Parole in ... fumo
Vietato fumare

La legge n. 584 del 1975 ha indicato un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali:

  • corsie d'ospedale;
  • aule delle scuole di ogni ordine e grado;
  • autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;
  • metropolitane;
  • sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;
  • compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione ai privati;
  • compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da più di una persona;
  • locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto);
  • sale chiuse di cinema e teatro;
  • sale chiuse da ballo;
  • sale-corse;
  • sale riunioni di accademie;
  • musei;
  • biblioteche;
  • sale di lettura aperte al pubblico;
  • pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

In tali ambienti devono essere apposti e ben visibili al pubblico i cartelli riportanti le indicazioni circa il divieto di fumo.

Chi infrange il divieto di fumo va incontro a sanzioni pecuniarie, raddoppiate se in presenza di donne in evidente stato di gravidanza oppure di lattanti o di bambini fino a 12 anni. Incorre in una sanzione di importo superiore anche chi non ottempera al dovere di apporre i cartelli con i divieti imposti dalla legge.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo, previsto dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari nonché poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione e in appalto; tale divieto è stato riconfermato anche dall'art. 51 comma 10 della legge 16 gennaio 2003 n° 3.

La direttiva fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:

  • per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità degli amministrati e degli utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
  • tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
  • tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
  • i luoghi indicati dall'art. 1 della legge n. 584 del 1975, anche se non si tratta di "locali aperti al pubblico" nel senso precisato dalla direttiva (es. aule scolastiche: fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado si intendono ricompresse anche le aule universitarie).

La direttiva precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975.

Si fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano nella generica espressione "locali chiusi adibiti a pubblica riunione" della legge n. 584 del 1975 in cui vige il divieto di fumo:

  • ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio-pagamento ticket, richieste di analisi, etc.);
  • scuole di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, etc.);
  • uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di altre amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto, uffici di collocamento, etc.;
  • uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, etc.); distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti al pubblico (uffici di certificazioni, uffici informazioni e relazioni con il pubblico); uffici I.V.A., uffici del Registro;
  • uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari;
  • uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società erogatrici di gas, corrente elettrica, etc.);
  • banche relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2003 del decreto del P.C.M. 23/12/2003, di attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n.3, si è giunti al termine dell'iter legislativo, iniziato due anni fa, del provvedimento sulla salvaguardia della salute dei non fumatori. In tale contesto viene statuito che gli esercizi ed i luoghi di lavoro devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria regolarmente funzionanti ed in particolare gli esercizi di ristorazione, bar e ristoranti, per adeguarsi alla normativa, entro il 10 gennaio 2005 dovranno:

  • realizzare particolari stanze per fumatori, dotate di potenti sistemi di ventilazione, porte a chiusura automatica e pareti a tutta altezza sui quattro lati e porte a chiusura automatica per non inquinare le aree destinate ai non fumatori. In mancanza di spazi adeguati per realizzare stanze separate, i locali saranno rigorosamente "no smoking", cioè sarà vigente il divieto assoluto di fumo con multe salate per i titolari giungendo anche alla chiusura temporanea dell'esercizio;
  • apporre l'indicazione luminosa contenente la scritta "AREA PER FUMATORI". I locali per i fumatori devono essere contrassegnati come tali, separati dal resto dell'esercizio e non trovarsi in zone di passaggio obbligato per i non fumatori. Alle aree "no smoking" deve essere riservata più della metà della superficie del locale. Tali cartelli luminosi dovranno essere integrati con altri cartelli luminosi recanti la scritta "VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE" che si accendano automaticamente nel caso in cui subentri un guasto all'impianto di ventilazione supplementare e nei locali in cui è vietato fumare debbano essere collocati appositi cartelli che mettano in evidenza il "divieto di fumare" con la scritta "VIETATO FUMARE", integrata con le indicazioni della relativa prescrizione di legge e dalle sanzioni applicabili al contravventore.A dissuadere i fumatori che non rispettano il divieto è tenuto, in prima persona, il responsabile del locale o altro collaboratore da lui indicato che dovranno invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta e, nel caso di insistenza, sono obbligati a chiamare le forze dell'ordine per far elevare la relativa sanzione amministrativa a pena di una multa da un minimo di 200 ad un massimo di 2000 euro fino alla sospensione della licenza dell'esercizio per un periodo da tre giorni a tre mesi;
  • realizzare impianti di aerazione con sistemi di ventilazione forzata che devono garantire una portata d'aria di ricambio supplementare pari a 30 litri al secondo per ogni persona. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma va espulsa all'esterno. Progettazione, installazione, manutenzione e collaudo dei sistemi di ventilazione devono rispettare i regolamenti di sicurezza e risparmio energetico e vanno certificati da organi pubblici di controllo. In caso di guasto, l'area fumatori sarà temporaneamente chiusa;
  • prevedere un numero chiuso per gli avventori fumatori che non potranno 'stiparsi' nelle zone loro riservate. E' previsto, infatti, un indice di affollamento pari a 0,7 persone per metro quadrato: all'ingresso deve essere indicato il numero massimo di avventori che la sala può ospitare.

Nella generalità, quindi, il divieto di fumo si applica a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico che devono intendersi, secondo la circolare interpretativa del 17 dicembre 2004 del Ministro della Salute, oltre ai bar e ai ristoranti, i circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, a meno che non venga attrezzata a norma aree riservate ai fumatori. Il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 non ha modificato, quindi, le attuali disposizioni in materia; resta così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche.