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Capitolo VII - Pene

(Traduzione non ufficiale)

Art.77. Pene applicabili

1. Fatto salvo l’Art.110, la Corte può pronunciare contro una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all’Art.5 del presente Statuto, una delle seguenti pene:
a) reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore nel massimo a 30 anni;
b) ergastolo, se giustificato dall’estrema gravità del crimine e dalla situazione personale del condannato.
2. Alla pena della reclusione la Corte può aggiungere:
a) un’ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
b) la confisca di profitti, beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.

Art.78. Determinazione della pena

1. Nel determinare la pena, la Corte tiene conto, secondo le Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove, di elementi quali la gravità del reato e la situazione personale del condannato.
2. Nel pronunziare una pena di reclusione, la Corte detrae il tempo trascorso, su suo ordine, in detenzione. La Corte può inoltre detrarre ogni altro periodo trascorso in detenzione per condotte collegate al crimine.
3. Se una persona è riconosciuta colpevole di più reati, la Corte quantifica sia la pena per ciascun reato che quella cumulativa, specificando la durata totale dell’imprigionamento. Tale durata non può essere inferiore a quella della pena più alta applicata per un singolo crimine e non può superare i 30 anni di reclusione o l’ergastolo previsto all’Art.77, paragrafo 1, capoverso b).

Art.79. Fondo di garanzia per le vittime

1. è istituito, con decisione dell’Assemblea degli Stati Parte, un Fondo a beneficio delle vittime dei reati di competenza della Corte e delle loro famiglie.
2.. La Corte può ordinare che il ricavato delle ammende e dei beni confiscati sia versato al Fondo
3. Il Fondo è gestito in conformità ai criteri stabiliti dall’Assemblea degli Stati Parte.

Art.80. Autonomia dell’applicazione delle pene ad opera degli, Stati e della legislazione nazionale

Nessuna disposizione del presente capitolo vieta l’applicazione ad opera degli Stati di pene previste dal loro diritto interno, ne l’applicazione della normativa di Stati che non prevedono le pene stabilite nel presente capitolo.