Che cos’è il doping

Il doping è l’uso di sostanze medicinali, naturali e sintetiche, finalizzato al miglioramento delle prestazioni fisiche in ambito sportivo. Si tratta di una pratica illegale, molto pericolosa per la salute e solo apparentemente utile al miglioramento della performance. Il fenomeno del doping, quindi, riguarda due aspetti: uno legato alla frode sportiva, cioè all’uso di farmaci o tecniche di modificazione artificiale delle prestazioni, l’altro legato a problemi di salute connessi all’uso e abuso di sostanze che alterano l’equilibrio psico-fisico dell’organismo. Naturalmente non costituiscono doping le terapie, somministrate sotto controllo medico, agli atleti con problemi di salute.

L’origine del termine deriva da “doop”, un miscuglio di sostanze energetiche che i marinai olandesi assumevano, già quattro secoli fa, per darsi coraggio prima di affrontare una tempesta sull’oceano. Da questo primo uso, nel Novecento si è giunti alla coniazione del verbo inglese “to dope” (drogare) e al sostantivo doping che ha cominciato ad essere utilizzato in ambito sportivo per indicare una particolare miscela a base di oppio, altri narcotici e tabacco che veniva somministrata ai cavalli da corsa in Nord America.

I Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS) sono impegnati in prima linea in controlli periodici delle palestre e degli impianti sportivi, in collaborazione con la Commissione di Vigilanza Antidoping e con il CONI, per la prevenzione del fenomeno in atleti che fanno sport agonistici o amatoriali.

Nello specifico, ai sensi dell’art.1 della Legge n. 376 del 14 dicembre 2000 “Costituiscono doping l’assunzione o la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.

In Italia, la lotta al doping risale al 1954 mentre la prima legge che punisce sia chi fa uso di sostanze sia chi le distribuisce agli atleti è del 1971, anno in cui il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) ha iniziato a pubblicare una lista di sostanze proibite che viene periodicamente aggiornata.
Il doping costituisce reato ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 376 del 2000. E’ quindi perseguibile:

  • chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, il cui impiego è considerato doping;

  • chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche che costituiscono doping, non giustificate da condizioni patologiche, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti;

  • chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive, al di fuori di canali leciti ed ufficiali.