Non tutti sanno che...

NORMATIVA MORALE (nei Regolamenti dell'Arma dei Carabinieri)

I principi generali di carattere morale relativi al comportamento del Carabiniere - ufficiale, sottufficiale o militare di truppa - si riscontrano nella premessa che di volta in volta ha accompagnato l'emanazione dei Regolamenti dell'Arma, ma anche nelle direttive occasionalmente impartite dai Comandanti Generali oppure, nell'ambito rispettivo, dai Comandanti di Legione. Queste direttive, però, hanno finito di massima con l'incorporarsi nelle premesse ai Regolamenti, che rappresentano pertanto l'essenziale e costante guida morale dei militari dell'Arma.

La norma originaria la troviamo nelle stesse parole che nelle Regie Patenti del 13 luglio 1814 motivarono la creazione del Corpo dei Carabinieri:
"Per ricondurre, ed assicurare viemaggiormente il buon ordine e la pubblica tranquillità, che le passate disgustose vicende hanno poco turbata a danno de' buoni, e fedeli sudditi Nostri, abbiamo riconosciuto essere necessario di porre in esecuzione tutti que' mezzi, che possono essere confacenti per iscoprire, sottoporre al rigor della Legge i malviventi, e male intenzionati, e prevenire le perniciose conseguenze, che da soggetti di simili sorta, infesti sempre alla società, derivare ne possono a danno de' privati, e dello Stato. ( .. ) E per avere con una forza ben distribuita i mezzi più pronti, ed adatti, onde pervenire allo scopo, che ce ne siano prefissi, abbiamo onde ordinata la formazione, che si sta compiendo, di un Corpo di Militati per buona condotta, e saviezza distinti, col nome di Corpo de' Carabinieri Reali, e colle speciali prerogative, attribuzioni, ed incombenze analoghe al fine che ci siamo proposti per sempre più contribuire alla maggiore felicità dello Stato, che non può andare disgiunta dalla protezione, e difesa de' buoni e fedeli Sudditi nostri, e dalla punizione de' rei".

Condizioni indispensabile alla realizzazione di tali finalità era che si creasse nei Carabinieri, attraverso lo spirito di Corpo, la loro piena efficienza morale, ciò che fu raggiunto con il concorso di tre fattori.

  • la rigorosa selezione dei militari di truppa della nuova Istituzione, operata tra i militari della preesistente Gendarmeria e tra i giovani di provenienza diversa;

  • la particolare situazione politico-sociale del momento, che rendeva pressoché unanime l'adesione dei piemontesi allo Stato appena ricostituito;

  • l'oculata scelta iniziale dei trenta ufficiali d'ogni grado destinati a formare i quadri del Corpo, i quali riuscirono ad imprimergli - con la collaborazione di sottufficiali a loro volta ben selezionati per qualità e attitudine - quelle caratteristiche che divennero poi tradizione.

L'indirizzo di comportamento morale dei Carabinieri appare ufficialmente per la prima volta nella lettera che il 6 dicembre 1822 il maggiore generale Giovanni Battista D'Oncieu de la Bàthie, Ispettore Generale dell'Arma (Comandante Generale), diresse al colonnello Giovanni Maria Cavasanti, comandante effettivo dei Carabinieri, per accompagnare il primo Regolamento Generale. La lettera così esordiva:
"Ho l'onore di trasmetterle un gran numero d'esemplari delle Regie Patenti del 12 ottobre p.p., e del Regolamento generale, approvato con lettere-patenti di S.M. in data del 16 di detto mese, relativo al servizio de' Carabinieri Reali in tutti gli Stati di S.M..
Mi valgo di questa circostanza importante, attesi i favori dei quali S.M. volle ricolmare questo degno Corpo, di cui affidò a V.S. ill.ma il comando, per riunirvi una Istruzione analitica, destinata a servire di norma ai bravi Militari che lo compongono".

Dallo stesso documento si riportano i brani più significativi:
"(...) Indipendentemente dalle girate d'ispezione prescritte (v.), dovranno gli Uffiziali visitare, più spesso che sarà loro possibile, le Stazioni sotto il loro immediato comando, e sotto la loro diretta invigilanza.
Devo qui ricordare ai signori Uffiziali, che se essi trascurassero questa parte così sostanziale dei loro doveri, dovressimo temere di vedersi introdurre nel servizio degli abusi condannevoli (...).
Quando un Uffiziale sarà convinto intimamente, che esso è risponsabile della condotta e del servizio de' Militari posti sotto i suoi ordini, e che da ciò dipende il suo onore e quello del Corpo, sentirà sicuramente la necessità di una vigilanza esatta sulla condotta degli uomini affidati alla sua istruzione e direzione in tutte le parti del servizio.
Questa invigilanza è tanto più necessaria, in quanto che il Corpo, che ha subito una grande variazione, e un aumento di forza, si trova in questo momento con un gran numero di reclute, che conviene istruire per renderle capaci e degne di un'Arma così distinta, e che ha resi servizi così importanti allo Stato".

Al concetto che segue si ispirerà costantemente, seppur variamente, la normativa essenziale dell'Arma:
"Il servizio della sicurezza pubblica, che più particolarmente è confidato al Corpo de' Carabinieri Reali, impone ai Militari che lo compongono, degli obblighi, i quali l'interesse generale, e la sicurezza dello Stato far loro apprezzare.
Se per una parte sono armati per raffrenare i buoni; con l'urbanità delle loro maniere concilieranno l'amore ed il rispetto al Governo che gl'impiega, e la stima generale sarà la ricompensa della loro buona condotta, egualmente che ogni volta che adempiranno ai loro doveri con esattezza e nel modo indicato dal regolamento generale, saranno accompagnati dalla pubblica considerazione".
E più avanti:
( .. ) "Conservino, lo ripeto, i Carabinieri Reali tutto il loro coraggio per prevenire, attaccare, arrestare ed inseguire i malviventi che sono denunciati, e per l'arresto de' quali o sono stati richiesti dalle Autorità, o sono autorizzati ad eseguirne il fermo dalle leggi e dalla natura stessa del loro servizio.
In tali casi devono essi farsi temere; ma quando si tratta di proteggere e mantenere la tranquillità fra i pacifici abitanti, devono allora farsi amare; senza del che giammai potranno acquistarsi quella stima, e quella considerazione, che così li precederà in tutte le loro operazioni, li faciliterà il buon successo, e li metterà in situazione di prestare dei servizi tanto importanti allo Stato, quanto preziosi alla gloria del Corpo distinto, del quale fanno parte
".

Le direttive impartite dal generale D'Oncieu vennero integrate nel Regolamento - composto di ben 631 articoli, intesi ad ordinare minutamente la vita interna del Corpo - da norme di vero e proprio indirizzo morale, come quelle di cui all'art. 471 relative ai doveri religiosi (v. Religione), particolarmente severe, e quelle dell'art. 526 poste a base dell'intero Capitolo III sulla Disciplina e che meritano di essere riportate nella loro parte introduttiva:
Art. 526 - "La disciplina, base principale dell'ordine in ogni milizia, deve dal Corpo dei Carabinieri Reali essere considerata come elemento che lo sostiene. Suddiviso per l'istituzione sua in tutti i punti dello Stato, questo Corpo non saprebbe esistere se non trovasse nella costante emulazione, nella cieca obbedienza, nella stretta unione, nella mutua considerazione e rispetto, nell'illimitato amore dell'ordine, quell'uniformità di sentimenti, quello spirito di corpo, che quantunque separati dal centro, vi tiene tutti i membri moralmente uniti, e ne conserva l'intera forza.
Pertanto da questi principi fondamentali, ed invariabili, ogni militare del Corpo stabilisce su di essi la base di tutte le sue azioni; è geloso di conservare quella riputazione, che, anche in genere di disciplina, si è l'Arma acquistata, e che contribuisce cotanto a renderne efficace l'istruzione, mentre scrupolosamente eseguisce i propri doveri, ne cura ad un tempo l'adempimento altrui coll'esempio, colla vigilanza e con severa repressione
".
I decenni che seguirono al 1822 sino alla promulgazione del secondo Regolamento Generale (1892) furono estremamente impegnativi per i Carabinieri, sia riguardo al loro impiego nelle tre Guerre Indipendenza, nella campagna di Crimea, nella lotta contro il brigantaggio, nella conquista di Roma e nelle missioni all'estero, soprattutto nel decennio di Creta (v.), sia per le notevoli responsabilità di carattere istituzionale che vennero ad incombere su di essi, in particolare nell'organizzazione dei comandi territoriali dell'Arma nelle regioni via via annesse al Regno d'Italia.

Di pari passo con tali vicende si svolse intensamente l'attività direttiva dei Comandanti Generali, dei generali dipendenti e dei comandanti di Legione, ma già l'Arma aveva raggiunto un tale grado di compattezza morale, da far sì che la "nota preliminare" al Regolamento Generale del 1892 si limitasse alle seguenti istruzioni, rivolte ai comandanti di Legione:
" In omaggio all'iniziativa che spetta a chi è rivestito d'una carica così importante, qual'è quella del comando di una legione, si è evitato di scendere a troppi particolari, per affermare nei comandanti il diritto e il dovere di applicare il Regolamento nello spirito che lo informa, secondo le circostanze, nell'interesse dell'istruzione della truppa e degli ufficiali, e del buon andamento del servizio.
La larga iniziativa lasciata ai capi include per essi lo stretto dovere di lasciarne, nella debita proporzione, e in ragione del grado ai loro dipendenti.
Non è già col prescrivere minutamente i procedimenti dell'istruzione e l'andamento delle operazioni di servizio che deve esplicarsi l'azione direttiva di comandante di corpo. Procedere in questo modo è fare opera dannosa, perché, non lasciando mai campo agli inferiori di regolarsi secondo il proprio criterio, si riducono a meccanici esecutori di quanto è loro ordinato.
La prontezza nel decidere, il sapere operare secondo il proprio giudizio, anche quando manchino gli ordini o quelli ricevuti non corrispondano più alla situazione, il sapere affrontare coraggiosamente la responsabilità delle proprie risoluzioni - doti essenziali in chiunque sia rivestito d'un comando - non possono svilupparsi là dove tutti siano stati abituati a operare secondo prescrizioni intese a regolarne ogni minimo atto.
Nelle varie istruzioni ed operazioni dev'essere con ogni cura sviluppato negl'inferiori questo sentimento dell'iniziativa. E' uno dei doveri più importanti d'un comandante di corpo. Siano agl'inferiori ben definiti gli scopi da conseguire, sia loro affidata tutta la responsabilità della riuscita, e non se ne restringa in alcun modo la libertà di azione nella scelta dei mezzi.
La responsabilità è un grande incitamento a operare e a porre nell'adempimento dei propri doveri tutta l'attività di cui si è capaci; l'abitudine invece di aspettare che tutto sia regolato dall'alto, anzi che educare e ritemprare il carattere, lo infiacchisce
".

La "nota preliminare" che accompagnò il successivo Regolamento Generale dei 1912, dopo avere ribadito per i comandanti di Legione il dovere "di lasciare a ciascuno dei propri dipendenti libertà d'azione corrispondente alle attribuzioni ed alle responsabilità di ognuno", introdusse norme che per la prima volta accomunarono ai doveri del comandante le prerogative morali del semplice carabiniere. Emergono infatti nella "nota preliminare" i seguenti principi:
(...) "Uno stesso compito si può eseguire egualmente bene in modi assai differenti, e perciò quello prescelto dall'inferiore non deve essere censurato, purché sia razionale, quand'anche non sia conforme al modo che si sarebbe preferito.
Nelle varie istruzioni ed operazioni il superiore oltre a sviluppare negli inferiori il sentimento dell'iniziativa deve ricordare che uno dei principali scopi cui deve tendere l'educazione militare, è quello di inculcare la coscienza della dignità personale, e del proprio valore come uomo e come soldato, nonché la necessaria fiducia nei compagni e nei capi. Deprimere tali sentimenti con parole o con atti, è fare uso riprovevole della propria autorità.
Alla perseveranza il superiore deve aggiungere l'energia e l'inflessibilità nell'esigere sempre e con lo stesso rigore l'osservanza di quei principi e di quelle norme che all'inferiore ha additate fin dal giorno in cui fu posto alla sua dipendenza.
Ma ciò sempre con quella calma severa, che non minaccia mai, che neppure perdona il poco zelo o la malavoglia, e che per la sua costanza ed immutabilità ispira appunto profondo rispetto e fa l'inferiore arrendevole per intimo convincimento.
La responsabilità è un grande incitamento ad operare ed a porre nell'adempimento dei propri doveri tutta l'attività di cui si è capaci. Epperciò anche il semplice carabiniere deve essere intimamente compreso che gli è personalmente ed unicamente responsabile delle sua azioni individuali, sia in servizio che fuori semizio e che egli, quale individuo pienamente cosciente, deve sapersi dirigere e moderare senza l'intervento superiore, la cui tutela, ove fosse resa necessaria, verrebbe a menomare la sua personalità.
Nell'accertamento pertanto di infrazioni o di irregolarità individuali, si dovrà evitare, in tesi generale, di far risalire la responsabilità ai superiori dei manchevoli, tranne che Le mancanze rilevate dimostrino evidente trascuratezza e men buono indirizzo per parte dei superiori stessi.
Affinché il lavoro degli ufficiali e militari tutti produca buoni frutti è necessario che sia fatto con lieto animo.
E ciò si ottiene quando il superiore nell'esigere dai sottoposti lo scrupoloso adempimento dei loro doveri, dia prova di stima e di riguardo; quando faccia in modo che vi sia varietà nelle occupazioni, che queste abbiano scopi ben definiti e chiari, e quando infine a ciascuno, entro la cerchia delle sue attribuzioni, lasci campo di liberamente esercitare il proprio criterio.
A tale uopo converrà tener presente che l'affiatamento completo ed il sentimento di devozione si ottengono solo quando il superiore dimostri costantemente di immedesimarsi dei bisogni degli inferiori; di preoccuparsi del loro benessere sostenendoli paternamente, nel limite del giusto, nella lotta difficile ch'essi quotidianamente incontrano per l'esatto adempimento dei loro doveri
".

I principi di cui sopra, stabiliti quasi alla vigilia del primo Centenario dell'Arma, costituiscono un testo che sembra tradurre l'eredità ideale raccolta nel corso di un secolo per trasmetterla alle generazioni successive dei Carabinieri. Tali principi furono infatti ricalcati nella "Premessa" al Regolamento del 11 Settembre 1953 e conservati sostanzialmente nella "Premessa" di quello vigente, che così li conclude:
( .. ) "Affinché il lavoro degli ufficiali e dei loro dipendenti sia fecondo di risultati positivi è necessario che sia svolto con animo lieto, in un clima di serenità e comprensione. E ciò si ottiene quando il superiore, nell'esigere dai sottoposti lo scrupoloso adempimento dei loro doveri, dia prova di stima, di fiducia e di riguardo; quando faccia in modo che vi sia verità nei compiti, che questi abbiano scopi ben definiti e chiari; quando dia a ciascuno, entro i limiti delle sue attribuzioni, libertà di operare secondo il proprio criterio: invero, l'affiatamento completo e il sentimento di solidarietà militare si ottengono soltanto quando il superiore riesce ad esaltare le energie dei dipendenti ed a sorreggere coloro che lavorano nel campo delle responsabilità; a rendersi esatto conto dei loro lavoro e delle difficoltà incontrate e superate, intervenendo soltanto se c'è qualcosa da correggere o migliorare; ad immedesimarsi dei loro bisogni ed a preoccuparsi del loro benessere; a sostenerli paternamente nella difficile e nobile fatica quotidiana che essi affrontano per l'adempimento del loro dovere".