Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002

Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri(stralcio)

Capo I - Norme generali il presidente del consiglio dei ministri

Art. 1. Denominazioni

1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
c) presidente, vice presidente e Presidenza: rispettivamente, il presidente, il vice presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) sottosegretario alla presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
e) Segretariato generale, segretario generale, vice segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il segretario generale ed il vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell’autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;
g) uffici: strutture, anch’esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.

Art. 2. Strutture della Presidenza

1. Costituiscono strutture generali della Presidenza:
a) le strutture preposte in maniera organica ed integrata alle aree funzionali omogenee di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo:
1) l’ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
2) il dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
3) il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
4) il dipartimento per gli affari regionali;
5) il dipartimento per l’informazione e l’editoria;
6) il dipartimento della funzione pubblica;
7) il dipartimento per l’innovazione e le tecnologie;
8) il dipartimento per le pari opportunità;
9) il dipartimento per le riforme istituzionali;
10) il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
11) il dipartimento per il coordinamento amministrativo;
12) il dipartimento per gli affari economici;
13) il dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;
14) l’ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
15) l’ufficio di segreteria della conferenza Stato-città ed autonomie locali;
16) il dipartimento per la protezione civile;
17) l’ufficio nazionale per il servizio civile;
b) le strutture di missione istituite, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo, per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi:
1) il dipartimento nazionale per le politiche antidroga.
2. Costituiscono altresì strutture generali della Presidenza, adibite a compiti di organizzazione, gestione delle risorse, controllo e monitoraggio, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo:
a) l’ufficio del segretario generale;
b) il dipartimento per le risorse umane e l’organizzazione;
c) il dipartimento per le risorse strumentali;
d) il dipartimento del cerimoniale di Stato;
e) l’ufficio bilancio e ragioneria;
f) l’ufficio per il controllo interno;
g) ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
3. Costituiscono strutture equiparate a quelle generali i seguenti uffici:
a) l’ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;
b) l’ufficio stampa e del portavoce del presidente;
c) l’ufficio del consigliere diplomatico;
d) l’ufficio del consigliere militare.
4. Le strutture di cui al comma 3 costituiscono uffici di diretta collaborazione del presidente, fermo restando quanto disposto dall’art. 7, comma 7, del decreto legislativo.
5. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilità non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell’art. 7, comma 4 del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.
6. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono uffici dirigenziali e che fanno capo al dipartimento per le risorse umane e l’organizzazione.
7. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell’art. 11 della legge.
8. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono individuati come datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalità dell’ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.

Art. 3. Disposizioni di carattere generale

1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il segretario generale sovrintende all’organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale. Egli è altresì responsabile dell’approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonché dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il segretario generale risponde al Presidente dell’esercizio coordinato delle funzioni di cui all’art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro o sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di cui all’art. 18 della legge.
2. Il segretario generale predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della presidenza e li sottopone all’approvazione del Presidente, con le modalità stabilite dall’apposito decreto che disciplina l’autonomia finanziaria della presidenza e gli adempimenti in materia contabile.
Sul progetto di bilancio, il presidente acquisisce l’avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.
3. Nei casi in cui una struttura della presidenza sia affidata, ai sensi dell’art. 21, comma 6, della legge, alla responsabilità di un Ministro o posta alle dirette dipendenze di un sottosegretario, il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le strutture del Segretariato, il segretario generale impartisce le direttive generali per l’azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell’attività da svolgere, nonché, per le strutture generali individuate come uffici di diretta collaborazione, del carattere fiduciario del rapporto intrattenuto con il presidente.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche per delega, di responsabilità gestionali, possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui all’art. 18, comma 3, della legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non più di quarantacinque giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.
6. Quando l’affidamento di una struttura generale alla responsabilità di un Ministro o sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui al comma 5, il segretario generale propone al presidente, entro trenta giorni, la conferma o la sostituzione del capo della struttura. Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale, le deleghe attribuite al capo della struttura e da questo ai dirigenti.

Art. 4. Organizzazione degli uffici

1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l’organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, può essere modificata con provvedimento del segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell’organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati.
2. Per le attribuzioni che implicano l’azione unitaria di più strutture, il segretario generale può istituire, sentiti i capi delle strutture generali interessate e previo assenso delle autorità politiche, ove si tratti di strutture affidate alla responsabilità di Ministri o poste alle dipendenze di Sottosegretari, strutture di coordinamento interdipartimentali. Il provvedimento del segretario generale indica il coordinatore della struttura, il livello dell’incarico, anche ai fini della graduazione delle inerenti responsabilità.

Art. 5. Poteri gestionali

1. Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale ed esercita le funzioni da questo a lui delegate. Nel caso di più vice segretari generali, uno di essi è delegato dal segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di vice segretari generali, il segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad uno o più dirigenti di prima fascia o equiparati.
2. I capi dei dipartimenti della presidenza sono nominati ai sensi dell’art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli uffici autonomi equiparati a dipartimenti, agli uffici o servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal presidente, per le strutture affidate alla responsabilità di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, con provvedimenti del segretario generale. Il segretario generale può delegare ai capi delle strutture generali l’assegnazione di funzioni dirigenziali di livello non generale e l’attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalità suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonché, per quanto di competenza, il segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attività di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di uffici. Alla assegnazione alle strutture della presidenza del personale non dirigenziale provvede il segretario generale.
3. Nelle strutture generali della presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o sottosegretario competente, ovvero del segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse.
In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata.
4. Per l’esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.
5. Nell’ambito dell’organizzazione amministrativa della presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all’art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. Ferme restando la struttura e la composizione dell’Ispettorato per la funzione pubblica, è stabilito in dieci ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in quattordici ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal presidente, per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, a norma dell’art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche esigenze si renda necessario assegnare funzioni di studio e di ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia in numero eccedente i limiti rispettivamente di 10 e 14 unità, sarà reso indisponibile un pari numero di incarichi di funzione dirigenziale di direzione per i quali sia prevista una retribuzione equivalente o superiore. Resta fermo quanto previsto dall’art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520.

Art. 6. Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari

1. I Ministri senza portafoglio, il sottosegretario alla presidenza e i Sottosegretari presso la presidenza si avvalgono di uffici di diretta collaborazione. La composizione di detti uffici è disciplinata dal presente articolo. All’adozione di una composizione diversa da quest’ultima si provvede, nei limiti delle risorse di bilancio, con decreti del presidente, su proposta del Ministro o sottosegretario interessato, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto legislativo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell’incarico di Governo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio hanno la seguente composizione:
a) ufficio di gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) ufficio stampa.
3. Il Capo di gabinetto coordina il complesso degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed è nominato dal Ministro stesso tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalità. Il Ministro può avvalersi di tre consiglieri giuridici, uno dei quali preposto al settore legislativo, scelti tra persone di elevata professionalità. L’ufficio di gabinetto si avvale di tre dipendenti appartenenti all’area funzionale C, o livello equiparato, e da cinque dipendenti appartenenti all’area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
4. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della presidenza.
Al settore è preposto un consigliere giuridico, designato dal Ministro. Il settore legislativo si avvale di due dipendenti appartenenti all’area funzionale C, o livello equiparato, e quattro dipendenti appartenenti all’area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate al comma 3. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
5. Alla segreteria particolare è preposto il segretario particolare. La segreteria si avvale di sei dipendenti appartenenti all’area funzionale B, o livello equiparato, tratti dalle categorie indicate dall’art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione.
6. All’ufficio stampa può essere preposto un estraneo iscritto all’albo dei giornalisti. Gli uffici stampa dei Ministri senza portafoglio operano in collegamento funzionale con l’ufficio stampa e del portavoce del presidente.
7. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, gli uffici di diretta collaborazione del sottosegretario alla presidenza e dei Sottosegretari presso la presidenza con delega di funzioni da parte del presidente consistono nella segreteria particolare, organizzata secondo modalità analoghe a quelle di cui al comma 5, e nella segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di prima o seconda fascia, o equiparato, ed alla quale sono addetti quattro dipendenti dell’area B, o livello equiparato. Un terzo del personale può essere scelto tra estranei alla pubblica amministrazione. Il sottosegretario può attribuire al capo della segreteria particolare o al capo della segreteria tecnica il compito di coordinare il complesso degli uffici di diretta collaborazione.
8. I Sottosegretari presso la presidenza con delega da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare.

Art. 7. Conferenza dei capi delle strutture generali

1. Il segretario generale convoca e presiede la conferenza dei capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio della presidenza, secondo le indicazioni del decreto sull’ordinamento finanziario e contabile, nonché per l’esame di problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento.

Capo II - Organizzazione delle singole strutture

Artt. 8-33. (omissis)

Art. 34. Dipartimento per la protezione civile

1. Il dipartimento per la protezione civile, nell’ambito degli indirizzi dettati dal presidente ovvero dal Ministro dell’interno da lui delegato, esercita le funzioni allo stesso dipartimento attribuite dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e dalla normativa in materia di protezione civile.
2. Il dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attività già di competenza del Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attività della commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile nonché del comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all’art. 5, comma 1 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attività concernenti il volontariato di protezione civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.
3. Il dipartimento si articola in non più di otto uffici e non più di quarantatre servizi. Presso il dipartimento è nominato un vice capo dipartimento. Il dipartimento si avvale di due consulenti, dirigenti generali di prima fascia, per lo svolgimento di attività di studio e di un consigliere giuridico che operano alle dirette dipendenze del capo del dipartimento.

Artt. 35-37. (omissis)