Non tutti sanno che...

SERVIZIO TERRITORIALE

Posizione istituita con Regio Decreto 1227 del 29 giugno 1940 per quei sottufficiali dei Carabinieri che, avendo compiuto 12 anni di effettivo servizio ed essendo stati giudicati non più idonei ad incondizionato servizio per lesioni od infermità da esso dipendenti, venivano chiamati a disimpegnare la carica di scrivano, previo accertamento di idoneità e di merito.
Già il 26 luglio 1929, con Regio Decreto 1413, era stata creata per i sottufficiali dell'Arma la posizione di "servizio sedentario" per le cariche di scrivano (v. Servizio sedentario) e pertanto le citate nonne dei 1940 ebbero principalmente lo scopo di dare esecuzione a quelle antecedenti del 1929, stabilendo l'equivalenza dell'espressione "servizio sedentario" a quella di "servizio territoriale" e l'adozione di quest'ultima in via definitiva.

In sostanza, i requisiti per l'ammissione al "servizio territoriale" si mantennero invariati rispetto a quelli richiesti per il "servizio sedentario" e cioè: anzianità effettiva di almeno 12 anni in caso di inidoneità fisica derivante da causa di servizio oppure compimento di 29 anni di servizio se marescialli maggiori o 24 se sottufficiali di grado inferiore in caso di passaggio per anzianità al nuovo ruolo, alla condizione comune del preventivo accertamento di capacità e merito da parte delle competenti autorità giudicatrici di avanzamento.
Le disposizioni esecutive dei 1940 precisarono gli elementi in base ai quali dovevano pronunciarsi le autorità giudicatrici (idoneità fisica, eventuale pratica del lavoro d'ufficio, condotta, eventuali titoli di studio, ricompense e benemerenze di servizio) nonché le modalità necessarie a stabilire, nell'ambito di ciascun grado, l'ordine di precedenza.

Esse stabilirono infine le norme relative all'avanzamento, al trasferimento ed all'eventuale collocamento a riposo per sopraggiunta inidoneità dei sottufficiali del servizio territoriale.
I 500 posti di scrivano devoluti per organico ai sottufficiali erano distribuiti tra il Comando Generale dell'Arma, gli Ispettorati di Zona, la Scuola Centrale di Firenze, i comandi di Legione ed altri reparti di Carabinieri.
li ruolo territoriale dei sottufficiali dei Carabinieri venne abolito con l'art. 7 dei Regio Decreto Legge n. 6 del 3 gennaio 1944.