Capitolo V - I militari di truppa

1. I militari di truppa come categoria: funzioni e caratteristiche(1)

I militari di truppa costituiscono la categoria base di tutto il personale militare, la cui regolamentazione giuridica, come visto, è strettamente connessa con il sistema di reclutamento adottato (obbligatorio o volontario) e con il tipo di modello organizzativo militare prescelto. Lo strumento militare interamente professionale, prefigurato dalla l. n. 331/2000 e concretamente da realizzare, secondo una graduale trasformazione dell’attuale, a far data dal 1° gennaio 2007, in base alle disposizioni dettate dal d. lg. n. 215/2001, presuppone una componente di militari di truppa completamente volontaria. La presente trattazione, quindi, fa riferimento unicamente al personale militare di truppa volontario, rimandando per i militari di leva alla sommaria illustrazione del servizio militare obbligatorio. In questo contesto i volontari di truppa costituiscono una categoria recente, anche se nelle Forze armate, come già visto, forme di volontariato a livello di truppa sono sempre esistite, almeno nella modalità di ferme volontarie di diversa durata e contenuto. Per il sistema militare italiano (a differenza, per esempio, dei Paesi anglo-sassoni) uno strumento militare completamente professionale è una novità assoluta, per cui evitiamo eventuali cenni storici, certamente non significativi per descrivere la categoria di militari in questione.

Dobbiamo, comunque, rilevare che il primo tentativo di costituire una stabile categoria di volontari di truppa si ha con la legge 24 dicembre 1986, n. 958, che prevedeva la ferma di leva prolungata. La posizione giuridica dei volontari in ferma prolungata era però insufficiente per garantire un rapporto di servizio, ancorché temporaneo, capace di assicurare un’alimentazione significativa della categoria, con arruolamenti costanti e consistenti. A correggere la prima timida impostazione normativa dei volontari di truppa, che aveva per di più una pretesa di carattere generale, interviene la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha introdotto la categoria dei volontari di truppa in ferma breve, con maggiori garanzie giuridiche ed economiche. Successivamente il d. lg. n. 196/1995 ha disciplinato organicamente la materia, prevedendo un apposito ruolo e le due categorie dei volontari di truppa in ferma breve (e, eventualmente, in rafferma) e dei volontari di truppa in servizio permanente.

A queste categorie si è aggiunta quella dei volontari in ferma annuale, creata dal d. l. 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186. Infine, è intervenuto il d. lg. n. 215/2001 che ha apportato una definitiva sistemazione dei volontari in servizio temporaneo, prevedendo le categoria dei volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma e confermando quella dei volontari di truppa in ferma annuale. Dal punto di vista sistematico la categoria dei volontari di truppa si differenzia nettamente dalle altre categorie riguardanti il personale militare dei gradi iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in relazione soprattutto alla mancanza di una disciplina unitaria in materia di stato giuridico, come abbiamo invece riscontrato per gli ufficiali ed i sottufficiali.

Qui le diverse vicende storiche hanno avuto un peso determinante, considerando che le categorie degli appuntati e carabinieri o finanzieri hanno da tempo ricevuto una regolamentazione organica del loro reclutamento, stato giuridico ed avanzamento, a differenza dei volontari di truppa delle Forze armate che hanno avuto una sistemazione giuridica definitiva soltanto con il d. lg. n. 196/1995. Inoltre, mentre gli appartenenti ai ruoli di base dei corpi militari di polizia hanno uno sviluppo di carriera senza soluzioni di continuità, a meno che non intervengano motivi disciplinari ostativi al passaggio dalla posizione di ferma volontaria a quella del servizio permanente, i volontari di truppa si distinguono nettamente nelle due categorie di volontari in servizio temporaneo e volontari in servizio permanente ed il transito da una categoria all’altra avviene attraverso vere e proprie procedure concorsuali e nel limite dei posti disponibili.

Differenti sono anche le caratteristiche funzionali, in base soprattutto alle diverse esigenze istituzionali. Per tali argomentazioni distingueremo in sede di trattazione i militari di truppa dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica dai ruoli iniziali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza che saranno analizzati in apposito capitolo. Nell’ambito, quindi, dei volontari di truppa possiamo individuare le caratteristiche funzionali di tale categoria di militari, operando - necessariamente - delle distinzioni in materia di impiego dei volontari in servizio temporaneo, in base alle diverse anzianità di servizio. L’art. 4 d. lg. n. 196/1995 dispone che i volontari di truppa in servizio permanente svolgono mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza e dell’incarico, e possono anche svolgere incarichi di comando nei confronti di uno o più militari. In sede di impiego i volontari di truppa in servizio permanente devono essere prioritariamente assegnati alle unità operative o addestrative(2).

Il decreto in questione in merito ai volontari di truppa in servizio temporaneo, stabilisce genericamente, ai sensi dell’art. 7, comma 4, che gli stessi devono prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Per quest’ultima categoria di militari è successivamente intervenuto il d. lg. 30 dicembre 1997, n. 505, che ha distinto, ai fini funzionali e di impiego, tre diverse posizioni dei volontari in servizio temporaneo: - quelli con meno di dieci mesi di servizio (art. 1, comma 1, lett. a), d. lg. n. 505/1997), equiparati ai militari in servizio di leva obbligatorio, per cui sono impiegati prevalentemente in attività addestrative e di istruzione e, in definitiva, secondo le disposizioni dell’art. 25 l. n. 958/1986, recante appunto nuove norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata; - quelli con oltre dieci mesi di servizio e non più di ventiquattro (art. 1, comma 1, lett. b), d. lg. n. 505/1997), che partecipano ad attività sia operative sia addestrative e di istruzione; - quelli con oltre ventiquattro mesi di servizio (art. 1, comma 1, lett. c), d. lg. n. 505/1997), che possono essere impiegati in attività operative anche di particolare intensità e che possano comportare responsabilità di comando di piccoli nuclei di personale, alla stessa stregua dei volontari in servizio permanente. Il quadro sopra delineato, riguardante i volontari di truppa in servizio temporaneo, è stato integrato dal d. lg. n. 215/2001 che, come visto, ha introdotto i volontari in ferma prefissata della durata di cinque anni e in rafferma, al posto dei volontari in ferma breve e in rafferma e, inoltre, ha confermato i volontari in ferma annuale.

Per la prima categoria, l’art. 12, comma 2, d. lg. n. 215/2001, prevede la possibilità di assegnazioni ai comandi, reparti, unità dislocati su tutto il territorio nazionale e l’eventualità dell’impiego anche in operazioni condotte al di fuori del territorio nazionale. Riteniamo che, anche se la predetta norma non apporta distinzioni all’interno dell’unica categoria dei volontari in ferma prefissata di cinque anni, sono tuttora valide le diverse posizioni di impiego, previste dall’art. 1 d. lg. n. 505/1997, con particolare riguardo ai volontari con meno di dieci mesi di servizio, che peraltro sono sottoposti a particolari doveri disciplinari in tema di libera uscita, alloggiamento e pernottamenti, ai sensi degli artt. 45 e 48 R.D.M. In sostanza, l’eventuale impiego in attività operative, anche al di fuori del territorio nazionale, o in quelle particolarmente intense, dovrà avvenire secondo le indicazioni dell’art. 1, d. lg. n. 505/1997. A parte, invece, dobbiamo considerare i volontari di truppa in ferma annuale, il cui arruolamento ha finalità complementari e per i quali è previsto, ai sensi dell’art. 16, d. lg. n. 215/2001, un prolungamento della ferma al fine di consentirne l’impiego nell’ambito di operazioni condotte fuori del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, in operazioni di pubblica sicurezza. I volontari in ferma annuale, ai sensi dell’art. 4-bis, d. l. n. 110/1999, sono disponibili per l’assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all’estero.

2. I ruoli e i gradi gerarchici dei volontari di truppa

Il d. lg. n. 196/1995 ha per la prima volta inserito nell’ordinamento militare appositi ruoli per i volontari di truppa in servizio permanente, dotando di un apposito rapporto di impiego questa categoria di militari. In particolare sono previsti i seguenti ruoli: - ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Esercito, costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 d. lg. n. 196/1995; - ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente della Marina, costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 d. lg. n. 196/1995; - ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell’Aeronautica, costituito ai sensi degli artt. 1 e 2 d. lg. n. 196/1995; - ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del Corpo delle Capitanerie di porto della Marina, costituito ai sensi 1 e 2 d. lg. n. 196/1995.

Per l’attuale periodo transitorio, inoltre, dobbiamo considerare ulteriori categorie di volontari di truppa che non costituiscono veri e propri ruoli, anche se hanno un trattamento giuridico ed economico analogo ai volontari in servizio permanente e uno sviluppo di carriera articolato in appositi gradi gerarchici. In effetti si tratta di differenti sottocategorie di militari di truppa che di seguito elenchiamo: - volontari di truppa in ferma breve (e in rafferma), categoria costituita ai sensi della l. n. 537/1993, organicamente risistemata dal d. lg. n. 196/1995, ai sensi degli artt. 7 (ordinamento e organici), 8 (reclutamento), 13 (avanzamento), 23 (stato giuridico), 37 (disposizioni transitorie), ulteriormente disciplinata dalla d. lg. n. 505/1997, e, infine, dal d. lg. n. 215/2001 che, ai sensi dell’art. 15, prevede l’estensione del trattamento giuridico ed economico, previsto per le altre categorie di volontari di truppa, ai volontari in ferma breve; - volontari di truppa in ferma annuale, categoria costituita ai sensi del d. l. n. 110/1999, convertito dalla l. n. 186/1999, organicamente confermata dall’art. 16 d. lg. n. 215/2001 e in vigore sino al 31 dicembre 2006; - volontari di truppa in ferma prefissata di un anno, di cui all’art. 12, comma 6, d. lg. n. 215/2001, che, dal 1° gennaio 2006, costituiranno l’evoluzione della precedente categoria dei volontari in ferma annuale ed ai quali sarà prevista l’applicazione degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, e 11 del d. lg. n. 505/1997; - volontari di truppa in ferma prefissata di cinque anni (e in rafferma), categoria introdotta dal d. lg. n. 215/2001, che, a partire dal 1° gennaio 2006, prenderà il posto di quella dei volontari in ferma breve, con un trattamento giuridico ed economico assimilato ai volontari in servizio permanente. La creazione di queste diverse categorie di volontari di truppa ha comportato la previsione di un’articolazione di gradi gerarchici più complessa di quella stabilita per i ruoli marescialli e sergenti.

In particolare, la normativa distingue i gradi gerarchici dei volontari in servizio temporaneo, da quelli dei volontari in servizio permanente. La corrispondenza dei gradi tra le varie Forze armate è sancita negli stessi articoli che stabiliscono la successione gerarchica, mentre nell’apposita tabella A/1, allegata al d. lg. n. 196/1995, viene riportata la corrispondenza con i gradi del ruolo appuntati e carabinieri. Questo sistema, oltre a comportare il sostanziale superamento delle disposizioni sulle corrispondenze tra i vari gradi, contenute nell’allegato A al Regolamento di disciplina militare, non consente più alcuna equiparazione del personale delle Forze armate, avente i gradi di caporale o caporal maggiore, con il personale appartenente ai ruoli iniziali dell’Arma dei Carabinieri e conseguentemente della Guardia di finanza.

In particolare è prevista per i militari di truppa la seguente successione di gradi, con le relative corrispondenze: - caporale, grado tradizionale, corrispondente a comune di 1^ classe della Marina e aviere scelto dell’Aeronautica, che può essere conseguito da tutti i militari, sia in servizio di leva, sia in servizio volontario, non prima del compimento del terzo mese dall’incorporazione ed è conferito dal comandante di corpo, previo giudizio di idoneità, ai sensi degli artt. 13, d. lg. n. 196/1995 e 9, comma 1, D.P.R. n. 332/1997; - caporal maggiore, anch’esso grado tradizionale dell’ordinamento militare italiano, corrispondente a sottocapo della Marina e primo aviere dell’Aeronautica, che può essere conseguito non prima del compimento del diciottesimo mese dall’incorporazione ed è conferito dal comandante di corpo, previo giudizio di idoneità, ai sensi degli artt. 13, d. lg. n. 196/1995 e 9, comma 1, D.P.R. n. 332/1997; - 1° caporal maggiore, corrispondente al sottocapo di 3^ classe della Marina e aviere capo dell’Aeronautica, che può essere conferito solo ai volontari di truppa in servizio permanente, costituendo il grado iniziale di questo ruolo, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d. lg. n. 196/1995.

Corrisponde, inoltre, al grado di carabiniere; - caporal maggiore scelto, corrispondente a sottocapo di 2^ classe della Marina, 1° aviere scelto dell’Aeronautica, carabiniere scelto; - caporal maggiore capo, corrispondente a sottocapo di 1^ classe della Marina, 1° aviere capo dell’Aeronautica, appuntato dell’Arma dei Carabinieri; - caporal maggiore capo scelto, corrispondente a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina e 1° aviere capo scelto dell’Aeronautica, che costituisce il grado apicale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente. Corrisponde, inoltre, al grado di appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri. Le corrispondenze con analoghi gradi gerarchici degli appartenenti ai ruoli iniziali della Guardia di finanza saranno illustrate più avanti, poiché il d. lg. n. 199/1995, riporta nell’apposita tabella F allegata solo la corrispondenza con i gradi del personale non dirigente e non direttivo dell’Arma dei Carabinieri e con le qualifiche del personale con analogo inquadramento delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

3. Gli organici dei volontari di truppa

In materia di organici dobbiamo considerare le norme contenute nel d. lg. n. 196/1995 e quelle introdotte dal d. lg. n. 215/2001. L’art. 2, comma 2, d. lg. n. 196/1995 dispone che la dotazione organica dei volontari di truppa in servizio permanente è così costituita: - Esercito: 16.722 unità; - Marina: 4.615 unità; - Capitanerie di porto della Marina: 675 unità; - Aeronautica: 2.250 unità. L’art. 7, d. lg. n. 196/1995 stabilisce il numero complessivo di volontari in ferma breve che possono mantenere le Forze armate. In particolare, il personale previsto è il seguente: - Esercito: 23.000 unità; - Marina: 5.509 unità; - Capitanerie di Porto della Marina: 1.275 unità; - Aeronautica: 2.250. Il d. lg. n. 215/2001, all’art. 5, comma 1, lett. b), disciplina gli organici dei volontari di truppa nel periodo transitorio, prevedendo che nel 2002 le dotazioni dei volontari in servizio permanente siano così ripartite: - Esercito: 23.438 unità; - Marina: 3.183 unità; - Aeronautica: 1.750 unità. L’art. 5, comma 2, lett. b), d. lg. n. 215/2001, dispone, invece, per il 2002, le seguenti dotazioni organiche per i volontari di truppa in ferma breve e rafferma: - Esercito: 24.066 unità; - Marina: 5.318 unità; - Aeronautica: 2.075 unità.

Gli organici sopra riportati sono indicativi, rappresentando esclusivamente precisi limiti di spesa a favore del bilancio della difesa, ma sino ad ora sono ben lontani dall’essere stati raggiunti, tant’è che la forza effettiva dei volontari di truppa è stata sempre inferiore rispetto alla forza organica stabilita dalla legge. D’altronde gli organici del periodo transitorio saranno soggetti a continui adattamenti annuali, da determinarsi, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 5, comma 3, d. lg. n. 215/2001, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’Economia e con il Ministro della funzione pubblica. La situazione definitiva degli organici è fissata dall’art. 2, comma 2, e la connessa tabella “A”, d. lg. n. 215/2001, alla data del 1° gennaio 2021, quando i volumi organici da conseguire sono così stabiliti (si riportano anche le relative percentuali rispetto al totale di ogni singola Forza armata e al totale dei volontari di truppa): - Esercito: 75.859 unità (67,73%): 44.496 volontari in servizio temporaneo (58,65%); 31.363 volontari in servizio permanente (41,34%); - Marina: 15.924 (46,83%): 9.400 volontari in servizio temporaneo (59,03%); 6.524 volontari in servizio permanente (40,96%); - Aeronautica: 12.020 unità (27,31%): 7.049 (58,64%) in servizio temporaneo; 4.971 volontari in servizio permanente (41,35%).

È interessante a questo punto elaborare le percentuali della categoria dei volontari di truppa in relazione alla forza organica di 190.000 unità stabilita per tutte le Forze armate dall’art. 3, comma l, lett. a), l. n. 331/2000. I dati ricavabili sono i seguenti: - 103.803 unità complessive (54,63% del totale del personale delle Forze armate), così ripartite: 60.945 volontari in servizio temporaneo (32,07% del totale delle FF.AA., 58,71% del totale dei volontari), 42.858 volontari in servizio permanente (22,55% del totale delle FF.AA., 41,28% del totale dei volontari); - 75.859 unità dell’Esercito (39,92% del totale del personale delle Forze armate, 73,07 del totale dei volontari), così ripartite: 44.496 volontari in servizio temporaneo (23,41% del totale delle FF.AA., 42,86% del totale dei volontari), 31.363 volontari in servizio permanente (16,5% del totale delle FF.AA., 30,21% del totale dei volontari); - 15.924 unità della Marina (8,38% del totale del personale delle Forze armate, 15,34% del totale dei volontari), così ripartite: 9.400 volontari in servizio temporaneo (4,94% del totale delle FF.AA., 9,05% del totale dei volontari), 6.524 volontari in servizio permanente (3,43% del totale delle FF.AA., 6,28% del totale dei volontari); - 12.020 unità dell’Aeronautica (6,32% del totale del personale delle Forze armate, 11,57% del totale dei volontari), così ripartite: 7.049 volontari in servizio temporaneo (3,71% del totale delle FF.AA., 6,79% del totale dei volontari), 4.971 volontari in servizio permanente (2,61% del totale delle FF.AA., 4,78% del totale dei volontari). In conclusione gli appartenenti ai volontari di truppa delle Forze armate saranno 103.803 unità, cioè il 54,44% del totale del personale militare appartenente ai ruoli iniziali, e il 28,1% di tutto il personale militare di ogni ruolo e categoria.


(1) - Per sommari cenni introduttivi sui volontari di truppa: A. MONTEROSSO (1999), “Servizio militare”, 108.
(2) - L’art. 4, comma 3, d. lg. n. 196/1995, dispone che il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa del Corpo delle Capitanerie di porto svolge anche le funzioni di agente di polizia giudiziaria, principalmente ai sensi del codice della navigazione.