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Giustizia Amministrativa

a cura di Fulvio Salvatori

1. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Obblighi della P.A. - Limiti - Spedizione dei documenti - Esclusione.
2. Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Domanda ad ufficio periferico - Rigetto - Legittimità.

Consiglio di Stato - IV Sez. - 17 gennaio 2002 - Pres. (ff.) Di Napoli, Est. Russo - D.L.M. (avv. se stesso) c. Ministero difesa ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Marche 13 luglio 2001 n. 955, in TAR 2000, I, 2887).

1. La tutela del diritto all’informazione e alla conoscenza dei documenti della Pubblica Amministrazione assicurata dal Legislatore con le norme sull’accesso non può dilatarsi al punto da imporre alla P.A. un vero e proprio facere, che esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente soltanto in un pati, ossia nel lasciare prendere visione ed al più in un facere meramente strumentale, vale a dire in quel minimo di attività materiale che occorre per estrarre i documenti indicati dal richiedente e metterli a sua disposizione, sicuramente non ricomprendente anche il dovere di spedirli a mezzo posta al domicilio dell’interessato, che non trova alcun fondamento nella lettera e nello spirito della legge.
2. - Ai sensi della disciplina vigente in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi (artt.22 e 24 L. 7.8.1990, n.241 e D.P.R. 27.6.1992, n.352), in assenza di una previsione normativa che obblighi in tal senso l’Amministrazione, è legittimo il provvedimento che respinge la domanda con cui si chiede di esercitare tale diritto presso un Ufficio periferico dell’Amministrazione interessata (diverso da quello competente a concludere il procedimento o a detenere stabilmente gli atti ad esso relativi) o tramite il servizio postale.


1. Indennità di anzianità - Indennità buonuscita I.N.P.D.A.P. - Emolumenti computabili - Indennità integrativa speciale - Computabilità - Riliquidazione ex art. 3, comma 1, L. n. 87 del 1994 - Soggetti beneficiari - Individuazione.
Consiglio di Stato - Sez. VI - 15 gennaio 2002 - Pres. Giovannini - Est. Maruotti - I.N.P.D.A.P. (avv. Fiscella) c. P.A. (avv. Cauti) - (Conferma T.A.R. Lazio, III Sez., 15 settembre 1999 n. 2779, in TAR 1999, I, 2806).

1. In base all’art. 3, comma 1, L. 29 gennaio 1994, n. 87, il diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita col computo dell’indennità integrativa speciale in godimento al momento della cessazione del rapporto va riconosciuto anche ai dipendenti collocati a riposo dal 1 novembre 1984.
Si legge in motivazione:
1. Nel presente giudizio, è controverso se all’appellato spetti la riliquidazione dell’indennità di buonuscita, in applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 87.
Dopo il suo collocamento a riposo (che ha dato luogo alla corresponsione della indennità senza computare l’indennità integrativa speciale, in base alla normativa all’epoca vigente), in data 29 aprile 1994 egli ha chiesto che gli sia riliquidata l’indennità di buonuscita ai sensi del menzionato art. 3, comma 1, il quale ha disposto che vada considerata l’indennità integrativa speciale per i «dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 ottobre 1984».
L’Amministrazione non ha corrisposto l’ulteriore rateo, perché egli è cessato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1984.
In accoglimento del ricorso di primo grado, il TAR per il Lazio ha ritenuto che all’interessato spetti la riliquidazione dell’indennità di buonuscita.
2. Col primo motivo del gravame in esame, l’INPDAP ha dedotto che l’art. 3, comma 1, della legge n. 87 del 1994 vada interpretato nel senso che la riliquidazione non spetti a chi, come l’appellato, il 1° novembre 1984 si trovava in posizione di quiescenza.
3. Ritiene la Sezione che la censura sia infondata e vada respinta.
3.1. Al fine di definire il notevole contenzioso che si era formato sulla computabilità dell’indennità integrativa speciale ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, l’art. 3, comma 1, della legge n. 87 del 1994 ha disposto che l’ulteriore rateo fosse corrisposto, in presenza dei relativi presupposti, ai dipendenti «cessati dal servizio dopo il 30 ottobre 1984».
Tale norma ha inteso beneficiare il personale già cessato dal servizio dopo tale data, escludendo i dipendenti già cessati in precedenza (per i quali, salvi gli eventuali atti interruttivi, già era maturata la prescrizione ed erano ravvisabili “rapporti esauriti”).
Come ha correttamente evidenziato la sentenza impugnata, nell’ambito dei dipendenti beneficiati rientrano anche coloro (come l’appellato) che abbiano prestato servizio sino al 30 ottobre 1984 e siano stati collocati a riposo dal 1° novembre 1984.
Non rileva, al riguardo, l’osservazione dell’appellante circa la distinzione intercorrente tra la “cessazione dal servizio” ed il “collocamento a riposo”, poiché, nella specie, si tratta di interpretare una specifica disposizione di legge.
La tesi dell’Amministrazione sarebbe stata rilevante e condivisibile se il legislatore avesse beneficiato i dipendenti, adoperando l’espressione «cessati dal servizio dal 30 ottobre 1984» o altra equivalente.
Il legislatore, in base alla sua discrezionalità, ha invece redatto l’art. 3, comma 1, con un testo che ha attribuito il beneficio a tutti i dipendenti cessati dal servizio “dopo il 30 ottobre 1984” e cioè anche a coloro che ancora risultassero in servizio il medesimo giorno 30 ottobre 1984.
Del resto, la tesi sostenuta dall’Amministrazione comporterebbe che il beneficio sarebbe stato attribuito ai dipendenti in servizio sino alla data del 29 ottobre 1984, ciò che è reso inattendibile, sotto altro aspetto, anche dal rilievo attribuito dalla legge all’intero mese di ottobre 1984.


1. Polizia di Stato - Trattamento economico - Ufficiale ex Corpo di P.S. con 25 anni di anzianità - Art. 43 comma 22 l. n. 121 del 1981 - Servizio valutabile - Individuazione.
Consiglio di Stato - IV Sez. - 23 gennaio 2002 - Pres. Venturini, Est. Lamberti - F.R. ed altro (avv.ti Mastragostino e Caia) c. Ministero interno (avv.ra gen. Stato) - (Conferma T.A.R. Bologna 14 dicembre 1987 n. 431, in TAR 1988, I, 510).

1. Ai sensi dell’art. 43 comma 22 L. 1 aprile 1981 n. 121, il periodo di servizio di 25 anni maturato il quale ai funzionari del ruolo dei commissari ed ai primi dirigenti della Polizia di Stato è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore, è solo quello prestato nella carriera direttiva per i funzionari e nel grado di ufficiale per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di P.S., non anche quello prestato in qualifiche e gradi inferiori.