Non tutti sanno che...

SURROGAZIONE

Quando si istituì la coscrizione obbligatoria (leva militare) venne adottato anche nel Regno sardo-piemontese il sistema della sostituzione mediante pagamento di un cittadino, tenuto a prestare servizio militare, con un altro cittadino (v. Affrancazione).
La surrogazione non era consentita ai militari dell'Arma dei Carabinieri, nella quale fu però ammessa con la seguente circolare n. 1108 diretta il 2 marzo 1871 dall'allora Comitato (attuale Comando Generale) ai Comandi di Legione:
"A senso dell'art. 741 del Regolamento sul reclutamento dell'Esercito i militari appartenenti all'Arma dei Reali Carabinieri non potrebbero essere ammessi a surrogare. Questa limitazione del diritto a surrogare sebbene non emerga in modo esplicito dalla legge, è stata consigliata evidentemente dalle condizioni speciali in cui si trovano coloro che assumano per libera elezione il servizio in quest'Arma, il quale richiede, per parte degli stessi militari, che si assoggettino alla ferma di ordinanza, e per parte del Governo cure e spese di qualche entità onde istruirli e renderli atti allo stesso servizio.

Però il Ministero ha sempre curato di mitigare in qualche modo questa disposizione riguardante i Carabinieri quando per ragioni di famiglia si trovassero nella necessità di fare ritorno alle case loro, incaricando il Comitato di assumere le necessarie informazioni al riguardo (...) ed autorizzando in ogni caso favorevole le surrogazioni in altri Corpi dell'Esercito.
Ora dietro il parere di questo Comitato, il Ministero è d'avviso che anche ai militari di quest'Arma sia permesso di liberarsi dal militare servizio mediante la surrogazione (...) e trova che è più utile all'Arma stessa, specialmente nelle circostanze attuali, che tali surrogazioni abbiano ad effettuarsi non già in altri Corpi dell'Esercito, come si pratica attualmente, ma nella stessa Arma dei Carabinieri.
Ciò posto il Ministero ha determinato di ammettere bensì i Carabinieri alla surrogazione ordinaria, come ogni altro militare, ma sotto l'osservanza (...) che il surrogante dev'essere atto al servizio di quest'Arma, assumere la ferma di ordinanza ed essere accettato dalla Legione Allievi.

In conseguenza il Comitato prescrive alle Legioni che ricevendo domande di militari dell'Arma per liberarsi del servizio militare, verificato che i postulanti non si trovano nei casi di esclusione previsti (...) abbiano a rivolgerle al Comandante la Legione allievi (...). Il Comandante la Legione allievi, esaminati i documenti e se il di lui parere è favorevole, li trasmetterà al Comitato, al quale il Ministero ha delegato la facoltà di autorizzare la surrogazione.
Ammesso all'assento (v.) il surrogante, la Legione Allievi ne darà avviso a quella cui appartiene il surrogato, onde gli venga rilasciato il congedo.
Nel ciò comunicare a V.S. prego accusarmi ricevuta della presente con apposito foglio ed assicurarmi d'avere fatto la voluta diramazione ai dipendenti Comandi
".
Il sistema della surrogazione venne abolito nel 1875.