Non tutti sanno che...

TRAVESTIMENTO

Nelle polizie nazionali in uniforme è pratica diffusa ed antica quella di adibire propri elementi a servizi particolari, che per importanza o per rischio, richiedono di essere eseguiti senza l'uso della divisa.
Anche all'Arma dei Carabinieri venne riconosciuta, sin dal tempo della sua fondazione, la facoltà d'impiegare militari propri con "vestiario borghese" e muniti di "carta di travestimento", in caso di "operazione secreta, difficile e rilevante alla quale potesse ostare la vista dell'uniforme e delle armi d'ordinanza".

Le Regie Determinazioni del 9 novembre 1816 stabilirono in proposito: "Le carte di travestimento saranno stampate di modello uniforme, numerate progressivamente a' registri pure numerati, e distaccate da una matrice, che resti attaccata al registro rispettivo, firmate e vidimate, il tutto giusta il modello che sarà adottato dal comandante di Corpo.
I capitani terranno essi soli i registri delle carte di travestimento, e le carte saranno da essi distribuite agli Uffiziali loro subalterni, ed a' Bassi Uffiziali comandanti le stazioni di loro dipendenza, onde ne abbiano ad uso degl'individui loro subordinati (...)
"

Le norme relative a tale argomento furono raccolte ed ampliate nel Regolamento Generale emanato nel 1822. Vi si leggeva tra l'altro che per prevenire la possibilità di equivoci o di altri inconvenienti, tra i quali l'eventualità della perdita dell'ordine di travestimento, dovevano in questo figurare la durata, che in nessun caso poteva superare i 15 giorni, i connotati e la firma del latore.
Veniva inoltre precisato: "La responsabilità de' militari del Corpo nell'occasione del travestimento è tanto maggiore in ragione della special prova di confidenza che porta seco questo delicato servizio; ed in proporzione sarebbe considerata la gravità d'un mancamento qualunque in tali incombenze o l'abuso del travestimento per motivi personali".

Il Regolamento Generale pubblicato nel 1892 confermò nella sostanza le regole fissate al riguardo settant'anni prima, ma si ritenne opportuno precisare questo concetto: "Una delle circostanze che deve render cauti gli Ufficiali nel rilascio degli ordini di travestimento si è quella, avvalorata dall'esperienza, che la mancanza dell'uniforme rende più facili ed ardite le resistenze e le violenze, motivo per cui i carabinieri travestiti devono, possibilmente, esser seguiti sempre e spalleggiati da altri in divisa".

Vent'anni dopo (1912), il nuovo Regolamento Generale mantenne pressoché invariate le norme relative. Venne però ammessa sia la facoltà, dapprima non consentita, di prorogare l'ordine di travestimento per il tempo strettamente necessario, sia l'estensione all'ufficiale diretto della facoltà di vestire l'abito civile per assumere informazioni od eseguire indagini a lui spettanti, perché d'indole riservata o delicata.

Il Regolamento Generale in vigore consente l'uso dell'abito civile quando l'uniforme possa ostacolare il buon esito dei servizio ed estende nei casi di urgenza ai comandi di Stazione la relativa autorizzazione, che di norma è riservata ai comandi di Compagnia o di Tenenza e per la durata presumibilmente indispensabile.
Gli attuali criteri di cautela nell'uso dell'abito civile si riportano tuttavia, letteralmente, con significativa coerenza, a quelli fissati nel lontano 1822, stabilendo che "chi rilascia l'autorizzazione deve tener presente che la mancanza dell'uniforme rende più facili e ardite le resistenze e le violenze, [per cui] i carabinieri in abito civile devono evitare di impegnarsi, salvo casi di speciale gravità e necessità, in operazioni la cui riuscita non sia sicura per l'inadeguatezza del loro numero" a meno che non siano spalleggiati da altri in divisa.
E' riservata ai comandanti di Corpo l'autorizzazione a concedere l'uso permanente dell'abito civile ai militari addetti a particolari servizi.