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D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208

Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 6 della Legge 31 marzo 2000, n. 78

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell’amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali opera il personale della Polizia di Stato e l’ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti di dipendenza delle articolazioni periferiche.
2. L’ordinamento centrale dell’amministrazione della pubblica sicurezza è disciplinato dalle disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, anche relativamente alle attribuzioni del Ministro dell’interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza ed alle attribuzioni e compiti del dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Restano, altresì, ferme le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l’appartenenza del personale della Polizia di Stato all’amministrazione della pubblica sicurezza e le relative funzioni, ivi comprese quelle inerenti alle qualità di autorità provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di pubblica sicurezza.

Art. 2. Articolazione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l’amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici:
a) uffici con funzioni finali:
1. questure, uffici territoriali provinciali per l’esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l’assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;
2. commissariati di pubblica sicurezza, direttamente dipendenti dalle questure, istituiti, ove effettive esigenze lo richiedano, per l’esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell’autorità locale di pubblica sicurezza e per l’assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;
3. distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;
4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all’articolo 5;
5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera;
6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza per i compiti di cui all’articolo 33 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
7. reparti, centri o nuclei istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attività operative che richiedono l’impiego di personale specificamente addestrato, l’ausilio di mezzi speciali o di animali;
b) uffici centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:
1. Istituto superiore di polizia;
2. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale;
3. strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
4. gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure in cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
5. zone telecomunicazioni; centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e centri motorizzazione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell’ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell’interno;
c) uffici con funzioni ispettive e di controllo delle strutture dell’amministrazione e di decentramento amministrativo:
1. direzioni interregionali per l’esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell’amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell’area territoriale di competenza e per l’esercizio decentrato delle funzioni di carattere organizzativo e amministrativo, anche relative alla logistica, a supporto delle attività istituzionali dei predetti uffici e reparti.
2. Oltre alle attività di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attività di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell’interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.

Art. 3. Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti

1. Le questure sono organi periferici del Ministero dell’interno per l’espletamento, nella provincia, delle funzioni di cui all’articolo 32 della legge 1° aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l’assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.
2. Le questure sono ordinate, di massima, in:
a) ufficio di gabinetto del questore, anche per l’assolvimento dei compiti di prevenzione generale e di soccorso pubblico e delle funzioni inerenti alla tutela dell’ordine pubblico, nel cui àmbito operano l’ufficio provinciale per la gestione autorizzata delle informazioni di polizia e la sala operativa;
b) divisione anticrimine, nel cui àmbito operano la Squadra Mobile, la DIGOS, l’ufficio criminalità, per il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni criminosi e per i compiti inerenti alle misure di prevenzione, il gabinetto provinciale di polizia scientifica;
c) divisione polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione, nel cui àmbito operano l’ufficio polizia amministrativa e sociale e l’ufficio polizia dell’immigrazione e degli stranieri;
d) uffici per le esigenze di amministrazione e gestione del personale, dei mezzi, delle risorse logistiche, per quelle amministrativo-contabili, e per quelle di sanità e sicurezza dei lavoratori.
3. Alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiori di pubblica sicurezza e sono assegnati, per la preposizione all’ufficio di gabinetto e alle divisioni di cui al comma 2 ed ai commissariati di pubblica sicurezza di particolare rilevanza e per l’espletamento delle funzioni vicarie, primi dirigenti della Polizia di Stato.
4. Al dirigente assegnato per l’espletamento delle funzioni vicarie può essere delegata la sovrintendenza a determinati uffici o servizi.
5. Le questure aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia hanno un ordinamento differenziato, determinato a norma del comma 7. In quanto sedi di particolare rilevanza, individuate a norma dell’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, alle stesse sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C.
6. In relazione alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, il Ministro dell’interno determina, con proprio decreto, gli uffici di livello dirigenziale, prevedendo, all’occorrenza l’assegnazione di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili. All’ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all’assegnazione delle risorse provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell’articolo 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.
7. Con le modalità di cui al comma 6 si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attività delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessità, per i commissariati di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.

Art. 4. Ordinamento degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni

1. Per le attività di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni sono istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, uffici di livello dirigenziale commisurato all’àmbito della rispettiva competenza, anche territoriale, ed al rilievo delle connesse responsabilità, per le funzioni di pianificazione, organizzazione e direzione coordinata dei servizi di polizia attinenti alla specialità, svolti dagli uffici in cui gli stessi sono rispettivamente articolati.
2. Fermi restando i doveri di riferimento ad altre autorità ed organi, derivanti dai rapporti di dipendenza anche funzionale o di collaborazione operativa in ragione dei compiti svolti, gli ufficiali di pubblica sicurezza preposti agli uffici di cui al comma 1 riferiscono tempestivamente al questore su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica.
3. Gli appartenenti agli uffici di cui al comma 1 concorrono, nell’àmbito dei compiti inerenti alla specialità, al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica ed alle operazioni di polizia svolte dagli uffici di cui all’articolo 3, secondo le disposizioni impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza, anche al fine del coordinamento tecnico-operativo dei servizi da espletarsi oltre l’àmbito provinciale e, nell’àmbito dei servizi dallo stesso disposti, dal questore.
4. All’articolazione territoriale e funzionale degli uffici di cui al comma 1, alla definizione dei relativi compiti con le connesse dipendenze o relazioni di collaborazione, ed alla relativa dotazione di personale, nonché a quella logistica e di mezzi, quando non fornita dagli enti presso cui sono istituiti o prestano servizio, si provvede con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.

Art. 5. Ispettorati, uffici speciali di pubblica sicurezza e altri uffici con compiti di sicurezza e di collegamento

1. Gli ispettorati di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza provvedono alle speciali esigenze di collegamento o raccordo con le Alte autorità interessate e con gli organi dell’amministrazione della pubblica sicurezza, fermi restando i compiti delle questure e fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento che prevedono altri uffici o reparti di polizia ed i relativi compiti.
2. Gli ispettorati di cui al comma 1, provvedono in particolare, ferme restando le dipendenze di carattere funzionale previste da disposizioni di legge o di regolamento, alle speciali esigenze di protezione e di vigilanza di seguito indicate:
a) l’Ispettorato di pubblica sicurezza “Vaticano”, per le attività di protezione del Sommo Pontefice e di vigilanza dei Sacri palazzi e della Città del Vaticano spettanti alle autorità italiane e per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d’intesa con le competenti autorità della Santa Sede;
b) l’Ispettorato di pubblica sicurezza “palazzo Chigi”, per la protezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e per la vigilanza della sede del Governo, per i compiti di sicurezza previsti dall’ordinamento della medesima Presidenza, nonché per gli alti compiti di sicurezza stabiliti d’intesa con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) gli Ispettorati di pubblica sicurezza “Camera dei Deputati” e “Senato della Repubblica”, per la protezione dei Presidenti e per la vigilanza delle sedi del Parlamento, per i compiti di polizia di cui sono richiesti dai competenti organi della Camera e del Senato, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d’intesa con i Segretari generali delle rispettive Camere.
3. È parimenti istituito per le speciali esigenze di sicurezza del Ministero dell’interno l’Ispettorato di pubblica sicurezza “Viminale”, per la protezione del Ministro dell’interno e dei sottosegretari di Stato all’interno, per la vigilanza del compendio Viminale, nonché per gli altri compiti di sicurezza stabiliti dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Un Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, privo di competenza territoriale e posto anch’esso alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, assicura la protezione e la sicurezza della sede degli uffici centrali della Regione e cura le relazioni dirette con i competenti uffici della medesima Regione attinenti ai servizi d’istituto e ad ogni altra materia di comune interesse, nonché l’esecuzione dei servizi connessi alle predette attività.
5. Agli Ispettorati di cui ai commi 2 e 3 sono preposti funzionari della Polizia di Stato con qualifica di dirigente generale, all’Ufficio speciale di pubblica sicurezza di cui al comma 4, è preposto un dirigente della Polizia di Stato con qualifica fino a dirigente superiore.
6. Per speciali esigenze di collegamento e per l’assolvimento di speciali funzioni o compiti di sicurezza possono essere istituiti:
a) ulteriori ispettorati e uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, in relazione alla peculiarità degli organi da tutelare e delle rispettive attribuzioni e prerogative, istituiti e ordinati con decreto del Ministro dell’Interno, previa intesa con l’organo di direzione politica dell’Amministrazione o Istituzione interessata;
b) speciali articolazioni degli uffici territoriali o di uffici dipendenti dal dipartimento della pubblica sicurezza, istituiti e ordinati, in relazione ai compiti da espletare, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, previa intesa con l’organo amministrativo di vertice dell’Amministrazione o Istituzione interessata.

Art. 6. Direzioni interregionali della Polizia di Stato

1. Le direzioni interregionali della Polizia di Stato, istituite nelle città indicate nella tabella in allegato 1 con la competenza territoriale ivi determinata, operano alle dipendenze gerarchiche e funzionali del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza per l’esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell’amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell’area territoriale di competenza e per lo svolgimento decentrato delle funzioni di carattere organizzativo e amministrativo, comprese quelle di documentazione e quelle logistiche, a supporto delle attività istituzionali degli uffici e reparti con funzioni finali aventi sede nel medesimo àmbito territoriale. Le direzioni interregionali concorrono, inoltre, all’elaborazione delle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l’approvvigionamento e l’assegnazione delle risorse umane, strumentali e logistiche ed alle relative verifiche.
2. Alle direzioni interregionali sono preposti dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, i quali svolgono le funzioni conferite in esecuzione delle direttive del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, raccordando l’attività dei propri uffici, in relazione alle funzioni esercitate, con quelle degli altri uffici e direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Relativamente alle funzioni ispettive e di controllo, le direzioni interregionali operano anche nell’àmbito delle pianificazioni e programmazioni dell’Ufficio centrale ispettivo e raccordano le proprie attività con quelle del predetto Ufficio. Nell’esercizio delle medesime funzioni, i dirigenti preposti sono funzionalmente sovraordinati ai dirigenti degli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato aventi sede nell’area territoriale di competenza.
4. Restano salve le facoltà del Ministro dell’interno e del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza di disporre ispezioni avvalendosi dei funzionari in servizio all’Ufficio centrale ispettivo o di altri specificamente designati per eccezionali esigenze.

Art. 7. Ordinamento delle Direzioni interregionali

1. L’articolazione organizzativa e funzionale delle direzione interregionali della Polizia di Stato è stabilita con decreto del Ministro dell’interno, che ne definisce le posizioni dirigenziali, nell’àmbito delle dotazioni organiche dei dirigenti della Polizia di Stato e delle assegnazioni di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo - contabili, e le rispettive aree di attività.
2. In relazione alla rilevanza di talune circoscrizioni territoriali, tenuto anche conto dei contingenti di personale della Polizia di Stato complessivamente assegnati agli uffici e reparti dislocati nelle sedi di servizio comprese nell’area di competenza territoriale di ciascuna direzione interregionale, con decreto del Ministro dell’interno possono essere istituite sezioni distaccate, cui è preposto un dirigente superiore dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
3. L’azione amministrativa e i settori di intervento delle direzioni interregionali sono adeguati in relazione alle esigenze con criteri di flessibilità e progressività. A tal fine il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza stabilisce con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell’interno:
a) le attività, le procedure e i settori di intervento, nell’àmbito delle attribuzioni di cui all’articolo 6, da trasferire, con la necessaria gradualità, alle direzioni interregionali;
b) la dotazione, con caratteri di progressività, di personale e dei mezzi;
c) la dotazione, con caratteri di progressività, delle risorse finanziarie, con le relative finalizzazioni di spesa ed i limiti della stessa, nell’àmbito delle risorse assegnate annualmente dal Ministro dell’interno al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza per le esigenze del dipartimento della pubblica sicurezza, definendo le relazioni amministrative e funzionali con le competenti direzioni centrali e con le prefetture, nell’àmbito delle disposizioni di legge in vigore.
4. L’attività ispettiva nei confronti delle direzioni di cui al presente articolo è assicurata, su delega del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, dal vicedirettore generale con funzioni vicarie.

Art. 8. Individuazione degli uffici di livello dirigenziale

1. Per assicurare una compiuta articolazione delle funzioni dirigenziali non generali nell’àmbito degli uffici periferici dell’amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell’interno individua con propri decreti i posti da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato, nonché, ove occorra, ai dirigenti assegnati alle articolazioni centrali e periferiche dell’amministrazione della pubblica sicurezza per le funzioni amministrativo - contabili, con l’osservanza delle vigenti disposizioni concernenti l’ordinamento del personale interessato.

Art. 9. Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti e strutture dell’Amministrazione della pubblica sicurezza

1. Al fine di assicurare economicità, speditezza e massima rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa anche attraverso la flessibilità dell’organizzazione degli uffici periferici, alla costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all’articolo 2, per quanto non già previsto dal presente regolamento, alla definizione della loro natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all’individuazione della sede, nonché alla relativa dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell’interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell’àmbito:
a) degli organici complessivi della Polizia di Stato;
b) delle complessive assegnazioni di personale per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione pubblica sicurezza;
c) dei posti di funzione individuati a norma dell’articolo 8;
d) delle dotazioni tecnico - logistiche esistenti;
e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.
2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nell’osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell’interno - Autorità nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del dipartimento a composizione interforze.

Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministro dell’interno e il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in sede di prima applicazione, adottano, ciascuno per quanto di competenza, i provvedimenti di cui al presente regolamento entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando a tal fine le sedi, il personale ed i mezzi attualmente destinati agli uffici, istituti, reparti e altre strutture di cui all’articolo 2.
2. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono soppressi gli ispettori o altri uffici di pubblica sicurezza istituiti presso i Ministeri dei trasporti, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e possono essere costituiti corrispondenti uffici a norma dell’articolo 5, comma 5, lettera b).
Le attribuzioni dell’Ispettorato di pubblica sicurezza a suo tempo istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non già trasferite ad altre articolazioni del servizio polizia Postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza si intendono trasferite al medesimo Servizio; conseguentemente, i riferimenti al predetto Ispettorato recati nei decreti interministeriali del 12 agosto 1977 e del 14 agosto 1984 si intendono riferiti alle competenti articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono indicate anche la denominazione degli uffici, istituti reparti e altre strutture, salvo che sia definita a norma del presente regolamento, indicando la corrispondenza tra le denominazioni previgenti soppresse e quelle nuove.
4. In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dagli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento, fino all’entrata in vigore di nuove norme regolamentari vote ad aggiornare il regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, adottato con decreto del Presidente della repubblica 28 ottobre 1985, n. 782:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono resi gli onori spettanti agli ufficiali di grado corrispondente delle altre forze di polizia;
b) le direttive impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza per l’impiego coordinato del personale appartenente agli uffici di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono derogare alle disposizioni degli articoli 21 e 22 del predetto regolamento di servizio, fatte salve le attribuzioni e compiti delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.
5. In relazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, dall’articolo 5, comma 4, ed alla necessità di assicurare la copertura dei posti per i quali è prevista l’alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, è modificata con le procedure di cui all’articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti. I provvedimenti occorrenti nella prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento possono essere adottati anche nelle more del perfezionamento del regolamento previsto dall’articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, purché sia assicurata, nell’àmbito delle vacanze delle qualifiche dirigenziali, l’indisponibilità dei posti occorrenti per soddisfare le condizioni richieste dal predetto articolo 65, comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000.

Art. 11. Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Tabella 1
(prevista dall’art. 6, comma 1)

Numero, sede e competenza territoriale delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato:
1) Torino: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria;
2 Parma: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;
3) Padova: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-AltoAdige;
4) Firenze: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Toscana, Umbria e Marche;
5) Roma: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lazio, Abruzzo e Sardegna;
6) Napoli: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata;
7) Catania: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Sicilia e Calabria.