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Marcello Savastano
frequentatore del 17° corso di Perfezionamento
alla Scuola Ufficiali Carabinieri

Matteo Martellucci frequentatore del 17°corso di
Perfezionamento
alla Scuola Ufficiali Carabinieri
1. Premessa
La c.d. "legislazione d'emergenza", di cui quella antimafia è
solo uno dei tanti volti, è cucita spesso su un tessuto normativo
preesistente, con esiti pericolosamente oscillanti tra
l'assimilazione e il rigetto. In un pendolo siffatto potrebbe
insinuarsi il rischio, e di fatto è successo, di perdere una
visione complessiva dell'ordinamento, visione utile ad eliminare
presenze antinomiche intestine, oppure di lasciarsi sfuggire tra le
mani il fondamento razionale del calcolo penale, violando «la
proporzione tra la pena e la qualità del delitto […] determinata
dall'influenza che ha sull'ordine sociale il patto violato»(1).
Vale a dire che l'incisività estemporanea e la celerità con cui il
Legislatore interviene per soddisfare talune morbosità criminali,
anche se contingenti e/o amplificate dall'opinione pubblica,
potrebbero andare a discapito della coerenza logica dell'intero
impianto normativo. È come inciampare nella Suburra, tra la
perniciosità e la grossolanità dell'errore giuridico.
Ecco che diviene doveroso ingranare correttamente epifanie
criminali, contraddistinte da un disvalore etico gravissimo e
denso, all'interno di un meccanismo repressivo efficace, il più
possibile lontano dal pericolo di precipitare nella schizofrenia
legale o nel paradosso interpretativo.
La fibra tematica dell'articolo proposto recepisce il
disorientamento generato dalla compresenza, apparentemente
incongruente nell'assetto penale, di dettati normativi inerenti a
lacerazioni sociali di straordinaria rilevanza: la criminalità
organizzata, sia anche nel mero guscio operativo o nella tensione
finalistica latente (la c.d. "aggravante mafiosa", art. 7 l.
203/91), e l'omicidio punibile con l'ergastolo.
L'incongruenza consisterebbe proprio nell'incompatibilità della
circostanza speciale con un delitto, appunto, punibile con
l'ergastolo: per non arrivare ad esiti francamente stravaganti, è
necessario incidere la membrana letterale dell'art. 7 l. 203/91,
portando alla luce lo spessore della novella nel suo insieme e la
consistenza tipica del frammento circostanziale.
La rilevanza di una fusione organica tra le disposizioni presentate
è confermata dall'insistenza con cui la Cassazione s'è concentrata
sul punto, l'attualità dalla recentissima giurisprudenza (in
particolare la sentenza delle Sezioni Unite n. 337/2009). Non è
comunque agevole conciliare in poche battute tutte le pronunce, e
per di più la ricerca di un leitmotiv si inerpica su sentieri
argomentativi eterogenei, sui quali conviene - anche succintamente
- soffermarsi.
Il crinale descrittivo del testo, pertanto, si svolgerà
assecondando per quanto possibile la somatica generale della
quaestio juris.
2. L'aggravante mafiosa
a. Il significato della legge n. 203 del 1991
La legge n. 203 del 1991 si innesta in un contesto storico e
politico preciso(2), da cui derivarò una serie di conseguenze sul
piano tecnico-giuridico(3) che non possono sfuggire. È evidente,
peraltro, che l'impulso normativo che il Legislatore impresse
all'ordinamento antimafia tra la fine degli anni Ottanta e i primi
anni novanta fu il riverbero di una nuova considerazione del
fenomeno mafioso(4): esso venne inserito nell'intelaiatura logica
dell'ordinamento giuridico, passando alla tendenziale
qualificazione di Cosa Nostra come Stato nello Stato (prima era
stata diffusamente e confusamente intesa come specchio di società
tradizionale; come impresa; come organizzazione; come ordinamento
giuridico politico-militare(5)). Successivamente, lo schema
definitorio suddetto devierà alcuni aspetti concettuali in
direzione di una visione della mafia quale anti-Stato, lasciando
intendere una sorta di attaccamento parassitario delle grinfie
mafiose alle maglie del potere legale. Un paradigma interpretativo
di questo genere doveva giocoforza innescare una certa incisività
(era improponibile, per di più, un'integrale trasposizione
positiva) delle misure di contrasto nel mondo chiaroscurale della
contiguità mafiosa, ossia nel tessuto connettivo e compiacente tra
società, mafia tout court ed istituzioni, riuscendo altresì a
sgrondare l'emotività (a cui l'opinione pubblica e la sensibilità
collettiva eo tempore iniquo non erano certo estranee) dall'azione
nomopoieutica, a beneficio dell'efficacia della stessa e della
rispondenza ad un disegno logico e dottrinale.
Introdotti in quest'ottica, quindi, la legge 203/91
conteneva(6):
a) aggiornamenti all'ordinamento penitenziario(7), in ordine alla
valutazione di pericolosità dei detenuti, internati condannati per
gravi delitti, che chiedono la concessione di benefici
penitenziari. Centro gravitazionale delle novelle legislative, è
l'art. 4-bis, frutto travagliato e sofferto di diverse riscritture,
anche di ondivago orientamento, che, pur sedimentatesi nel nuovo
testo, davano adito ancora a critiche e perplessità. Il proprio
elemento contenutistico costituì il grimaldello per lo
scardinamento e lo stravolgimento della riforma penitenziaria del
1986. In particolare, il primo comma stabiliva che riguardo ai
condannati per alcuni delitti(8), l'assegnazione al lavoro esterno,
i permessi premio e le misure alternative previste al capo VI
dell'ordinamento penitenziario potevano essere concessi «solo se
[fossero stati] acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva». Una
disciplina mitigata era prevista, invece, per i responsabili di
altri reati, certo non meno riprovevoli ma maturati in un diverso
contesto (quali l'omicidio volontario, la rapina e l'estorsione
aggravata, la produzione ed il traffico illecito di quantità
ingente di sostanze stupefacenti), cui i benefici de quibus
potevano essere concessi «solo se non vi [fossero stati] elementi
tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalità organizzata o eversiva». Il risultato fu la creazione
dei detenuti di "serie B", a cui il legislatore, utilizzando lo
strumento della prova, scientemente precludeva la fruibilità dei
suddetti istituti premiali. Si chiudeva, altresì, la porta in modo
surrettizio a principi quali l'uguaglianza dei condannati, la
rieducazione degli stessi, il trattamento individualizzato. La
formula probatoria negativa(9) faceva ricadere in capo ai
condannati l'onere di dimostrare la cesura totale e l'assenza di
contatti con gli ambienti malavitosi(10). Altro punto cardine del
d.l. 152/91 è il nuovo art. 58-ter, o.p., il quale prevede la
decadenza delle limitazioni sopra citate nel caso i condannati ad
uno dei delitti di cui all'art. 4-bis comma 1º o.p. collaborino con
la giustizia: in ciò il viatico per l'ingresso di una nuova
dimensione di premialità che avesse, quale contraltare, non la
risocializzazione del reo, bensì la collaborazione accordata
all'apparato giudiziario, dopo la condanna, utile alla
ricostruzione dei fatti e all'individuazione dei relativi autori.
Di conseguenza, tutto slittava nell'alveo di un mero rapporto
contrattuale a carattere sinallagmatico. Sulla scia di sangue dei
primi anni '90, la necessità di approntare più efficaci strumenti
per il contrasto della criminalità organizzata si fece urgente ed
improcrastinabile. All'appello accorato dei magistrati e delle
Forze di Polizia, il Legislatore rispose in maniera decisa, ma non
sempre ponderata e coerente. La sveltezza della stesura e le
difficoltà interpretative portarono la Corte Costituzionale ad
intervenire sull'architettura testuale, con ben otto significative
sentenze(11) (pur mantenendo in vigore l'art. 4-bis), per ribadire
la centralità del diritto alla salvaguardia della c.d.
"progressione trattamentale".
La Consulta fissa nel contempo anche due guide lines, indirizzate
al Legislatore, così riassumibili(12):
1) ogni provvedimento negativo incidente sul regime penitenziario
del detenuto deve derivare da una condotta addebitabile al
condannato stesso;
2) in nessun caso le finalità di prevenzione generale e di difesa
sociale, proprie della pena, possono spingersi fino al punto di
rendere lecito il pregiudicare la finalità rieducativa della
stessa;
b) ridefinizione delle circostanze aggravanti previste dalla legge
n. 575/1965 e introduzione della circostanza aggravante speciale
(l'articolo 7, appunto, rivolto alle condotte di agevolazione
mafiosa e commissione di reati attraverso il metodo mafioso).
L'articolo 8, inoltre, prevede una speciale attenuante consistente
in una diminuzione di pena nei confronti del concorrente che si sia
dissociato dall'associazione e che abbia collaborato con le Forze
di Polizia. La concessione dell'attenuante speciale, si noti, si
fonda sull'utilità obiettiva della condotta, consistente nel
proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato
conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa (la concessione
delle attenuanti generiche, invece, si attiva in considerazione di
una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a
delinquere del colpevole)(13). Si solidifica, così, una normativa
premiale per i collaboratori mafiosi, sulla scorta dell'esperienza
antiterroristica formatasi sotto la vigenza dell'analoga legge del
dicembre 1979;
c) consistenti ritocchi alla legislazione penale, processuale
penale e speciale in materia di armi e di aggravanti per gli adulti
che determinano minorenni o persone non imputabili a commettere
reati o che, comunque, concorrono con essi;
d) istituzione di servizi centrali e infrastrutturali di polizia
giudiziaria delle tre Forze di Polizia (art. 12). Ipso iure, le
"amministrazioni interessate" hanno il compito di "assicurare il
coordinamento delle attività investigative relative ai delitti di
criminalità organizzata"(14);
e) sostanziali interventi nei campi della Pubblica Amministrazione
(procedure d'appalto, Sezioni regionali della Corte dei Conti,
Comitati provinciali della pubblica amministrazione, Comitato
Tecnico Centrale per l'esecuzione di demolizione di manufatti) in
cui la sensibilità all'infiltrazione mafiosa è particolarmente
accentuata;
f) modificazioni relative alla territorialità delle misure di
prevenzione personali (art. 20, 1° comma e art. 24).
b. "Metodo" e "agevolazione" mafiosa
Il testo della norma di cui all'articolo 7 della l. 203/1991 fa
esplicito riferimento a due condotte aggravanti che, almeno per
quanto possibile e senza scadere in capziosità lessicologiche,
vanno distinte e comprese nella loro portata semantica: il metodo
mafioso e l'agevolazione.
Per ciò che attiene al metodo, esso non può che ricondursi
direttamente ai caratteri dell'associazione mafiosa, positivamente
elencati nell'articolo 416 bis: la forza di intimidazione(15) e la
condizione di assoggettamento ed omertà(16). Il nodo gordiano
potrebbe essere proprio l'individuazione degli elementi suddetti in
una condotta non ontologicamente collegata al 416 bis e, di
conseguenza, aggravata dalla norma speciale.
In realtà il problema è facilmente superabile, tenuto conto che lo
schema del reato previsto dall'articolo 416 bis si qualifica non
solo per il modus operandi ma anche per la specificità del bene
giuridico leso o, meglio, per le finalità perseguite dal sodalizio
criminoso in analisi (tassativamente indicate dal terzo comma
dell'articolo: acquisizione in modo diretto o indiretto della
gestione o comunque del controllo di attività economiche, di
concessioni, di appalti e di servizi pubblici per realizzare
profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero
l'impedimento o l'ostacolo del libero esercizio del voto o il
procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni
elettorali). Occorre quindi svincolare il metodo (che,
etimologicamente, fa riferimento alla strada attraverso la quale si
giunge all'esito) dall'impianto teleologico del reato,
casisticamente individuabile e diversificabile. Una certa
giurisprudenza, peraltro, rileva che la natura mafiosa di
un'associazione per delinquere non è determinata dagli scopi che
questa si prefigge, bensì dal metodo impiegato(17).
L'agevolazione, dal canto suo, è un nocciolo concettuale piuttosto
raro nell'ordinamento penale. Essenzialmente, la sporadicità con
cui si rinviene questa particolarissima condotta è dovuta alla
difficoltà di distinguere l'agevolazione (art. 418 c.p.; art. 7 l.
203/91) dal favoreggiamento (artt. 378 e 379 c.p.) e dal concorso
esterno: ed è proprio per questa ragione che la Cassazione e la
dottrina hanno più volte tratteggiato i connotati della fattispecie
in analisi attraverso una descrizione in negativo, partendo, cioè,
dalle differenze con altri reati.
Il perno usato per sceverare l'agevolazione da altre condotte
criminose è l'art. 418 c.p.(18). La norma ha una natura
sussidiaria, scaturita dalla riserva espressamente prevista in
apertura(19), e si configura come delitto monosoggettivo
("modernizzato" dalla l. 438/2001, di conversione del d.l.
374/2001) allorché il reo dia rifugio o fornisca vitto a favore di
talune delle persone che partecipano all'associazione (Cass. I,
13-06-1987). Secondo alcuni Autori e magna pars della
giurisprudenza (significative: Cass. I, 17-06-1987; Cass. II,
13-10-1988, Cass. VI, 16-04-2004, n. 17704), il criterio
discriminante dal favoreggiamento è di natura meramente
cronologica: si configura un reato piuttosto che un altro a seconda
che vi sia stata la cessazione del reato associativo, per cui:
durante sono integrati gli estremi dell'art. 418 c.p.; dopo quelli
del favoreggiamento. E, tuttavia, la dottrina più recente ha
spostato il focus selettivo dal tempo all'atteggiamento psicologico
dell'agente. Di conseguenza, l'aporia si sana qualora si accerti
che l'assistenza all'associato sia stata resa per aiutarlo a
sottrarsi alle ricerche o alle investigazioni dell'autorità,
giacché uno scopo di questo tipo riprende proprio l'etimo
finalistico del favoreggiamento. È bene sottolineare che la
condotta d'aiuto deve comportare un miglioramento della posizione
dell'inquisito rispetto alle investigazioni ed alle ricerche
dell'Autorità. Per l'integrazione della fattispecie, di cui
all'art. 378 c.p., è necessaria la modificazione della situazione
di fatto, non risiedendo solo nell'elemento soggettivo la
distinzione con il reato di assistenza agli associati. La distanza
intercorrente, invece, tra l'agevolazione e il concorso esterno
nell'associazione, per il carico di ambiguità che potrebbe
suscitare, merita una trattazione chirurgicamente costruita.
c. Concorso esterno: rilevanza ai fini dell'applicazione
dell'aggravante
La figura del concorrente esterno, rectius eventuale, per
l'ipotesi dell'art. 416-bis era già stata utilizzata negli anni '70
nei processi per banda armata nei confronti di organizzazioni di
stampo terroristico. Si cercava di colpire forme di contiguità
idonee, non meno della partecipazione tout court, a sortire un
effetto di grave compromissione del bene giuridico tutelato:
l'ordine pubblico(20).
Il concorso eventuale nella fattispecie dell'associazione di tipo
mafioso può essere sia morale sia materiale. Mentre non sorgono
dubbi riguardo all'astratta prefigurabilità del primo(21), non sono
mancati detrattori riguardo al secondo.
I sostenitori della tesi contraria alla configurabilità del
concorso eventuale materiale prendono posizione a partire dalla
ritenuta esaustività della normativa in materia: le condotte
agevolatrici dell'intraneus alla societas sceleris erano già state
tradotte in diritto positivo per stigmatizzare ogni possibile
collateralismo di soggetti non organicamente inseriti
nell'associazione di tipo mafioso, attraverso l'inserzione, nel
campo della rilevanza penale, sia dell'aggravante al delitto di
favoreggiamento personale (art. 2, l. 646/1982) che della Nostra.
Alla luce di ciò, si è sostenuto che, se l'ordinamento allora
vigente avesse consentito la configurabilità del concorso
eventuale, le citate novelle legislative sarebbero state superflue;
al concorrente esterno, inoltre, come al partecipe, sarebbe
richiesto un dolo specifico, ma così, paradossalmente, i ruoli
avrebbero finito per equivalersi.
Il primo punto fermo di questa vexata quaestio fu tracciato dalle
Sezioni Unite con la sentenza c.d. "Demitry"(22), con cui si
riconosceva la figura del concorrente eventuale, identificandolo
con «colui che non vuole far parte dell'associazione, ma al quale
essa si rivolge, sia per colmare temporanei vuoti in un determinato
ruolo, sia nel momento in cui la fisiologia dell'associazione entra
in fibrillazione, attraversando una fase patologica che per essere
superata esige il contributo temporaneo, limitato, di un esterno».
La condotta di quest'ultimo doveva servire a corroborare
l'organizzazione ed il giudizio, sull'idoneità o meno dell'azione a
rafforzare il sodalizio criminoso, doveva essere fatto dal giudice
ex ante, ricorrendo ad una valutazione di tipo prognostico. A ben
vedere, la soluzione è solo apparente e legittimamente intervenne
la dottrina, condannando la "Demitry" sia per l'indeterminatezza e
l'incertezza degli assunti, sia perché «si rischiava di trasformare
l'istituto del concorso di persone nel reato, in una fattispecie a
consumazione anticipata, chiamata a sanzionare un mero pericolo per
l'ordine pubblico»(23).
Il balzo fu colto, quindi, dalle Sezioni Unite con la sentenza c.d.
"Carnevale"(24), in cui si afferma che «il discrimine tra il
concorso esterno e la partecipazione risiede essenzialmente nel
segmento dell'atteggiamento psicologico che riguarda la volontà di
far parte dell'associazione».
La Suprema Corte, inoltre, rilevava come l'aggravante di cui
all'art. 7 potesse essere compatibile con il concorso esterno in
virtù del fatto che essa si fonda su un dato esclusivamente
soggettivo: per la sua configurazione non è richiesto che l'intento
agevolativo si sia tradotto in un rafforzamento effettivo
dell'organizzazione criminale; laddove ciò avvenga, invece, il
delitto, così aggravato, si affiancherà al concorso
eventuale.
Da "scalpello" funse anche la c.d. sentenza "Mannino": la Suprema
Corte, una volta ribadita l'ammissibilità della figura del
concorrente esterno, si soffermava sulle caratteristiche del
contributo di quest'ultimo, considerato quale condicio sine qua non
per la realizzazione del fatto criminoso collettivo. Discostandosi
dalle sentenze "Carnevale" e "Demitry", si precisa che gli effetti
dell'apporto devono essere valutati con un giudizio controfattuale
ex post, che verifichi se, senza di esso, si sarebbe o meno, e con
la stessa forza, realizzato il disegno delinquenziale. Per quello
che ai nostri fini rileva, l'aggravante mafiosa è configurabile a
prescindere dal fatto che sia stata previamente contestata o meno
un'ipotesi di reato associativo (sia nella formula della
partecipazione sia in quella del concorso). La ratio
dell'aggravante, infatti, è non solo «punire con pena più grave
coloro che commettono reati con il fine di agevolare le
associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in
maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e
determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi
partecipi o meno in reati associativi, utilizzino "metodi mafiosi",
ossia si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera
evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui
soggetti passivi quella particolare coartazione e quella
conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni della
specie considerata»(25). Il riscontro di dette circostanze dovrà
seguire ad un giudizio, effettuato caso per caso dal giudice, a
prescindere dalla qualità di associato o meno.
La Corte di Cassazione, inoltre, in un recente arresto
giurisprudenziale#(26), ha sciolto il quesito riguardante le
discrepanze tra il delitto di partecipazione ad associazione per
delinquere e quello di favoreggiamento personale.
Da principio si è premesso che non è possibile escludere il
concorso tra le due fattispecie criminose; la cartina di tornasole
va, poi, rintracciata nella episodicità o nella sistematicità con
cui il soggetto ha aiutato gli appartenenti al sodalizio criminoso
con l'intento di depistare le indagini di polizia, configurandosi
nel primo caso il favoreggiamento e nel secondo la partecipazione
all'associazione di tipo mafioso.
3. Compatibilità dell'aggravante mafiosa
con l'omicidio punibile con l'ergastolo
a. Aggravante mafiosa e omicidio premeditato
Il cuore del problema riguarda la compatibilità (o, per meglio
dire, la contestabilità) dell'aggravante mafiosa e dell'omicidio
aggravato, allorché punibile con l'ergastolo, dal momento che la
lettera della norma sembrerebbe escludere proprio questa
ipotesi(27). Gli sbocchi per una possibile soluzione si possono
ricavare, ampiamente e talora in controtendenza, da un bacino
dottrinale e giurisprudenziale di notevole diametro, il cui freno
s'è imposto in una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite
(Cass. Sez. Un., 9-1-2009, n. 337). Almeno due, peraltro, sono gli
orientamenti da citare:
- un primo, che esclude la compatibilità tra l'articolo 7 della l.
203/91 con l'omicidio aggravato dalla premeditazione in base ad
argomenti di ordine letterale e logico. La "letteralità" si
sostanzia nella diversa estensione semantica che appartiene alla
locuzione «punibili» rispetto a «puniti»: richiamando così
un'astrazione della pena edittale che prescinde dal caso specifico
e dalla decisione processuale; in soldoni, il legislatore avrebbe
effettuato la scelta lessicale presente nel corpo normativo al fine
di escludere l'operatività dell'aggravante qualora l'ergastolo sia
anche solo astrattamente ipotizzabile per un delitto (e, in
quest'alveo, l'omicidio nei casi punibili con l'ergastolo). Il
mantra logico, invece, rivela che non si può subordinare
l'applicazione di un'aggravante (qualunque essa sia) all'esito del
giudizio di merito. Quindi non è possibile scindere la fase
decisionale in un duplice momento, l'uno preordinato all'altro,
giacché tale separazione provocherebbe il definirsi (illogico,
concordemente a questo orientamento) di un pernicioso meccanismo
causa-effetto. Meccanismo che, costruito sulla previsione
dell'ergastolo in virtù di una delle circostanze degli artt.
576-577 c.p., se risolto in termini negativi, indurrebbe alla
contestazione dell'aggravante mafiosa. Limite fondamentale di
questo filone (minoritario) è l'esclusione, dal metabolismo
argomentativo, della ratio legis(28). Pertanto una tesi siffatta si
sfarina sul terreno dell'implementazione sociale del proposito
radicale perseguito dalla prescrizione(29);
- il secondo metodo d'analisi(30) inizia lì dove si esaurisce il
primo e sfocia, utilizzando una lettura logico-sistematica delle
norme, e assunto il carattere polifunzionale della disposizione
speciale, nella valutazione opposta.
Nella specificità dell'omicidio aggravato dalle circostanze
codicistiche, proprio perché la legge antimafia non intende
escludere la relativa applicabilità ai reati puniti con l'ergastolo
(ma semplicemente quantificare l'inasprimento della pena), essa può
essere contestata anche nel caso di omicidio premeditato; nondimeno
la contestazione svolgerà i suoi effetti laddove vi sia stata
l'esclusione della premeditazione(31). E ciò in ragione del fatto
che dalla circostanza aggravante rimanente conseguirà
l'ergastolo(32).
La recente pronuncia delle Sezioni Unite non solo avalla
l'argomentazione logica appena citata, ma prosegue "allargando gli
orizzonti": guardando globalmente l'economia processuale,
l'articolo 7 è destinato a dispiegare una serie di conseguenze
sostanziali e formali che vanno al di là del mero aggravio di pena
e, pertanto, gli effetti giuridici ravvisabili nel caso di
applicazione della c.d. "aggravante mafiosa" non si risolvono
esclusivamente nella fase applicativa del giudizio di cognizione.
La mafiosità, una volta inquinato il delitto per cui si procede,
taglia trasversalmente l'intero itinerario procedimentale,
affiorando più o meno intensamente a seconda delle fasi. Come dire:
allontanati dal capo e cerca di guardare capo e coda nello stesso
tempo.
Questa soluzione, a ben vedere, taccia il primo approccio di un
certo minimalismo, dal momento che quell'argine imposto non
consente all'interprete - e all'operatore - di conquistare,
attraverso un'operazione ermeneutica di carattere teleologico, una
visuale capace di cogliere in tutte le proprie ramificazioni la
vicenda processualpenalistica del soggetto incriminato. Ciò che
resta fermo ed assodato è che, al fine di non scadere in
un'insolente violazione di legge, l'aggravante produrrà i suoi
effetti solo se il delitto, astrattamente castigabile con
l'ergastolo per via della premeditazione, in concreto subirà la
prognosi processuale provocata dal metodo mafioso o
dall'agevolazione mafiosa, dal momento che la circostanza ex art.
577, comma 1, n. 3 c.p. cede senz'altro il passo all'art. 7 l.
203/1991.
La contestazione dell'articolo 7, quindi, si riflette sul
versante:
a) delle indagini, in relazione: all'attribuzione delle funzioni
di pubblico ministero all'ufficio di Procura distrettuale, così
come quelle del giudice per le indagini preliminari al G.I.P.
distrettuale; ai termini per la durata delle indagini preliminari,
alla loro proroga e divieto di sospensione del periodo feriale; al
criterio di scelta e ai termini di durata massima della custodia
cautelare; al regime delle intercettazioni;
b) del dibattimento, considerando le particolari regole di
acquisizione della prova dichiarativa;
c) degli effetti patrimoniali della condanna, tenuto conto della
particolare ipotesi di confisca prevista dall'art. 12 sexies d.l.
n. 306/1992;
d) dell'esecuzione della pena detentiva: divieto di sospensione
della stessa; trattamento penitenziario differenziato; esclusione
dai benefici della sospensione condizionata dell'esecuzione, il
c.d. "indultino", e l'indulto.
Inoltre, la Suprema Corte precisa che il divieto di contestazione
violerebbe il principio costituzionale di uguaglianza: infatti,
delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo, aggravati
dall'articolo 7, potrebbero essere sanzionati con pene più gravi
rispetto altri delitti, cioè delitti che sono a loro volta
ontologicamente aggravati dall'articolo 7 e sono astrattamente
puniti con l'ergastolo in forza di altre circostanze, e tali
circostanze potrebbero non sopravvivere alla differente
qualificazione giuridica del fatto o al giudizio di bilanciamento
con le attenuanti. Per di più l'articolo 3 della Costituzione
franerebbe sotto il peso delle disparità di trattamento, dovute
all'effetto preclusivo dispiegato dalla circostanza speciale, sotto
il profilo dell'esecuzione della pena e del regime carcerario.
b. Aggravante mafiosa e "motivo abietto"
Altro punto chiarito dalla recente giurisprudenza della
Cassazione riguarda il rapporto tra la circostanza aggravante
speciale di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 e l'aggravante comune di
cui all'art. 61, n. 1 c.p., cioè il motivo abietto(33).
Il giudice di legittimità s'è espresso nel senso di un concorso
apparente di norme solo se sia possibile ricondurre la ragione che
integra il motivo abietto nell'ambito dell'ipotesi speciale,
attraverso un limpido processo di sussunzione. L'art. 7, appunto,
contiene in sé l'elemento specializzante. In questo caso, allorché
il motivo abietto venga concretamente riferito alla finalità di
favorire o consolidare un'associazione criminale di matrice mafiosa
(e, ipso iure, integrativo di uno degli anelli del paradigma della
previsione speciale, cioè l'agevolazione mafiosa), troverà
applicazione la sola circostanza speciale: questa conclusione è
avallata comodamente dalla clausola di riserva presente nel primo
alinea dell'art. 61 c.p., riflesso del principio di specialità di
cui all'art. 15 c.p., ed è fatta salva, dinanzi ad ipotesi
complesse, dall'art. 68 c.p.
Di contro, ciò diventa un meccanismo pletorico, ed anzi errato sul
piano logico e censurabile in sede processuale, qualora il motivo
abietto abbia un'autonoma caratterizzazione.
c. L'interpretazione della legge penale: alcune considerazioni
L'interpretazione della legge penale soggiace alle medesime
regole che valgono per la altre leggi, eccettuando il divieto
d'applicazione del procedimento analogico. In breve, l'intento
chiarificatore del dettato normativo può essere raggiunto
attraverso due metodi differenti:
a) il metodo logico-costruttivo, detto anche "tradizionale",
caratterizzato dal carattere preponderante assegnato al testo della
norma e dal costante ricorso al c.d. argumentum a contraris;
b) il metodo teleologico che, antiteticamente, rifugge da
un'idolatria della lettera puntando al contenuto realmente
precettivo della legge: la ratio, riferendosi non allo scopo che i
redattori si erano prefissi bensì al suo carattere oggettivo e
progressivo, cioè suscettibile di mutazioni al variare dei rapporti
sociali (esempio lampante è proprio il termine mafia).
Dall'interpretazione va distinta l'analogia, considerata un vero e
proprio mezzo di integrazione delle norme legali, ex art. 14 delle
disposizioni preliminari del codice civile, di cui è interdetto il
ricorso nei riguardi delle norme penali in senso stretto (le norme
incriminatrici speciali), quando ridondino a danno dell'imputato.
Abbastanza chiara è l'irrilevanza dell'analogia nel caso
dell'interpretazione dell'articolo 7 e della sua compatibilità con
l'omicidio aggravato punibile con l'ergastolo. La considerazione è
apodittica: lo stesso criterio interpretativo utilizzato dalla
sent. Sez. Un. 337/2009 è di natura (squisitamente) teleologica
(infra par. 3, a.) e ciò perché non si formano i requisiti minimi
del ricorso analogico, la fattispecie - infatti - è del tutto
tipizzata e agevolmente inquadrabile in schemi logici già
predisposti.
Un'interpretazione restrittiva della norma, tuttavia, potrebbe
scuotere, in seno al diritto sostanziale, l'interrogativo sulla
possibile compatibilità col principio di civiltà giuridica in dubio
pro reo. Il pericolo di sconnessione, in ogni modo, è scampato in
ragione del fatto che l'habitat di riferimento è solo quello
processuale, laddove il dibattito ruota attorno all'esistenza o
meno del fatto storico, connaturato al quale c'è solo una rigida,
quanto elementare, alternativa "sì"-"no". Di contro, l'analisi
della norma incriminatrice prevede un ragionamento discrezionale e
valutativo dell'interprete di maggiore complessità (gravido anche
di opinabilità - F. Palazzo), volto ad attribuire una
qualificazione giuridica al fatto stesso.
Approfondimenti
(1) - Filangeri, La scienza della legislazione, Tomo IV.
(2) - Buona parte della legislazione antimafia dei primi anni '90
costituì la reazione dello Stato all'omicidio del "giudice
ragazzino", Rosario Livatino, il 21 settembre 1990,
nell'agrigentino. L'azione normativa giovò dell'esperienza nel
campo della lotta alla criminalità mafiosa del giudice Giovanni
Falcone, invitato dal guardasigilli Martelli ad assumere l'incarico
di Direttore Generale degli Affari Penali al Ministero della
Giustizia. Storicamente, inoltre, il 1991 è l'anno della flessione
registrata nel seno di Cosa Nostra (a cui ben presto seguirà la
stagione stragista) in risposta alle pressioni giudiziarie dello
Stato, che condurrà all'alleanza con la 'Ndrangheta per il
controllo del narcotraffico.
(3) - Risultando senz'altro dispersivo (e inutile hai fini della
nostra analisi) enucleare le tappe dell'intera produzione
legislativa antimafia di quegli anni, si considerino solo gli
interventi normativi del 1991, anno, appunto, della l. 203:
- D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 convertito, con modificazioni in l. 15
marzo 1991, n. 82. Nuove misure in materia di sequestri di persona
a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano
con la giustizia;
- D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in l.
5 luglio 1991, n. 197. Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio;
- D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in l.
12 luglio 1991, n. 203. Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla
criminalità organizzata e di trasparenza a e buon andamento
dell'attività amministrative;
- D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, in
l. 30 dicembre 1991, n. 410. Disposizioni urgenti per il
coordinamento delle attività informative ed investigative nella
lotta contro la criminalità organizzata;
- D.L. 20 novembre 1991, n. 267, convertito, con modificazioni, in
l. 20 gennaio 1992, n. 8. Coordinamento delle indagini nei
procedimenti per i reati di criminalità organizzata;
- D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito in l. 18 febbraio 1992,
n. 172. Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di
richieste estorsive.
(4) - La mafia fu riconosciuta dal Legislatore quale entità
distinta e peculiare rispetto alla comune criminalità organizzata
solo a partire dal 1982, a seguito dell'introduzione
nell'ordinamento penalistico del reato di associazione delinquere
di "tipo mafioso" (l. 16 settembre 1982, n. 646, c.d. "Rognoni-La
Torre"), fornendo, innanzitutto, un segnale simbolico volto a
stigmatizzare il suo particolare disvalore sociale e morale
(Fiandaca-Musco). Ciò determinò il riscatto «dall'indifferenza e
l'agnosticismo che per troppo tempo vi era stato nel nostro
ordinamento di fronte al fenomeno mafioso» (Relazione conclusiva
della Commissione Parlamentare Antimafia presieduta da Abdon
Alinovi, pubblicata in E. Fantò, a cura di, Mafia, 'Ndrangheta e
Camorra dopo la legge La Torre: atti della commissione
parlamentare, Roma, Gangemi, 1989).
(5) - Elencazione diacronica proposta da S. Lupo, Storia della
mafia, Donzelli, Roma 2004.
(6) - Cfr. A. Intini, A. R. Casto, D. A. Scali, Investigazione di
polizia giudiziaria, VII ed., Laurus-Robuffo.
(7) - Fino al 1990, l'ordinamento penitenziario era plasmato -
pressoché unicamente - dalle disposizioni della legge "Gozzini" (l.
663/1986), derivata dalla concentrazione di istanze variegate e
innovative sviluppatesi negli ambienti della politica e della
magistratura di sorveglianza, tese a favorire il graduale processo
di reinserimento del detenuto nella società, mediante la previsione
di misure alternative alla detenzione e incentivi alla
collaborazione. Il rapido deterioramento dell'accogliente clima
generale condusse ad una riconsiderazione degli istituti introdotti
dalla legge de qua in chiave più restrittiva, in ragione
dell'eccessivo divario, dovuto anche all'introduzione del nuovo
codice di procedura penale, tra la pena comminata in sede
giudiziale e il quantum eseguito in concreto. Da qui in poi,
dunque, la stura. Il primo di una serie di interventi si rinviene
nella l. 19 maggio 1990, n. 55 (c.d. l. "Gava-Vassalli"), latrice
della formula probatoria negativa, all'art. 13, per l'accesso
all'istituto del permesso premio, ex art. 30 ter, comma 1 bis (poi
abrogato dal D.L. 152/1991). A completare il quadro, giungono i
decreti governativi anticriminalità degli anni 1990-1991: anche
questi prendono le mosse dal corpo testuale della legge Gozzini e
ne modificano, innovando, alcune discipline. Di una certa
importanza è la previsione di un "doppio binario trattamentale"
intuitu personae, a seconda del reato commesso.
(8) - Cioè quelli commessi per finalità di terrorismo o di
eversione dell'ordinamento costituzionale, sequestro di persona a
scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanza stupefacenti, associazione di tipo mafioso e i delitti
commessi avvalendosi delle condizione previste dall'art. 416-bis
c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo.
(9) - Cfr. nota 7.
(10) - Si trovavano così di fronte ad una probatio diabolica, in
quanto si sarebbe dovuto provare un "non fatto", un evento mai
avvenuto. Inoltre il controllo riguardo alle presunte relazioni
mafiose veniva effettuato da un organo extraneus all'ordine
giudiziario e all'universo carcerario: il Comitato Provinciale per
l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, territorialmente competente sulla
base del luogo di custodia del soggetto.
(11) - Sintetica enunciazione delle censure adoperate dalla Corte
Costituzionale:
a) 8 luglio 1993, n. 306, l'illegittimità dell'articolo 15 comma 2
della legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che
"la revoca delle misure alternative alla detenzione sia disposta,
per i condannati per i delitti indicati nel primo periodo del primo
comma dell'articolo 4-bis che non si trovano nella condizione per
l'applicazione dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n.
354, anche quando non sia accertata la sussistenza di collegamenti
attuali dei medesimi con la criminalità organizzata". La stessa
sentenza ha sostenuto come l'applicazione di una norma restrittiva,
posteriore alla data di commissione del reato, restasse "ancorata
ad una condotta addebitabile al condannato". In concreto, la Corte
ha indicato tale elemento nella persistenza dei collegamenti con la
criminalità organizzata, in quanto "fatto addebitabile al
condannato e dimostrativo di effettiva carenza del processo di
socializzazione";
b) 19-27 luglio 1994, n. 357, illegittimità dell'articolo 4-bis
nella parte in cui "non prevede che i benefici possano essere
concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto
criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda
impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che
siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa
l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata";
c) 27 luglio 1994, n. 361, "deve ritenersi ulteriormente
valorizzata la necessità dello scioglimento del cumulo in presenza
di istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedono la
separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative
pene";
d) 22 febbraio-1 marzo 1995, n. 68, illegittimità dell'articolo
4-bis "nella parte in cui non prevede che i benefici possano essere
concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e
delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda
impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che
siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa
l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata". La
stessa sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 2, primo comma, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, nella
parte in cui "non prevede che i condannati per gli stessi reati
possano essere ammessi alla liberazione condizionale sempre nel
caso che…";
e) 11-14 dicembre 1995, n. 504, illegittimità dell'articolo 4-bis
nella parte in cui "prevede che la concessione di ulteriori
permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i
delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art.
4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'
art. 58-ter della l. 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne
abbiano già usufruito in precedenza e non sia accertata la
sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità
organizzata";
f) 16-30 dicembre 1997, n. 445, illegittimità nella parte in cui
"non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere
concesso nei confronti dei condannati che prima dell'entrata in
vigore dell'art. 15 comma 1 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306,
convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano
raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto
e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti
attuali con la criminalità organizzata";
g) 14-22 aprile 1999, n. 137, illegittimità nella parte in cui non
prevede che "il beneficio del permesso premio possa essere concesso
nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore
dell'art. 15, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio
richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di
collegamenti attuali con la criminalità organizzata";
h) 5 luglio 2001, n. 273, "è manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale nella parte in cui escludono dal
beneficio della liberazione condizionale i soggetti condannati per
determinati delitti, con sentenza passata in giudicato prima
dell'entrata in vigore della legge di modifica, che non collaborino
con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del citato ordinamento
penitenziario. La collaborazione con la giustizia è un
comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini della
prova che il condannato ha reciso i legami con l'organizzazione
criminale di provenienza che a sua volta è condizione necessaria,
sia pure non sufficiente, per valutare il venir meno della
pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione.
Si deve, quindi, concludere che la disciplina censurata non
comporta una modificazione degli elementi costitutivi della
liberazione condizionale e, dunque, rimane estranea alla sfera di
applicazione del principio di irretroattività della legge penale di
cui all'art. 25, comma 2, Cost., risolvendosi in un criterio legale
di un comportamento che deve necessariamente concorrere ai fini di
accertare il sicuro ravvedimento del condannato".
(12) - Corte Cost., sent. 8 luglio 1993, n. 306.
(13) - Cass. I, 3 febbraio 2006, n. 14527.
(14) - Con il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 marzo 1998,
considerata «la necessità di assicurare, nell'ambito della Polizia
di Stato, nonché […] dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della
Guardia di Finanza, un efficace supporto all'azione di contrasto
della criminalità svolta dalle corrispettive strutture
territoriali, al fine di evitare dispersioni di informazioni ed
eventuali sovrapposizioni d'intervento e di garantire un ottimale
impiego delle risorse disponibili», venivano emanate direttive in
relazione all'organizzazione dei Servizi centrali ed
interprovinciali. Una task force così concepita veniva messa al
riparo da possibili disfunzioni e discrasie attraverso il ricorso
al principio del coordinamento operativo ed informativo, onde
soddisfare «l'esigenza di più intense e funzionali forme di
coordinamento, a livello centrale e periferico, tra servizi
centrali e interprovinciali della P.d.S., dei CC e della G.di F.,
ferme restando le competenze attribuite alle AA.GG. dal codice di
procedura penale». In breve, il modulo delle strutture di polizia
specializzate prevede l'assolvimento dei compiti operativi da parte
dei Servizi Interprovinciali (assorbiti all'interno delle ordinarie
articolazioni periferiche delle FF.PP.), con una nuova competenza
territoriale, coincidente con quella della Direzione Distrettuale
Antimafia (DDA), mentre ai Servizi Centrali sono attribuite
funzioni di analisi, raccordo informativo e supporto
tecnico-logistico.
(15) - Che deve derivare «dal sodalizio criminoso nel suo complesso
e non dal singolo associato» (Cass. VI, 11 gennaio 2000) e consiste
nel timore che l'associazione incute nei terzi in virtù della sua
attitudine ad esercitare pressioni e coazioni. Essa, comunque, può
espletarsi nei modi più disparati: sfruttando la carica di
pressione già raggiunta dal sodalizio ovvero ponendo in essere
nuovi atti di violenza o minaccia (propriamente "atti di
intimidazione") che non realizzano l'effetto per sé soli, ma in
quanto espressione rafforzatrice della precedente capacità
intimidatrice già conseguita dal sodalizio (Cass. Pen. VI, 30
luglio 1996, n. 7627).
(16) - Il requisito dell'assoggettamento viene inteso nel senso di
sottomissione incondizionata, mentre quello della condizione di
omertà come reticenza e rifiuto di collaborare con gli organi dello
Stato per timore di rappresaglie da parte della societas sceleris
(Fiandaca-Musco).
(17) - E, pertanto, si rinvengono i connotati di mafiosità in
associazioni criminali che si fronteggiano in una faida familiare,
e che in tale contrapposizione concentrino quasi esclusivamente la
loro attività (Cass. Pen. V, 19 dicembre 96, n. 10858).
(18) - La morfologia dell'agevolazione accomuna gli artt. 418 c.p.
("Assistenza agli associati") e 307 c.p. ("Assistenza ai partecipi
di cospirazione o di banda armata"): tuttavia, il primo delitto va
tenuto distinto dal secondo per la qualità della persona aiutata
(Cass. I, 4 ottobre 1988).
(19) - Art. 418 c.p. "Assistenza agli associati": «Chiunque, fuori
dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o
fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di
comunicazione a taluna delle persone che partecipano
all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro
anni.
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo
congiunto».
(20) - Ai fini del diritto penale l'ordine pubblico è il buon
assetto e il regolare andamento della vita sociale: è l'armonica e
pacifica coesistenza dei cittadini sotto la sovranità dello Stato e
del diritto e, in questo senso, è sinonimo di pace pubblica. Ad
esso corrisponde nei cittadini il senso della tranquillità e della
sicurezza. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte
speciale-II, XV ed., Giuffrè, Milano, 2008, 238, cit.
(21) - Il caso di scuola recita del padre che, uscito
dall'associazione mafiosa, perché non più in grado di svolgere il
proprio ruolo all'interno della stessa, istiga il figlio ad
entrarvi.
(22) - Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 199386.
(23) - Borrelli, Tipizzazione della condotta, e del nesso di
casualità del delitto di concorso in associazione mafiosa, in Cass.
pen. 2006, 3763.
(24) - Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, n. 22327.
(25) - Cass. pen., Sez. I, 9 marzo 2004, n.16486.
(26) - Cass. pen., Sez. VI, 15 novembre 2004, n. 112.
(27) - L'art. 7, 1° comma della legge 203/1991 così recita: «Per i
delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessa
avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice
penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo
alla metà».
(28) - Di cui s'è cercato di dare una certa panoramica dal punto di
vista dell'intentio legis, per quanto succinta, infra (par. 2,
lett. a). Essa è desumibile anche dalla relazione al D.D.L. 5367/C
sulla conversione in legge del d.l. n. 5 (primo della serie
conclusasi con il d.l. n. 152 del 1991).
(29) - Della descrizione della ratio della norma s'è occupata
anche la giurisprudenza di legittimità, cfr. nota 25.
(30) - Il riferimento lampante, da cui si attinge a piene mani nel
testo che segue, è proprio la sentenza, precedentemente citata,
delle Sezioni Unite della Cassazione, 9 gennaio 2009, n. 337: è
comunque questa la giurisprudenza maggioritaria.
(31) - La "premeditazione" non gode di una esplicita definizione
positiva, tuttavia una copiosissima giurisprudenza ha riempito
questa locuzione di un significato ben costruito e agevolmente
comprensibile (infra alia, Cass. I, 18-02-1997, n. 3898; Cass. I,
20-02-2008, n. 7766; Cass. V, 05-12-1995; Cass. I, 26-02-2007, n.
7970; Cass. SS.UU., 09-01-2009, n. 337…). Nello specifico, lo
scheletro nozionistico si compone di due elementi: 1) l'elemento
cronologico, consistente in un apprezzabile intervallo di tempo tra
risoluzione ed azione, e questo spatium può essere anche breve,
limitandosi a quello strettamente occorrente per l'approntamento
dei mezzi di esecuzione del crimine, purché vi siano elementi dai
quali possa logicamente ritenersi che fra i due momenti la
determinazione sia perdurata nell'agente, senza soluzioni di
continuità (la stessa occasionalità del momento, a meno che non
appaia preponderante, non esclude il requisito in esame); 2)
l'elemento ideologico o psicologico, ravvisabile nel perdurare,
nell'animo del soggetto, di una risoluzione criminosa ferma ed
irrevocabile, chiusa ad ogni motivo di resipiscenza.
(32) - Cass. I, 31 marzo 2008, n. 13492.
(33) - Per "motivo abietto" deve intendersi quello turpe ed
ignobile, tale da suscitare un profondo senso di ripugnanza e di
disprezzo in ogni persona di media moralità. Deve, quindi,
trattarsi di un motivo spregevole e vile, che denota ripulsione ed
è ingiustificabile per la sua abnormità di fronte al sentimento
umano (Cass. II, 23 febbraio 85, n. 2705). |