Capitolo IX - Cooperazione internazionale ed assistenza giudiziaria

(Traduzione non ufficiale)

Art.86. Obbligo generale di cooperare

Secondo le disposizioni del presente Statuto gli Stati parti cooperano pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza.

Art.87. Richieste di cooperazione: disposizioni generali

1. a) La Corte è abilitata a rivolgere richieste di cooperazione agli Stati parti. Tali richieste sono trasmesse per via diplomatica o mediante ogni altro canale appropriato che ciascuno Stato parte può scegliere al momento della ratifica, accettazione e approvazione del presente Statuto o dell’adesione allo stesso. Ogni ulteriore modifica di tale scelta deve essere effettuata da ciascun Stato in parte conformità al Regolamento di procedura e di prova.
b) Se del caso, e fatte salve le disposizioni del capoverso a), le richieste possono altresì essere trasmesse attraverso l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL) o ogni organizzazione regionale competente.
2. Le richieste di cooperazione ed i documenti giustificativi afferenti sono sia redatti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto, o accompagnati da una traduzione in detta lingua, sia redatte in una delle lingue di lavoro della Corte o accompagnate da una traduzione in questa lingua a seconda della scelta fatta dallo Stato richiesto al momento della ratifica accettazione o approvazione del presente Statuto o dell’adesione allo stesso. Ogni ulteriore modifica di tale scelta sarà effettuata in conformità delle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle richieste di cooperazione e dei documenti a sostegno della richiesta, salvo nella misura in cui la loro divulgazione è necessaria per dar seguito alla richiesta.
4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai sensi del capitolo IX soprattutto in materia di protezione delle informazioni, la Corte può prendere i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime dei potenziali testimoni e dei loro familiari. La Corte può chiedere che ogni informazione fornita a titolo del presente capitolo sia comunicata ed elaborata in modo tale da preservare la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro familiari.
5. La Corte può invitare ogni Stato non parte del presente Statuto a prestare assistenza a titolo del presente capitolo sulla base di un’intesa ad hoc o di un accordo concluso con tale Stato o su ogni altra base appropriata.
Se, avendo concluso con la Corte un’intesa ad hoc o un accordo, lo Stato non parte al presente Statuto non fornisce la partecipazione che gli viene richiesta in forza di tale intesa o accordo, la Corte può informarne l’Assemblea degli Stati parti, o il Consiglio di Sicurezza se è stata adita da quest’ultimo.
6. La Corte può chiedere informazioni o documenti ad ogni organizzazione intergovernativa. Essa può inoltre sollecitare altre forme di cooperazione e di assistenza di cui abbia convenuto con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o al mandato di quest’ultima.
7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal presente Statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del presente Statuto, la Corte può prenderne atto ed investire del caso l’Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di sicurezza se è stata adita da quest’ultimo.

Art.88. Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale

Gli Stati parti si adoperano per predisporre nel loro ordinamento nazionale procedure appropriate per realizzare tutte le forme di cooperazione indicate nel presente capitolo.

Art.89. Consegna di determinate persone alla Corte

1. La Corte può presentare a qualsiasi Stato nel cui territorio è suscettibile di trovarsi la persona ricercata, una richiesta di arresto e consegna unitamente alla documentazione giustificativa indicata all’Art.91, e potrà richiedere cooperazione di questo Stato per l’arresto e la consegna di tale persona. Gli Stati parti rispondono ad ogni richiesta di arresto e di consegna secondo le disposizioni del presente capitolo e le procedure previste dalla loro legislazione nazionale.
2. Se la persone di cui si sollecita la consegna ricorre dinanzi ad una giurisdizione nazionale mediante un’impugnazione fondata sul principio non bis in idem, come previsto all’Art.20. Lo Stato richiesto consulta immediatamente la Corte per sapere se vi è stata nella fattispecie una decisione sull’ammissibilità. Se è stato deciso che il caso era ammissibile, lo Stato richiesto dà seguito alla domanda. Se la decisione sull’ammissibilità è pendente, lo Stato richiesto può rinviare l’esecuzione della domanda fino a quando la Corte non abbia deliberato.
3. a) Gli Stati parti autorizzano il trasporto attraverso il loro territorio, conformemente alle procedure previste dalla loro legislazione nazionale, di ogni persona trasferita alla Corte da un altro Stato, salvo nel caso in cui il transito attraverso il loro territorio ritarderebbe la consegna.
b) Una richiesta di transito è trasmessa dalla Corte secondo l’Art.87. Essa contiene:
i) i dati segnaletici della persona trasportata,
ii) un breve esposto dei fatti e della loro qualificazione giuridica;
iii) il mandato d’arresto e l’ordinanza di consegna;
c) la persona trasportata è in stato di detenzione durante il transito.
d) Non è necessaria alcuna autorizzazione se la persona è trasportata per via aerea e se nessun atterraggio è previsto sul territorio dello Stato di transito.
e) Se un atterraggio imprevisto ha luogo ad territorio dello stato di transito quest’ultimo può esigere dalla Corte la presentazione di una domanda di transito nelle forme stabilite al capoverso b). Lo Stato di transito pone la persona trasportata in detenzione, in pendenza di tale domanda e dell’effettivo passaggio in transito. Tuttavia la detenzione ai sensi del presente capoverso non può prolungarsi oltre 96 ore dopo l’atterraggio imprevisto se la domanda non è stata ricevuta nel frattempo.
4. Se la persona reclamata è oggetto di un’azione giudiziaria o sconta una pena nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale si richiede la sua consegna alla Corte lo Stato richiesto che ha deciso di aderire alla domanda si consulta con la Corte.

Art.90. Richieste concorrenti

1. Se uno Stato parte riceve dalla Corte, secondo l’Art.89, una richiesta di consegna e peraltro riceve da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso comportamento che costituisce la base del reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona, tale Stato ne informa la Corte e lo Stato richiedente.
2. Se lo Stato richiedente è uno Stato parte, lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte:
a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 e 19, che il caso oggetto, della richiesta di consegna è ammissibile, in considerazione dell’inchiesta svolta o di un’azione giudiziaria intentata dallo Stato richiedente, rispetto alla domanda di estradizione di quest’ultimo, oppure
b) se la Corte non ha preso la decisione di cui al capoverso a), a seguito della notifica dello Stato richiesto di cui al paragrafo 1.
3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2 capoverso a), lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiesto in attesa che la Corte si pronunci come previsto al capoverso b). Esso non estrada la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che il caso non è ammissibile. La Corte si pronuncia con giudizio direttissimo.
4. Se lo Stato richiedente è uno Stato non parte al presente Statuto lo Stato richiesto, se non è tenuto, per via di un obbligo internazionale ad estradare l’interessato verso lo Stato richiedente dà la precedenza alla richiesta di consegna della Corte se quest’ultima ha giudicato che il caso era ammissibile.
5. Quando un caso di competenza del paragrafo 4 non è stato giudicato ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiedente.
6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno che lo Stato richiesto non sia tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato non parte richiedente, lo Stato richiesto decide se sia il caso di consegnare la persona alla Corte o di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene conto di tutte le considerazioni rilevanti, in modo particolare:
a) dell’ordine cronologico delle richieste;
b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo particolare, se del caso, del fatto che il reato è stato commesso sul suo territorio e della nazionalità delle vittime e della persona reclamata
c) della possibilità che lo Stato richiedente proceda in un secondo tempo a consegnare la persona alla Corte.
7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di una persona e riceve peraltro da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso comportamento diverso da quello che costituisce il reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona:
a) lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte, se non è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare l’interessato verso lo Stato richiedente;
b) se è tenuto, per via di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato richiesto decide sia di consegnarla alla Corte sia di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, esso tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti in modo particolare quelle enunciate al paragrafo 6, pur concedendo una particolare attenzione alla natura ed alla relativa gravità del comportamento in causa. 8. Se, a seguito di una notifica ricevuta in applicazione del presente articolo, la Corte ha giudicato un caso come inammissibile e l’estradizione verso lo Stato richiedente è ulteriormente rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione della Corte.

Art.91. Contenuto della richiesta di arresto e di consegna

1. Una richiesta di arresto e di consegna deve essere effettuata per iscritto. In caso di emergenza essa può essere effettuata con ogni mezzo che lasci un’impronta scritta, a condizione di essere convalidata secondo le modalità previste all’Art.87, paragrafo 1, capoverso a).
2. Se la domanda concerne l’arresto e la consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto rilasciato dalla Camera di giudizio preliminare in forza dell’Art.58, deve contenere o essere accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi:
a) dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova;
b) una copia del mandato d’arresto;
c) i documenti, dichiarazioni ed informazioni che possono essere pretesi nello Stato richiesto per procedere alla consegna; tuttavia le esigenze dello Stato richiesto non devono essere più onerose in questo caso rispetto alle richieste d’estradizione presentate in applicazione di’ trattati o di intese concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi se possibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere particolare della Corte.
3. Se la richiesta concerne l’arresto e la consegna di una persona che è già stata riconosciuta colpevole, essa contiene o è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti documenti giustificativi:
a) una copia di qualsiasi mandato d’arresto relativo a tale persona;
b) una copia della sentenza;
c) informazioni attestanti che la persona ricercata è effettivamente quella indicata nella sentenza;
d) se la persona ricercata è stata condannata ad una pena, una copia della condanna assieme a, nel caso di una pena di detenzione, l’indicazione della parte di pena che è già stata scontata ed della parte che resta da scontare.
4. Su richiesta della Corte, uno Stato parte intrattiene con quest’ultima sia in generale, sia a proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione interna che potrebbero applicarsi secondo il paragrafo 2, capoverso c). Nell’ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte delle particolari esigenze della sua legislazione.

Art.92. Fermo

1. In caso di emergenza, la Corte può chiedere il fermo della persona ricercata in attesa che siano presentate la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all’Art.91.
2. La richiesta di fermo può essere effettuata con ogni mezzo che lascia un’impronta scritta e deve contenere:
a) i dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova;
b) un breve esposto dei reati per i quali la persona è ricercata e dei fatti che sarebbero costitutivi di tali reati ivi compreso, se possibile, la data ed il luogo dove sarebbero avvenuti;
c) una dichiarazione attestante l’esistenza, a carico della persona ricercata, di un mandato d’arresto o di un verdetto di colpevolezza;
d) una dichiarazione indicante che farà seguito una richiesta di consegna della persona ricercata.
3. Una persona in stato di fermo può essere rimessa in libertà se lo Stato richiesto non ha ricevuto la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all’Art.91 nel termine stabilito dalle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove. Tuttavia questa persona può consentire ad essere consegnata prima della scadenza di detto termine se la legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo Stato richiesto procede al più presto a consegnarla alla Corte.
4. La rimessa in libertà della persona ricercata prevista al paragrafo 3 non pregiudica il suo successivo arresto e la sua consegna, se la richiesta di consegna accompagnata dai documenti giustificativi viene presentata in seguito.

Art.93. Altre forme di cooperazione

1. Gli Stati Parti ricevono secondo le disposizioni del presente capitolo e le procure previste dalla loro legislazione nazionale, le richieste di assistenza della Corte connesse ad un’inchiesta o azione giudiziaria, e concernenti: a) l’identificazione di una persona, o luogo dove si trova o la localizzazione dei beni;
b) la raccolta di elementi di prova comprese le deposizioni fatte sotto giuramento e la produzione di elementi probatori comprese le perizie ed i rapporti di cui la Corte necessita;
c) l’interrogatorio di persone che sono oggetto di un’inchiesta o di azioni giudiziarie;
d) il significato di documenti, compresi gli atti di procedura;
e) le misure atte a facilitare la comparizione volontaria dinanzi alla Corte di persone che depositano in quanto testimoni o esperti;
f) il trasferimento temporaneo di persone in forza del paragrafo 7;
g) l’esame di località o di siti in modo particolare la riesumazione e l’esame di cadaveri sotterrati in fosse comuni;
h) l’esecuzione di perquisizioni e confische;
i) la trasmissione di fascicoli e documenti compresi i fascicoli ed i documenti ufficiali;
j) la protezione di vittime e di testimoni e la preservazione di elementi di prova;
k) l’identificazione, la localizzazione, il congelamento o la confisca del prodotto di reati di beni, averi ed strumenti connessi ai reati, per eventualmente confiscarli, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede;
l) ogni altra forma di assistenza non vietata dalla legislazione dello Stato richiesto volta ad agevolare l’inchiesta e l’azione giudiziaria relative ai reati di competenza della Corte.
2. La Corte è abilitata a garantire ad un teste o esperto che compare in sua presenza, che non sarà nè perseguito, nè detenuto, nè da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua libertà personale per un atto od omissione precedenti alla sua partenza dallo Stato richiesto.
3. Se l’esecuzione di una particolare misura di assistenza descritta in una richiesta presentata in forza del paragrafo 1 è vietata nello Stato richiesto in forza di un principio giuridico fondamentale di applicazione generale, lo Stato richiesto intraprende senza indugio consultazioni con la Corte per tentare di risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si esamina se l’assistenza può essere fornita in altro modo o accompagnata da determinate condizioni. Se la questione non è risolta all’esito delle consultazioni la Corte modifica la domanda.
4. In conformità con l’Art.72, uno Stato parte può respingere totalmente o parzialmente una richiesta di assistenza solo se tale richiesta verte sulla produzione di documenti o la divulgazione di elementi probatori relativi alla sua sicurezza o difesa nazionale.
5. Prima di respingere una richiesta di’ assistenza di cui al paragrafo 1 (1), lo Stato richiesto determina se l’assistenza può essere fornita a determinate condizioni o potrebbe essere fornita in seguito, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o il Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad osservarle.
6. Lo Stato richiesto che respinge una richiesta di assistenza fa conoscere senza indugio le sue ragioni alla Corte o al Procuratore.
7. a) La Corte può chiedere il trasferimento temporaneo di una persona detenuta a fini d’identificazione o per ottenere una testimonianza o altre forme di assistenza. Tale persona può essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i) la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa, ad essere trasferita ; e
ii) Lo Stato richiesto acconsente al trasferimento subordinatamente alle condizioni eventualmente concordate tra detto Stato e la Corte.
b) La persona trasferita continua ad essere sotto controllo cautelare. Dopo che la finalità del trasferimento è stata conseguita, la Corte rinvia senza indugio questa persona nello Stato richiesto.
8. a) La Corte preserva il carattere confidenziale dei documenti e delle informazioni raccolte salvo nella misura necessaria all’inchiesta ed alle procedure descritte nella richiesta.
b) Lo Stato richiesto può se del caso comunicare documenti o informazioni al Procuratore a titolo confidenziale. Il Procuratore può utilizzarli solo per raccogliere nuovi elementi probatori.
c) Lo Stato richiesto può, sia d’ufficio sia su richiesta del Procuratore autorizzato, acconsentire in un secondo tempo alla divulgazione di tali documenti o informazioni. Questi possono in tal caso esser utilizzati come mezzo di prova secondo le disposizioni dei capitoli V e VI e delle Regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove.
9. a) i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a seguito di un obbligo internazionale, richieste concorrenti aventi un oggetto diverso dalla consegna estradizione, esso farà il possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per dar seguito alle due richieste, se del caso differendo l’una o l’altra o assoggettandola a condizioni:
ii) In mancanza di quanto sopra, la concorrenza delle richieste è risolta secondo i principi stabiliti all’Art.90.
b) Tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazione beni o persone sotto il controllo di uno Stato terzo o di un’organizzazione internazionale in virtù di un accordo internazionale, lo Stato richiesto ne informa la Corte e quest’ultima indirizza la sua domanda allo Stato terzo o all’Organizzazione internazionale.
10.a) Se riceve una richiesta in tal senso, la Corte può cooperare con lo Stato parte che svolge un’inchiesta o un processo vertente su un comportamento che costituisce reato sottoposto alla giurisdizione della Corte, o un reato grave secondo il diritto interno di tale Stato e prestargli assistenza.
b) (i) L’assistenza comprende, tra l’altro:
1) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi di prova raccolti nel corso di un’inchiesta o processo svolti dalla Corte; e
2) l’interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della Corte;
ii) Nel caso di cui al sotto-capoverso b), I) 1).
1) la trasmissione di documenti ed altri elementi di prova ottenuti con l’assistenza di un Stato esige il consenso di detto Stato;
2) la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi probatori forniti da un teste o da un esperto avviene secondo le disposizioni dell’Art.68.
c) La Corte può, alle condizioni enunciate al presente paragrafo, dar seguito ad una richiesta di assistenza emanante da uno Stato che non è parte al presente Statuto.

Art.94. Differimento della messa in opera di una richiesta per a di inchieste o procedimenti giudiziari in corso

1. Se l’esecuzione immediata di una richiesta può nuocere al corretto svolgimento dell’inchiesta o dei procedimenti giudiziari in corso, in caso diverso da quello cui si riferisca la domanda, lo Stato richiesto può ritardare l’esecuzione della richiesta per un periodo di tempo stabilito di comune accordo con la Corte. Tuttavia il rinvio non dovrà prolungarsi oltre quanto sia necessario per portare a termine l’inchiesta o i procedimenti giudiziari in oggetto nello Stato richiesto. Prima di decidere di ritardare l’esecuzione della richiesta, lo Stato richiesto considera se l’assistenza può essere fornita immediatamente a determinate condizioni.
2. Se viene presa la decisione di soprassedere all’esecuzione della richiesta in applicazione del paragrafo 1, il Procuratore può tuttavia chiedere l’adozione di provvedimenti per preservare gli elementi di prova, come previsto all’Art.93, paragrafo 1. capoverso j).

Art.95. Differimento dell’esecuzione di una richiesta per via di un’eccezione d’inammissibilità

Fatto salvo l’Art.53, paragrafo 2, se la Corte esamina un’eccezione d’inammissibilità in applicazione degli articoli 18 e 19, lo Stato richiesto può soprassedere all’esecuzione di una richiesta presentata in forza del presente capitolo fino a quando la Corte non abbia specificatamente ordinato che il Procuratore. può continuare a raccogliere elementi di prova in applicazione degli articoli 18 e 19.

Art.96. Contenuto di una richiesta vertente su altre forme di cooperazione previste dall’Art.93

1. Una domanda vertente su altre forme di cooperazione di cui all’Art.93 deve essere effettuata per iscritto. In caso di emergenza, essa può essere effettuata con ogni altro mezzo che lascia un’impronta scritta, a condizione di’ essere convalidata secondo modalità indicate all’Art.87, paragrafo 1 a).
2. La richiesta contiene o è accompagnata, se dei caso, da un fascicolo contenente i seguenti elementi:
a) un breve esposto dell’oggetto della richiesta e della natura dell’assistenza richiesta comprese le basi giuridiche ed i motivi della richiesta;
b) informazioni il più dettagliate possibile sulla persona o il luogo che devono essere individuati o localizzati in modo che l’assistenza possa essere fornita,
c) un breve esposto dei fatti essenziali che giustificano la domanda;
d) l’esposto dei motivi e la spiegazione dettagliata delle procedure o condizioni da rispettare,
e) ogni informazione che può essere pretesa dalla legislazione dello Stato richiesto per dar seguito alla richiesta;
f) ogni altra informazione utile affinché l’assistenza richiesta possa essere fornita.
3. Se la Corte lo domanda, uno Stato parte intrattiene con essa, sia in generale sia a proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dalla sua legislazione che potrebbero applicarsi come previsto al paragrafo 2, capoverso e) nell’ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la Corte di particolari esigenze della sua legislazione.
4. Le disposizioni del presente Art.si applicano altresì, se del caso, ad una richiesta d’assistenza indirizzata alla Corte.

Art.97. Consultazioni

Quando uno Stato parte, investito di una richiesta ai sensi del presente capitolo, constata che la stessa solleva difficoltà che potrebbero intralciarne o impedirne l’esecuzione, esso consulta senza indugio la Corte per risolvere il problema. Tali difficoltà potrebbero, in modo particolare, essere le seguenti:
a) le informazioni non sono sufficienti per dar seguito alla richiesta;
b) nel caso di una richiesta di consegna, la persona reclamata rimane introvabile malgrado ogni sforzo dispiegato, oppure l’inchiesta svolta ha permesso di determinare che la persona che si trova nello Stato di detenzione non è manifestamente quella indicata dal mandato;
c) il fatto che lo Stato richiesto sarebbe costretto, per dar seguito alla richiesta nella forma in cui si trova, di infrangere un obbligo convenzionale che già ha nei confronti di un altro Stato.

Art.98. Cooperazione in relazione a rinuncia ad immunità e consenso alla consegna

1. La Corte non può presentare una richiesta di assistenza che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che le incombono in diritto internazionale in materia d’immunità degli Stati o d’immunità diplomatica di una persona o di beni di uno Stato terzo a meno di ottenere preliminarmente la cooperazione di tale Stato terzo in vista dell’abolizione dell’immunità.
2. La Corte non’ può presentare una richiesta di consegna che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in forza di accordi internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d’invio è necessario per poter consegnare alla Corte una persona dipendente da detto Stato, a meno che la Corte non sia in grado di ottenere preliminarmente la cooperazione dello Stato d’invio ed il suo consenso alla consegna.

Art.99. Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96

1. Lo Stato richiesto dà seguito alle richieste di assistenza secondo la procedura prevista dalla sua legislazione e, a meno che tale legislazione non lo vieti, nel modo indicato nella richiesta. In particolare, esso applica la procedura indicata nella richiesta e autorizza le persone che vi sono designate ad essere presenti ed a partecipare alla messa in opera della richiesta.
2. Se la richiesta è urgente i documenti o elementi probatori prodotti in risposta alla richiesta sono a domanda della Corte inviati con urgenza.
3. Le risposte dello Stato richiesto sono comunicate nella loro lingua e forma originali.
4. Fatti salvi gli altri articoli del presente capitolo, qualora ciò sia necessario per eseguire efficacemente una richiesta alla quale può essere dato seguito senza dover ricorrere a misure di costrizione, in modo particolare quando si tratta di sentire una persona o di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario, anche senza che le autorità dello Stato richiesto siano presenti se ciò è determinante per una efficace esecuzione della richiesta, o d’ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il Procuratore può attuare l’oggetto della domanda direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti modalità:
a) quando lo Stato richiesto è lo Stato sul cui territorio si presume che il reato sia stato commesso e vi è stata una decisione sull’ammissibilità in conformità agli articoli 18 o 19, il Procuratore può mettere direttamente in opera la richiesta dopo aver avuto con lo Stato richiesto le consultazioni più ampie possibili;
b) negli altri casi, il Procuratore può eseguire la richiesta, previa consultazione con lo Stato parte richiesto ed in considerazione di condizioni o ragionevoli preoccupazioni che tale Stato può aver fatto valere. Se lo Stato richiesto accerta che l’esecuzione di una richiesta ai sensi del presente sotto-paragrafo presenta difficoltà, esso consulta immediatamente la Corte per porvi rimedio.
5. Le disposizioni che autorizzano la persona sentita o interrogata dalla Corte ai sensi dell’Art.72, ad invocare le limitazioni previste, al fine d’impedire la divulgazione d’informazioni confidenziali connesse alla difesa o alla sicurezza nazionale, si applicano altresì all’esecuzione delle richieste di assistenza ai sensi del presente articolo.

Art.100. Spese

1. Le spese ordinarie afferenti alla messa in opera della richieste sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di detto Stato ad eccezione delle seguenti spese, che sono a carico della Corte:
a) Spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli esperti o al trasferimento, in forza dell’Art.93, di persone detenute;
b) spese di traduzione, d’interpretazione e di trascrizione;
c) spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei vice-procuratori dell’Ufficio del Cancelliere, del Vice-Cancelliere e del membri del personale di tutti gli organi della Corte;
d) costo di ogni perizia o rapporto chiesto dalla Corte;
e) Spese connesse al trasporto di una persona consegnata da uno Stato di detenzione
f) previa consultazione, tutte le spese straordinarie che la messa in opera di una richiesta può comportare.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se del caso, alle richieste indirizzate alla Corte dagli Stati parti. In questo caso, la Corte si assume a carico le spese ordinarie di messa in opera.

Art.101. Regola della specialità

1. Una persona consegnata alla Corte in applicazione del presente statuto non può essere perseguita, punita o detenuta in ragione di comportamenti precedenti alla sua consegna, a meno che questi ultimi non costituiscano la base dei reati per i quali la persona e stata consegnata.
2. La Corte può sollecitare allo Stato che le ha consegnato una persona, una deroga alle condizioni di cui al paragrafo 1. Essa fornisce se del caso, informazioni supplementari secondo l’Art.91. Gli Stati parti sono abilitati a concedere una deroga alla Corte e non devono lesinare sforzi a tal fine.

Art.102. Uso dei termini

Ai fini del presente Statuto:
a) “consegna” significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in applicazione del presente Statuto;
b) “estradizione” significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o della sua legislazione nazionale.