2. L'esordio dei processi internazionali

La portata rivoluzionaria del Rome Statute può essere colta, in primo luogo, riscoprendo le prime forme di processi “internazionali ” (6) svoltisi nel cammino della Storia dell’umanità, che è poi anche storia di guerre e di conflitti fra parti avverse in cui si cominciò presto a percepire il bisogno di stabilire regole generali sulla condotta della guerra (7). In una interessante ricerca dell’Istituto Superiore di Scienze Criminali(8), si fa riferimento al primo processo per bellum iniustum svoltosi a Napoli nel 1268, conclusosi con la condanna a morte di Corradino di Svevia, Conradin Von Hoenstaufen, sconfitto da Carlo d’Angiò nella battaglia di Tagliacozzo; fu poi la volta del processo che nel 1305 in Inghilterra condannò il nazionalista scozzese Sir William Wallace sulla base dello Statuto di Westminster del 1279 per gli abusi commessi durante il conflitto «senza riguardo né all’età, né al sesso, né a frati e né a monache».

A dire il vero, per i casi citati, si trattava propriamente di tribunali nazionali, anche se si può dire che essi finirono con l’esercitare una giurisdizione in cui è indubbia una valenza internazionale ante litteram. Invece di vero e proprio “Tribunale Internazionale” si può parlare per il collegio giudicante costituito nel 1474 dai 28 Giudici provenienti da varie città dell’Alsazia, della Germania e della Svizzera e presieduto da un giudice austriaco che condannò a morte Peter von Hagenbach: l’imputato fu riconosciuto colpevole per i delitti di omicidio, violenza sessuale, falso in giuramento ed altri gravi crimini commessi in violazione «delle leggi di Dio e dell’uomo» nel periodo in cui aveva occupato la città di Breisach per mandato di Carlo, Duca del Burgundi(9).

Successivamente, nonostante l’età moderna veda l’affermarsi dello ius gentium, e l’ottocento ne segni l’ evoluzione verso un vero e proprio international law (10) con le prime opere di codificazione ufficiale - Dichiarazione di Parigi del 1856, Prima Convenzione di Ginevra del 1864, Dichiarazione di Pietroburgo del 1868, Liber’s Intructions, etc.- l’idea di costituire un Tribunale penale internazionale trovò molti ostacoli per affermarsi compiutamente. Probabilmente, come osservano Reale e Condorelli(11), il primo tentativo deve ricondursi all’ iniziativa del Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, l’avvocato svizzero Gustave Moynier – che fu tra i non sempre ricordati fondatori della Croce Rossa: il commerciante Henry Dunant, il generale Dufor e i medici Mannoir e Appia – il quale propose invano di istituire una corte internazionale per giudicare quanti durante la guerra franco-prussiana del 1870, e in specie nella battaglia di Sédan, avevano violato gravemente la I Convenzione di Ginevra, del 22 agosto 1864, sulla cura dei malati feriti in battaglia,. Ma occorrerà giungere alla fine della I guerra mondiale per avere più incisivi tentativi di costituire corti penali internazionali.


(6) - La connotazione internazionale avrà diverse sfumature, come si vedrà più avanti.
(7) - Sulle origini del Diritto Internazionale Umanitario, con un excursus dalla magnanimità di Ciro che liberò dalla prigionia gli sconfitti Caldei alle più recenti fonti convenzionali cfr.: cit. Il Diritto internazionale umanitario nel 50° Anniversario delle Convenzioni di Ginevra in Rassegna dell’Arma dei Carabinieri n. 4 /1999 e Marcheggiano, Elementi di diritto umanitario dei conflitti armati, Informazioni Difesa, 1998.
(8) - L’Istituto ha sede a Siracusa ed è diretto da M.Cherif Bassiouni, professore di diritto alla DePaul University (Chicago) e direttore dell’ International Human Rights Institute; l’ente è noto per il contributo dottrinale dato da sempre all’idea della costituzione di un tribunale penale internazionale a carattere permanente. Ad esso si devono le idee- guida dell’originario progetto di Statuto del Governo italiano; cfr.: Vassalli, op. cit., p.144. Di M.C. Bassiouni, in questo contesto, va citata soprattutto la fondamentale opera International Criminal Law, New York, 1986, ed in particolare il volume II dedicato agli studi per la creazione di un Tribunale penale internazionale. La ricerca cui si fa riferimento è il pregevole studio dell’avv. Ezechia Paolo Reale, Lo Statuto della Corte Penale Internazionale, CEDAM, 1999.
(9) - Reale, op. cit.; al riguardo l’A. rinvia al resoconto di G. Schwarzenberger, International Law as applied by Courts and Tribunals, Stevens &Song ltd , 1968, London, pag.462-466.
(10) - cfr.: ante note 4 e 7.
(11) - Cfr.: Moyner, Note sur la création d’una istitution judiciaire internationale propre à prévenir et a rèprimer les infractrions à la Convention de Genève, CICR, 28^circ del 28 gen.1872; Reale, op. cit., Condorelli, La Cour Pénale Internationale: Un pas de géant (pourvu qu’il soit accompli…) in Revue Générale de Droit International Public, 199, pag.15-16. F. Patruno, I passati tentativi di istituire una Corte penale internazionale, in Cass. Pen., Vol. XL, 2000.