Non tutti sanno che...

TRADUZIONI (Servizio delle)

Bari, gennaio 1903: la folla cerca di assalire una vettura cellulare scortata dai carabinieri per fare giustizia sommaria di una donna rea di gravi misfatti.Creato come primo Corpo dell'Esercito piemontese con la finalità, allora precipua, di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, derivò naturalmente al Corpo dei Carabinieri anche il compito di tradurre nel carcere mandamentale gli individui arrestati e di accompagnarli dinanzi al magistrato competente.

Si legge infatti nel Regolamento 9 agosto 1814: "[I Carabinieri] sono tenuti a trasportare da una prigione all'altra i carcerati, anche condannati, quando vengono richiesti dalla giustizia criminale (...). In tal caso riceveranno i carcerati dal custode alla porta della prigione, e da quel punto resteranno soli incaricati di tutti i mezzi di sicurezza e della responsabilità sino al luogo del loro arrivo, dove rimetteranno nel modo stesso i carcerati al nuovo custode (..). Non potranno però incaricarsi del trasporto di più di due carcerati per ogni Carabiniere nella stessa condotta".

Nel Capo V delle Regie Patenti 15 ottobre 1816 che stabilirono «il modo di istituzione del Corpo dei Carabinieri» l'art. 34, concernente le loro "attribuzioni", prescrisse esplicitamente: "Di tradurre i prigionieri al luogo della loro destinazione, prendendo tutte le precauzioni per evitarne la evasione (..)", mentre l'art. 39 delle "Determinazioni di S.M. relative all'organizzazione e regolamento militare per il Corpo dei Carabinieri" emanate il 9 novembre successivo determinò tra i compiti delle corrispondenze (v.) settimanali anche quello della "traduzione di brigata in brigata [oggi Stazione] dei prigionieri (..) ".

Una traduzione di detenuti nel 1870.Del servizio delle traduzioni trattarono ampiamente le Regie Patenti 17 novembre 1821 - emanate da Carlo Felice "per determinare le attribuzioni ed il servizio dei Carabinieri Reali" - negli articoli che vanno dal numero 84 al 101. E poiché tali disposizioni furono riportate ed ampliate, a distanza di un anno appena nel "Regolamento Generale pel servizio dei Carabinieri" approvato da Carlo Felice il 16 ottobre 1822, trascriviamo nelle linee essenziali il testo, costituito da ben 50 articoli, che servì di base, per oltre settant'anni, all'importante servizio delle traduzioni sempre affidato all'Arma dei Carabinieri (v. Regolamenti Generali):

  • "Le traduzioni dei detenuti si eseguiscono, di regola ordinaria, col mezzo delle stabilite corrispondenze.

  • Ogni ditenuto in traduzione deve essere accompagnato da un ordine individuale qualunque possa essere il numero e la destinazione, affinché in caso che taluno si ammalasse in via, o non potesse proseguire il cammino, non sia di ritardo alla condotta degli altri.L'ordine di traduzione deve essere rilasciato secondo il modello qui unito, se nel capoluogo di Luogotenenza, dall'Uffiziale Comandante; se in una Stazione isolata, dal Bass'Uffiziale che la comanda.

  • Si farà menzione sull'ordine di traduzione:
        Dei Bass'uffiziali e Carabinieri incaricati della scorta, indicando quello fra di essi, che ne ha il comando, e questa menzione dovrà essere ripetuta di Stazione in Stazione a tergo del foglio.
        Del nome del tradotto, e delitto di cui è inquisito.
        Di copia dell'ordine, o richiesta in virtù della quale si eseguisce la traduzione.
        Della sua destinazione, e dell'Autorità cui deve essere consegnato.
        Di tutte le carte, e corpi di delitto relativi al tradotto: quali oggetti, come le richieste o mandati, devono sempre accompagnarlo, ed essere dai Comandanti della scorta consegnati di Stazione in Stazione ritirandone ricevuta, insieme a quella della rimessione dei ditenuti, dal Comandante dei Carabinieri che rilevano la scorta, e per ultimo dall'Autorità cui sono diretti e presentati.

  • Per maggior governo, nelle precauzioni che si devono prendere, sarà indicato a grossi caratteri colle parole grande surveglianza sul foglio, ogni qualvolta l'individuo da tradursi è inquisito di grave delitto, o che già avesse tentata od effettuata un'evasione.

  • I Carabinieri Reali incaricati d'una traduzione sono personalmente responsabili di questo servizio, e devono perciò prendere tutto le precauzioni, onde prevenire l'evasione dei detenuti affidati alla loro scorta, conciliandovi però sempre quei riguardi dovuti all'umanità. Qualunque imperiosa circostanza può bensì giustificare una straordinaria misura di precauzione, ma giammai un maltrattamento contro un individuo già nelle mani della forza, ed assicurato.

  • In ogni luogo di posata i prigionieri in traduzione devono essere consegnati nella prigione, o luogo d'arresto; il Comandante della scorta si farà rilasciare da chi li riceve un attestato di consegna (...)

  • Prima d'intraprendere la condotta de' prigionieri il Comandante dei Carabinieri incaricato della scorta si accerterà se essi non abbiano qualche corpo tagliente, od instrumento qualunque che possa favorirne l'evasione, e che siano bene assicurati, ed in caso di sopportare la fatica della strada.

  • Se fra i prigionieri si trovassero persone di diverso sesso, le donne dovranno in tal caso essere consegnate mediante ricevuta all'Autorità locale che provvederà all'alloggio, ed alla loro custodia.

  • Sono pure tenuti i Comandanti di Stazione di procurare dai provveditori a ciò destinati la razione di pane assegnata dai regolamenti ad ogni ritenuto, annotando prima di rimetterli in traduzione, sul relativo foglio, la distribuzione, che deve essere stata fatta ai medesimi, ed informando i proprii superiori e le autorità locali degli abusi che avrebbero riconosciuti in questo servizio, affinché vi si possa porre punto riparo.

  • E' proibito ai Comandanti di Stazione d'incaricarsi di queste provviste.

  • Non sarà mai lecito ai Carabinieri a cavallo di mettere piedi a terra durante una traduzione, eccetto che siano destinati a far servizio a piedi.

  • Qualora un individuo in traduzione fosse incapace di marciare a piedi per età, o per fisiche indisposizioni, il Comandante de' Carabinieri incaricato della scorta richiederà la civica Amministrazione per la somministranza dei mezzi di trasporto da rilevarsi di Comune in Comune. Le civiche Amministrazioni avranno la facoltà di far verificare da un perito la necessità della richiesta; ma, questa riconosciuta, non potranno ricusare il mezzo di trasporto.

  • Occorrendo che un ditenuto tradotto cadesse ammalato, il comandante della scorta lo farà prontamente visitare da un Medico, e venendo riconosciuto affetto da un morbo attaccaticcio lo consegnerà senza indugio al Sindaco del luogo ove si sarà scoperta la malattia, e sotto la di lui responsabilità.

  • Quando un prigioniero in traduzione si rendesse estinto, il Comandante la Brigata si farà rilasciare la fede di morte, se all'ospedale o nelle carceri da chi ne ha la direzione; e se sotto la di lui custodia, dal Sindaco locale, che richiederà ad intervenire alla visita del perito, ed agli atti giudiziari.
    Detta fede sarà dal Comandante la Stazione spedita indilatamente col processo verbale che dovrà redigere in questa circostanza, e tutte le carte concernenti l'estinto, al Comandante la Luogotenenza, il quale è incaricato di farle tosto pervenire gerarchicamente al Comandante la Divisione.

  • Le carte, che accompagnano un prigioniero, non possono mai sotto qualsivoglia pretesto essere confidare a mani straniere.

  • Ogni negligenza nelle misure di precauzione, ogni famigliarità coi ditenuti, permettendosi soprattutto di accomunarsi seco loro nel prendere cibo, e maggiormente poi il togliere ad imprestito, o ricevere in dono denaro od effetti, sarebbe un delitto gravissimo che incorrerebbe, secondo il caso, rigorosissime misure.

  • I Bass'Uffiziali e Carabinieri, che avranno eseguita una traduzione, non potranno nell'andata, come nel ritorno, valersi dei carri, carrettoni, o cavalcature, che avranno servito di mezzo di trasporto ai tradotti, nè tampoco incaricarsi di ricondurli.

  • Le traduzioni, che di regola ordinaria si fanno coll'ordinaria corrispondenza, possono anche eseguirsi direttamente col mezzo straordinario.

  • La traduzione straordinaria si fa d'ordine superiore, od in seguito a richiesta degli stessi ditenuti ( .. ).

  • La circostanza di essere ordinariamente in questi casi affidate ai Carabinieri Reali persone facoltose o di marca, dove tenerli in tanto maggior attenzione e diligenza, in quanto che nel lungo tragitto e per le loro qualità, hanno esse maggiori mezzi di conciliarsi famigliarità e riguardi, sempre inopportuni allorché non strettamente congiunti a quelle misure di precauzione, che esige la personale risponsabilità, che pesa sui Carabinieri, cui è appoggiata una cotale missione di confidenza.

  • Il caso di evasione non dovrebbe essere supponibile, poiché i mezzi di precauzione che sono dati ai Carabinieri Reali, e l'illimitata confidenza di questo servizio, dovrebbero prevenirlo.

Il R.D. del 24 gennaio 1861 sulla "Riorganizzazione del Corpo dei Carabinieri Reali" nulla innovò nelle nonne inerenti alle traduzioni, che furono invece minimamente modificate dal "Regolamento d'istruzione e di servizio per l'Arma dei Carabinieri Reali" edito in data 10 maggio 1892. Le innovazioni più rilevanti riguardavano le modalità delle traduzioni sulle ferrovie, nel frattempo introdotte, e quelle via mare tramite "l'agenzia dei vapori".

Una notevole evoluzione delle norme sulle traduzioni è rappresentata dall'aggiornamento contenuto nell'appendice al Regolamento Generale per l'Arma edito nel 1984.
Se ne tralascia comunque la descrizione non costituendo materia di rievocazione storica ed essendo tali norme superate dalla legge n. 456 del 30 novembre 1995, che ha decretato la cessione dei servizio delle traduzioni al Corpo di Polizia Penitenziaria.