• >
  • Media & Comunicazione
    >
  • Rassegna dell'Arma
    >
  • La Rassegna
    >
  • Anno 2008
    >
  • N.3 - Luglio-Settembre
    >
  • Legislazione e Giurisprudenza
    >

Corte di Cassazione

Sentenze tratte dal sito C.E.D. Cassazione(massime a cura dell’Ufficio Massimario)

CODICE PENALE

Azione penale - Querela - Termine - Lesioni personali colpose - Colpa medica - Decorrenza del termine per proporre querela - Individuazione.

(Cod. Pen. artt. 124 e 590)

Sez. 4, sent. n. 13938 del 30 gennaio 2008 Ud. (dep. 3/4/2008)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. Roma, 17 gennaio 2005)

Il termine per proporre la querela per il reato di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibilità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata.


Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Casistica di atti - Falsa attestazione, sul libretto di circolazione, di avvenuta revisione di autoveicoli - Integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico - Ragioni.

(Cod. Pen. artt. 4, 357 e 479;
Cod. Strada art. 80)

Sez. 5, sent. n. 14256 del 7 marzo 2008 c.c. (dep. 4/4/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Catania, 30 novembre 2007)
Integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene l’attestazione del pubblico ufficiale di un’attività direttamente compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi primo - sedicesimo, c.s.) di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge.


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Cognizione, interruzione e impedimento fraudolenti di comunicazioni e conversazioni telegrafiche o telefoniche - Instal-lazione di apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia - Configurabilità del reato di cui all’art. 617 bis cod. pen. - Sussistenza.

(Cod. Pen. art. 617 bis e art. 623 bis;
Regio Decr. 8 febbraio 1923 n. 547 art. 18)

Sez. 6, sent. n. 13745 del 13 dicembre 2007 Ud. (dep. 2/4/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Reggio Calabria, 17 aprile 2007)

Integra gli estremi del reato previsto dall’art. 617 bis cod. pen., e non quello di cui all’art. 18, comma quarto, R.D. n. 1067 del 1923, l’installazione di un apparecchio radioricevente idoneo ad intercettare le trasmissioni delle forze di polizia. (Nella specie, l’imputato era stato sorpreso in possesso di un ricevitore di radiofrequenze sintonizzato su frequenze dei carabinieri e di altre forze di polizia).


Reato - Estinzione (cause di) - Remis-sione di querela - Mancata comparizione del querelante specificamente avvisato - Remissione tacita di querela - Condizioni.

(Cod. Pen. art. 152)

Sez. 5, sent. n. 14063 del 19 marzo 2008 Ud. (dep. 3/4/2008)
(Diff.)
(Rigetta, Trib. San Remo s.d. Ventimiglia, 9 giugno 2006)

La mancata comparizione del querelante - previamente ed espressamente avvisato che l’eventuale successiva assenza sarà interpretata come remissione tacita della querela - integra gli estremi della remissione tacita, sempre che egli abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta.



CODICE PROCEDURA PENALE


Misure cautelari - Personali - Provvedi-menti - Vane ricerche - Intercettazioni - Competenza - Giudice per le indagini preliminari o giudice dell’esecuzione - Criterio di distinzione.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295)

Sez. 5, sent. n. 15322 del 5 dicembre 2007 Ud. (dep. 11/4/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Ass.App. Reggio Calabria, 20 ottobre 2006)
La competenza a disporre, ai sensi dell’art. 295, comma terzo, cod. proc. pen., intercettazioni di conversazioni o comunicazioni al fine di agevolare le ricerche del latitante deve ritenersi appartenente al giudice per le indagini preliminari, ove si tratti di latitante sottrattosi ad ordinanza di custodia cautelare, ed al giudice dell’esecuzione, ove si tratti invece di latitante sottrattosi ad ordine di carcerazione, salvo che sussistano concorrenti necessità investigative.


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Ascolto anche presso gli uffici di P.G. - Operazioni di captazione svolte con gli impianti della procura della Repubblica - Legittimità.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 e art. 271 com. 1)

Sez. 2, sent. n. 14030 del 5 marzo 2008 c.c. (dep. 3/4/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Bari, 11 ottobre 2007)

In materia di intercettazioni di comunicazioni, la procedura che consente il contestuale ascolto delle comunicazioni negli uffici della polizia giudiziaria e nei locali della procura della Repubblica, ove sono compiute le operazioni di captazione e di registrazione, non viola la disposizione per la quale le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, salvo diversa e motivata determinazione del pubblico ministero, e quindi non dà luogo all’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - Intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di un latitante - Uso di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repub-blica - Requisito della “eccezionale urgenza” - Sussistenza - Eventuali ritardi riscontrati nell’adozione dei provvedimenti - Irrilevanza.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 267, 268 e 295)

Sez. 5, sent. n. 15322 del 5 dicembre 2007 Ud. (dep. 11/4/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Ass.App. Reggio Calabria, 20 ottobre 2006)

Nel caso di intercettazioni disposte, ai sensi dell’art. 295, comma terzo, cod. proc. pen., per agevolare le ricerche di un latitante sono da ritenersi, per ciò stesso, sussistenti le “eccezionali ragioni di urgenza” che, in base a quanto previsto dall’art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., legittimano l’uso di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, nulla rilevando in contrario il fatto che il pubblico ministero non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., di disporre direttamente l’effettuazione delle operazioni e che la richiesta di autorizzazione da lui rivolta al giudice per le indagini preliminari sia stata accolta con ritardo, cui abbia fatto seguito altro ritardo nell’adozione del decreto esecutivo.


Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Esecuzione delle operazioni - “Remotizzazione” dell’ascolto - Utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Condizioni.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3)

Sez. 6, sent. n. 20058 del 16 gennaio 2008 c.c. (dep. 20/5/2008)
(Diff.)
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 4 giugno 2007)
L’ascolto “remotizzato” delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria in assenza di espressa autorizzazione del pubblico ministero ai sensi dell’art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., non determina l’inutilizzabilità degli esiti dell’intercettazione, purché tutte le operazioni di captazione e di registrazione delle conversazioni, comprese quelle che consistono nel trasferimento dei dati contenuti nell’apparecchio di registrazione in un supporto magnetico, siano eseguite nei locali della Procura della Repubblica.


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - Atti sessuali con minorenne - Violenza sessuale - Rapporti tra le due fattispecie - Condanna per il reato di atti sessuali con minorenne a fronte di contestazione di violenza sessuale - Riqualificazione giuridica del fatto - Violazione dell’art. 522 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

(Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522;
Cod. Pen. art. 609 bis e quater)

Sez. 3, sent. n. 13978 del 30 gennaio 2008 Ud. (dep. 3/4/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Catania, 17 marzo 2006)

In tema di reati sessuali, la sentenza di condanna per fatto diversamente qualificato giuridicamente (atti sessuali con minorenne) rispetto a quello contestato nella originaria imputazione (violenza sessuale), non viola il principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza in quanto il secondo si differenzia dal primo unicamente per il requisito della violenza, la cui esclusione non comporta alcuna immutazione del fatto.