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  • N.4 - Ottobre-Dicembre
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  • Legislazione e Giurisprudenza
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Corte di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione (Massime a cura dell’Ufficio Massimario)


Stupefacenti - In genere - Uso personale - Acquisto e detenzione anche nell’interesse di terzi - C.d. “consumo di gruppo” - Rilevanza dell’accordo - Carattere - Esclusione della punibilità - Rilievo della condotta sul piano dell’illecito amministrativo.

(Testo unico del 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 75 e 73 co. 5)

Sez. 6, 3 giugno 2003, n. 28318. Pres. Sansone, Rel. Agrò, P.M. (diff.) Delehaye, ric. Orsini.

Per la configurabilità della fattispecie del c.d. consumo di gruppo di sostanza stupefacente per uso personale - e la conseguente affermazione del rilievo sul piano del mero illecito amministrativo della condotta -, è sufficiente la dimostrazione dell’esistenza di un preventivo incarico all’acquisto dato dal gruppo ad uno dei partecipanti, in vista della futura materiale divisione e apprensione fisica della quota di ognuno, dovendo escludersi sia l’ulteriore condizione del previo versamento della somma necessaria all’acquisto da parte di tutti, sia la sussistenza di una precedente intesa in ordine al luogo e ai tempi del successivo consumo.



Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - Istigazione alla corruzione - Atto contrario ai doveri d’ufficio - Idoneità dell’offerta alla realizzazione dello scopo - Valutazione ex ante - Necessità - Tenuità della somma offerta - Configurabilità del delitto.

(Cod.Pen. art. 322 co. 2)

Sez. 6, 8 maggio 2003, n. 28311. Pres. Sansone, Rel. Serico, P.M. (conf.) Favalli, ric. Esposito.

Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, comma 2, cod. pen.), l’idoneità dell’offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché il reato può essere escluso solo se manchi l’idoneità potenziale dell’offerta o della promessa a conseguireA lo scopo perseguito dall’autore, non rilevando la tenuità della somma di denaro offerta, che, in ogni caso, non si connoti dei caratteri della assoluta risibilità e la relativa indagine costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 322 cod. pen. nella condotta dell’imputato che aveva offerto a due agenti della Polizia di Stato la somma di cinquantamila lire affinché eliminassero un verbale di contravvenzione elevata a suo carico).



Bellezze naturali (protezione delle) - In genere - Reato di cui al decreto n. 490 del 1999 - Natura di reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.

(D.Lg. 29 ottobre1999, n. 490, art. 163)

Sez. 3, 30 aprile 2003, n. 28338. Pres. Svignano, Rel. Fiale, P.M. (diff.) Fraticelli, ric. Grilli.

Il reato di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, che ha 133 sostituito il precedente reato di cui all’art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, allorquando sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l’esaurimento totale dell’attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo.



Edilizia - Costruzione edilizia - Manufatto abusivo - Rilascio di concessione in sanatoria - Lavori successivi di modifica - Provvedimento sindacale preventivo - Necessità.

(L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Sez. 3, 11 aprile 2003, n. 28485. Pres. Zumbo, Rel. Onorato, P.M. (diff.) Favalli, ric. Melis.

Configura il reato di cui all’art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituita dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilAizia) la esecuzione, in assenza del provvedimento sindacale preventivo, di lavori di modifica di un manufatto eseguiti su immobile abusivo in relazione al quale sia stata ottenuta una concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione dell’originario manufatto.



Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Violazione di sigilli - In genere - Proprietario - Responsabilità per il reato di cui all’art. 349 c. p. - Condizioni.

(Cod.Pen art. 349)

Sez. 3, 27 maggio 2003, n. 28904. Pres. Toriello, Rel. Piccialli, P.M. (conf.) Passacantando, ric.

Monti ed altri. In tema di violazione dei sigilli, non è configurabile la responsabilità del proprietario del suolo, e per accessione del fabbricato abusivamente edificato, senza una preventiva indagine in ordine all’elemento psicologico del reato, che nella specie deve assumere i connotati del dolo, e non può farsi sussistere per la semplice acquiescenza alle iniziative di terzi, anche se prossimi congiunti.



Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Violazione agli obblighi del sorvegliato speciale - Violazione all’obbligo di non partecipare a pubbliche riunioni - Partita di calcio - Sussistenza.

(L. 27 dicembre1956, n. 1423, artt. 9 co. 1 e art. 5 co. 3)

Sez. 1, 11 marzo 2003, n. 28964. Pres. Sossi, Rel. Fazzioli, P.M. (conf.) Febbraro, ric. D’Angelo.

Il divieto imposto al sorvegliato speciale di non partecipare a “pubbliche riunioni” va inteso nel senso di non prendere parte a qualsiasi riunione di più persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico, al quale abbiano facoltà di accesso un numero indeterminato di persone, indipendentemente dal motivo della riunione. (Fattispecie in tema di partecipazione ad una partita di calcio allo stadio)



Sicurezza pubblica - In genere - Manifestazioni sportive - Provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione alla’autorità di P.S. in concomitanza con il loro svolgimento - Istigazione alla violenza - Presupposto - Scritte offensive - Insussistenza - Fattispecie.

(L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6; L. 19 ottobre 2001, n. 377, art. 2 bis co. 2)

Sez. 1, 1 luglio 2003,. n. 29581 cc. Pres. Teresi, Rel. Piraccini, P.M. (diff.) Veneziano, ric. Troise.

La condotta contemplata dall’art. 6 legge n. 401 del 1990 come presupposto per l’applicazione dell’obbligo di presentazione all’autorità di P.S. in occasione di competizioni sportive, a seguito dell’introduzione della norma di cui all’art. 2 bis comma 2 della L. 19/10/2001 n. 377, deve consistere in una specifica istigazione alla violenza nelle forme dell’incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza e non invece in forme di induzione indiretta alla violenza. (Fattispecie in cui è stata esclusa la condotta specifica nell’esposizione di uno striscione contenente un’espressione offensiva rivolta alle forze dell’ordine).



Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Territorialità - In genere - Giurisdizione italiana per reati commessi in parte anche all’estero - Condizioni - Concorrente straniero all’estero consapevole del contributo arrecato al delitto ideato in Italia - Sottoposizione alla giurisdizione nazionale - Sussistenza.

(Cod.Pen. artt. 6 e 110)

Sez. 6, 10 aprile 2003, n 29702. Pres. Trojano, Rel. Carcano, P.M. (conf.) Frasso, ric. Dattilo e altri.

In relazione a reati commessi in parte anche all’estero, ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l’evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l’azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestà punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l’attività criminosa, ovunqueA realizzata, è sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attività di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attività parziale non rivesta in sé carattere di illiceità, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico “iter” delittuoso da considerarsi come inscindibile. Ne consegue che anche per il cittadino straniero il quale, pur essendo stato sempre all’estero, abbia collaborato con un cittadino italiano per l’importazione in Italia di sostanza stupefacente, nella consapevolezza che si dava esecuzione a un reato quivi deliberato, il reato stesso deve considerarsi commesso nel territorio dello Stato.



Stupefacenti - In genere - Delitti - Circostanze aggravanti - Ingente quantità di sostanza stupefacente - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80)

Sez. 6, 10 aprile 2003, n. 29702. Pres. Trojano, Rel. Carcano, P.M. (conf.) Frasso, ric. Dattilo e altri.

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 80 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, il concetto di quantità rilevante è relativo e deve essere rapportato all’area di mercato considerata in un determinato momento storico e al periodo di tempo necessario a quel mercato per assorbire o esaurire la quantità destinata allo 135 spaccio, spettando al giudice del merito stabilire, di volta in volta, le condizioni in base alle quali può dirsi realizzata tale saturazione del mercato, dando adeguata giustificazione, per un verso, su quale sia l’area di mercato cui la droga detenuta è destinata - intendendosi per mercato non solo l’area territoriale, ma anche la presumibile quantità di domanda che l’offerta dello stupefacente è destinata a soddisfare - e su quali siano i criteri di individuazione dell’area stessa e, per altro Averso, su quale sia il periodo nel quale possa durare la saturazione del mercato, dato che, per questo aspetto temporale, il periodo di diffusività è tanto maggiore quanto più lungo è il tempo di saturazione, non potendosi definire ingente un quantitativo che saturi il mercato in breve periodo, sì che la sua pericolosità si esaurisca presto. (Nella specie si è ritenuto che circa 30 kg. di hashish, nelle condizioni di mercato considerate, fossero sufficienti a integrare la circostanza aggravante in argomento).



Reati contro l’incolumità pubblica - Delitti - Delitti colposi - Di danno o di pericolo - Disastro colposo - Nozione - Pericolo concreto per l’incolumità collettiva - Sussistenza - Necessità - Danno alle persone - Sussistenza - Irrilevanza.

(Cod.Pen, artt. 434 e 449)

Sez. 1, .25 giugno 2003, n. 30216 cc. Pres. Fazzioli, Rel. Campo, P.M. (diff.) Martusciello, ric. Barillà.

Per la sussistenza del delitto di disastro colposo previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen. è necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l’incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, dal momento che il pericolo da esso cagionato deve essere caratterizzato dalla potenzialità di diffondersi ampiamente nello spazio circostante la zona interessata dall’evento, sicché il solo elemento oggettivo del crollo, diversamente da quanto previsto per la contravvenzione di cui all’art. 677 stesso codice, non è sufficiente per la configurabilità del delitto in questione.



Reati contro il patrimonio - Delitti - Truffa - Elemento oggettivo (materiale) - Artifici o raggiri - Unilaterale modificazione da parte di uno dei contraenti delle modalità esecutive del contratto - Truffa - ConfigurabiAlità - Esclusione - Sussistenza di illecito civilistico - Possibilità.

(Cod.Pen. art. 640)

Sez. 1, 25 giugno 2003, n. 30216 cc. Pres. Fazzioli, Rel. Campo, P.M. (diff.) Martusciello, ric. Barillà.

L’unilaterale modificazione, da parte di uno dei contraenti, in corso di esecuzione dell’accordo contrattuale, delle modalità esecutive di esso rispetto a quelle previste nel progetto inizialmente concordato tra le parti, non è idonea a integrare il delitto di truffa, in quanto manca l’elemento specifico di detta ipotesi criminosa costituito dall’esistenza di un diretto rapporto causale tra gli artifici posti in essere dall’agente e la prestazione di un consenso viziato da parte del soggetto in tal modo tratto in inganno, e può solo configurare, ricorrendone i presupposti, un inadempimento contrattuale.



Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Abusivo esercizio di una professione - Attività chiropratica - Professione di chiropratico - Operazioni riservate alla professione medica - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie.

(Cod.Pen. art. 348)

Sez. 6, 10 aprile 2003, n. 30590 cc. Pres. Trojano, Rel. De Roberto, P.M. (conf.), ric. PM in proc. Bennati e altro.

È configurabile il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348 cod. pen., nel caso di attività chiropratica che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l’individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati (nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non sussistente il reato di esercizio abusivo della professione medica contestato a due esercenti la chiropratica, che avevano visitato pazienti, predisposto anamnesi, formulato diagnosi mediche, suggerito esami clinici e radAiologici, prescritto cure mediche e trattamenti terapeutici, operato direttamente sui pazienti con manipolazioni, senza la preventiva prescrizione del medico). (V. Corte cost., ord. n.149/1988).



Armi - Porto abusivo - Oggetti assimilabili alle armi improprie per la loro specifica indicazione - Porto senza giustificato motivo - Sufficienza per la configurabilità del reato - Fattispecie: mazza da baseball.

(L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4)

Sez. 1, 0 3 luglio 2003, n. 32269. Pres. Fabbri, Rel. Dubolino, P.M. (diff.) Ciani,ric. P.G. in proc. Porcu.

Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della citata disposizione normativa occorre anche l’ulteriore condizione che essi appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”. E poiché fra gli oggetti costituenti la prima di dette categorie figurano anche le “mazze”, ne deriva che anche il porto di una mazza da baseball va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l’offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo.



Circolazione stradale - Norme di comportamento - Obblighi del conducente in caso di investimento - Sosta breve e momentanea - Ipotesi di reato di cui al primo ed al quarto comma dell’art. 189 cod. strada - Sussistenza.

(Cod.strada nuovo art. 189 co. 1 e 4)

Sez. 4, 27 maggio 2003, n. 34621. Pres. Fattori, Rel. Iacopino, P.M. (conf.), ric. Campisi.

In tema di circolazione stradale, la condotta di colui il quale - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamAento - effettui sul luogo del sinistro una sosta appena momentanea, senza neppure attendere l’arrivo della polizia, integra sia il reato di cui all’art. 189 comma primo (mancata assistenza alla vittima del sinistro che abbia riportato danni alla persona) che quello di cui all’art. 189 comma quarto, (violazione dell’obbligo di fornire le proprie generalità), essendo le due ipotesi criminose distinte e concorrenti.



Circolazione stradale (nuovo codice) - Illeciti penali - Sanzioni amministrative accessorie - In genere - Reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - Estinzione del reato per oblazione - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - Competenza del giudice che dichiara l’estinzione - Esclusione - Competenza del prefetto.

(Cod.strada nuovo artt. 187, 222 e 224 co. 3; Cod.pen. art. 162 bis)

Sez. 4, 11 dicembre 2002, n. 10777 cc. Pres. Coco, Rel. Marzano, P.M. (conf.), ric. P.G. in proc. Tronci.

L’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, previste dagli artt. 222 e seg. cod. strad., non è esclusa dalla declaratoria di estinzione del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all’art. 162-bis cod. pen., ma la competenza ad applicare la sanzione amministrativa non è del giudice - trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non già di sanzione amministrativa per violazione connessa ad illecito penale - ma del prefetto, il quale deve accertare la sussistenza delle condizioni di legge.



Fonti del diritto - Leggi - Legge penale - Territorialità - Reati commessi all’estero - Presenza del reo nel territorio dello Stato - Condizione di procedibilità - Necessità anche ai fini dell’emissione di misure cautelari in fase di indagini preliminari.

(Cod.pen. art. 10)

Sez. 1, 11 luglio 2003, n. 41333 cc. Pres. Silvestri, Rel. Cassano, P.AM. (diff.) Veneziano, ric. Mohamad Taher.

Nel caso di delitti commessi all’estero da uno straniero in danno di un cittadino italiano, la presenza del colpevole nel territorio dello Stato, richiesta dall’art. 10 cod. pen. per la loro perseguibilità in Italia, costituisce condizione di procedibilità la cui sussistenza è richiesta anche ai fini dell’applicazione di misure cautelari da adottarsi nella fase delle indagini preliminari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale che, in accoglimento di gravame proposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc.pen., aveva disposto l’applicazione della custodia in carcere nei confronti di taluni soggetti, non presenti nel territorio nazionale, cui si addebitava l’omicidio, commesso in Afghanistan, di una giornalista italiana).