Non tutti sanno che...

VISITE AI COMANDI DIPENDENTI

La visita dei comandi dipendenti imposta dai regolamenti a tutti gli ufficiali dei Carabinieri ha costituito da sempre essenziale fattore di disciplina ed efficace stimolo di rendimento per i militari dell'Arma. Dal tempo della fondazione dell'Arma essa ha avuto varie denominazioni: si chiamò Revista (v.), Girata d'ispezione (v.), Ispezione generale (v.) per assumere infine nel 1892 quella di Visita periodica ai comandi dipendenti, conservata sino ad oggi.

Il Regolamento Generale dei Corpo dei Carabinieri Reali emanato il 16 ottobre 1822 trattò l'argomento sotto il titolo Girata d'Ispezione così disponendo:
"Art. 190 - Il principale oggetto delle girate d'ispezione si è di riconoscere se il servizio si fa con esattezza e zelo; se i militari dell'Arma godono la debita stima nelle loro residenze, e se vi tengono una condotta irreprensibile ad ogni riguardo; se hanno essi acquistata la capacità necessaria per disimpegnare in ogni parte le importanti e delicate attribuzioni dell'Arma; se sono, secondo il prescritto, istruiti nel maneggio delle armi; se il vestiario loro è in buono stato, di perfetto uniforme, e completo; se l'armamentario e buffetteria è mantenuta a dovere, e marcata del rispettivo numero; se i cavalli sono disposti, e ben mantenuti; se il foraggio è buono, ed esattamente distribuito nella prescritta razione; se l'arredo è conservato a dovere, e completo; se le caserme sono sane, ben situate, sufficienti, e provviste degli effetti di casermaggio stabiliti; se tutti gl'individui ricevono a tempo debito le paghe; se vi sono riclamazioni o doglianze; i prodotti eventuali se sono regolarmente distribuiti; e finalmente se si fa l'ordinario, e colla debita economia, e se il registro ne è tenuto secondo il prescritto, ciò che si dovrà certificare con apposita firma.

Per riempire adeguatamente il sovra indicato scopo nelle loro girate, gli Uffiziali di ogni grado devono entrare minutamente in tutti i suoi dettagli, ed accertarsi coll'esperienza, del perfetto adempimento di ogni parte dei doveri dei loro subordinati, informandosi all'uopo, presso Le autorità locali e le persone probe ed imparziali, degli abusi o rilassatezza, che potrebbero essersi introdotti nel servizio, come nella vita privata d'ogni individuo, dei riclami cui avrebbero dato luogo; se curano la necessaria armonia colle Autorità, e se vi esistesse per l'una, o per l'altra parte delle indebite pretese. (...)

Art. 192 - La tenuta degli uffizi, come base essenziale della regolarità del servizio, deve fissare particolarmente l'attenzione degli Uffiziali nell'ispezione, verificando se esistano, tenuti esattamente, con chiarezza, e perfettamente a giorno, i registri stabiliti; se le corrispondenti carte, e quelle altre prescritte di servizio, sono classate a dovere, e complete; e facendo risultare con una dichiarazione da essi firmata in fine d'ogni registro, le trasgressioni, che avrebbero rilevate.

Art. 193 - Prima di terminare l'ispezione di una Stazione è dovere degli Uffiziali in girata di raccogliere individualmente tutte le personali domande, riclamazioni e dichiarazioni, che potrebbero essere fatte, provvedendo a quelle più urgenti, a carico di renderne conto
".
Nei successivi articoli si stabilì, tra l'altro, che il colonnello dovesse visitare "ogni due anni una volta tutte le Stazioni per Luogotenenza nel luogo della medesima il più adatto" chiamando sempre "in due volte al punto di riunione (v.) gli uomini che compongono le Stazioni" per evitare che queste rimanessero intieramente scoperte e che i comandanti di Divisione (oggi Comandanti Provinciali) facessero una girata ogni anno, riunendo allo stesso modo tre Stazioni od una Suddivisione (v.). Ai comandanti di Compagnia incombeva l'obbligo di fare due girate all'anno, visitando tutte le Stazioni ed ai comandanti di Luogotenenza l'obbligo di quattro volte per ogni anno.

Il "Regolamento d'istruzione e di servizio per l'Arma dei Carabinieri Reali" promulgato il 1° maggio 1892 in sostituzione del Regolamento Generale del 1822 modificò la dizione "Girate d'Ispezione" in quella di "Visite periodiche", articolando diversamente le norme relative e condensandone con queste parole la finalità:
"Art. 484 - Lo scopo delle visite periodiche si è quello di sorprendere, nel loro normale funzionamento, i vari comandi al fine di assicurarsi che vi è mantenuta la disciplina, curata l'istruzione e che il servizio vien disimpegnato con zelo ed esattezza.
L'arrivo di chi effettua la visita deve quindi normalmente essere inatteso, poiché, se preveduto od atteso, verrebbe meno lo scopo pel quale le visite sono stabilite
".
All'ufficiale in visita periodica vennero prescritte le operazioni seguenti:

  • visita degli uffici e dei locali;

  • vitto e foraggi;

  • rivista dei personale e dei cavalli;

  • istruzione militare e letteraria;

  • servizio, come disimpegnato;

  • informazioni, domande, reclami, provvedimenti.

Dettagliate e precise le norme concernenti l'istruzione militare e letteraria, quest'ultima non contemplata antecedentemente:

"Art. 494 - L'ufficiale verificherà:
Se si eseguiscono il maneggio d'armi ed anche, secondo la forza, qualche movimento della scuola individuale e di quella di plotone.
Se si fa l'istruzione sulla nomenclatura, scomposizione e ricomposizione e conservazione delle armi.
Se i militari dell'Arma a cavallo conoscono la scuola di affardellamento, sono pratici nello imbrigliare e sellare i propri cavalli e se sanno farne il governo.
Se si faccia lettura dei regolamenti, dei codici, delle circolari e delle altre disposizioni concernenti il servizio speciale dell'Arma.
Se l'esercizio di copiatura ed anche di composizione, sui quinternetti di scritturazione, è fatto razionalmente e sotto la direzione dei superiori.
L'ufficiale riconoscerà infine l'attitudine all'avanzamento dei singoli militari
".

Il Regolamento del 1892 modificò inoltre i compiti dell'ufficiale relativi alle informazioni, disponendo:
"Art. 496 - L'ufficiale si informerà, con Le dovute cautele:
Se i componenti la stazione vivono in buona armonia fra loro.
Se i rapporti con le autorità e la popolazione sono cordiali ed atti a mantenere alto il prestigio dell'Arma e tutelarne il carattere militare.
Se la condotta ed il contegno sono quali si addicono ai militari dell'Arma, se questi non hanno debiti, non relazioni amorose, non soverchia famigliarità con alcuno.
Se le paghe sono fatte a tempo debito ed i prodotti eventuali ripartiti nel modo stabilito dal n. 603.
Se niun militare è distolto dal suo servizio per essere impiegato in altri non consentiti dai regolamenti.
Se le famiglie degli ammogliati si mantengono col decoro voluto, se non vi siano abusi ed indebite ingerenze per parte di esse verso il personale della stazione e se vivono da questo completamente separate, come dalla disciplina e decenza si esige.
Se il personale borghese, uomini e donne, ammesso a servire nelle caserme, tiene buona condotta e non reca offesa né alla disciplina, né al prestigio dell'Arma.

Art. 497 - Per assumere informazioni sul personale di un comando i superiori, non venendo mai meno alla dovuta prudenza, si indirizzeranno alle autorità locali ed anche a persone probe ed imparziali, ma mai in niun caso con dirette od indirette domande, si rivolgeranno all'inferiore per chiedergli informazioni sulla condotta e sul contegno di un suo superiore
".

Lo stesso Regolamento, infine, stabilì all'art. 500 che "per le visite d'ispezione, ove occorra ordinarle, verranno, volta per volta, date istruzioni dal Comando Generale". Il mantenimento della parola ispezione accanto a quella di visita sinora trattata deve intendersi riferito all'eventualità di controlli superiori determinati da esigenze occasionali ed in particolare dalla necessità d'intervento di uno degli ufficiali generali addetti al Comando Generale, contemplato dal R.D. 24 gennaio 1861.

Il Regolamento Generale emanato con R.D. 24 dicembre 1911, senza innovare sostanzialmente le norme del 1892, precisò con diverso concetto lo scopo delle visite periodiche:
"Art 489 - Le visite periodiche hanno per iscopo di dar modo agli ufficiali ed ai marescialli maggiori comandanti di sezione di 2^ classe di accertare il normale funzionamento dei vari comandi ed in ispecie l'andamento del servizio, della disciplina e delle istruzioni, ed infine di provvedere alla rimozione di eventuali irregolarità.
Nelle occasioni delle loro visite, gli ufficiali ed i marescialli comandanti di sezione di 2^ classe, con premuroso interessamento, dovranno immedesimarsi dei bisogni dei dipendenti per conseguire il necessario affiatamento, e, trattando acconci argomenti, sviluppare lo spirito militare ed il sentimento della disciplina e devozione, procurando con azione veramente paterna di ottenere quella elevazione morale che è sicura garanzia perché i carabinieri, anche senza la presenza del superiore, adempiano scrupolosamente ai loro doveri.

Art 490 - Di massima, l'arrivo di chi effettua la visita deve essere inatteso.

Art. 491 - Non è fatto obbligo ai comandanti di legione di visitare periodicamente dipendenti comandi, ma essi, consci della responsabilità che loro incombe, dovranno ispezionare, con quella frequenza che riterranno necessaria e conveniente, quei comandi anche di stazione che speciali circostanze consigliassero di visitare nell'interesse del servizio e della disciplina".

Le Sezioni, di cui si fa cenno nell'art. 489, costituivano comando territoriale intermedio tra la Tenenza e la Stazione. Vennero istituite nel 1860 in luogo delle preesistenti Suddivisioni e furono gradualmente abolite a partire dall'anno 1964.

Le norme vigenti in materia di visite periodiche - a conferma dei principi della coesione e della continuità che costituiscono elemento essenziale della vita interna dell'Arma - non si discostano da quelle finora riportate se non nell'adattamento alle moderne funzioni alle quali l'Arma stessa è chiamata nella capillarità del suo ordinamento.
E' infatti stabilito nelle "Norme generali":

  • "Le visite periodiche hanno lo scopo di dar modo ai superiori di accertare il funzionamento dei comandi dipendenti ed in specie l'andamento del servizio, della disciplina e delle istruzioni, per rimuovere eventuali irregolarità".

  • "Le visite costituiscono non un compito occasionale o marginale, ma una funzione di comando tra le più essenziali e completi, in quanto pongono i superiori a diretto contatto con i dipendenti e perciò nelle condizioni migliori per svolgere una più immediata ed efficace azione direttiva e di controllo in profondità. Massima importanza assume la visita periodica alla stazione che, quale reparto essenzialmente operante, richiede, più degli altri da parte dei superiori la vigile costante opera di direzione, di guida e di sostegno, intesa a mantenerla pienamente efficiente. Di massima, la visita non è preavvisata".

  • "Durante le visite - da effettuare senza alcuna forma di fiscalismo - i superiori dovranno anche immedesimarsi con premuroso interessamento nei bisogni dei dipendenti e, trattando opportuni argomenti, vivificare lo spirito militare e il sentimento del dovere, della responsabilità, della disciplina e della solidarietà militare, ottenendo così quella elevazione morale che è sicura garanzia a chè i carabinieri, anche senza la presenza dei superiori, adempiano scrupolosamente i loro doveri. La visita si deve altresì svolgere con il carattere dell'accostamento del superiore all'inferiore in modo che questi senta l'azione di guida e di sostegno dei superiore La visita periodica superficiale e affrettata ha effetti controproducenti ai fini sopra esposti".

Le istruzioni che seguono a tali norme generali ricalcano quasi fedelmente quelle antecedenti e di ciò è riprova quanto stabilito nella sezione "Informazioni":
"Il superiore che esegue la visita accerta in quale considerazione l'Arma è tenuta nell'opinione pubblica e quali riflessi ha nell'ambiente locale il comportamento dei militari e delle rispettive famiglie.
A tal fine, il superiore prende personali contatti con la doverosa cautela e prudenza, con autorità locali e con persone probe e stimate, per rendersi conto:

  • se i rapporti con autorità e popolazione sono cordiali e tali da mantenere alto il prestigio dell'Arma e tutelare il carattere militare dell'Istituzione;

  • se i componenti della stazione vivono in buona armonia fra loro; se la condotta dei personale sia consona a quella che si addice ai militari dell'Arma; se questi hanno debiti ovvero relazioni dannose al loro prestigio o eccessiva familiarità con alcuno;

  • se le famiglie degli ammogliati mantengono il decoro dovuto; se vi sono abusi o indebite ingerenze da parte di esse verso il personale della stazione;

  • se il personale civile, occupato nelle caserme, tiene buona condotta e comunque non contrastante con il prestigio dell'Arma".

Una sostanziale innovazione rispetto alle norme tradizionali è rappresentata dal seguente paragrafo:
"La visita periodica, perché riesca efficace e si concluda con disposizioni concrete e appropriato, richiede da parte dell'ufficiale un'adeguata preparazione, intesa ad orientarlo preventivamente:

  • sull'effettiva attività della stazione nei settori della polizia giudiziaria, dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e delle informazioni;

  • sull'azione di vigile osservazione e segnalazione dell'Arma locale nei settori: sindacale, economico, sociale e politico;

  • sull'approfondita conoscenza del comandante della stazione e dei dipendenti (loro preparazione professionale, rendimento, impegno nel servizio, istanze, necessità)" .