Non tutti sanno che...

PUNTO DI RIUNIONE

Veniva così chiamato il servizio compiuto fuori della cerchia urbana dai carabinieri di una Stazione per incontrarsi in un punto determinato con i militari di una o più Stazioni limitrofe allo scopo di adempiere il compito specifico loro fissato dal "foglio di servizio" (v. Giornale di servizio).
L'origine del "punto di riunione" coincide con le prime norme fissate per il servizio dei Carabinieri all'atto della costituzione del Corpo. Già nell'agosto del 1814 si stabilì infatti che i Carabinieri dovessero "far regolarmente le pattuglie e le corse sulle grandi strade, traverse, e specialmente nei luoghi sospetti comunicando vicendevolmente colle stazioni vicine".

Con le Determinazioni regie del 9 novembre 1816 venne disposto che i punti di riunione, chiamati allora anche "corrispondenze" venissero effettuati settimanalmente dalla Stazione con ciascuna delle Stazioni attigue entro un raggio di dieci miglia circa, allo scopo di "comunicarsi scambievolmente le notizie sopra tutto ciò che può interessare la pubblica sicurezza, e di prendere gli opportuni concerti per le operazioni a farsi relativamente alle ricerche ed arresti dei malviventi, come pure per la traduzione di brigata in brigata [stazione] dei prigionieri, ed infine la rimissione degli ordini, o lettere dei Superiori".

Le norme del Regolamento Generale dell'Arma del 16 ottobre 1822 modificarono quelle precedenti eliminando la periodicità settimanale e stabilendo che i punti di riunione avessero luogo nel modo, nei giorni e luoghi fissati dall'Ispettore Generale (Comandante Generale) sulla proposta inoltrata dai comandi di Divisione attraverso il comandante di Corpo, che allora dipendeva dall'Ispettore Generale (v. Ispezione Generale). Si dispose inoltre: "i punti di riunione non saranno mai, per quanto lo permette la località, stabiliti nelle osterie, e qualora non si potesse a meno, è proibito ai carabinieri di arrestarvisi oltre a quanto è indispensabile pel servizio". Si stabilì infine che, in caso di ritardo dei carabinieri d'una Stazione, quelli corrispondenti dovessero aspettare almeno un'ora e che i militari comandati al punto di riunione percorressero al ritorno, "sempreché non abbiano prigionieri in traduzione" strada diversa da quella dell'andata, seguendo l'itinerario loro assegnato e rientrando all'ora fissata dal comandante la Stazione a meno di circostanze impreviste.

La sola variazione importante apportata in merito dal Regolamento del 1892, settant'anni dopo, consistette nel considerare l'eventuale necessità di predisporre punti di riunione straordinari anche di notte, intesi soprattutto a proteggere "la circolazione sugli stradali" mentre con il Regolamento del 1912 la durata dell'attesa dei carabinieri ritardatari venne ridotta a mezz'ora.
Attualmente il punto di riunione non viene più eseguito, sia per l'immediata possibilità di comunicazione radio raggiunta dai comandi di stazione, sia per la celerità di spostamento dei servizi perlustrativi da essi comandati.