Capo VI - Corso d’istituto

Art. 29 - Corso d’istituto

1. Il corso d’istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri è svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all’affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l’acquisizione di competenze ed abilità per l’assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa su proposta del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri. Il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell’esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono comunicati agli interessati e pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
3. Con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400(85), sono stabilite la durata, le modalità di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonché le modalità di funzionamento della commissione di cui al comma 2.

Art. 30 - Modalità di ammissione degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri al corso superiore di stato maggiore interforze

1. I maggiori ed i tenenti colonnelli dell’Arma dei carabinieri possono essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze (ISSMI), sulla base della disciplina prevista ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464(86), ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell’avanzamento, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso d’istituto.
2. L’elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria è sottoposto dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri al Capo di Stato Maggiore della Difesa per l’approvazione.

(85) - Vedi nota (32).
(86) - Riportato nella sezione relativa a “L’ordinamento della difesa nazionale (la riforma dell’area tecnico-operativa)”.