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Per non rimanere intrappolati nella Rete ... I crimini informatici

Un 'computer criminal' minaccia le navigazioni in internet di utenti.La progressiva evoluzione e diffusione della tecnologia informatica ha introdotto nell'ambito del diritto nuovi elementi degni di tutela quali: il software, le banche dati e i dati in esse contenuti, le opere multimediali e i nomi di dominio. Infatti, l'attuale sviluppo tecnologico, che ha raggiunto tutti i settori strategici della società, ha comportato parallelamente una forte vulnerabilità della stessa e conseguentemente l'esigenza di una sua tutela a più vasto raggio che tenesse conto dei nuovi interessi da proteggere. [d]

Con il termine "computer crime" si intende un qualsiasi reato che per la sua attuazione necessita dell'ausilio di un computer. La collettività tende a considerare questa condotta più fra gli atteggiamenti immorali che tra quelli antinormativi e, diversamente dai reati tradizionali, l'agente, il cosiddetto "computer criminal", non riceve una reazione sociale marginalizzante o etichettante e quindi non è costretto a rimettere in discussione la propria immagine e il proprio comportamento. Le indagini criminologiche hanno delineato la figura del criminale informatico che risulta essere un soggetto giovane, nella maggior parte dei casi di sesso maschile, con una elevata specializzazione tecnica.

Le principali tipologie di attacco del "computer criminal" sono le seguenti:

  • intrusioni informatiche con varie finalità;
  • truffe a compagnie telefoniche;
  • utilizzo della Rete per il traffico di pedofilia;
  • duplicazione e traffico illecito di software;
  • attentato alla Rete o a singoli sistemi tramite virus;
  • installazione e/o utilizzo di strumenti per intercettare, registrare, impedire o modificare comunicazioni informatiche e telematiche.

I crimini informatici sono caratterizzati dalla dematerializzazione, dal superamento dell'idea di territorio nazionale e dall'elevato livello di tecnologia. La disciplina di questi reati è contenuta nella legge 547 del 1993 che ha operato delle modifiche nel codice penale, punendo penalmente le più diffuse condotte criminose nel settore informatico come l'accesso abusivo, il danneggiamento, la frode informatica, il falso informatico, lo spionaggio, l'attentato ad impianti di pubblica utilità, la detenzione e la diffusione abusiva di codici d'accesso e la violenza sui beni informatici.

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008 ratifica la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica che ha rappresentato il primo accordo internazionale specifico su questa tematica. L'approvazione di questa nuova Legge ha rappresentato l'occasione per adeguare il Codice Penale in tema di reati informatici dopo i contributi forniti dalla Legge 547/1993 che rappresentò il primo intervento organico in materia.