• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2002
    >
  • Supplemento al N.3
    >
  • Parte Seconda
    >
  • Ordinamento_Difesa_nazionale
    >
  • Riforma_vertici
    >

D.P.R. 25/10/1999, n. 556

Capo I - Capo di Stato maggiore della difesa

Art. 1 - Configurazione della carica

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:
a) è ufficiale dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica che all’atto della nomina riveste grado di tenente generale, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente;
b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa;
c) dipende, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, direttamente dal Ministro della difesa di cui è l’alto consigliere tecnico-militare ed al quale risponde dell’attuazione delle direttive ricevute;
d) è gerarchicamente sovraordinato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 25 del 1997, ai Capi di Stato maggiore di Forza armata e, per quanto attiene alle attribuzioni tecnico-operative, al Segretario generale della difesa;
e) fa parte, ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 luglio 1950, n. 624, in qualità di membro di diritto, del Consiglio supremo di difesa;
2. Il Capo di Stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di Stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell’attribuzione della suddetta anzianità, di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.

Art. 2 - Attribuzioni in campo nazionale

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:
a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi politico-militari in merito alla pianificazione, predisposizione ed impiego dello strumento militare;
b) prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa strategica d’interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;
c) riferisce al Ministro della difesa sull’efficienza dello strumento militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;
d) propone al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata, la pianificazione generale finanziaria dello strumento militare, la pianificazione operativa interforze ed i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
e) definisce le priorità operative e tecnico-finanziarie complessive nonché i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze operative ed emana le relative direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata ed al Segretario generale della difesa per le attività di competenza;
f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica, i trasporti e la sanità militare per assicurare allo strumento militare il più alto grado di integrazione e di interoperabilità, anche per l’impiego nei complessi multinazionali;
g) impartisce direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata ed al Segretario generale della difesa per l’attuazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;
h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore dell’investimento e definisce le priorità delle esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le correlate disponibilità finanziarie;
i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore del funzionamento e definisce i criteri per l’utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;
l) emana direttive, per l’impiego operativo dei fondi destinati al settore investimento, al Segretario generale della difesa, ai Capi di Stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorità dei programmi da realizzare ed alle conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;
m) esercita l’impiego operativo dei fondi destinati ai settori dell’investimento e del funzionamento in ordine ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;
n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di elevata priorità, connesse alla necessità di elevare il grado di addestramento e di prontezza operativa di unità altamente specializzate per la condotta di operazioni speciali nell’ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all’impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata;
o) sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata ed il Segretario generale della difesa:
1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;
2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle Forze armate e sovrintende alle relative attività, avvalendosi di un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di informazione e sicurezza che assume le funzioni dei reparti e degli uffici di cui all’articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;
3) dirige, coordina e controlla le attività di tutela del segreto militare e di polizia militare in ambito Forze armate;
4) predispone i piani operativi generali e contingenti, le linee guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di Stato maggiore di Forza armata ed al Segretario generale della difesa per la elaborazione dei piani settoriali di competenza;
5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la prontezza operativa e l’impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
6) impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del territorio e dello spazio aereo nazionale, nonché delle linee di comunicazione marittime ed aeree;
p) sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata:
1) propone al Ministro della difesa le linee generali dell’ordinamento di ciascuna Forza armata;
2) propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse di personale militare e civile da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonché quella del personale militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;
3) emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la disciplina e le attività generali e territoriali delle Forze armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti aventi connotazione interforze;
4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative scorte;
5) emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del reclutamento, della selezione, della formazione e dell’addestramento delle Forze armate;
q) promuove lo studio e l’aggiornamento, anche su proposta dei Capi di Stato maggiore di Forza armata delle normative relative al reclutamento, alla selezione, alla formazione, all’organico, allo stato giuridico, alla disciplina, all’avanzamento, al trattamento economico ed alla mobilitazione del personale delle Forze armate;
r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;
s) emana direttive concernenti l’impiego del personale militare in ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l’impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata. In particolare:
1) è sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del Segretario generale della difesa;
2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei Capi di Stato maggiore di Forza armata;
3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la destinazione dei tenenti generali e gradi corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di Stato maggiore;
4) propone al Ministro della difesa; d’intesa con il Segretario generale della difesa e sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a maggiore generale e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;
5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei Capi di Stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri per quanto di competenza; gli ufficiali da destinare all’impiego in ambito internazionale e presso altri dicasteri;
6) designa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha luogo d’intesa con il Segretario generale della difesa;
t) definisce i programmi ed impartisce direttive riguardanti l’addestramento e le esercitazioni interforze, nonché il perfezionamento, a carattere interforze, della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate;
u) approva i piani operativi proposti dai Capi di Stato maggiore di Forza armata;
v) dispone per l’impiego del Corpo delle infermiere volontarie;
w) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;
y) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le attività di comunicazione, di pubblica informazione e di promozione a favore delle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di Stato maggiore di Forza armata. Emana le direttive in materia di documentazione storica. Intrattiene rapporti con gli organi di informazione, in coordinamento con i competenti uffici del Ministero;
z) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con l’emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.

Art. 3 - Attribuzioni in campo internazionale

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, nell’ambito delle proprie attribuzioni:
a) mantiene, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa, con le corrispondenti autorità militari degli altri Paesi rapporti attinenti ai problemi militari della difesa comune;
b) rappresenta, in conformità alle direttive del Ministro della difesa, l’indirizzo nazionale presso gli alti consessi militari istituiti nel quadro degli accordi internazionali di difesa;
c) partecipa, in conformità alle direttive ricevute dal Ministro della difesa e tenuto conto degli impegni militari assunti, alla formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l’impiego, il sostegno logistico e l’addestramento multinazionale, nonché alla individuazione dei programmi e degli accordi tecnico-operativi internazionali che ne derivano;
d) provvede, in aderenza alle direttive del Ministro della difesa alla predisposizione e alla gestione dei memorandum d’intesa e degli accordi tecnici internazionali interforze aventi implicazioni di natura operativa e/o addestrativa delegando ai Capi di Stato maggiore di Forza armata la gestione di quelli di loro diretto interesse;
e) impartisce alle tre Forze armate ed agli enti civili che vi prendono parte le istruzioni per lo svolgimento delle esercitazioni internazionali che interessano la difesa;
f) stabilisce, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le priorità della cessione di mezzi e materiali delle Forze armate nei riguardi dei Paesi con i quali esistono accordi bilaterali o internazionali a qualsiasi titolo;
g) esprime, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le valutazioni tecnico-operative e di sicurezza relative all’esportazione, all’importazione ed al transito dei materiali di armamento e di alta tecnologia.

Art. 4 - Attribuzioni in campo tecnico-scientifico

1. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata e d’intesa con il Segretario generale della difesa per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.

Art. 5 - Ordinamento

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, per l’esercizio delle sue attribuzioni:
a) dispone di uno Stato maggiore retto da un Sottocapo di Stato maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di Stato maggiore della difesa, scelto tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenente a Forza armata diversa da quella del Capo di Stato maggiore della difesa. Lo Stato maggiore, ordinato di massima in reparti ed uffici, è competente per la pianificazione, coordinamento e controllo nei vari settori di attività. Ai reparti ed uffici, il cui organico e stabilito su base di equilibrata rappresentatività delle tre Forze armate, sono preposti rispettivamente ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle tre Forze armate;
b) si avvale di un comando operativo di vertice interforze, il cui comandante è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione dello stesso Capo di Stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di tenente generale, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo. Tale comando e competente per la pianificazione, predisposizione e direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze nazionali e multinazionali. Gli organici sono stabiliti su base di equilibrata rappresentatività delle tre Forze armate.

Capo II - Segretario generale della difesa

Art. 6 - Configurazione della carica

1. Il Segretario generale della difesa:
a) è ufficiale dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica con il grado di tenente generale o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell’amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge n. 25 del 1997;
b) è nominato, ai sensi dell’articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa;
c) dipende, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 25 del 1997, direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di Stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell’attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute nell’ambito delle rispettive attribuzioni.
2. Il Segretario generale della difesa, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, è sostituito dal vice segretario generale che espleta anche le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 del presente regolamento.

Art. 7 - Attribuzioni in campo nazionale

1. Il Segretario generale della difesa:
a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l’area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, impartiti dal Ministro della difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;
b) riceve dal Capo di Stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attività di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d’arma;
c) predispone, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), della legge n. 25 del 1997, d’intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all’area industriale di interesse della difesa e alle attività di studio e sperimentazione:
d) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile. Segue le problematiche sindacali, le attività parlamentari e la negoziazione decentrata riferita al personale civile della difesa;
e) indirizza, controlla e coordina le attività delle direzioni generali;
f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, all’impiego operativo dei fondi destinati all’investimento per la realizzazione dei programmi di competenza:
g) provvede all’impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine all’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione ed agli accordi internazionali conseguenti all’applicazione di memorandum, disponendo per l’assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di Stato maggiore della difesa:
1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della difesa in materia di sperimentazione e sviluppo, produzione ed approvvigionamento con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale;
2) è responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti;
i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza;
l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, le linee generali dell’ordinamento degli organismi dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, gli organici dei vari organismi nei limiti delle previste dotazioni complessive e la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi;
m) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;
n) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La proposta ha luogo d’intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa per l’area tecnico-operativa e con i Capi di Stato maggiore di Forza armata per gli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459;
o) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di Stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attività connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;
p) individua e promuove in campo nazionale ed internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di Stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi d’armamento;
q) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attività contrattuali di competenza delle direzioni generali, concernenti l’approvvigionamento, l’alienazione e la cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;
r) segue le attività promozionali, in Italia ed all’estero, dell’industria d’interesse della difesa, fornendo utili elementi di coordinamento;
s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attività negli ambienti di lavoro della difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni;
t) assicura la gestione del contenzioso per le materie non assegnate alla competenza delle direzioni generali.

Art. 8 - Attribuzioni in campo internazionale

1. Il Segretario generale della difesa:
a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione ed allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l’indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini della difesa;
b) esercita il controllo sull’attuazione dei memorandum d’intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti giuridici e finanziari;
c) è responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro. Segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all’estero, o che comunque comportino spese all’estero, nonché tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o più paesi e segue le commesse estere affidate all’industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell’industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.

Art. 9 - Attribuzioni in campo tecnico-scientifico

1. Il Segretario generale della difesa:
a) gestisce, in coordinamento con il Capo di Stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali ed internazionali ed individua, unitamente ai Capi di Stato maggiore di Forza armata, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;
b) dirige, indirizza e controlla le attività di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.

Art. 10 - Ordinamento

1. Il segretario generale della difesa per l’esercizio delle sue attribuzioni:
a) si avvale di due vice segretari generali, di cui uno civile ed uno di norma militare, nominati secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente sentiti il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa. I vice segretari generali sono scelti, se civili, tra i dirigenti di prima fascia del ruolo unico delle amministrazioni dello Stato; se militari, tra gli ufficiali con grado di tenente generale, ammiragli di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenenti a Forza armata diversa da quella del Segretario generale. Le funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti sono attribuite dal Segretario generale ad uno dei due vice segretari generali;
b) dispone del Segretariato generale della Difesa così ordinato:
1) Ufficio generale del Segretario generale, di livello dirigenziale, retto da un dirigente civile o da un ufficiale con il grado di brigadiere generale e gradi corrispondenti, con competenze in materia di: segreteria del Segretario generale; coordinamento generale delle attività del Segretariato generale; studi ed informazione; programmazione finanziaria e bilancio; affari generali;
2) I Reparto - Personale; di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di: ordinamento dell’area tecnico-amministrativa ed impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico e avanzamento, trattamento economico ed affari giuridici del personale militare e civile; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;
3) II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo della spesa; di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30; coordinamento generale in materia contrattuale; controllo di gestione della spesa;
4) III Reparto - Politica degli armamenti; di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di: cooperazione multilaterale NATO e transatlantica; cooperazione multilaterale europea, cooperazione bilaterale europea; cooperazione bilaterale Asia, Africa, Oceania; politica industriale; controllo delle esportazioni e compensazioni industriali;
5) IV Reparto - Programmi di armamento; di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di: programmi di armamento terrestre, navale, aeronautico; programmi spaziali e sistemi di comando e controllo;
6) V Reparto - Ricerca tecnologica; di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di maggior generale o gradi corrispondenti coadiuvato da un vice capo reparto con il grado di brigadier generale o gradi corrispondenti, con competenza in materia di: predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale; coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei settori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca e predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accordi tecnici;
7) VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione e assicurazione qualità dei materiali; di livello dirigenziale generale, retto da un dirigente civile coadiuvato da un vice capo reparto con qualifica di dirigente di seconda fascia, con competenza in materia di: studi e sistemi informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di qualità dei materiali; statistica; documentazione tecnico-scientifica nei settori d’interesse primario dalla difesa(2).
1-bis. Alla direzione dei reparti di cui al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 7), sono preposti tre dirigenti del ruolo unico individuati nell’àmbito dell’organico previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1999, il cui incarico è conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con corrispondente contemporanea soppressione dei tre posti per incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale previsti dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997(3).
1-ter. All’ufficio ed ai reparti di cui al comma 1, lettera b), è demandato, negli àmbiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale nell’attività di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell’area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici e reparti è assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentatività delle Forze armate, nonché personale civile. Con decreto del Ministro da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l’articolazione in uffici delle strutture del Segretariato generale(4).
2. Il raggruppamento autonomo della difesa e l’ufficio amministrazioni speciali di cui, rispettivamente agli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sono posti alle dipendenze di un vice segretario generale.
3. Ove il Segretario generale ed i vice segretari generali della difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente assicurando il rispetto del criterio dell’invarianza della spesa di personale.
4. Il Segretario generale della difesa può delegare competenze nell’area tecnico-amministrativa e nell’area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della difesa oppure ad un esperto di provata competenza, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni.

Capo III - Capi di Stato maggiore dell’Esercito della Marina e dell’Aeronautica

Art. 11 - Configurazione delle cariche

1. I Capi di Stato maggiore dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica:
a) sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all’atto della nomina rivestono grado di tenente generale, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente;
b) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa;
c) rispondono al Capo di Stato maggiore della difesa dell’attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute;
d) nell’ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali ed ammiragli.
2. I Capi di Stato maggiore, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, sono sostituiti dall’ufficiale generale o ammiraglio designato alla funzione vicaria come previsto dall’ordinamento della rispettiva Forza armata.

Art. 12 - Attribuzioni in campo nazionale

1. I Capi di Stato maggiore dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica:
a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;
b) si avvalgono delle direzioni generali interessate per l’ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, Lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa;
c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, all’impiego operativo dei fondi destinati all’investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza;
d) provvedono all’impiego operativo dei fondi del settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernenti le responsabilità degli ispettorati di Forza armata e le autonomie decisionali dei direttori degli enti da questi dipendenti, disponendo per l’assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi. Per gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 459 del 1997, l’impiego operativo dei fondi si esercita attraverso la simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di bilancio, fatta salva la facoltà di modificazione dei programmi stessi ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del medesimo decreto legislativo;
e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore funzionamento finalizzati ad assicurare l’efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;
f) sono, sulla base delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata;
g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze del Capo di Stato maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
1) l’ordinamento, gli organici ed il funzionamento dei comandi, reparti, unità, istituti ed enti vari emanando le relative disposizioni nei settori di attività tecnico-operativa;
2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con la competente direzione generale;
3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unità, istituti, scuole ed enti vari;
4) le modalità attuative della mobilitazione e delle relative scorte;
h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di Stato maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute;
1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e l’addestramento del personale e ne dispongono e controllano l’attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente direzione generale per la selezione del solo personale di truppa in servizio di leva obbligatorio;
2) le direttive per l’impiego del personale della rispettiva Forza armata;
i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di Stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non superiore a maggiore generale o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata. Per gli ufficiali generali dei carabinieri provvede il Comandante generale dell’Arma;
l) provvedono alla trattazione delle materie relative all’impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l’eventuale contenzioso. Per gli ufficiali dei carabinieri provvede il Comandante generale dell’Arma.
Restano ferme, per quanto concerne il personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, le disposizioni vigenti;
m) assicurano, per l’esecuzione di operazioni ed esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilità qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di Stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti. Definiscono l’attività addestrativa ed esercitano, anche avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza armata;
n) esercitano le attribuzioni connesse all’attività logistica, emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d’arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio. Esercitano altresì le attribuzioni relative alla gestione, controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle scorte e dei materiali di consumo nonché alla gestione dei fondi occorrenti per l’espletamento delle correlate attività logistiche e tecnico-amministrative.

Art. 13 - Attribuzioni in campo tecnico-scientifico

1. I Capi di Stato maggiore dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica:
a) individuano le esigenze e definiscono i requisiti militari e operativi dei sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti per la propria Forza armata e ne valutano l’idoneità per l’impiego operativo;
b) sono responsabili, in materia di valutazione tecnico-operativa dei propri sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali e, in caso di peculiari o particolari esigenze operative, della certificazione ed omologazione tecnico-operativa di quelli sottoposti a modifica od integrazione presso strutture tecniche delle Forze armate e ne autorizzano l’impiego operativo; essi esercitano tali competenze per il tramite di appositi comandi od organismi tecnico-logistici.

Art. 14 - Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell’Esercito

1. Il Capo di Stato maggiore dell’Esercito in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa:
a) è responsabile dell’approntamento e dell’impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio ed a tal fine coordina l’impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell’assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l’organizzazione, le norme d’impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad essere impiegati nella difesa del territorio;
c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

Art. 15 - Attribuzioni del Capo di Stato maggiore della Marina

1. Il Capo di Stato maggiore della Marina in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa:
a) è responsabile dell’approntamento e dell’impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di comunicazione ed a tal fine coordina l’impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell’assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l’organizzazione, le norme d’impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati ad essere impiegati nella difesa marittima del territorio;
c) (omissis);
d) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra:
e) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i provvedimenti conseguenti;
f) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e modalità per l’impiego dei mezzi navali ed aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare:
g) è responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale di cui agli articoli 2, lettera c), e 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;
h) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

Art. 16 - Attribuzioni del Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica

1. Il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica in base alle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa:
a) è responsabile dell’approntamento e dell’impiego del dispositivo per la difesa dello spazio aereo nazionale ed a tal fine coordina l’impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell’assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l’organizzazione, le norme d’impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso, destinati ad essere impiegati nella difesa aerea nazionale;
c) predispone, con gli altri organi competenti, i piani per l’impiego, in caso di emergenza, dell’aviazione civile;
d) delinea gli indirizzi ed i criteri generali della sicurezza del volo.
2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate mediante appositi organismi dedicati alla formazione del personale ed all’accertamento delle cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione.
3. Il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica presiede, tramite appositi comandi, all’alta direzione tecnica, operativa e di controllo:
a) dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo operativo militare che non segue le procedure formulate dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi particolari di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, il traffico aereo civile sugli aeroporti non compresi nella tabella B di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635;
b) dell’intero servizio meteorologico e ad eccezione dei servizi meteorologici aeroportuali attribuiti alla competenza dell’ente preposto all’assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Art. 17 - Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi

1. In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 i Capi di Stato maggiore dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, ciascuno per la rispettiva Forza armata, interessano i competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.

Art. 18 - Ordinamento

1. I Capi di Stato maggiore di Forza armata per l’esercizio delle relative attribuzioni:
a) dispongono dei rispettivi Stati maggiori retti da Sottocapi di Stato maggiore nominati con decreto del Ministro della difesa, udito il Capo di Stato maggiore della difesa e su indicazione del rispettivo Capo di Stato maggiore di Forza armata, scelti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore a maggiore generale per l’Esercito, ammiraglio di divisione per la Marina o generale di divisione aerea per l’Aeronautica. Gli stessi Stati maggiori, ordinati di massima in reparti ed uffici, retti rispettivamente da ufficiali generali od ammiragli e colonnelli o capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori di attività;
b) si avvalgono di alti comandi/ispettorati operativi, logistici, scolastici e addestrativi, anche territoriali, nonché di altri comandi e/o organismi per l’esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto. I relativi comandanti/ispettori sono nominati secondo quanto disposto all’articolo 2, lettera s), numero 3) e all’articolo 12, lettera i).
2. Sono posti alle dipendenze del Capo di Stato maggiore di Forza armata i Capi dei corpi e dei servizi che svolgono attività tecnico-logistica e tecnico-operativa, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento e sulla base delle direttive di coordinamento interforze, emanate dal Capo di Stato maggiore della difesa.

Capo IV - Organi consultivi

Art. 19 - Consiglio superiore delle Forze armate

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa. Il Consiglio è sentito per:
a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari ed alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;
b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;
c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;
d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario.
2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio e può richiedere, anche su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l’iscrizione all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di Stato maggiore della difesa o il sottocapo dello Stato maggiore della difesa se da lui delegato.
3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto:
a) il Segretario generale della difesa e i Capi di Stato maggiore di Forza armata, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale della difesa e dal sottocapo di Stato maggiore della Forza armata di appartenenza;
b) un tenente generale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra ed un generale di squadra, in servizio permanente effettivo, che siano i più elevati in grado o i più anziani tra i parigrado delle tre Forze armate, purché non rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato maggiore della difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa, Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza o delle capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo di gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo ordine di anzianità, assumono gli incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio;
c) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato, i quali possono essere sostituiti da supplenti;
d) un brigadiere generale o colonnello, o gradi corrispondenti, e un dirigente di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, per ciascuna Forza armata, con funzioni di relatori per gli affari militari, tecnici ed amministrativi.
4. Gli ufficiali generali ed ammiragli che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale non possono far parte del Consiglio quali membri ordinari.
5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame:
a) il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante generale delle capitanerie di porto;
b) il Comandante operativo interforze e i Comandanti ispettori delle tre Forze armate;
c) il Procuratore generale militare presso la Corte suprema di cassazione;
d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in trattazione.
6. Il Presidente del Consiglio può altresì convocare, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell’amministrazione pubblica, nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre ad esperti in problemi attinenti alla sfera militare. Essi non hanno diritto di voto.
7. Il Presidente del Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa.
8. I membri relatori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del competente Capo di Stato maggiore di Forza armata o del Segretario generale per quanto riguarda i dirigenti civili.
9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l’avvocato dello Stato e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell’Avvocato generale dello Stato.
10. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne fissa l’ordine del giorno, e delibera, purché sia presente almeno la metà dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianità; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Il parere su ciascun provvedimento è dato a mezzo di verbale di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale è trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.

Art. 20 - Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate

1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge n. 25 del 1997, è organo consultivo del Capo di Stato maggiore della difesa.
2. Il Comitato, a sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge n. 25 del 1997, è composto dal Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede, lo convoca e ne fissa l’ordine del giorno, dai Capi di Stato maggiore delle Forze armate e dal Segretario generale della difesa.
3. Il Capo di Stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l’esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo.
4. Il Ministro può chiedere l’iscrizione all’ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa.
5. Il Presidente del Comitato può invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell’amministrazione pubblica, nonché personalità di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare.
6. Il funzionamento del Comitato è assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa.

Capo V - Disposizioni particolari in materia disciplinare

Art. 21

1. Il Capo di Stato maggiore della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata ed il Segretario generale della difesa possono ordinare direttamente, nell’area di rispettiva competenza, un’inchiesta formale nei confronti del personale militare dipendente.
2. Le competenze in materia di inchieste formali, consigli e commissioni di disciplina nei confronti degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale volontario di truppa dell’Esercito della Marina e dell’Aeronautica sottoposti a procedimento disciplinare di Stato - conferite dagli articoli 75, primo comma e 79 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dagli articoli 65 e 69 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nelle varie fattispecie, al comandante di corpo d’armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unità corrispondente dell’Aeronautica o comandante territoriale o al comandante in capo del Dipartimento marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell’alto Adriatico o al comandante di regione aerea territoriale - sono attribuite, ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per i militari in servizio, agli alti comandanti militari interforze o di Forza armata da cui il militare inquisito dipende, secondo i rispettivi ordinamenti ovvero, nei casi diversi, agli alti comandanti militari di Forza armata nella cui area di giurisdizione l’inquisito risiede anagraficamente. Restano ferme le disposizioni inerenti al rimanente personale di cui ai successivi commi del citato articolo 75 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 22 - Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono abrogate le seguenti norme:
a) l’articolo 2, limitatamente alle parole «dalla presente legge» e gli articoli da 4 a 15 della legge 9 gennaio 1951, n. 167;
b) l’articolo 75, terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, limitatamente all’espressione «all’amministrazione centrale militare o»;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477;
d) gli articoli 4, 5, 36 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;
e) la legge 8 marzo 1968, n. 200;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1972, n. 781.

(1) - Cfr.: art. 33, comma 9, d.lgs. n. 297/2000, riportato nella parte prima.
(2) - Lettera così sostituita dall’art. 1 D.P.R. 21 marzo 2001, n. 172.
(3) - Comma aggiunto dall’art. 1 D.P.R. 21 marzo 2001, n. 172.
(4) - Vedi nota precedente.