Non tutti sanno che...

MANCANZE CARATTERISTICHE

Delle infrazioni della disciplina che possono essere commesse dai Carabinieri il vigente Regolamento Generale dell'Arma tratta sotto la generica denominazione di mancanze caratteristiche. Alle origini dell'Arma venivano chiamate "mancamenti disciplinari". Nel corso secolare della vita dell'Istituzione esse hanno formato costantemente oggetto di attenta considerazione (v. Disciplina) e di direttive severe quanto umane. La prima elencazione completa delle infrazioni disciplinari punibili apparve nel Regolamento Generale dell'Arma edito nel 1822, che così le classificò negli artt. 563 e 564:

art. 563: "I doveri d'ogni individuo del Corpo, tanto in genere di servizio, quanto in linea puramente militare, sono specificati nei diversi articoli di questo regolamento; a maggior governo però vengono quì appresso enumerati i diversi mancamenti, nei quali possono i Carabinieri trascorrere, e su cui devesi dai superiori d'ogni grado tenere stretta vigilanza, onde troncare nel suo principio ogni germe di vizio non solo, ma anche il menomo abuso nei rispettivi subordinati, e preservarli così dalle funeste conseguenze, cui li trae spesso l'impunità d'una prima ancorché leggera mancanza".

art. 564: "Sono considerati come mancamenti più o meno essenziali secondo le circostanze, le qualità, ed il grado di chi li commette:

  • l'inesattezza ancorché non maliziosa in qualche parte dell'eseguimento degli ordini e regolamenti, la mancanza di zelo, la pigrizia e la poca volontà nel servizio;

  • la trascuratezza nella tenuta e proprietà, nella conservazione del vestiario e delle armi;

  • il pernottare fuori della caserma;

  • il ritardare o mancare alle chiamate, ed altre prefisse per l'istruzione, il governo de' cavalli, distribuzioni, e simili servizi di caserma;

  • l'allontanarsi oltre il limite prefisso dalla propria caserma senza autorizzazione o giustificata urgenza di servizio;

  • il frequentare sconvenienti pratiche o compagnie, trattenersi nelle osterie, caffè e simili luoghi pubblici oltre il dovere, e per solo oggetto di gozzovigliare, eccedere nel bere o giuocarvi ancorché a giuochi non proibiti [il Regolamento di disciplina e di servizio del 31 marzo 1815 stabiliva al n. 4 dell'art. 5: "qualora si ubriacassero, i recidivi in questo abominevole vizio saranno alla terza volta giudicati indegni di appartenere al Corpo; il contrarre debiti"];

  • l'oltrepassare un permesso senza autorizzazione;

  • deviare in qualunque circostanza dalla strada prefissa, o ritardare, senza legittimo o constatato impedimento, l'arrivo al luogo di destinazione;

  • l'alterco coi colleghi, e con chiunque, anche estraneo al Corpo; l'intolleranza, e modi aspri, o sconvenevoli verso chicchessia, e specialmente verso le Autorità;

  • le indebite osservazioni in servizio, il mormorarne, gli sconvenevoli propositi e l'inobbedienza;

  • l'introdurre nella caserma senza plausibile motivo persone estranee al Corpo, e specialmente se di diverso sesso;

  • l'introduzione indebita, od il traffico nella caserma di commestibili, vino, od altri oggetti qualunque;

  • il commerciare, od esercire mestiere qualunque;

  • l'amoreggiamento, la seduzione, il matrimonio senza permesso;

  • il distrarre il fondo d'ordinario, od una somma qualunque data in consegna;

  • i modi ingiusti contro i detenuti;

  • la mancanza di segretezza;

  • il ritardo nell'esecuzione degli ordini e della richieste;

  • l'infrazione delle punizioni;

  • l'inesattezza, alterazione nei rapporti e specialmente nei processi verbali, e la trascuranza di redigerli;

  • vendere le armi, ed effetti d'ordinanza, od imprestarli, specialmente se a persone estranee;

  • l'ingiustizia verso gl'inferiori;

  • ed in una parola ogni trasgressione ai doveri, ed al servizio, ogni parzialità, imprudenza, mancanza di fermezza, e simili falli, e difetti, che, senza costituire delitto, caratterizzano sfavorevolmente l'individuo, soprattutto allorché è in essi recidivo."

L'ammodernamento dei rapporti sociali, inteso soprattutto come più elevato concetto della personalità umana, ha via via sensibilmente ridotto la casistica delle infrazioni disciplinari; mutando di conseguenza le specie delle relative sanzioni (v. Regolamenti Generali), senza però alterare il criterio fondamentale della fermezza e della severità nel reprimerle. Il titolo III - parte settima - del Regolamento vigente ("Mancanze caratteristiche") recita infatti al n. 450: "I doveri d'ogni militare dell'Arma sono specificati nei regolamenti in vigore. Qualunque trasgressione ad essi costituisce una mancanza che deve essere repressa. Per l'importanza e delicatezza dei speciali compiti devoluti all'Arma, talune mancanze devono essere però valutate e represse con criteri di maggiore severità, perché - se non troncare appena affiorate - esse possono avere dannose ripercussioni sull'andamento del servizio e gravi conseguenze per l'avvenire degli stessi militari.
E perciò di tali mancanze si dovrà tenere particolarmente conto sia per la concessione delle rafferme e sia nei giudizi d'avanzamento
".