Non tutti sanno che...

RUOLO D'ONORE DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE

Venne istituito con l'art. 122 della legge 9 maggio 1940 n. 369 per l'iscrizione d'ufficio ed a vita, distinti per Armi, Corpi e Servizi, degli ufficiali dell'Esercito ermanentemente inabili al servizio militare:

  • per mutilazioni o invalidità riportate in guerra;

  • per mutilazioni o invalidità riportate in volo comandato, anche in tempo di pace, seguite dall'indennizzo privilegiato aeronautico previsto dalla legge n. 1140 dei 10 luglio 1930;

  • per mutilazioni o invalidità riportate in servizio o per causa di servizio nelle condizioni previste dal R.D. 28 settembre 1934 n. 1820 e che abbiano dato luogo alla concessione di una delle otto categorie di pensione privilegiata ordinaria.

L'iscrizione al "Ruolo d'onore" degli ufficiali venne subordinata dalla citata legge a queste condizioni:

  • essere già stati inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio;

  • non trovarsi nella posizione di mantenuti o riassunti in servizio. Venne inoltre stabilito che al «Ruolo d'onore" venissero iscritti anche gli ufficiali del ruolo speciale di cui all'art. 142 della legge 16 giugno 1935 n. 1026.

  • L'art. 116 della legge 10 aprile 1954 n.113 precisò che gli ufficiali da inscrivere nel "Ruolo d'onore" perché inabili permanentemente al servizio militare per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra dovevano essere titolari di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648.

Il medesimo articolo stabilì che gli ufficiali del "Ruolo d'onore" potessero essere in casi particolari richiamati in servizio con il loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso il comando di unità o di reparto.
L'avanzamento degli ufficiali del "Ruolo d'onore" venne regolato come segue dall'art. 120 della legge 12 novembre 1955 n. 1137:
"Gli ufficiali iscritti nel Ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, numero 113, dopo almeno un anno di servizio.
Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:
a)    dopo altri cinque anni di permanenza del ruolo;
b)    ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente, con almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;
c)    ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
Gli ufficiali che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui al lettere a) e c) del comma stesso e cioè mutilazioni o invalidità riportate in guerra oppure mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per cause di servizio.
Possono conseguire una quarta promozione gli ufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che fruiscano di assegno di superinvalidità, allorché si verifichino per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) e c).
Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.
Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento, possono conseguire avanzamento ai sensi del presente articolo sino al grado di colonnello, purché non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo.
L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.
L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento"
.
Per i sottufficiali delle Forze Armate la legge 31 marzo 1954 n. 599 sullo stato dei sottufficiali considerò all'art. 92 la facoltà di chiedere al Distretto militare di appartenenza l'iscrizione al "Ruolo d'onore" ma in materia così dispose in via definitiva la legge 18 marzo 1968 n. 113:
"In ruoli d'onore distinti per ciascuna Forza Armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:
a)    mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313;
b)    mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
c)    mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
I sottufficiali del Ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.
Anche i sottufficiali iscritti nel "Ruolo d'onore" possono conseguire tre avanzamenti al grado superiore
".