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CAPITOLO I
LA REPRESSIONE DEL FENOMENO
1. Nuovo art. 318 c.p.
Corruzione per un atto d’ufficio Corruzione per l’esercizio della
funzione
Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue
ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra funzioni o dei suoi poteri, riceve indebitamente,
utilità , una retribuzione che non gli è dovuta, o ne
accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei per sé o per un terzo, denaro o altra utilità , o
mesi a tre anni. ne accetta la promessa, è punito con la
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un reclusione da uno a cinque anni.
atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della
reclusione fino a un anno.
Una delle modifiche penalistiche fondamentali della riforma sul piano del contrasto al fenomeno
della corruzione è stata l’introduzione della nuova fattispecie di “corruzione per l’esercizio della funzioneâ€
in luogo del precedente testo dell’art. 318 c.p.. Il legislatore ha riformulato il reato di corruzione
impropria recependo gli obblighi posti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione,
cosiddetta “Convenzione di Merida†del 2003 e dalla Convenzione penale sulla corruzione del
Consiglio di Europa, detta “Convenzione di Strasburgo†del 1999, ratificate
rispettivamente con legge 116 del 2009 e 110 del 2012.
Aspetto maggiormente innovativo è stata la scelta da parte del legislatore di rompere
il vincolo preesistente tra la fattispecie e l’atto d’ufficio, spostando così l’oggetto
dell’accordo corruttivo dal singolo atto all’esercizio di una funzione andando a colpire i cd
funzionari “a libro pagaâ€; scelta già sostenuta da precedente orientamento
giurisprudenziale che riteneva la mancata individuazione del singolo atto oggetto di
corruzione non escludente il reato (Cass. Pen VI sez. 15 febbraio 1999).
Tale innovazione apparentemente poco incisiva è funzionale sia a colmare lacune
create dall’evoluzione e dalla trasformazione della pratica corruttiva, sia a semplificare
sostanzialmente il profilo probatorio; questo perché si è assistito nel corso degli anni a
una pratica non fondata sulla compravendita di un atto, bensì su erogazioni proprio per
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