Non tutti sanno che...

PRIVILEGI DI GRADO E DI PENSIONE NEL CORPO DEI CARABINIERI

Sin dall'istituzione dei Corpo dei Carabinieri Reali era stato accordato ai suoi ufficiali il privilegio di avere grado superiore a quello corrispondente dell'Armata, denominazione che nel 1814 comprendeva tutte le Armi dell'Esercito.

Si ha conferma di ciò nel dispaccio della Segreteria di Guerra del 14 dicembre 1831, relativo al proposito del sovrano di limitare il servizio dei Carabinieri agli Stati di terraferma e di sostituirli in Sardegna con un Corpo di Cavalleggeri: "S.M., sempre intenta a promuovere il lustro della milizia ed essendo oggetto di particolare Sua attenzione il primo Corpo del Suo Esercito, ha manifestato di essere Sua precisa volontà che, mantenuto a conveniente numero il Corpo dei Carabinieri in terraferma e questo provvisto di pochi ma prescelti ufficiali cui un grado maggiore nell'Armata darebbe risalto e farebbe, più delli altri, distinti, si venisse così a ridurre, e di assai, la spesa che tuttora grava sul R. Erario".

Tale privilegio venne però soppresso con Rescritto di Carlo Alberto dei 26 ottobre 1833 ed in forza dello stesso documento i marescialli d'alloggio capi dei Carabinieri, equiparati ai sottotenenti dell'Armata con R. Viglietto 31 maggio 1831, cessarono di portare il distintivo di sottotenente.

Non si può affermare, però, che il privilegio in parola fosse stato del tutto escluso per gli ufficiali del Corpo dei Carabinieri, perché l'art. 8 del Regio Brevetto 31 maggio 1836 così dispose:
"Agli uffiziali è assegnata la pensione del grado immediatamente superiore, purché contino due anni di effettività del grado, di cui si troveranno rivestiti al momento dell'ammissione al trattamento di ritiro, con dichiarazione però, siccome già determinammo con brevetto nostro del 18 ottobre 1831, che in tal caso si ha sempre da tenere per base di calcolo il grado che gli uffiziali effettivamente occupano nel corpo, senza aver riguardo a quello di cui fossero fregiati nell'armata per anzianità o per tratto di speciale favore".
Nello stesso R. Brevetto venne inoltre stabilito: "Gli uffiziali del Corpo dei Carabinieri Reali godono del diritto di anzianità relativa sul totale dell'Arma di Cavalleria, sino al grado di maggiore inclusivamente, il quale diritto si realizza col mezzo dei gradi".

Per i sottufficiali e militari di truppa il Brevetto accordò i seguenti privilegi:

  • "Ai marescialli d'alloggio viene accordata la pensione stabilita per i sotto-tenenti, mediante due anni di sevizio continuo nel corpo nella qualità loro di marescialli d'alloggio.

  • Ai brigadieri e carabinieri è concessa la pensione fissata per il grado di cui è loro accordato il rango giusta il tenore dell'art. 6 delle presenti [ai marescialli d'alloggio del Corpo dei Carabinieri Reali è concesso il privilegio di precedenza su tutti gli altri bass'uffiziali dell'armata. Ai brigadieri e carabinieri è accordato il rango del grado immediatamente superiore, ma non ne godono pel comando, se non dopo i decorati dello stesso nell'armata], purché però i brigadieri contino due anni di servizio nel corpo in tale qualità, ed i carabinieri due anni di servizio effettivo nel corpo stesso.

  • I carabinieri provenienti da altri corpi conservano il diritto alla pensione di ritiro assegnata al grado da essi occupato nell'armata al momento del loro passaggio nei Carabinieri Reali purché però alla detta epoca già contassero due anni di servizio in tal grado.

  • E finalmente avuto riguardo alle maggiori fatiche a cui vanno in ogni tempo soggetti i marescialli d'alloggio, i brigadieri, ed i carabinieri, vogliamo che nel computar loro il tempo richiesto dal regolamento del 9 di giugno 1831 per il conseguimento della pensione di ritiro, ogni dieci mesi di servizio effettivo nell'Arma nella qualità di maresciallo d'alloggio, di brigadiere, e di carabiniere, escluso così il servizio prestato come uffiziale, o come allievo, siano ad essi calcolati per un anno intero".