Non tutti sanno che...

FERMA E RAFFERMA

Per i militari dell'Arma dei Carabinieri - Viene oggi considerato ferma il periodo di tempo necessario per dare ai cittadini chiamati alle armi una buona istruzione ed educazione militare, tale da conservare in essi - dopo il congedo - quel minimo di attitudine militare che ne assicuri immediato utile impiego nell'eventualità di richiamo alle armi.
In un passato ormai lontano, quando il reclutamento degli eserciti era esclusivamente volontario, le ferme erano assai lunghe, per l'interesse reciproco dei militari a garantirsi duratura occupazione remunerata e dello Stato ad essere lungamente servito. L'adozione della leva, cioè del servizio militare obbligatorio, accorciò notevolmente la durata della ferma - ne diede esempio nel 1806 la Russia, che poteva così contare sulla rotazione delle classi - e venne nel tempo stesso a creare il sistema delle forze permanenti come scuola di addestramento, da integrare, in caso di guerra, con la massa in congedo, già addestrata.
All'inizio del secolo XIX, nell'esercito del restaurato Regno sardo-piemontese, la ferma era ancora di lunga durata, tanto che, a breve distanza dalla creazione del Corpo dei Carabinieri, il vincolo di servizio per i suoi componenti venne così confermato in data 2 marzo 1815:

  • ferma di 12 anni per i nuovi arruolati,

  • ferma di 10 anni per coloro che già avevano prestato servizio nelle Regie truppe.

Si fissò inoltre un premio di "ingaggio" di lire 150 per i Carabinieri della specialità a piedi e di lire 350 per quelli a cavallo, sui quali ultimi pesava il carico di concorrere all'acquisto del quadrupede.
Con il Regolamento Generale del 16 ottobre 1822 l'ingaggiamento fu limitato a 10 anni, mantenendo inalterato il premio, ma vennero così precisate le norme relative:

  • reclutamento del Corpo dei Carabinieri formato con reclute volontarie dei Reggimenti di Fanteria e Cavalleria delle Regie Armate con almeno 4 anni di servizio (individui celibi o vedovi senza prole), cui il premio veniva corrisposto dopo aver prestato 35 mesi di servizio consecutivo nel Corpo;

  • reclutamento di individui provenienti dai Reggimenti con meno di 4 anni di servizio o dalla vita civile, i quali formavano la categoria di allievi carabinieri, cui il premio veniva corrisposto per metà all'arruolamento e per l'altra metà dopo la loro nomina a carabiniere effettivo.

Il Regio Brevetto del 31 maggio 1836 lasciò inalterati il sistema di reclutamento, la durata della ferma e la misura del premio - la lira manteneva allora stabile capacità di acquisto - ma dispose che il premio di assoldamento (v.), cioè d'ingaggio, venisse corrisposto agli allievi carabinieri solamente dopo la nomina a carabiniere e che al riassoldamento(v.), cioè alla rafferma, contratto per almeno cinque anni, si accompagnasse per i sottufficiali e i carabinieri un soprassoldo annuo di L. 90 (militari a cavallo) e di L. 54 (militari a piedi).

Con il dispaccio del Ministero della Guerra n. 17894-95 in data 14 novembre 1848 venne "chiarito" che nella ferma di 10 anni andava computato anche il tempo trascorso dal militare dell'Arma nella qualità di allievo carabiniere.
Una trattazione completa in materia di reclutamento per l'Esercito si ebbe con la legge del 20 marzo 1854, che per i Carabinieri ridusse la ferma d'ordinanza alla durata di otto anni, stabilendo che gli allievi carabinieri, all'atto della promozione a carabiniere, dovessero contrarre una nuova ferma, cessando però l'obbligo di terminare la prima. Il R.D. 24 gennaio 1861 sulla riorganizzazione del Corpo dei Carabinieri, istitutivo delle 13 Legioni territoriali, elevò il Deposito Allievi Carabinieri di Torino al rango di Legione, che divenne così la 14' (v. Scuola Allievi) ed ebbe priorità di costituzione rispetto a quelle territoriali.

In materia di riassoldamento (rafferma) l'art. 10 dei R.D. dei 7 luglio 1866 dispose che i militari dell'Arma dei Carabinieri potessero essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento, sempreché non avessero oltrepassato l'età di 40 anni. Con il riassoldamento aveva inizio una nuova ferma di 5 anni, alla quale andavano uniti i seguenti vantaggi:

  • un assegno sulla massa individuale (v.) non minore di L. 200; - un soprassoldo annuo di L. 300;

  • una pensione vitalizia di L. 300, a decorrere dalla ferma ultimata.

Bisogna arrivare alla legge n. 1973 dei 14 giugno 1874 per registrare un riordinamento completo delle rafferme. Venne infatti con essa stabilito:

  • (art. 1) la rafferma con premio è di tre anni e vi possono aspirare: i militari di truppa che, ultimata la ferma di anni 8, non abbiano oltrepassato l'età di anni 36; 40 se appartenenti all'Arma dei Carabinieri;

  • (art. 2) possono essere ammessi:
    - sino a 4 rafferme con premio, i sottufficiali dei Carabinieri;
    - sino a tre rafferme con premio, i sottufficiali di tutte le altre Armi;
    - sino a due rafferme con premio, i carabinieri non sottufficiali;
    - ad una sola rafferma con premio, tutti gli altri militari di truppa;

  • (art. 3) la decorrenza della rafferma comincia dopo l'effettivo compimento degli otto anni di servizio;

  • (art. 4) il premio di rafferma è di L. 150 annue ed il pagamento viene effettuato dalla Cassa Militare a mezzo di cartelle del debito pubblico del 5%;

  • (art. 5) il militare raffermato con premio, che cessa dal servizio, dopo compiuto una o più rafferme con premio, riceverà dalla Cassa Militare un capitale in cartelle del debito pubblico, 5%, la cui rendita sarà uguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva ...".

La rafferma con premio era però subordinata ai seguenti requisiti:

  • avere una costituzione fisica che offrisse garanzie di poter continuare a prestare "un buon servizio nell'Arma"

  • aver dato prove di buona condotta morale e disciplinare;

  • avere l'istruzione necessaria per poter disimpegnare le funzioni del proprio grado od impegno speciale.

La durata della ferma dei Carabinieri - fissata nel 1854 in otto anni - venne dal R.D. 19 luglio 1880 ridotta effettivamente ad anni cinque con la seguente curiosa formulazione dell'art. 4:
"I Carabinieri Reali dovranno contrarre la ferma di anni 9, dei quali ne passeranno 5 sotto le armi e 4 in congedo illimitato. Quelli provenienti da un'altra Arma, qualora avessero prestato uno o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro nel Corpo dei Carabinieri Reali". (Qui va messo in rilievo un lapsus del legislatore, che chiama Corpo quello che negli altri articoli dello stesso provvedimento viene chiamato Arma dei Carabinieri).

La medesima legge stabilì inoltre che i carabinieri, fossero o no graduati, compiuti cinque anni di servizio sotto le armi e qualunque fosse la loro provenienza, entro il limite d'età di 40 anni potessero essere ammessi a tre succ essive rafferme con premio, al termine delle quali era concesso di rimanere in servizio solo mediante rafferme annuali senza premio.

Tale complesso di norme fu modificato dalla circolare dei Ministero della Guerra del 12 marzo 1889, che determinò, per la sopravvenuta abolizione della Cassa militare, la capitalizzazione dei premi di rafferma in cartelle di rendita a carico della istituita Cassa dei depositi e dei prestiti.
La misura dei premi di rafferma venne modificata con la legge n. 315 dei 28 giugno 1891, che stabilì di elevare: da L. 150 a L. 200 annue (cioè a complessive L.600) il premio di prima rafferma, a L. 300 annue (quindi per un totale di L. 900) quello di seconda e terza rafferma.

Con R.D. n. 381 dei 13 giugno 1895 la competenza a concedere le rafferme con premio venne delegata dal Ministro della Guerra ai Comandanti di Corpo d'Armata e, per l'Arma dei Carabinieri, al suo Comandante Generale.

E' del 6 luglio 1911 la legge n. 684 che ridusse a tre anni la ferma dei militari arruolati nell'Arma dei Carabinieri, portata recentemente a quattro anni. Lo stesso provvedimento elevò da L. 300 a L. 400 il premio annuo della terza rafferma triennale. Con disposizione transitoria ispirata all'equità la legge stabilì che i militari dell'Arma già vincolati alla ferma di cinque anni fossero tenuti a compierla, concedendo però ad essi la facoltà di chiedere la prima rafferma triennale con premio se avessero compiuto tre anni di servizio.

L'importo dei premi di rafferma venne ritoccato con Decreto Luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919 che stabilì L. 1000 per la prima rafferma, L. 2000 per la seconda e L. 3000 per la terza, oltre ai conseguenti aumenti triennali della paga. La concessione delle rafferme triennali tornò ad essere di competenza dei Ministero della Guerra, quella delle ferme annuali fu demandata ai comandi di Legione, ma il R.D. 9 novembre 1923 n. 2625 restituì alla competenza dei Comandante Generale dell'Arma la concessione delle rafferme triennali.

A cinque anni di distanza dal ritocco dei premi di rafferma, con il R.D.L. n. 382 dei 2 aprile 1925 si ebbe addirittura la loro inversione a partire dal 1° ottobre 1924: L. 3000 per la prima rafferma triennale, L. 2000 per la seconda e L. 1000 per la terza.

Con legge n. 295 del 31 maggio 1975 è stato disposto che ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri che contraggono la ferma di anni 3, venisse corrisposto un premio di arruolamento, all'atto della nomina, di lire 250.000. Ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma veniva corrisposto all'atto del conseguimento della prima rafferma un premio di lire 350.000 ed al conseguimento della seconda un premio di lire 250.000.