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Adriana
Sabato Vice prefetto vicario
Prefettura di Monza e della Brianza.
1. Edifici di culto e sedi di
associazioni con finalità religiose o culturali: elementi
identificativi
In base all'ultimo rapporto ISTAT, relativo all'anno 2008,
risiedono sul territorio italiano 2.759.528 extracomunitari, pari
al 4% dell'intera popolazione, concentrati per il 90,1% nelle
regioni del centro nord. Prevalgono gli albanesi (44%) ed i
marocchini (32%) ma sono presenti anche, in ordine decrescente,
ucraini, tunisini, indiani, serbi, cinesi nonché cittadini dello
Sri Lanka, Bangladesh, Macedonia, Filippine, Ecuador, Egitto,
Maurizio, Afghanistan.
La presenza nel nostro Paese di etnie con differenti convinzioni
religiose sottopone a sistematica verifica la laicità dello Stato
ovvero la sua "neutralità religiosa" offrendo spunti di analisi di
carattere sociologico e politico che incidono inevitabilmente anche
sul piano giuridico, sia della produzione normativa che
dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinaria, nonché
sull'attività amministrativa.
Nel quadro delle diverse, rilevanti problematiche che di recente
hanno suscitato interesse e dibattiti (scuola, simboli religiosi,
uso del velo) mi sembra di particolare attualità verificare come
possa essere declinato il diritto di libertà religiosa, nei diversi
aspetti della libertà di culto, di riunione e di associazione,
rispetto all'esigenza di osservare un corretto rapporto tra
destinazioni d'uso dei singoli beni e destinazioni di zona previste
dai piani urbanistici.
L'intervento generale ed autonomo dei pubblici poteri trova la sua
ragione e giustificazione - propria della materia urbanistica -
nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico
dei centri abitati anche attraverso la realizzazione dei servizi di
interesse pubblico nella loro più ampia accezione: essi comprendono
anche i servizi religiosi ed hanno l'effetto di facilitare le
attività di culto che rappresentano un'estrinsecazione del diritto
fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa.
Tematiche che oggi sono di particolare attualità in relazione alla
presenza soprattutto di comunità di religione islamica, giacché la
loro presenza viene talora avvertita con preoccupazione sospettando
che i luoghi di culto o di riunione abbiano poco a che fare con le
funzioni religiose così come concepite dalla cultura
occidentale.
In particolare le moschee - spesso solo dei piccoli locali - non
sono solo luoghi di culto ma anche di insegnamento, di assistenza
sociale, di preservazione dell'identità islamica in territorio
straniero. Viceversa le sedi dei centri culturali vengono talora
utilizzate come edifici di culto.
è importante allora individuare quali sono i criteri che possono
consentire la destinazione di un immobile a edificio di culto o a
sede di un'associazione o di un circolo culturale: a tal fine è
necessario verificare innanzitutto quali siano i principi
costituzionali atti a tutelare le attività che ivi si svolgono e
quindi valutare, alla luce della Costituzione e della
giurisprudenza, le norme che disciplinano l'edificazione o la
modificazione degli immobili destinate ad ospitarle.
Tale identificazione riveste importanza anche ai fini delle
eventuale applicazione delle disposizioni relative all'ordine
pubblico contenute nel r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e
nel relativo r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di attuazione
del T.U.L.P.S.).
2. Principi costituzionali e
disposizioni di pubblica sicurezza
La distinzione fra edifici di culto e sedi di associazioni o di
circoli rileva anche ai fini dei principi costituzionali e della
normativa da applicare.
Da un lato la tutela della libertà religiosa e dall'altro la tutela
della libertà di associazione e di riunione: diritti tutti di
libertà civile i cui contenuti ed i cui limiti tuttavia sono molto
differenti e quindi incidono in modo diverso anche sulla disciplina
urbanistica ed edilizia.
Normativa sulla quale, in questo ambito, le Regioni esercitano una
potestà legislativa concorrente ed i Comuni esplicano la propria
autonomia statutaria e regolamentare.
Proprio la diversificazione dei poteri - centrali e locali -
chiamati ad intervenire determina la necessità di avere chiarezza
sui principi fondamentali affinché il ricorso agli strumenti
normativi o amministrativi sia consapevole evitando
strumentalizzazioni e contenziosi.
La disciplina di questa complessa materia trova i propri principi
innanzitutto nella Costituzione.
L'articolo 19(1) vuole tutelare una delle possibili direzioni cui
l'espressione del pensiero può rivolgersi: il credo
religioso.
Ha così assicurato a tutti - e quindi non solo ai cittadini
italiani - la libertà di fede religiosa in ognuna delle sue
possibili esplicazioni:
- la libertà di professare, cioè di dichiarare con parole o atti
(o anche di non dichiarare) la propria fede, in forma individuale o
associata;
- di farne propaganda;
- di compiere i riti richiesti dal culto, privatamente o
pubblicamente, purché non contrari al buon costume(2).
Il limite posto all'esercizio dei culti non può essere esteso oltre
il confine espresso, rimanendo escluso ogni riferimento al ben
diverso principio dell'ordine pubblico. Inoltre il limite può
essere invocato solo quando si tratti di impedire la concreta
celebrazione di riti immorali non già l'astratta previsione che dei
riti stessi facciano le regole di quell'ordine religioso.
L'articolo 19 cost. ha inteso attuare un'integrale parificazione di
trattamento giuridico fra professione della fede cattolica e quella
di ogni altra specie di concezione religiosa.
Un altro grande problema della libertà religiosa è costituito
dall'art. 8 cost. che garantisce "eguale libertà alle confessioni
religiose" di fronte alla legge e prevede l'istituto dell'intesa
come strumento di regolamentazione dei rapporti tra Chiesa e
confessioni non cattoliche stabilendo che "i loro rapporti sono
regolati per legge sulla base delle intese con le rispettive
rappresentanze".
A partire dal 1985 numerose intese sono state stipulate tra lo
Stato italiano e varie confessioni religiose (valdesi, metodisti,
avventisti, battisti, luterani, comunità ebraica etc.).
Il problema dell'intesa comunque non è, in senso stretto, un
problema di libertà religiosa in quanto tutte le confessioni, come
sancisce l'articolo 8 cost., sono ugualmente libere davanti alla
legge, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno stipulato
un'intesa con lo Stato. Infatti tale principio, come vedremo più
avanti, è stato ribadito dalla Corte costituzionale in una decisone
in merito all'accesso delle confessioni religiose senza intese alle
facilitazioni ed ai contributi per l'edilizia di culto. Le
riunioni, anche quelle a scopo di culto, devono invece ritenersi
tutelate dall'art. 17 cost.(3).
Tale diritto incontra limiti - generali e particolari - a seconda
che tali riunioni avvengano in un luogo pubblico, aperto al
pubblico o in luoghi private.
Sarà utile innanzitutto chiarire la differenza tra tali
definizioni:
- "luogo pubblico" è quello in cui è possibile accedere, di
diritto e di fatto, in via permanente a ogni persona;
- "luogo aperto al pubblico" è un luogo chiuso in cui è consentito
l'accesso, a determinate condizioni, ad un numero indeterminabile
di persone, senza bisogno di invito personale (es. edifici di
culto);
- "luogo privato" infine è un luogo chiuso il cui accesso è
limitato a persone già nominativamente determinate (es. circoli
privati).
Ci sono allora limitazioni generali, estensibili cioè a tutte le
riunioni tenute in luogo pubblico, aperto al pubblico o privato,
che riguardano lo svolgimento in forma pacifica e senza armi, tali
cioè da non rappresentare un pregiudizio per l'ordine
pubblico.
Ci sono poi limitazioni particolari ritagliate sulla diversità dei
luoghi ove si svolgono le riunioni che si desumono anche dal
T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione.
In relazione al peculiare argomento che qui tratto interessa
rilevare che per le riunioni in luogo aperto al pubblico non è
richiesto il preavviso al Questore e un eventuale divieto
preventivo può essere imposto solo dal Prefetto ai sensi dell'art.
2 del T.U.L.P.S.
Tuttavia, quando le riunioni violino la sicurezza e l'incolumità
pubblica, da intendere anche come tutela della salute (es. divieto
riunioni in caso di epidemie), la loro trasgressione comporta la
possibilità da parte dell'autorità di pubblica sicurezza di
sciogliere anche riunioni lecitamente indette.
Gli incontri in luoghi privati godono dell'ulteriore garanzia
dell'inviolabilità del domicilio sancita dall'art. 14 Costituzione
e trovano l'unico limite nella possibilità che venga disposta
dall'autorità di pubblica sicurezza una vigilanza
dall'esterno.
Un intervento interno sarebbe possibile solo in presenza di
reati.
La professione della fede in forma "associata" previsto dall'art.
19 cost. deve ritenersi assoggettato alle condizioni richieste per
ogni altro tipo di associazione dall'art. 18 cost.(4) che esclude
qualsiasi autorizzazione preventiva ma fissa alcuni limiti cogenti
e precisamente:
- di non perseguire fini vietati ai singoli;
- di non avere carattere di segretezza e di non essere organizzata
militarmente.
Limiti diversi che volessero desumersi da presunte esigenze di
ordine pubblico non appaiono ammissibili. Ciò si desume sia da
un'interpretazione meramente letterale che sistematica del dettato
costituzionale.
Infatti da un lato l'art. 20 cost.(5) esclude ogni forma di
discriminazione o "l'imposizione di speciali limitazioni
legislative" legati alla peculiare finalità religiosa di
un'associazione dall'altro lo stesso art. 8 cost.(6) riconosce alle
confessioni il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti "in
quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico": appare insomma
impossibile imporre a tali associazioni vincoli ulteriori rispetto
a quelli consentiti dall'art. 19 cost.
Sotto questo aspetto non può rinvenirsi alcun elemento di
differenziazione fra le "confessioni" di cui all'art. 8 cost. e le
associazioni di cui all'art. 19 cost.: una differenza che il
legislatore ha voluto porre solo per quanto riguarda i rapporti con
lo Stato che non può inficiare comunque il principio generale della
libertà di "culto associato".
I principi costituzionali che ho qui molto sinteticamente
ripercorso sono sostanzialmente tesi a garantire la libertà delle
confessioni religiose quali strumento del più generale principio di
uguaglianza dei cittadini: è evidente come anche la disciplina
comune debba adeguarsi agevolando l'esercizio di un diritto di
libertà dei cittadini.
In particolare la normativa urbanistica ed edilizia può incidere
sull'esercizio concreto del diritto fondamentale ed inviolabile
della libertà religiosa ed in particolare sul diritto di professare
la propria fede e di esercitarne in privato o in pubblico il culto;
capire quando si è in presenza di edilizia di culto ovvero di sedi
di centri o di associazioni culturali è fondamentale al fine di
vagliare la normativa - costituzionale, urbanistica, fiscale e di
pubblica sicurezza - da applicare ed i principi costituzionali che
la devono ispirare.
3. Edilizia di culto: normativa e
presupposti della sua applicazione
Le fonti dalle quali attingere la disciplina in materia di
edilizia di culto sono diverse: statali, regionali e
comunali.
Le disposizioni statali comprendono le chiese e gli altri edifici
per i servizi religiosi tra le opere di urbanizzazione secondaria
al pari di altri servizi di pubblico interesse, disciplinandone
anche il regime fiscale.
La legislazione regionale individua le attrezzature di interesse
comune per i servizi religiosi (immobili destinati al culto,
all'abitazione dei ministri di culto e del personale di servizio,
alle attività di formazione religiosa, alle attività educative,
culturali, sociali, ricreative e di ristoro), definisce i criteri
sia per l'assegnazione delle aree a tali servizi nell'ambito della
pianificazione comunale sia per l'erogazione di specifici
contributi.
Pur nella diversità delle soluzioni concretamente adottate, tale
sistema normativo è deputato a definire gli strumenti urbanistici
attraverso i quali individuare le aree destinate ad edifici di
culto ed alle relative attrezzature religiose (es. abitazione dei
ministri di culto, immobili destinati ad attività di formazione
religiosa o educative,culturali, ricreative), i criteri per
l'erogazione dei contributi a valere su appositi fondi alimentati
dagli oneri di urbanizzazione secondaria, condizioni e vincoli di
destinazione.
Ma quando si è in presenza di un edificio di culto? è sufficiente
la qualificazione data dagli interessati o essa deve essere
accompagnata da requisiti soggettivi delle organizzazioni
richiedenti ed oggettivi dell'immobile?
Sulla base dei principi rinvenibili nel nostro ordinamento e nella
giurisprudenza sembra evidente come si debbano considerare un
insieme di fattori.
La prospettazione fornita nella domanda non può essere esaustiva ma
deve essere accompagnata da una verifica dei requisiti soggettivi
ed oggettivi.
In particolare, sotto il primo profilo, non sempre può essere
facile distinguere le confessioni religiose dalle altre
organizzazioni sociali: nel nostro ordinamento infatti mancano
criteri legali precisi che definiscono le "confessioni religiose" e
né si possono ritenere tali solo quelle che hanno raggiunto
un'intesa con lo Stato.
L'esistenza di un'intesa con lo Stato non è un criterio esaustivo
atto a distinguere le confessioni religiose da altri fenomeni di
organizzazione sociale che pretendessero di accedere ai benefici
previsti per l'edilizia di culto(7).
Le intese infatti sono lo strumento previsto dalla Costituzione per
la regolazione dei rapporti fra le confessioni religiose con lo
Stato per gli aspetti che si collegano alle specificità delle
singole confessioni o che richiedono deroghe al diritto comune: non
sono e non possono essere invece una condizione imposta dai
pubblici poteri alle confessioni per usufruire della libertà di
organizzazione e di azione né per usufruire di norme di favore
riguardanti le confessioni religiose.
D'altronde la stipulazione delle intese è rimessa non solo alla
iniziativa delle confessioni interessate, le quali potrebbero non
avvalersene beneficiando solo del generale regime di libertà e
delle regole comuni stabilite dalla legge, ma anche, per altro
verso, al consenso prima del Governo - che non è vincolato neppure
dalla richiesta della confessione a negoziare e stipulare l'intesa
- e poi del Parlamento, cui spetta di deliberare le leggi che,
sulla base delle intese, regolano i rapporti delle confessioni
religiose con lo Stato.
Pertanto nulla quaestio quando sussiste un'intesa con lo Stato ma
in mancanza di questa è necessario ricorrere ad altri criteri quali
precedenti riconoscimenti pubblici oppure lo statuto da cui risulti
il carattere religioso delle finalità istituzionali.
Tuttavia possono esserci confessioni religiose prive dello statuto,
strutturate come semplici comunità di fede: in tal caso potrà
essere rilevante la comune considerazione, la presenza diffusa,
organizzata e stabile sul territorio.
Pertanto secondo la giurisprudenza costituzionale per qualificare
un'organizzazione sociale come confessione possono valere diversi
criteri, non vincolati alla semplice autoqualificazione o alla
presenza di intese ma anche alla presenza organizzata nell'ambito
del comune ove si vogliono realizzare gli interventi edilizi e le
attrezzature di interesse comune per servizi religiosi.
Va poi verificato il progetto nella sua oggettività.
La recente giurisprudenza(8) ha cominciato ad enucleare alcuni
criteri che, benché non risolutivi, costituiscono un utile
parametro di decisione soprattutto perchè ha privilegiato gli
aspetti oggettivi.
In pratica assumono rilevanza le concrete caratteristiche dei
locali, indipendentemente dall'intenzione espressa dagli
interessati o evidenziata nello statuto dell'associazione.
Pertanto un edificio di culto si configura laddove:
- l'oggettiva idoneità di larga parte della struttura ad ospitare
riti religiosi è in sé sufficiente a farne ravvisare la prevalente
destinazione a luogo di culto. Non è neppure rilevante che a tale
vocazione non sia stato riservato l'intero spazio a disposizione,
posto che il modello di moschea, quale si incontra nei paesi di
fede mussulmana, assolve anche a compiti diversi da quelli di una
chiesa cristiana;
- la presenza di spazi dedicati allo svolgimento di attività
culturali, sociali e di studio, laddove vi siano spazi
preponderanti dedicati alla preghiera, non basta a dimostrare il
contrario;
- la planimetria del progetto relativo ad un centro di religione
islamica evidenzia, fra i vari previsti, un locale pari alla metà
della superficie totale disponibile ed espressamente destinato a
sala riunioni dedicata ai fedeli - oltretutto ospitando il mihrab
orientato verso la mecca - ...con locali accessori per attività
sociali e religiose.
Viceversa non può essere considerato luogo di culto
l'immobile:
- "utilizzato da un'associazione culturale il cui fine religioso
rivesta carattere di accessorietà e di marginalità nel contesto
degli scopi statutari". La previsione statutaria che comprenda tra
gli scopi dell'associazione "organizzare preghiere individuali e
collettive" ovvero "far rivivere gli insegnamenti del Profeta e la
rivelazione Divina" non costituiscono quindi elemento sufficiente a
identificare detta sede come luogo di culto;
- "ove si svolgano, saltuariamente e privatamente, preghiere
religiose", tanto più ove si consideri che non rileva di norma ai
fini urbanistici l'uso fatto dell'immobile in relazione alle
molteplici attività umane che il titolare è libero di
esplicare(9).
In definitiva lo spazio assegnato in maniera preponderante a
riunioni religiose, che si può rilevare dalle planimetrie del
progetto presentato con la domanda per ottenere il permesso di
costruire o la modificazione dell'immobile, connota in termini
quantitativi la funzione svolta dall'edificio. É evidente
l'importanza di tale prospettazione per le conseguenze che ne
discendono.
Le chiese e gli altri edifici per i servizi religiosi sono compresi
tra le opere di urbanizzazione secondaria al pari di altri servizi
di pubblico interesse: devono sorgere in zone urbanisticamente
dedicate, atte a sopportarne l'impatto (es. parcheggi), e con
criteri edilizi tipizzati (es. parametri igienico-sanitari, di
sicurezza, di superfici).
Inoltre è rimesso alla legislazione regionale l'individuazione
delle percentuali di aree e di contributi di urbanizzazione
secondaria comunali da destinare ai servizi religiosi.
In particolare la Corte Costituzionale(10) ha sottolineato che
mentre è legittimo proporzionare l'elargizione delle risorse
finanziarie ricavate dagli oneri di urbanizzazione all'entità della
presenza sul territorio della confessione religiosa, è illegittimo
condizionare tale erogazione all'esistenza di intese con lo Stato
italiano.
Infatti la realizzazione di edifici destinati a servizi religiosi
"ha per effetto di rendere concretamente possibile, e comunque di
facilitare, le attività di culto, che rappresentano
un'estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della
libertà religiosa espressamente enunciata dall'art. 19 della
costituzione. In tale campo perciò l'intervento dei pubblici poteri
deve uniformarsi al principio supremo della laicità dello Stato …
che implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma
garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di
religione, in regime di pluralismo confessionale e
culturale".
Inoltre le chiese essendo luoghi funzionali all'esercizio della
libertà di culto ma aperti al pubblico, beneficiano della tutela
prevista dall'art. 19 cost. ma non possono essere utilizzate " per
manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non
attinenti al culto " (art. 20 del regolamento di esecuzione del
T.U.L.P.S.).
4. Sedi di associazioni con fini
religiosi o luoghi di ritrovo: requisiti
Le sedi di associazioni devono anch'esse rispettare determinati
standard urbanistici ed edilizi: possono aprire in determinate zone
e, inoltre, il locale deve essere conforme alle norme edilizie,
igienico - sanitarie e ai criteri di sicurezza (sorvegliabilità e
normativa antincendio).
Talora si assiste al fenomeno di locali finalizzati ad attività
commerciali o produttive, posti quindi in apposite zone
urbanistiche, per i quali viene chiesta la modificazione di
destinazione urbanistica per utilizzarli come sedi di
associazione.
La giurisprudenza(11), in proposito, ha un orientamento teso a
circoscrivere le deroghe alle destinazioni d'uso degli immobili in
considerazione della necessità di non travolgere attraverso di esse
le esigenze di ordine urbanistico recepite nel piano: rientrano tra
le prescrizioni derogabili pertanto solo le norme di dettaglio che
non coinvolgono l'impostazione e le linee direttrici dello
strumento urbanistico.
In tali casi la verifica di detti requisiti deve essere rigorosa
valutando sia di non essere in presenza di un luogo di culto, che
richiederebbe zone urbanistiche dedicate, sia il corretto rapporto
tra destinazione d'uso dei singoli beni e destinazioni di
zona.
Inoltre le modifiche di destinazione d'uso, potendo comportare un
impatto urbanistico diverso e rilevante per l'area interessata,
suggeriscono un preventivo coinvolgimento dei residenti o delle
aziende interessate.
Infatti la giurisprudenza ha censurato l'omessa comunicazione di
avvio del procedimento amministrativo alle ditte che avevano
rappresentato dubbi e perplessità a proposito del ventilato
intervento edilizio giungendo all'annullamento degli atti
impugnati. Da ciò consegue che la legittimazione ad adire il
giudice amministrativo è stata riconosciuta a coloro che hanno uno
stabile collegamento territoriale con la zona interessata
dall'attività edilizia e che lamentino la lesione attuale di uno
specifico interesse di natura urbanistico edilizia quale diretta
conseguenza della realizzazione dell'intervento.
In particolare il mutamento di destinazione d'uso di un immobile
posto in zona artigianale da capannone a sede di associazione
islamica è stato annullato sul presupposto che ha arrecato
pregiudizio ai valori urbanistici della zona artigianale.
Va peraltro considerato come le sedi di associazioni e di circoli
possano essere considerati luoghi privati, tutelati quindi
dall'art. 14 cost., solo qualora al loro interno non vi sia
somministrazione di alimenti e bevande o qualora le tessere di
iscrizione non siano rilasciate al pari di biglietti di accesso: in
tale ultima ipotesi si devono considerare luoghi aperti al pubblico
con le conseguenze già viste in materia di poteri di controllo da
parte delle forze dell'ordine.
La materia è evidentemente complessa e delicata insieme:
integrazione, trasparenza e legalità si raggiungono anche
attraverso la pratica del culto in luoghi pubblici o aperti al
pubblico destinati alla preghiera. È l'orientamento del Comitato
per l'Islam italiano che si è recentemente espresso in questo
senso per incentivare lo spostamento delle pratiche religiose dei
fedeli musulmani dai luoghi privati, dove si svolgono in
prevalenza, ai luoghi pubblici.
Va dunque evitato di utilizzare posti in cui formalmente si
svolgono attività culturali, ricreative, sportive o commerciali,
trasformandoli in sostanza in luoghi di culto.
In ogni caso sarebbe improprio utilizzare la disciplina urbanistica
ed edilizia per coartare diritti costituzionalmente garantiti o
viceversa per delegarle la soluzione di questioni di rilevante
interesse e di estrema difficoltà: appare necessaria un legge sulla
libertà religiosa che risolva tali questioni.
Approfondimenti
(1) - Articolo 19 cost. "Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume".
(2) - Ma cosa si deve intendere per buon costume?
Non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo,
ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella
società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il
rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della
Costituzione.
Solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è
colpita negativamente, e offesa, da atti lesivi della dignità di
ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività,
deve scattare la reazione dell'ordinamento. E a spiegare e a dar
ragione dell'uso prudente dello strumento punitivo (previsto
dall'art. 529 c.p.) è proprio la necessità di un'attenta
valutazione dei fatti da parte dei differenti organi giudiziari. La
descrizione dell'elemento materiale del fatto-reato, indubbiamente
caratterizzato dal riferimento a concetti elastici, trova nella
tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare escluso il
pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie. Quello della
dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che
permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere
sull'interpretazione di quella parte della disposizione in esame
che evoca il comune sentimento della morale . Pertanto (...) il
"buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore
di libertà individuale (...), ma è, piuttosto, diretto a
significare un valore riferibile alla collettività in generale
(...). Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono
nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando
pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non
consenzienti o della collettività in generale (sentenze Corte
Costituzionale 11 luglio 2000, n. 293 e n. 368/1992).
(3) - Art. 17 cost. "I cittadini hanno diritto di riunirsi
pacificamente senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto preavviso delle riunioni in luogo
pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono
vietarle soltanto per comprovati motivi di pubblica sicurezza o di
incolumità pubblica".
(4) - Art. 18 cost. "I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e
quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare".
(5) - Art. 20 cost. "Il carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto di un'associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività".
(6) - Art. 8 cost. "Tutte le confessioni religiose sono ugualmente
libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla
cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I
loro rapporti sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze".
(7) - Corte Costituzionale, sentenza del 6 luglio 2002, n.
346.
(8) - TAR Lombardia (sez. II) del 25 ottobre 2010 n. 7050; TAR
Emilia Romagna Parma (sez. I) del 26 novembre 2009, n. 792; T.R.G.A
Trentino Alto Adige del 7 maggio 2009, n. 150.
(9) - TAR Lombardia (sez. II) del 17 settembre 2009, n. 4665.
(10) - Corte Costituzionale, sentenze del 19 aprile 1993, n. 195 e
16 luglio 2002, n. 346.
(11) - TAR Emilia Romagna, Bologna, sentenza del 21 giugno 2006, n.
875.
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