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Giustizia Amministrativa

Concorso - Prove d’esame - Prove scritte - Segni di riconoscimento - Quando ricorrono - Fattispecie - Configurabilità.

Consiglio di Stato - Sez. V^ - 29 settembre 1999 - Pres. Iannotta, Est. Giaccardi - C.A. (avv. Azzena) c. U.S.L. n. 2 di Massa e Carrara (avv.ti Baratta e Bernardini) ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Toscana, III Sez. 22 febbraio 1993 n. 45, in T.A.R. 1992, I, 1407).

1. - La ratio della norma che vieta l’apposizione di «contrassegni» cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti in un concorso pubblico è quella di garantire l’anonimato dell’elaborato a salvaguardia della par condicio tra i candidati per cui rileva non tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto. (Nella specie il candidato aveva scritto otto righe dell’elaborato in caratteri dell’alfabeto greco).


Stipendi, assegni e indennità - Lavoro straordinario - Compenso - Autorizzazione preventiva - Necessità.
Stipendi, assegni e indennità - Lavoro straordinario - Compenso - Con riposo sostitutivo - Previsione espressa - Monetizzazione - Impossibilità.

Consiglio di Stato - Sez. V^ - 24 settembre 1999 - Pres. Serio, Est. Lipari - S.T. (avv. Cavaliere) c. U.S.L. Latina (avv. Meschino) - (Conferma T.A.R. Latina 13 aprile 1992 n. 253).

1. - Nel rapporto di pubblico impiego, non può essere riconosciuto alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva, formale autorizzazione da parte dell’Amministrazione, in quanto solo in tal modo è possibile controllare, nel rispetto dell’art. 97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali del dipendente.

2. - In tema di pubblico impiego, quando la normativa contrattuale o deliberazioni dell’Ente non impugnate prevedano espressamente che il lavoro straordinario svolto oltre i limiti programmati è compensato con appositi periodi di riposo sostitutivo, non può farsi luogo all’attribuzione di compensi ragguagliati alla misura del lavoro straordinario in favore di dipendenti che abbiano omesso di fruire del giorno alternativo di riposo.

La sentenza così motiva:
L’appellante, ricorrente in primo grado, rivendica, in qualità di medico dipendente della Unità sanitaria locale Latina 3, il diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario prestato negli anni 1988, 1989, 1990.
La domanda è infondata.
La U.S.L., con proprie deliberazioni non impugnate dagli interessati (delibera n. 1443 del 15 giugno 1990 del Comitato di gestione), attuativa delle regole espresse dalla contrattazione collettiva, aveva stabilito che il lavoro prestato in eccedenza rispetto al limite autorizzato, avrebbe costituito presupposto applicativo del riposo compensativo.

Ora, a fronte della chiara determinazione di non procedere alla monetizzazione del lavoro straordinario, adottata con atti non contestati dai medici dipendenti, non può trovare ingresso la diversa pretesa alla monetizzazione delle ore prestate in eccedenza rispetto a quelle previamente autorizzate.
Del resto, questo Consiglio ha ripetutamente affermato che la Pubblica amministrazione è tenuta ad erogare compensi per lavoro straordinario ai propri dipendenti solo in presenza di una preventiva formale autorizzazione allo svolgimento, che consente di verificare le ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazione lavorativa eccezionale.

Nel rapporto di pubblico impiego, non può essere riconosciuto alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva, formale autorizzazione da parte dell’Amministrazione, in quanto solo in tal modo è possibile controllare, nel rispetto dell’art. 97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali del dipendente.

E non si può trascurare che la normativa di derivazione contrattuale prevede espressamente che il lavoro straordinario svolto oltre i limiti programmati e compensato con appositi periodi di riposo sostitutivo. In tal senso, già l’art. 41 ANUL 16 febbraio 1979 per il personale ospedaliero disponeva che le festività infrasettimanali e i riposi settimanali non goduti per assicurare la continuità dei servizi ospedalieri, possono essere fruiti, con adeguato preavviso, in giorni diversi rispettivamente dalla domenica e dal giorno in cui cadono. Conseguentemente deve ritenersi che sussista l’inderogabile obbligo del riposo compensativo alla espletata attività lavorativa in giorno festivo e di riposo e che quindi, non si possa far luogo all’attribuzione di compensi ragguagliati alla misura del lavoro straordinario in favore di dipendenti che abbiano omesso di fruire del giorno alternativo di riposo.

La stessa disciplina sostanziale è prevista dall’art. 17 del D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, applicabile alla presente controversia.
«1. - Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. - Le prestazioni di lavoro straordinario hanno, pertanto, carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. - Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.
4. - Gli Enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio, d’intesa con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attività in deroga al limite di cui al precedente comma fino ad un massimo di 150 ore annue.
5. -Il lavoro straordinario può, a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.
6. - Non sono compresi nel tetto di cui al comma 3 le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilità, comando per esigenze di servizio, partecipazione e riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso».
Successivamente, poi, il D.P.R. n. 384 del 1990, ha stabilito all’art. 80, la seguente disciplina.
«1. - Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2. - Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3. - A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero dei dipendenti in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza, dovute anche a carenza di organico e per assicurare i servizi di guardia e pronta disponibilità, il monte ore annuo complessivo può essere aumentato del 30%.
4. - I limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni cd eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui al comma 3. I limiti individuali così determinati per dipendente costituiscono il monte ore disponibile per l’unità operativa di appartenenza, all’interno della quale è possibile l’attribuzione di ore non fruite da altro personale.
5. - Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto del richiamo in servizio per pronta disponibilità; del servizio di guardia medica nella previsione del comma 7 dell’art. 80 del D.P.R. 90 maggio 1987 n. 270; dell’assistenza e partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali: della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del Servizio sanitario nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi.
6 - Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze sopravvenute oltre la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e 5 sono compensate con riposi sostitutivi da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio nel mese successivo».
Ora nel caso di specie non risulta che l’interessato abbia richiesto la fruizione del prescritto riposo compensativo e tanto meno che l’Amministrazione abbia in qualche modo impedito l’esercizio del diritto al compenso sostitutivo.
Solo in tale eventualità infatti potrebbe riconoscersi il diritto alla monetizzazione del lavoro straordinario effettivamente prestato e regolarmente autorizzato ancorché con provvedimenti successivi di sanatoria.
La circostanza che la U.S.L. appellata fosse all’epoca carente di organico non vale a modificare l’assetto della disciplina contrattuale che circoscrive in modo puntuale l’ambito di retribuzione del lavoro straordinario.
Non giova all’appellante il richiamo alla giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui in determinati casi l’autorizzazione preventiva ed espressa alla prestazione del lavoro straordinario non è necessaria qualora si tratti di mansioni derivanti da ragioni organizzative peculiari o da precisi obblighi giuridici.
Infatti anche prescindendo dal rilievo che in ogni caso nell’ambito del servizio sanitario esiste una speciale normativa diretta a regolare in modo completo il lavoro straordinario occorre considerare che nella presente vicenda non è in discussione la possibilità di autorizzale implicitamente o ex post, prestazioni di lavoro eccellenti i limiti programmati, ma quella di compensare lo straordinario mediante la corresponsione di retribuzioni aggiuntive anziché attraverso il godimento di turni di riposi aggiuntivi.
Neanche l’argomento secondo cui a tutt’oggi gli interessati non hanno beneficiato dei riposi sostitutivi assume peso determinante. Infatti nel sistema definito dalla contrattazione collettiva spetta agli interessati far valere i diritti loro attribuiti da puntuali norme nei termini di prescrizione senza che l’eventuale inerzia possa costituire il presupposto per la nascita di un diverso diritto di credito al pagamento di differenze retributive.
In definitiva l’appello deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate.