Autoveicoli e ciclomotori

FURTO DI AUTOVEICOLI

Atto iniziale

Presso un Comando dell’Arma o Ufficio di altra Forza di Polizia, occorre presentare denuncia di reato relativa al furto del veicolo (ricordarsi di fare inserire nella denuncia l’eventuale presenza, all’interno del mezzo, della carta di circolazione e/o del certificato di proprietà).

Non appena si constata l’asportazione del mezzo, si consiglia di contattare telefonicamente il numero di emergenza 112, segnalando l’evento. L’operatore di polizia inserirà immediatamente, nella Banca Dati Interforze, i dati del veicolo asportato e un recapito telefonico della vittima, per poterla contattare in caso di rinvenimento. Tale comunicazione temporanea, della durata di 72 ore, deve obbligatoriamente essere seguita dalla denuncia.

Documentazione da presentare per il risarcimento assicurativo:
• copia in carta semplice della denuncia di furto;
• denuncia del fatto presentata all’assicurazione;
• estratto cronologico del P.R.A. con annotazione della perdita del possesso;
• carta di circolazione (se ancora posseduta);
• autorizzazione dell’istituto vincolante in caso di ipoteca o leasing;
• procura a vendere (eventuale);
• nel caso in cui il veicolo sia gravato da ipoteca, occorre la preventiva cancellazione per ottenere la liquidazione del danno;
• tutte le copie delle chiavi - anche quella di riserva (verificare condizioni di polizza).

Documentazione da presentare al P.R.A. per la trascrizione di "Perdita di possesso" dell’autoveicolo, onde evitare il pagamento della tassa di proprietà (c.d. bollo auto).

La richiesta di trascrizione di perdita di possesso al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) avviene mediante semplice presentazione della copia della denuncia di furto e del certificato di proprietà (nel caso in cui il certificato non fosse disponibile va compilata una specifica dichiarazione i cui moduli sono distribuiti presso il P.R.A.); la trascrizione della perdita di possesso si può richiedere anche nel caso in cui un veicolo sia stato sequestrato oppure venduto o ceduto negli anni precedenti, senza il relativo passaggio di proprietà. L’avvenuta trascrizione esenterà il proprietario dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).

Tale annotazione ha un costo variabile tra i 32 ed i 48 euro.

Attenzione: l’annotazione di perdita di possesso deve essere richiesta entro il periodo per il quale si è pagata l’imposta di bollo. Anche un solo giorno di ritardo, oltre tale periodo, comporta l’obbligo di pagare l’imposta per l’intero periodo successivo.

Nel caso in cui il veicolo venga ritrovato o dissequestrato, è necessario effettuare l’operazione opposta, bisogna cioè richiedere la trascrizione al P.R.A. del riacquisto del possesso; da quel momento sussiste nuovamente l’obbligo di pagare la tassa di circolazione.


FURTO DI PARTI DI AUTOVEICOLI

Presso una Stazione Carabinieri od Ufficio di altra Forza di Polizia, occorre presentare denuncia di reato.

Documentazione da presentare per il risarcimento assicurativo (verificare sempre preventivamente che sia attiva la relativa copertura e le singole condizioni contrattuali)

• Copia della denuncia presentata all’assicurazione;
• copia in carta semplice della denuncia di furto.


UTILIZZO DEL CASCO DI PROTEZIONE - CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA PER I BAMBINI NEI VEICOLI

Casco di protezione (art. 171 C.d.S.)

Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo omologato.

Sono esenti dall’obbligo di indossare il casco di protezione i conducenti ed i passeggeri:
• di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
• di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.

La violazione dell’obbligo di indossare e tenere regolarmente allacciato il casco comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 83 a euro 332.

Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
Alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.
Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, tale violazione, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario.

Obblighi di uso delle cinture per categorie di veicoli (art. 172 C.d.S.)

Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, (quadricicli leggeri), dotati di carrozzeria chiusa, e dei veicoli delle categorie M1 (veicoli trasporto di persone sino a 8 posti), N1, N2 e N3 (veicoli trasporto merci sino a 3,5t, tra 3,5 e 7 t. e oltre 12 t.), di cui all'articolo 47, comma 2, del C.d.S., muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia.

I bambini di statura inferiore a 1,50 mt. devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per infanti, adeguato al loro peso e di tipo omologato.

Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono.

Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:
• i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
• i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato.

I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

Esenzioni dall’obbligo (art. 172, comma 8 C.d.S.)

Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
• gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
• i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
• i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell'ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
• gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
• gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2 del C.d.S.;
• le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
• le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
• i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
• gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza

Sanzioni

Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta - cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta per bambini o dispositivo di allarme - è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332.

Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.

Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.


OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 193 C.D.S.

I veicoli a motore, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Alla mancata copertura assicurativa consegue la sanzione variabile da 866 a 3.464 euro.

Gli importi sono raddoppiati se:
• il trasgressore sia incorso, in un periodo di due anni, in tale violazione almeno due volte; all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi. In tali casi, in deroga a quanto previsto, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

Gli importi sono ridotti ad un quarto:
• quando l'assicurazione del veicolo sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine;
• quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria

L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al Prefetto.

Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al Prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo e il veicolo è confiscato.


PROCEDIMENTO DI NOTIFICA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - ART. 201 C.D.S.

Procedimento di notifica

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 del C.d.S., quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.

Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis del C.d.S., la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato.

Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 summenzionato entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Casi in cui non è necessaria la contestazione immediata

Non è necessaria la contestazione immediata della violazione nei casi di:
• impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
• attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
• sorpasso vietato;
• accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
• accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
• accertamento effettuato con i dispositivi fotografici o di ripresa video;
• rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone;
• accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214 del C.d.S., per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
• accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

Nei casi diversi da quelli sopraindicati, nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

Non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale nei casi in cui l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.


RICORSO AL PREFETTO - ART. 203 C.D.S.

Proposizione del ricorso

La persona alla quale è stato notificato un verbale di contestazione di infrazione al C.d.S., qualora ritenga che sussistano errori o irregolarità formali, può proporre ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del C.d.S.

Il ricorso va presentato, personalmente o a mezzo di lettera raccomandata, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, presso il Comando dell’Arma o Ufficio di Polizia che ha proceduto o direttamente al Prefetto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il Prefetto trasmette all’Ufficio o Comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

Il responsabile dell’Ufficio o del Comando cui appartiene l’organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto nel termine di sessanta giorni:
• dal deposito o dal ricevimento del ricorso;
• dal ricevimento degli atti da parte del Prefetto, quando il ricorso sia stato a questi presentato.
Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell’organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

Nel caso si intenda proporre il ricorso, non deve essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa comminata.

Non si può presentare ricorso avverso l'avviso di violazione che viene lasciato sul veicolo. In questo caso è necessario attendere la rituale notifica del verbale di contestazione.

Il ricorso può essere sottoscritto esclusivamente da uno dei soggetti che risultano destinatario della contestazione immediata o notificazione del verbale, a pena di inammissibilità.


DECISIONE DEL PREFETTO IN MERITO AL RICORSO - ART. 204 C.D.S.

Descrizione della procedura

Il Prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'Ufficio o Comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.

L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il Prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'Ufficio o Comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

I termini previsti per l’istruzione del ricorso sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del Prefetto, il ricorso si intende accolto.

Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di centoventi giorni, previsto per la decisione, si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il Prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità.

L’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell’ingiunzione stessa che, a sua volta, entro trenta giorni, ne dà comunicazione al Prefetto e all'ufficio o comando accertatore.

L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.


RICORSO AL GIUDICE DI PACE - ART. 204 BIS C.D.S.

Condizioni per la proposizione del ricorso

Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore o gli altri soggetti obbligati, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

Il ricorso è inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso anche al Prefetto.

Modalità di presentazione

Il ricorso è redatto in carta semplice e va depositato o inviato alla cancelleria del Giudice di pace, allegando il verbale di contestazione o la copia dell'ordinanza-ingiunzione.

Gli atti del processo sono soggetti al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A). Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O.).

Ai fini della notificazione degli atti relativi al procedimento innescato con il ricorso, qualora il ricorrente non si avvalga dell’assistenza di un legale o di un procuratore, occorre la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Conclusione

Il Giudice di Pace può accogliere il ricorso (totalmente o in parte) oppure respingerlo rigettandolo.

In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento deve avvenire entro i 30 gg. successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace (pagamento della sanzione + spese processuali).

Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

In caso di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del Giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.


SEQUESTRO E CONFISCA DEI VEICOLI - ART. 213 C.D.S.

Adempimenti connessi al sequestro

Nelle ipotesi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo facendone menzione nel verbale.

Quando si procede al sequestro il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione.

Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro.

Sanzioni nei casi di rifiuto

All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il lui solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti individuati.

Mancata assunzione in custodia del veicolo

Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto.

Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato.

Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro.

Ai fini del trasferimento della proprietà, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà e di alienazione conseguente a confisca.


FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO - ART. 214 C.D.S.

Adempimenti in caso di fermo amministrativo

Nelle ipotesi in cui il Codice della Strada prevede che all'accertamento della violazione consegna l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido deve:
• far cessare la circolazione;
• provvedere alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

Sul veicolo deve essere collocato un sigillo che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.

All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774 a 3.105 €, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis C.d.S., applicando le norme sul sequestro dei veicoli e quelle per il pagamento delle spese di custodia.

Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo.

Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al Prefetto.

Conseguenze della circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937.

Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo.