Non tutti sanno che...

REGOLAMENTI ORGANICI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Allorché nel 1861 venne costituito il Regno d'Italia, fu prima cura del Ministero della Guerra, retto allora dal Generale Manfredo Fanti, quella di procedere al riordinamento dell'Esercito, che nel R.D. 24 gennaio 1861 comprese la "Riorganizzazione del Corpo dei Carabinieri Reali", il quale in forza dello stesso provvedimento assunse la denominazione di Arma.
Tale Regio Decreto, che nella sostanza rappresentò solo un aggiornamento del Regolamento Generale edito nel 1822, fa preceduto da sette brevi capitoli, i quali anticiparono il Regolamento Organico dell'Arma, in quanto ne precisarono a parte la "composizione e la forza" al cap. I "Istituzione e prerogative" al cap. II le "Attribuzioni del comitato [di nuova istituzione (v.)], degli Uffiziali e sott'uffiziali comandanti" al cap. III, il "Reclutamento ed allievi" al cap. IV, l' "Avanzamento" al cap. V le "Relazioni con le autorità civili e militari" al cap. VI, "Disciplina, montura e servizio interno" al cap. VII, per complessivi 79 articoli (contro gli oltre 600 Regolamento Generale).

Il primo Regolamento Organico dell'Arma venne approvato con R.D. 1° maggio 1892 - sotto la stessa data in cui altro R.D. approvò il nuovo Regolamento Generale dell'Arma, chiamato "Regolamento d'Istruzione e di servizio" (v. Regolamenti Generali) - ed assunse un carattere che manterrà pressoché inalterato sino ai giorni nostri: quello di dare schematica nozione dei compiti istituzionali, prerogative e ordinamento dell'Arma, del sistema di reclutamento della
sua forza, delle attribuzioni spettanti ai titolari d'ogni suo comando, compreso quello di stazione, della loro dipendenza e dei loro rapporti rispetto alle autorità civili e militari.

Esso venne diviso in nove capitoli, distinti dai titoli seguenti:

Istituzioni e prerogative, basato su questi concetti fondamentali: provvedere alla sicurezza ed all'ordine pubblico, invigilare all'osservanza delle leggi e regolamenti, una vigilanza attiva non interrotta e l'azione repressiva costituiscono l'essenza del loro servizio per [i carabinieri] cui sono considerati in servizio anche quando non vi sono mandati, fanno parte integrante del R. Esercito, di cui sono la prima Arma ed in caso di guerra concorrono, colle altre truppe, alle operazioni militari;

Ordinamento: comando Generale dell'Arma, in luogo del Comitato (v.), nel frattempo soppresso, undici Legioni territoriali, una Legione Allievi, una Scuola Allievi Ufficiali e norme relative;

III - Forza e reclutamento: quadri organici dei Comandi riferiti alle tabelle graduali o numeriche; fonti di reclutamento ufficiali, sottufficiali e truppa;

IV - Attribuzioni del Comandante Generale (v. Comandante Generale);

V - Attribuzioni degli ufficiali generali addetti al Comando Generale (v. Ordinamento);

VI -Attribuzioni dei comandanti di Legione (v. Legione);

VII - Attribuzioni degli ufficiali d'ogni grado;

VIII - Attribuzioni dei marescialli d'alloggio maggiori comandanti di sezione, dei comandanti di stazione e degli altri sottufficiali che rivestono cariche od hanno impieghi speciali o non esercitano comando di stazione (v. Regolamenti Generali);

IX - Dipendenze dalle autorità civili e militari, e relazioni colle medesime (v. Regolamenti Generali; v. Rapporti dell'Arma dei C. con le Autorità di Governo).
Nei suoi 60 articoli, il Regolamento Organico, la cui importanza primaria consisteva nello stabilire l'ordinamento dell'Arma, si limitava dunque a dettare i principi basilari che venivano poi ampiamente e minutamente sviluppati nel Regolamento Generale, unico regolatore della vita interna dell'Istituzione.


Al Regolamento Organico dei 1892 seguì, approvato con R.D. del 24 dicembre 1911, altro Regolamento Organico, pressoché uguale al precedente, ma seguito questa volta da una Tabella delle diciotto "Autorità ed enti che possono chiedere informazioni all'Arma" e delle "Informazioni che possono essere chieste". sotto la stessa data venne approvato anche il nuovo Regolamento Generale (v.). questa stessa tabella, molto più ampia accompagnò nel 1933 la ristampa del Regolamento Organico e di quello Generale, preceduta dalla seguente nota, comune ai due Regolamenti:
"La presente ristampa del Regolamento, riproduce l'edizione 1912, tuttora in vigore nell'Arma e la cui riforma è in corso di studio presso i competenti uffici.
Devonsi pertanto tener presenti nello studio e consultazione dell'attuale Regolamento, tutte le modificazioni sostanziali e le varianti di carattere formale - conseguenti ai mutamenti avvenuti nei pubblici Istituti, nella vita politica e sociale, nelle leggi e nei regolamenti.
Per quanto tutte le aggiunte e varianti dal 1912 in poi, siano state di mano in mano sancite e comunicate dagli organi competenti, si ritiene opportuno riprodurre qui di seguito, l'attuale ordinamento dell'arma:

  1. un Comando Generale;

  2. 6 Ispettori di Zona;

  3. una Scuola Centrale;

  4. 20 Legioni territoriali;

  5. una Legione Allievi.

Alle dipendenze della Legione territoriale di Roma sono:

  1. 1 Squadrone Carabinieri Guardie del Re;

  2. 2 Battaglioni Carabinieri Reali;

  3. 1 Gruppo Squadroni Carabinieri Reali;

Alle dipendenze della Legione Territoriale di Palermo:

  1. 1 Battaglione Carabinieri Reali.

L'art. 10 introdusse in questa sede il compito specifico dei Carabinieri di provvedere anche alle traduzioni ed agli accompagnamenti.

Un nuovo Regolamento Organico per l'Arma (R.D. n. 1169 del 14 giugno 1934), scisso questa volta dal Regolamento Generale e pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 175 del 27 luglio 1934, si compose dei seguenti 12 capitoli:
I - Istituzioni e prerogative, che innovò specificando la spettanza ai Carabinieri dei servizi di informazione e di polizia militare, la loro vigilanza negli arsenali marittimi ed il compito della tutela e della sicurezza pubblica nelle Colonie;
II - Ordinamento, quello già riportato, con l'aggiunta della Divisione Carabinieri della Tripolitania, della Divisione per la Cirenaica, della Compagnia dell'Eritrea e della Compagnia della Somalia; con la composizione del Comando Generale, dei compiti della Scuola Centrale (già Scuola Allievi Sottufficiali - v.) e dell'impiego della Banda;
III - Forza e reclutamento;
IV - Dipendenze, funzioni e, attribuzioni del Comandante Generale (v.);
V - Attribuzioni degli altri ufficiali generali (Comandante in 2^ (v. vice Comandante Generale), generale di Divisione addetto al Comando Generale, generali di Brigata Ispettori di Zona (v.);
VI - Attribuzioni dei Comandanti di Legione (v. Legione);
VII - Attribuzioni del Comandante la Scuola Centrale (v. Scuola Allievi Sottufficiali);
VIII - Attribuzioni del Gestore;
IX - Attribuzioni degli altri ufficiali;
X - Attribuzioni dei sottufficiali;
XI - Speciali qualifiche ed attribuzioni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa;
XII - Dipendenze e relazioni con le autorità civili e militari, senza varianti essenziali oltre quella concernente le colonie, dove l'Arma aveva verso i Governatori e i Comandanti delle Truppe la stessa dipendenza stabilita in patria verso i Ministeri dell'Interno e della Guerra. Anche questo Regolamento Organico era seguito dalla Tabella delle autorità autorizzate a richiedere informazioni all'Arma.
Le norme ordinative dei citato Regolamento vennero variate dal R.D. 2145 del 1° ottobre 1936, che in particolare ebbe a sanzionare:

  • l'istituzione della carica di Capo di S.M. del Comando Generale, in sostituzione di quella di Segretario, istituita il 24 gennaio 186 l;

  • l'istituzione dei due comandi di Divisione, la "Pastrengo" a Milano e la "Podgora" a Roma, disposti dal R.D. 1594 dei 16 luglio 1936. (L'istituzione della 3^ Divisione "Ogaden" con sede a Na    poli ebbe luogo con il R.D.L. 22 dicembre 1938);

  • L'istituzione delle Brigate in luogo degli Ispettorati di Zona;

  • il cambio di denominazione delle Divisioni territoriali in "Gruppi";

  • l'abolizione della carica di generale di Divisione addetto al Comando Generale.

Venne inoltre previsto che il più anziano dei generali di Divisione assumesse, di diritto, la carica di Vice Comandante Generale.
Una ristampa dello stesso Regolamento "aggiornata alla stregua delle leggi e degli altri provvedimenti successivamente emanati" ebbe luogo il 1° marzo 1970 a firma del Comandante Generale Generale di C.A. Luigi Forlenza e tenne quindi conto anche dei mutamenti istituzionali avvenuti nel Paese. Tale ristampa è oggetto delle varianti sopravvenute dopo il 1970 e può quindi essere considerata Regolamento organico vigente.
Per quanto concerne l'attuale Regolamento Organico dell'Arma le modificazioni più importanti si riferiscono al suo Ordinamento (v.) ed alle attribuzioni del Comandante Generale (v.).
Le attribuzioni dei generali comandanti di Divisione e dei generali comandanti di Brigata sono ovviamente collegate alle rispettive loro funzioni di comando, che nell'attuale ordinamento possono riferirsi alla giurisdizione territoriale, a quella sulle Scuole oppure ai reparti speciali.