7. I mezzi di ricerca degli indizi

L’attività si svolge, come accennato, con molte analogie alla indagine giudiziaria. Lo svolgimento delle attività è, per così dire, a forma libera, nel senso che non vi è, nei corpi normativi, alcun riferimento alle modalità da seguirsi per acclarare, in capo ad un soggetto, elementi indiziari di pericolosità sociale. Pur tuttavia, come nelle indagini preliminari esistono degli istituti, intesi come mezzi di ricerca della prova(199), finalizzati alla ricerca ed alla acquisizione delle fonti di prova, nel contesto preventivo, analogamente, possono individuarsi delle attività o degli strumenti che, opportunamente calibrati per la esigenza, si prestano ad un’utilizzazione efficace nella ricerca ed acquisizione degli indizi di pericolosità. Allo stesso modo, gli altri strumenti e modalità operative delle FF.PP. possono ben trovare adattamento nel rilevamento di fatti, situazioni oggettive ed altri elementi conoscitivi che corroborano il materiale indiziario.

In sostanza, non essendovi una casistica sancita da disposizioni di legge, si tratterà di utilizzare per l’esigenza tutti gli strumenti che nella pratica possono rivelarsi efficaci. In questa sede, pur nella considerazione di non offrire una casistica esaustiva, si tenterà di individuarne taluni.

Approfondimenti

(199) - La materia è regolata dal Codice di Procedura Penale, Libro III delle Prove, Titolo III, Mezzi di ricerca della prova.