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Questioni Professionali

Magg.CC Gianni Cuneo

RIVISTA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Angela BARALDI - Gianluca TORTORA
Le indagini difensive
Anno XLIX, n. 6, novembre-dicembre 2000

La verifica delle prossime, concrete possibilità, per gli avvocati, di acquisire il ruolo di organo inquirente nell’ambito del procedimento penale, costituisce l’obiettivo di fondo del presente articolo.

Partendo dall’analisi dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, il quale stabilisce che i difensori ai fini dell’esercizio del diritto alla prova hanno la facoltà di svolgere (anche tramite sostituti o consulenti tecnici) le investigazioni, per ricercare gli elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possono fornire informazioni, si giunge ad una comparazione con le modifiche della norma, successivamente intervenute, dalla quale emergono non poche difficoltà interpretative sotto il profilo procedurale (giudice competente, fascicolo destinatario, utilizzabilità degli atti). L’analisi in questione viene integrata da vari orientamenti giurisprudenziali e dalla constatazione formulata dagli autori circa il mancato collegamento tra tali orientamenti ed i contenuti della c.d. legge sulla “privacy” (L 31/12/1996 n. 675).

Sempre con riferimento all’art. 38 disp. att. c.p.p., viene affrontata la problematica relativa all’esercizio del potere di produrre elementi da parte della difesa, potere non connotato da un carattere di portata ampia e generale, collegata alla ipotesi futura della costituzione di un apposito “fascicolo della difesa” ove far confluire tutti gli atti prodotti e raccolti da quest’ultima, sin dalla fase delle indagini preliminari.
Anche l’analisi della natura e dello status del difensore, quale nuovo organo inquirente considerato dal codice di rito, costituiscono un momento di riflessione effettuato dagli autori che, anche qui, pongono numerosi interrogativi specie per quanto attiene il valore ed il significato attribuibile alle indagini ed agli atti a carattere difensivo.

A completamento, viene trattato il tema delle indagini difensive alla luce della Legge Carotti (L. 16/12/1999 n. 479) che, con gli artt. 17 e 26, ha rispettivamente introdotto l’art. 415-bis c.p.p. e modificato l’art. 431 co. 2 c.p.p., relativi a:

  • la possibilità di depositare la documentazione relativa ad investigazioni del difensore (una volta ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini dal p.m.) e/o di richiedere al p.m. di svolgere ulteriori indagini;
  • la possibilità, previa intesa delle parti, di concordare l’acquisizione al fascicolo del dibattimento, oltre che di atti contenuti nel fascicolo del p.m., anche della documentazione relativa ad attività di investigazione difensiva.

In conclusione, l’articolo offre numerosi spunti di riflessione utili per avvicinarsi ad una nuova realtà processuale le cui dinamiche evolutive condizioneranno sempre più non solo il procedimento penale in senso stretto inteso ma anche, e principalmente, la conduzione delle attività d’indagine della polizia giudiziaria che dovrà necessariamente confrontarsi con nuove esigenze inserite in un prevedibile contesto di alternanti e contrastanti dialettiche processuali.


Mario VENCESLAJ
L'attività sotto copertura nel contrasto al riciclaggio
Anno L, n. 1, gennaio-febbraio 2001

Una efficace linea di contrasto alle attività illecite esercitate dalla criminalità organizzata non può assolutamente prescindere dalla disponibilità, in capo alle forze di polizia a ciò preposte, di adeguati strumenti normativi capaci di agevolare l’esecuzione di attività specifiche, senza che l’operatore di polizia incorra in responsabilità di rilevanza penale.

Proprio in tale contesto l’Autore si preoccupa di analizzare la fattispecie scriminante prevista dall’art. 12-quater della legge 7 agosto 1992, n. 356, operante in favore degli ufficiali ed agenti di p.g., appartenenti alle strutture di polizia individuate dall’art. 12 del D.L. 13/05/1991 n. 152, che svolgono attività investigative “sotto copertura”, allo scopo di acquisire elementi di prova, segnatamente, in ordine ai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p.

In ordine alla citata scriminante, l’autore, sulla scorta della personale esperienza maturata in materia, ravvede la necessità di rimodularne la portata al fine di rendere più concretamente realizzabile l’attività sotto copertura, formulando delle proposte di modifica che riguardano i seguenti argomenti:

  • possibilità di utilizzo, per l’agente operante, di documenti falsi;
  • individuazione di un organismo centrale di coordinamento delle operazioni simulate;
  • maggiori tutele dell’agente infiltrato;
  • possibilità di omettere, e non solo ritardare come già previsto, atti di competenza degli ufficiali di p.g. e/o del P.M.

In particolare, tra le maggiori tutele da assicurare, si segnala la previsione di effettuare, nella fase processuale, il c.d. “esame a distanza”(ex art. 147-bis, disp. att. c.p.p.) anche dell’agente che ha operato sotto copertura, in analogia alla predetta norma che in atto viene applicata nei confronti dei c.d. “collaboratori di giustizia”.

Ovviamente, affinché le valide proposte formulate dall’autore divengano realtà, sarà necessaria l’emanazione di un provvedimento normativo, onde consentire di contrastare in maniera più invasiva ed efficace il crimine organizzato.


Mario VENCESLAJ
L'attività sotto copertura nel contrasto al riciclaggio
Anno L, n. 1, gennaio-febbraio 2001

L’Autore, Vice Direttore di Europol, con l’articolo in esame, effettua una sintetica ma puntuale analisi del fenomeno della globalizzazione rapportato al crimine, delineandone gli aspetti peculiari e facendo un punto della situazione circa gli strumenti di contrasto, sia strutturali che normativi, disponibili.

Una considerazione di particolare interesse riguarda la circostanza che alcune tipologie di reato, in re ipsa, sono da considerarsi trans-nazionali (quindi globalizzate) poiché è la loro stessa natura (si pensi al traffico di sostanze stupefacenti e armi) che le proietta in un circuito senza confini, circuito a cui ben si attagliano le strutture, nelle loro molteplici forme, riconducibili alla criminalità organizzata.

Accanto alla citata considerazione, l’Autore elenca una serie di fattori che hanno favorito l’affermazione della globalizzazione del crimine, fattori identificabili in ragioni politiche, nella celerità degli spostamenti dovute ai moderni mezzi di trasporto, nella velocizzazione delle comunicazioni etc.

In particolare, la diffusione di Internet viene ad essere considerata il fattore a maggior incidenza della globalizzazione, poiché capace sia di creare una categoria di reati specifica (cybergcrime), sia di generare non pochi problemi giuridici relativamente alla giurisdizione da applicarsi ai delitti commessi tramite Internet.

Nel prosieguo della trattazione emerge quale sia la migliore risposta da contrapporre alla criminalità organizzata trans-nazionale: una “legalità organizzata”, intesa come una realtà strutturata in cui le istituzioni dei vari Paesi collaborino tra loro in maniera efficace, disponendo di un corpus normativo di riferimento costituito dalle già esistenti Convenzioni Internazionali (citate in articolo); a tal proposito viene indicata quale positiva esperienza quella maturata in seno all’Europol.

A conclusione, l’Autore esprime l’auspicio di veder presto costituita la struttura di Eurojust, quale necessario elemento di coordinamento delle attività esperite dalle autorità giudiziarie dei 15 Paesi dell’U.E., in modo da realizzare un link logico e complementare ad Europol.


RIVISTA DI POLIZIA

Ettore PALMIERI
Ambiente di lavoro: igiene e sicurezza
Anno LIII, fascicolo X, ottobre 2000

La nuova disciplina in materia di tutela della sicurezza e della salute dell’ambiente di lavoro, entrata in vigore con il D. Lgs. n. 626 del 1994 e modificata ed integrata dal D. Lgs. n. 242/1996, costituisce il tema dell’articolo prodotto dal prof. Palmieri che, sotto il profilo dottrinario, ne analizza alcuni aspetti e contenuti.

L’Autore, in primis, muove alcune critiche alla legislazione speciale in argomento che risiedono, principalmente, nello scarso coordinamento con le norme delle precedenti legislazioni e nell’eccessiva tendenza a regolare ogni aspetto della materia, anche nel dettaglio.

Di particolare interesse risulta l’analisi inerente alla figura del “datore di lavoro” (soggetto titolare del “debito di sicurezza” e con responsabilità penali) nell’ambito della P.A., che per effetto del combinato disposto ex art. 2, n.1, lett. G, D.Lgs. n. 626/94 e ex art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 29/1993 si identifica nel dirigente, cui spettano i poteri di gestione, oppure nel funzionario (non avente qualifica dirigenziale), nei soli casi in cui questi sia preposto ad ufficio con autonomia gestionale; in tale ambito viene chiarito poi che, ai fini dell’attribuzione del “debito di sicurezza”, i seguenti adempimenti non sono delegabili da parte del datore di lavoro:

  • valutazione dei rischi per i lavoratori;
  • elaborazione del “documento di valutazione dei rischi”;
  • designazione del responsabile della sicurezza.

Ulteriormente interessanti sono le considerazioni formulate dall’autore circa il quadro sanzionatorio penale della nuova disciplina legislativa speciale, in cui si fa rilevare la sussistenza di ipotesi di responsabilità penali diffuse a carico di più soggetti protagonisti del piano di sicurezza del lavoro (datori di lavoro, dirigenti, preposti, progettisti-fabbricanti-installatori di sistemi di protezione, lavoratori) e, a tal proposito, il prof. Palmieri esterna delle perplessità sulle responsabilità del datore di lavoro, considerata l’enorme quantità di obblighi su di esso gravanti.

Conclusivamente, la lettura dell’articolo in esame consente di riflettere sull’effettiva portata della speciale disciplina, nella piena consapevolezza che la sua applicazione esige il compimento di notevoli sforzi e l’impiego di considerevoli risorse (non solo economiche, ma anche umane in termini di disponibilità e competenze), specie da parte della P.A.


FIAMME D'ARGENTO

Giorgio CANCELLIERI
La riforma dell'Arma dei Carabinieri
Anno XLV, marzo 2001

Prendendo le mosse dalle motivazioni che hanno originato l’emanazione del provvedimento legislativo di riforma dell’Arma dei Carabinieri, l’Autore, Comandante delle Scuole dell’Arma, delinea preliminarmente le finalità che con esso si è inteso conseguire, ossia:

  • definire appropriatamente la posizione dell’Arma nei confronti delle altre FF.AA.;
  • confermare i tradizionali compiti militari e le attribuzioni specifiche ed esclusive dei Carabinieri.

La parte centrale dell’articolo è dedicata ad una sintetica ed efficace illustrazione del rinnovato quadro ordinativo delle organizzazioni dell’Arma che, seppur rimaste invariate rispetto al loro assetto tradizionale, recano innovazioni per quanto attiene i livelli di comando e la composizione di alcune di esse.

L’Autore attribuisce, poi, una particolare importanza all’innovativo processo di razionalizzazione dei settori logistico-amministrativi, grazie al quale, oltre ad ottenere una significativa compressione degli oneri burocratici, sarà possibile conseguire un notevole risparmio di risorse umane da devolvere all’assolvimento dei preminenti compiti di controllo del territorio; in tale contesto viene considerata di primario interesse la realizzazione del costituendo Centro Nazionale Amministrativo (CNA).

In conclusione, globalmente considerati, ed una volta a regime, i contenuti del provvedimento di riordino vengono valutati dall’Autore come fattori capaci di produrre anche benefici effetti sul reclutamento, sullo stato giuridico e l’avanzamento di tutti i ruoli, assicurando così all’Istituzione una configurazione più aderente alle esigenze prospettate dalle nuove realtà del Paese.


ZACCHIA. Archivio di Medicina Legale, Sociale e Criminologica

Luigi CIPOLLONI - Colomba D'ANNIBALE - Lorenza MORTATI - Rossana CECCHI
L'omicidio volontario nella casistica del settorato medico-legale romano negli anni 1985-1997
Anno 73, ottobre-dicembre 2000

La ricerca in esame riguarda uno studio effettuato sull’andamento del fenomeno omicidiario volontario su un campione di 490 casi rilevati, nel periodo 1985-1997, presso l’Istituto di medicina legale e delle assicurazioni “Cesare Gerin” di Roma.
Il rilevante interesse dello studio consiste nell’individuare, attraverso l’esame accurato del materiale giudiziario e peritale disponibile per ciascun caso, i fattori che condizionano il fenomeno stesso, partendo da una ricostruzione analitica del reato specifico.

In particolare, la ricerca è stata condotta ponendo sotto osservazione l’incidenza di alcuni parametri, rispetto alla casistica esaminata, che riguardano l’età ed il sesso delle vittime, i principali mezzi lesivi utilizzati, le regioni corporali oggetto della lesione traumatica, le lesioni traumatiche mortali, le caratteristiche soggettive delle vittime, il rapporto di relazione autore-vittima ed il movente che ha spinto la mano omicida ad agire.

I risultati che emergono dall’indagine, letti in correlazione ai parametri usati, forniscono al lettore degli utili indicatori per interpretare non solo il fenomeno nel suo complesso, ma anche alcune tipologie specifiche di omicidio volontario ; in proposito, ad esempio, emerge che nei casi di omicidio in cui vi è un intenso stato emotivo o passionale (rapporti a forte valenza affettiva) l’autore è portato a colpire violentemente e ripetutamente la propria vittima (presenza di una sequenza di colpi oltre quello mortale), circostanza questa che non solo spiega la volontà diretta di uccidere, ma anche una passionalità che è sottesa all’atto criminoso medesimo e che deve essere valutata quale possibile movente del delitto.

La ricerca si conclude con una serie di interessanti e puntuali considerazioni formulate dagli Autori alla luce dei dati ricavati.