeva anche che l’hotel Omissis aveva predisposto un apposito programma di contabilità sul personal computer per registrare la “doppia contabilità”. I fatti venivano appurati in modo incontrovertibile tramite il sequestro dei dischetti dell’hotel Omissis il cui titolare in sede di interrogatorio, in sede penale, ammetteva l’esistenza della truffa e le modalità della sua attuazione. Nei tabulati contabili dell’albergo risultava che al sig. A. erano state rilasciate due ricevute riportanti all’incasso (entrata) somme diverse da quelle conseguite dal militare (rispettivamente 28.000 e 81.000 a fronte di 72.000 e 130.000 rimborsate effettivamente). Per gli stessi fatti in sede penale con sentenza irrevocabile n.69 del 2 maggio 2001 la Corte militare d’appello, dopo aver ritenuta provata la colpevolezza dell’A. per il reato di truffa, dichiarava di non doversi procedere previa concessione delle attenuanti, prevalenti sulle aggravanti contestate perché il reato era estinto per prescrizione. Di qui l’azione di danno del Procuratore Regionale (pari alla somma indebitamente trattenuta dall’A.) e la sentenza di condanna.

Avverso la sentenza de qua ha interposto appello l’A. che ha dedotto: - la prescrizione dell’azione di responsabilità per essere stata l’azione esercitata oltre i 5 anni dalla data dell’evento dannoso (pagamento delle fatture in data 31.8.1993 e 1.9.1993 a fronte di un invito notificato in data 1.4.2000 e la citazione notificata in data 14.10.2000); - la mancanza di prove sulla colpevolezza dell’A. che sarebbe avvalorata solo da indizi (tabulato dell’albergo e scritturazioni contabili parallele) e non da prove certe sulla responsabilità personale del militare, mai accertata in sede penale; - mancanza di prova del danno erariale. Il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto il rigetto del gravame. All’udienza dibattimentale del 31 ottobre 2003 le parti hanno in buona sostanza illustrato gli scritti in atti.

Considerato in diritto

L’appello è parzialmente fondato; va infatti respinta l’eccezione preliminare di merito di intervenuta prescrizione dell’azione ex art.345 c.p.c. perché domanda nuova proposta per la prima volta in appello. Nel merito invece l’appello è fondato per mancata prova del comportamento illecito dell’A. come causativo del danno erariale per cui è domanda attorea. L’unico prevalente ma decisivo elemento infatti dal quale è stata desunta la sussistenza del detto comportamento illecito di parte appellante è in effetti il “tabulato contabile” dell’albergo, tabulato che, proprio in ragione della vicenda penale che ha coinvolto il proprietario dell’Hotel Omissis per fatturazioni false, non può assurgere a prova certa in danno dell’A., della veridicità del contenuto in esso evidenziato posta anzi la accertata non veridicità della contabilità ivi contenuta.

Cosicché appare del tutto inattendibile allo stato quanto ivi evidenziato tra le somme “incassate” e le somme “emesse” e quindi sulle ivi evidenziate differenze, poste invece come prova nella domanda attrice di ivi affermata illecita percezione di denaro pubblico da parte dell’A. da colpevole soprafatturazione del suo pernottamento presso l’Hotel Omissis. A detto convincimento questo giudice perviene per assenza di ogni documentata prova di resistenza alle considerazioni sopra evidenziate, senza considerare che l’esiguità della somma per cui è domanda attorea induce ragionevolmente a ritenere assente un illecito comportamento dell’A. volto al fine di lucrare una fittizia soprafatturazione di modestissima entità, contro l’esposizione al rischio di chiamata in correità per il reato di truffa o di chiamata per peculato in danno dell’Amministrazione della Difesa. L’accoglimento dell’appello comporta che nulla è dovuto per le spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, accoglie nei termini di cui in motivazione l’appello di Marco A. avverso la sentenza in epigrafe. Nulla per le spese di ambedue i gradi di giudizio.



Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale d’Appello - Sentenza n. 3/2004 del 7 gennaio 2004 - Pres. Simonetti - Rel. Mastropasqua.

Danno patrimoniale della P.A. cagionato da militare incaricato delle funzioni di gestore di spaccio per indebita appropriazione di somme di denaro (proventi di sconti o premi).

Fatto

Con atto depositato in data 12 settembre 2002 ed iscritto al n. 16340 I/ C.A. del registro di segreteria il signor D. C.F. rappresentato e difeso dall’avv. Dante Messinese ha proposto appello avverso la sentenza n. 341/02 del 14 maggio 2002 della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia. Con detta sentenza l’appellante è stato condannato al pagamento in favore dell’Erario della somma di lire duecentocinquantamilioni (Euro 129.114,20) oltre interesse e spese di giudizio. Il giudizio era stato introdotto con atto di citazione del 3 luglio 2001, con il quale il competente Procuratore regionale chiedeva la condanna del D. alla somma di £. 272.531.000, per essersi nella sua qualità di sottufficiale incaricato delle funzioni di gestore dello spaccio militare del Centro addestramento reclute della Marina Militare di Taranto, appropriato, nel periodo novembre 1990-giugno 1994, della somma in discorso, provento di sconti o premi versati da una ditta fornitrice (Omissis s.r.l.) di generi alimentari allo spaccio medesimo. Per i medesimi fatti il Tribunale militare di Bari, con sentenza del 24 settembre 1998, resa ex art. 444 c.p.p., aveva condannato il D. alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, in ordine al reato di peculato militare continuato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che il mancato versamento delle somme di che trattasi aveva dato luogo, in una tipica gestione fuori bilancio, ad una responsabilità contabile del gestore e lo ha di conseguenza a tale titolo condannato. Nel proprio gravame l’appellante deduce; - la prescrizione dell’azione non riconoscendo effetti interruttivi all’atto di costituzione in mora dell’Amministrazione; - difetto di motivazione della sentenza, che fonda il giudizio di responsabilità essenzialmente sui fatti accertati dal Tribunale militare, in ogni caso tralasciando di considerare il concorso, nella causazione del danno, della Commissione amministratrice dello spaccio, che avrebbe quanto meno violato i propri doveri di gestione e di controllo. L’impianto accusatorio si baserebbe, in buona sostanza, sulle dichiarazioni rese dal rappresentante della ditta fornitrice, il quale ebbe a dichiarare di aver corrisposto somme di denaro all’odierno appellante in percentuale sul valore delle forniture di cui sopra, attestate in note di credito intestate allo spaccio militare di Maricentro.

Al riguardo viene rappresentata la circostanza che il rappresentante in questione è stato condannato dal Tribunale di Taranto, con sentenza del 29 gennaio 2001, a margine di questione relativa ad altro spaccio militare, per il reato di falso in certificazione amministrativa, per aver reiteratamente falsificato la firma del militare gestore dello spaccio, al fine di certificare la ricezione, da parte dello stesso gestore, della merce esposta in numerose fatture della Omissis s.r.l. Non vi sarebbe stata, sostanzialmente, alcuna attività istruttoria della Procura contabile né la Sezione giurisdizionale ha accolto le numerose richieste istruttorie avanzate dal convenuto. Viene altresì riproposta l’eccezione della intervenuta prescrizione, nell’affermazione che essa può essere validamente interrotta solo dall’Amministrazione danneggiata, la quale non avrebbe posto in essere alcun valido atto interruttivo. Con riferimento alla genuinità delle fonti di prova, l’appellante ricorre alle previsioni di cui agli artt. 10 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e 335 c.p.c., chiedendo che questo giudice fissi un termine entro il quale possa proporre querela di falso dinanzi al Tribunale competente.

Conclusivamente l’appellante chiede termine per proporre querela di falso, acquisizioni istruttorie, l’annullamento o la riforma della sentenza impugnata. Nelle proprie conclusioni depositate il 29 novembre 2002 il Procuratore Generale chiede il rigetto dell’appello ritenendo pienamente fondata la decisione del primo giudice e le motivazioni che la sostengono. Non ritiene inoltre accoglibile la richiesta di fissazione di un termine per proporre querela di falso sulla nota di credito dell’Omissis, essendo a suo avviso decorso il termine per proporla. L’appellante ha depositato in data 17 settembre 2003 ulteriore memoria nella quale confuta le tesi della parte pubblica e ribadisce i motivi di gravame. Nell’udienza dibattimentale le parti hanno illustrato e confermato i rispettivi atti scritti.

Considerato in diritto

L’appellante eccepisce preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere dalla parte pubblica, contestando l’efficacia interruttiva della nota dell’Amministrazione n. 15/10166 del 24 novembre 1998. In proposito va confermato l’impianto motivazionale della pronuncia reiettiva del giudice di primo grado, fondato sulla indifferenza della promanazione dell’atto dall’Amministrazione danneggiata o dal Procuratore regionale, soggetti ambedue abilitati ad emettere atti interruttivi della prescrizione. Egualmente quanto al contenuto il giudice di primo grado ha correttamente accertato l’inequivoca esistenza nella nota dell’Amministrazione della volontà di ottenere l’adempimento dell’obbligazione, elemento sufficiente per la messa in mora. L’eccezione va, pertanto, respinta.

L’appellante, nel contestare gli elementi probatori posti a fondamento della sentenza impugnata, preliminarmente chiede che gli venga fissato un termine per proporre querela di falso in ordine alle note di credito emesse dalla Omissis s.r.l. e non registrate nella contabilità dello spaccio. Come rileva lo stesso appellante, i documenti di che trattasi non sono aggredibili sotto il profilo del falso materiale, in quanto sicuramente compilati dal suo autore e non risultano contraffatti o alterati. Ciò che, invece, l’appellante contesta è la veridicità dei fatti rappresentati nelle note di credito, sostenendo che l’autore del documento fa da essi risultare una realtà contraria al vero, configurando così una ipotesi di falso ideologico. In proposito vanno prospettati due ordini di problemi.

Il primo è che anche nell’ipotesi tipica del falso ideologico, e cioè quella riguardante documenti pubblici, formati da un soggetto autorizzato ad attribuire pubblica fede, e cioè qualità di prova legale al documento, il falso investe la discordanza tra quanto esso registra come avvenuto o dichiarato al momento della sua formazione e quanto in realtà è avvenuto o è stato dichiarato. Non attiene invece alla materia del falso la prova della difformità fra dichiarazione e verità, che può essere in ogni modo dimostrata. Il secondo problema è che viene generalmente negata, se non in via di eccezione, la possibilità di configurare per la scrittura privata il falso ideologico, non sussistendo per questo tipo di documento un obbligo di dichiarare la verità. Alla luce delle esposte considerazioni non può configurarsi come efficace strumento di tutela giurisdizionale per il convenuto la querela di falso intesa non a dimostrare la falsità materiale del documento ma la non rispondenza a verità del suo contenuto.

D’altro canto il documento in contestazione non ha alcuna efficacia legale probatoria in ordine al suo contenuto, che intende attestare l’esistenza di una operazione contabile contestabile con qualsiasi mezzo probatorio. Va anzi detto che la mancata sottoscrizione da parte del soggetto ricevente delle note di credito attribuisce a detti documenti solo l’efficacia di uno tra gli altri strumenti di prova versati dall’attore nel giudizio, che combinandosi e contrapponendosi ad altri elementi probatori concorrerà a formare il convincimento del giudice. Va di conseguenza respinta la richiesta di fissazione di un termine per proporre querela di falso. Dalle considerazioni da ultimo esposte altresì consegue che non può attribuirsi valore assoluto di prova al contenuto delle note di credito emesse dall’Omissis, assunte dal giudice di primo grado come dimostrative-accertative del carico della gestione contabile tenuta dal D. Occorre a questo punto rivalutare tutti gli elementi di prova versati in giudizio per accertare l’esistenza, i limiti, la configurazione della responsabilità ascritta all’appellante. Fondamentali elementi probatori dell’illiceità della condotta del D. e della sua efficienza causale nella produzione del danno arrecato alla gestione contabile vengono tratti dalla sentenza penale resa nei confronti del D. ex art. 444 c.p.c. per il reato di peculato militare continuato.

Vengono pertanto in rilievo gli effetti della sentenza ex art. 444 c.p.p. e i problemi relativi alla valutazione delle prove acquisite in sede penale. Quanto alla natura della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti una corrente dottrinaria e giurisprudenziale le riconnette natura di sentenza di condanna (cfr. C. cost. n. 313/1990. Cass. N. 2065/1999, n. 3490/1996). Si assume, infatti, che diversamente si giungerebbe all’assurdo di una rinuncia all’esercizio dell’azione penale e al diritto di difesa, inconciliabile con il disposto di cui agli artt. 112 e 24 Cost. Tale effetto non può certo costituire un corollario del principio di disponibilità della prova fatto proprio dall’art. 190 c.p.p. anche perché in una simile evenienza il giudice sarebbe chiamato a sopperire ex art. 507 dello stesso codice. Altra corrente ritiene invece che non si possa attribuire a detta sentenza natura di sentenza di condanna, sul presupposto dell’assenza dell’affermazione di colpevolezza, essendo anzi più vicina quanto a valore delle statuizioni ad una sentenza di proscioglimento (cfr. C. Cost. n. 251/1991, Cass. SS.UU. 26 febbraio 1997).

Il legislatore della legge 27 marzo 2001 n. 97 sembra avallare la prima tesi, disponendo l’art. 445 c.p.p. novellato attraverso il richiamo all’art. 653 c.p.p. l’efficacia di giudicato non solo della sentenza di assoluzione, ma anche quella di condanna a pena patteggiata. Ad ogni modo, dopo la novella legislativa, non si può dubitare della parificazione operata sul piano del valore probatorio. Significativa appare ai fini del valore da attribuire alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti in un giudizio diverso da quello penale, la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. Tributaria (cfr. 10 dicembre 1998, n. 11301 e 17 gennaio 2001, n. 630) secondo la quale la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce “un importante elemento di prova circa la percezione di illeciti proventi e, quindi, della produzione di un reddito imponibile”. Tale elemento di prova circa l’effettivo compimento dei fatti costituenti reato potrà essere disatteso nel giudizio di merito solo nel caso in cui il contribuente spieghi le ragioni per cui ha ammesso una responsabilità penale e il giudice non lo abbia assolto. In sostanza la richiesta di pena patteggiata non comporta un accertamento invincibile di responsabilità, come invece accade con il giudicato penale a seguito di dibattimento ex art. 651 c.p.p., ma può essere contestato in un giudizio diverso da quello penale fondato sui medesimi fatti attraverso la prova della inattendibilità della veridicità dei fatti versati nel giudizio penale, iniziando dai motivi per i quali è stato chiesto di patteggiare la pena pur non essendo il richiedente autore dei fatti illeciti.

Ne consegue che nei giudizi diversi da quello penale, pur non essendo precluso al giudice l’accertamento e la valutazione dei fatti difformi da quelli contenuti nella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; questa assume particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie. Quanto alle prove formatesi nel giudizio penale, queste possono essere acquisite nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per essere oggetto di valutazione del giudice in questa sede , nella quale possono essere oggetto di contestazione e di dialettica processuale. Le conclusioni innanzi esposte hanno trovato conferma nel comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p., come introdotto con legge 12 giugno 2003 n. 234. Detta norma per un verso equipara la sentenza ex art. 444 c.p.p. a pronuncia di condanna, per altro verso ne esclude l’efficacia di giudicato in giudizi civili o amministrativi. Ora anche nell’atto di appello il D. non indica alcun elemento idoneo ad attestare la non veridicità dei fatti posti a fondamento della sentenza ex art. 444 c.p.p. né di motivi che lo hanno indotto ad accettare una pena per un grave reato pur in mancanza di elementi di colpevolezza. Nel gravame vengono enunciate infatti tesi sulla natura e sugli effetti dalla sentenza di patteggiamento ma non viene offerta nessuna prova contrastante con gli accertamenti posti a base della sentenza penale.

Va ancora ricordato che il reato di peculato ha quale contenuto l’appropriazione da parte del pubblico ufficiale di denaro di cui è in possesso od ha la disponibilità per ragioni del suo ufficio. D’altro canto le risultanze del processo penale sono confermate dalle valutazioni fatte dalla Guardia di Finanza nelle indagini effettuate a fini fiscali, presso la società Omissis. Di contro il D. ha prodotto sentenza penale che in un giudizio riguardante gestione di altri spacci, ha riconosciuto la non veridicità della sottoscrizione da parte dei militari riceventi delle note di credito della Omissis s.r.l., ed ha pronunciato condanna del titolare della società per il reato di falso per aver egli apposto dette firme. Nella sentenza peraltro vi è solo il riconoscimento della falsità della sottoscrizione, ma non vi è nessun accertamento sui motivi sottostanti alla falsità, ritenuti estranei all’accertamento del reato. Dagli elementi versati in giudizio risulta ancora che la Omissis concedeva sconti ed emetteva note di credito per le forniture a tutti gli spacci militari, i cui gestori peraltro si rifiutavano di sottoscrivere dette note. Sulla base degli esposti elementi probatori questo Giudice considera che sicuramente la Omissis concedeva sconti per le proprie forniture agli spacci, sconti contabilizzati normalmente attraverso note di credito.

Nel caso di specie, come in altri, dell’importo delle note di credito si appropriava, in tutto o in parte, il gestore dello spaccio. Significativi in tal senso sono gli elementi costitutivi del reato di peculato. Infatti se avesse corrisposto al vero l’affermazione del D. di aver ricevuto dal titolare dell’ Omissis solo regalie di modesta entità non si sarebbe potuto configurare il reato di peculato, dalla cui accusa il D. agevolmente avrebbe potuto sottrarsi in sede penale. D’altro canto non è stata offerta nessuna spiegazione sui motivi che avrebbero indotto il titolare dell’ Omissis ad elargire regalie a meno di non voler ipotizzare accordi con il percipiente per la commissione di altri reati (quali ad esempio la truffa). D’altro canto la condanna del titolare dell’Omissis per il reato di falso materiale, condanna che prescinde espressamente da qualsiasi motivazione sulle ragioni sottostanti al falso, relativamente a note di credito emesse nei confronti di altre gestioni contabili non è in sé idonea a fornire la prova dell’inesistenza del peculato. Sul piano logico la tesi dell’appellante, non supportata da alcun elemento probatorio specifico, della falsità delle operazioni documentate nelle note di credito essenzialmente basata sull’interesse dell’Omissis, è comunque contraddetta dal non essere neppure iniziato un giudizio penale per i reati di truffa (alternativamente nei confronti degli spacci o dell’A. per la quale l’Omissis agiva) nei confronti del titolare dell’Omissis e da specifiche denunce in sede penale dei gestori degli spacci coinvolti nella vicenda,tutti sottoposti a procedimento penale.

E ancora contraddetto dal fatto che (a quanto risulta) l’A. non ha intrapreso alcuna azione anche civile nei confronti dell’Omissis, che avrebbe attestato sconti mai concessi e del fatto che l’Amministrazione finanziaria non ha proceduto a recupero d’imposte nei confronti dell’ Omissis. D’altro conto, anche a voler ammettere che non tutte le somme indicate nelle note di credito siano state versate al D. e che anzi parte di esse sia stata trattenuta dall’ Omissis, risulta inequivocabilmente dagli atti di causa che l’ Omissis concedeva sconti agli spacci almeno per prassi consolidata. Ne consegue che se i gestori degli spacci avessero regolarmente allibrato tutti i documenti contabili (documenti contabili che non potevano essere allibrati né rinvenuti nella documentazione contabile perché avrebbero costituito prove confessorie dell’appropriazione delle somme) sarebbe agevolmente emersa la mancata concessione degli sconti, ai quali comunque almeno per prassi gli spacci avevano diritto. In tal modo il gestore, con la sua attività illecita, ha comunque causato danno ingiusto alla gestione tanto se si sia egli appropriato degli sconti tanto se abbia comunque consentito che altri se ne appropriasse.

È così irrilevante (salvo ai fini della qualificazione della responsabilità come amministrativo-contabile e non contabile in senso specifico) che il gestore si sia appropriato di tutta o parte delle somme per cui è danno. L’ammontare del danno è poi certo perché è incontestato che le note di credito si riferiscono a forniture realmente effettuate dall’Omissis. Quanto alla parte di danno da ascrivere al D., il Collegio considera, in relazione alla dimensione del fenomeno ed alla prassi consolidata della concessione di sconti, che la Commissione amministratrice avrebbe dovuto, con idonea attività di controllo, scoprire l’illecito e porre termine al fenomeno. Di conseguenza ritiene di dover ascrivere a responsabilità della Commissione amministratrice il trenta per cento del danno stesso, rimanendo il settanta per cento a carico del D. Pertanto, a parziale riforma della sentenza impugnata condanna il D. al pagamento della somma di euro 98.525,50 (novantottomilacinquecentoventicinque/ 50), oltre alla rivalutazione o interessi come da sentenza di primo grado. Respinge nel resto l’appello. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale centrale di appello, a parziale riforma della sentenza impugnata condanna C.F. D. al pagamento in favore dell’erario della somma di euro 98.525,/50 oltre rivalutazione e interessi come da sentenza di primo grado. Rigetta nel resto il gravame in epigrafe. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 105,37 (Centocinque/37). Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 ottobre 2003.