Capitolo I - Istituzione della Corte

(Traduzione non ufficiale)

Art. 1. La Corte

È istituita una Corte penale internazionale (“la Corte”) in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. La sua giurisdizione ed il suo funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto.

Art. 2. Rapporti della Corte con le Nazioni Unite

La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere approvato dall’Assemblea degli Stati Parti al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest’ultima.

Art. 3 Sede della Corte

1. La sede della Corte è all’Aia, nei Paesi-Bassi (“Stato ospitante”).
2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sarà in seguito approvato dall’Assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest’ultima.
3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte può riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.

Art. 4. Status giuridico e poteri della Corte

1. La Corte possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri quali preveduti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e mediante una convenzione a tal fine, sul territorio di ogni altro Stato.