Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, nonché gli ufficiali di complemento dell’Arma devono:
- possedere l’idoneità al servizio militare incondizionato;
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o conseguirlo nell’anno solare in cui è bandito il concorso;
- avere un’età non superiore al 30° anno;
- non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- aver riportato una qualifica non inferiore a “nella media”, o giudizio corrispondente. nell’ultimo biennio.
Per tutti gli altri aspiranti:
- essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici;
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o conseguirlo nell’anno solare in cui è bandito il concorso;
- avere un’età compresa tra il 18° ed il 26° anno d’età, elevata a 28 anni per chi abbia effettivamente già prestato il servizio militare obbligatorio o volontario;
- possedere l’idoneità fisica e statura non inferiore per gli uomini a m.1,65, per le donne a m.1,61;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
- possedere uno specifico profilo attitudinale;
- aver tenuto condotta incensurabile, non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- non aver prestato servizio civile sostitutivo in qualità di obiettori di coscienza, salvo espressa rinuncia a tale status, secondo quanto previsto dal “Codice dell’ordinamento militare” recepito con Decreto Legislativo 15 marzo 2010 nr. 66.
Per i diplomati presso le Scuole Militari, i coniugi ed i figli superstiti ovvero i parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei prescritti requisiti, nonché per gli orfani ed i coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio sono previste riserve di posti.