La formazione di base degli Ufficiali del Ruolo Normale dell’Arma dei Carabinieri si svolge presso l’Accademia Militare di Modena ed ha la durata di due anni accademici, al termine dei quali, gli allievi, se idonei, conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente del Ruolo Normale. L’iter formativo si completa nei successivi tre anni, con la frequenza del corso di applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, per il conseguimento della laurea magistrale in “Giurisprudenza”.
Gli aspiranti all’ammissione al corso di formazione di base presso l’Accademia Militare di Modena, devono:
essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici;
avere un’età compresa fra il 17° ed il 22° anno d’età, alla data indicata nel bando di concorso, elevata a 28 per i marescialli e brigadieri;
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
aver conseguito o essere in grado di conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nei termini previsti dal bando di concorso;
possedere uno specifico profilo attitudinale;
aver tenuto condotta incensurabile, non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
non aver prestato servizio civile sostitutivo in qualità di obiettori di coscienza, salvo espressa rinuncia a tale status, secondo quanto previsto dal “Codice dell’ordinamento militare” recepito con Decreto Legislativo 15 marzo 2010 nr. 66.
Per gli allievi delle Scuole Militari, i coniugi ed i figli superstiti ovvero i parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei prescritti requisiti, sono previste riserve di posti.