Non tutti sanno che...

RECLUTAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

Allorché venne istituita come Corpo dei Carabinieri Reali, l'Arma iniziò il reclutamento dei propri militari traendoli in parte dagli elementi della disciolta Gendarmeria accuratamente selezionati per i loro requisiti morali, fisici e per la loro fedeltà alla restaurata monarchia sabauda, e in parte dall'assegnazione al Corpo dei militari in servizio o in congedo dei vari Corpi di Fanteria e Cavalleria componenti l'Armata sardo-piemontese, anch'essi previamente sottoposti a rigoroso accertamento delle doti di idoneità fisica e morale.

Una indicazione precisa delle "Condizioni di ammessibilità" nel Corpo dei Carabinieri si ebbe con le Regie Patenti di Carlo Felice del 17 novembre 1821 e furono elencate come segue:

  • avere compiuto l'età di 25 anni e non avere oltrepassato i 40; - statura di almeno 39 oncie (m. 1,65);

  • saper leggere e scrivere correntemente;

  • essere munito d'attestati di costante buona condotta;

  • avere servito almeno quattro anni in un Corpo della Regia Armata.

Deriva da quanto sopra che l'attestato di buona condotta non poteva che essere rilasciato dal comandante dei Reggimento di provenienza.

Le stesse Patenti previdero anche l'ammissibilità nel Corpo dei Carabinieri di militari che non avessero compiuto ancora quattro anni di servizio. Essi dovevano però formare una Compagnia a parte sotto il nome di Allievi Carabinieri e potevano essere promossi carabinieri effettivi dopo avere dato "saggio della loro capacità pel servizio dell'Arma".
Il primo Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri emanato circa un anno dopo - il 16 ottobre 1822 - confermò l'esigenza dei requisiti già citati, modificando quello della statura, elevata a 40 oncie (168 cm.) per i carabinieri della specialità a cavallo e chiarendo che l'attestato di ottima condotta (non più di costante buona condotta) doveva essere rilasciato "dall'Uffiziale superiore del corpo da cui l'individuo proviene".

Un'importante innovazione introdotta dallo stesso Regolamento consistette nella possibilità di reclutare, oltre agli individui "che non contino i prescritti quattro anni di servizio", anche quelli "senza alcun tempo di servizio", cioè i giovani provenienti dalla vita civile e nello stabilire che gli uni e gli altri formassero "una categoria a parte sotto il nome di Allievi Carabinieri" (v. Scuola Allievi Carabinieri).
All'arruolamento dei civili venne posta la condizione che essi dovessero "far prova di tutti i requisiti per mezzo di dichiarazioni delle Autorità locali unite ad un'altra del Comandante dei Carabinieri nella provincia da cui dipendono".
Risale quindi al 1822 l'origine dell'attestato d'idoneità morale ancora oggi richiesto per gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma.

Sostanziali mutamenti alle norme di reclutamento dei Carabinieri vennero apportati dal R.D. del 24 gennaio 1861 relativo alla riorganizzazione del Corpo, che stabilì le seguenti condizioni:

  • aver compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassati i 40; - statura di cm. 167 per la fanteria [carabinieri a piedi] e 170 per la cavalleria [carabinieri a cavallo]; - saper leggere e scrivere correntemente; - specchiata condotta; - esser dichiarato sano e robusto da un medico militare; - aver servito almeno due anni in un Corpo della R. Armata; - essere celibe o vedovo senza prole.

Per gli uomini che non contassero i prescritti due anni di servizio o non avessero mai prestato servizio, la citata legge mantenne il loro avviamento al reparto Allievi Carabinieri - che a breve distanza di tempo fu la Legione Allievi di Torino (14^) di nuova istituzione insieme con 13 Legioni territoriali - alle condizioni seguenti: - età di almeno 19 anni e non oltre i 26; - saper leggere e scrivere almeno mediocramente; - appartenere ad onesta famiglia; - non essere ammogliato o vedovo con prole; - statura di almeno 170 cm. per l'Arma a piedi e 172 per quella a cavallo; - nessun precedente penale; - certificato di buona condotta, legalizzato dall'Intendente per i civili oppure foglio di congedo con certificato di buona condotta rilasciato dal Consiglio di Amministrazione del Corpo di appartenenza, se militari in congedo "delle nostre truppe",- attestato di idoneità morale rilasciato dal comandante locale dell'Arma nel circondario; - assenso del genitore (o del tutore, se orfano); - situazione di famiglia.

Le norme ordinarie sul reclutamento per l'Arma dei Carabinieri subirono una variante con il trasferimento straordinario determinato da esigenze temporanee di organico e di servizio, dei carabinieri aggiunti (v.), la cui immissione fu disposta una prima volta con il R.D. dell'8 ottobre 1870, poi nel 1904, infine con legge del 25 luglio 1941, prima che tale categoria venisse definitivamente soppressa con R.D. dei 3 gennaio 1944.

Il Regolamento Organico per l'Arma dei Carabinieri, approvato con R.D. del 1° maggio 1892, si limitò a precisare le fonti normali di reclutamento dei militari di truppa, evidentemente riportandosi, per le condizioni e i requisiti dell'arruolamento, alle norme preesistenti, ormai saldamente collaudate. Stabilì infatti all'art. 19: "Il reclutamento degli uomini di truppa dell'Arma dei Carabinieri si effettua: 1° per mezzo dell'assegnazione degli inscritti di leva, che avendone le qualità richieste, desiderano prestare servizio nell'Arma; 2° - per mezzo di arruolamenti volontari; 3° - per passaggio di militari da altri Corpi del R. Esercito, sia che si trovino sotto le armi, sia che si trovino in congedo illimitato; 4° - per l'ammissione a contrarre nuovi obblighi di servizio dei militari che hanno ultimata la lor ferma".
Le sopravvenute esigenze dello stato di guerra indussero il Governo a reclutare per l'Arma dei Carabinieri, con Decreto Luogotenenziale n. 357 dei 25 febbraio 1917, 12.000 caporali e soldati tratti dalle altre Armi e Corpi dell'Esercito, che vennero incorporati come Carabinieri ausiliari (v.), che nel dicembre successivo furono aumentati di oltre 6.000 unità. Tale categoria è tuttora esistente.
Le norme attualmente in vigore per il reclutamento nell'Arma dei Carabinieri non mutano sostanzialmente da quelle contenute nel Regolamento Organico emanato con il R.D. n. 1169 del 14 giugno 1934 e ristampato dal Comando Generale dell'Arma nel 1963 per le denominazioni non più rispondenti al mutato ordinamento costituzionale dello Stato.