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Pierpaolo RIVELLO
Presidente del Tribunale militare di sorveglianza
1. Considerazioni
generali
La nozione di prova, nell'ambito del diritto, viene generalmente
ancorata all'esigenza di ricostruzione di un determinato fatto,
inteso quale accadimento dal quale discendono delle conseguenze
giuridiche(1).
Il collegamento della "prova" al "fatto", essendo la prova intesa
come "processo di fissazione del fatto"(2), è del resto ribadito
anche dall'attuale art. 187 c.p.p., con cui si apre il titolo I del
libro III, che, nel delineare i possibili ambiti del thema
probandum(3), evidenzia come la prova debba fare riferimento ai
fatti concernenti l'imputazione, la punibilità, la determinazione
della pena o delle misure di sicurezza, nonché l'applicazione di
norme processuali e, qualora vi sia stata costituzione di parte
civile, anche la responsabilità civile derivante dal reato.
Non può d'altra parte sostenersi, come meglio vedremo in seguito,
che l'art. 187 c.p.p., volto a configurare un criterio diretto a
rappresentare "una sorta di cardine primario per l'intero sistema
delle prove"(4), valga unicamente in riferimento alla fase
giudiziale, dovendosi al contrario affermare che esso concerne
anche l'impiego degli strumenti conoscitivi nel corso delle
indagini e del-l'udienza preliminare(5), giacché, ad esempio, "ove
si prescindesse dal requisito di pertinenza, lo sviluppo delle
indagini preliminari... sarebbe ingovernabile e risulterebbe
addirittura inapplicabile buona parte della sua
disciplina"(6).
Un dato conoscitivo che esuli dall'ambito delineato dall'art. 187
c.p.p. deve essere considerato, conseguentemente, come non
"pertinente"(7).
Si può dunque affermare che l'oggetto di prova è sempre
rappresentato da un "fatto", anche se, nei suoi tre commi, l'art.
187 c.p.p. individua diversi ambiti di riferimento, in quanto
affianca ai "fatti" più propriamente inerenti al meritum causae (e
cioè, come già ricordato, "all'imputazione, alla punibilità e alla
determinazione della pena o della misura di sicurezza"), quelli
"dai quali dipende l'applicazione di norme processuali". È stato
rilevato al riguardo che "nel processo è "fatto" ciò che si
definisce come tale in funzione della norma applicabile per
decidere la controversia"(8).
L'art. 187 c.p.p. fissa conseguentemente il tema di prova, con un
preciso ancoraggio ai principi di rilevanza e di pertinenza, onde
predisporre in tal modo un limite al possibile ambito
dell'accertamento penale, evidenziando al contempo come
l'attenzione dell'Autorità giudiziaria debba concentrarsi sui soli
aspetti significativi al riguardo, in quanto rispondenti a tali
requisiti, fissati dal legislatore. Dunque, non ogni fatto è
rilevante per il diritto; l'art. 187 c.p.p. mira appunto ad evitare
i rischi di una inquisitio generalis, e dunque il pericolo di
mantenere, per un lungo arco di tempo, sostanzialmente
indeterminato l'oggetto stesso del procedimento(9).
Nella realtà, sebbene comunemente si parli di "prova di un fatto"
(sia esso "principale" o "secondario"(10)), ravvisandosi nella
prova uno strumento di relazione con un'altra entità(11), almeno
una parte della dottrina correttamente evidenzia come non sia
possibile provare un fatto a posteriori, essendo possibile
constatarlo solo al momento del suo verificarsi (con riferimento al
processo, ciò potrebbe avvenire unicamente nell'ipotesi, assai
rara, rappresentata dal reato commesso in udienza); si aggiunge
altresì, in un'ottica di lucido rigore metodologico, come sia
parimenti scorretto fare riferimento alla prova della verità dei
fatti, non esistendo "fatti veri" o "fatti falsi", in quanto un
fatto "è" o "non è", e soltanto la sua enunciazione può essere vera
o falsa(12).
Una simile osservazione potrebbe del resto essere inquadrata nel
contesto di una più ampia analisi, volta a porre in luce che "una
delle ricorrenti illusioni della scienza del diritto è di avere a
che fare direttamente con la realtà, di "operare" direttamente
sulla realtà: in effetti essa parla della realtà, ragiona della
realtà, ma la realtà diviene "materiale" della scienza attraverso
un processo di verbalizzazione dell'esperienza, che appunto
consente e rende possibile di parlarne e di ragionarne"(13).
Si rileva pertanto che "Le espressioni "prova di un fatto" e "prova
della verità di un fatto" possono... reputarsi corrette
esclusivamente se intese come formule abbreviate di "prova della
verità dell'affermazione di esistenza di un fatto", giacché "la
prova in quanto tale …non riguarda un "fatto", ma un
"asserto"(14).
Va detto, peraltro, che questo non è il solo esempio di
imprecisione terminologica in materia di prova, come appare
confermato dalla frequente approssimazione e confusione
nell'utilizzo, almeno in quello che può essere definito come il
ricorrente linguaggio giudiziario, dei sintagmi, concernenti la
sequenza probatoria, di "elemento di prova", "fonte di prova",
"mezzo di prova"(15); al riguardo, accade infatti non di rado di
constatare la sussistenza di contrasti dovuti al differente uso
della stessa terminologia, con accezioni assai variegate fra loro.
Tuttavia, almeno a livello legislativo, mentre il codice del 1930
appariva caratterizzato da un'estrema indeterminatezza e vacuità
connotativa nell'individuazione del concetto di "prova",
utilizzando tale espressione, come è stato puntualmente osservato,
in "una pluralità indistinta di significati"(16), l'attuale codice,
che ha inteso fare della disciplina della prova "uno dei
punti-chiave della riforma"(17), ha quantomeno cercato di porre
fine alla precedente ambiguità lessicale, e conseguentemente "ha
spezzato la molteplicità dei significati in altrettanti
significanti"(18), facendo ricorso, a fini di chiarezza
esplicativa, ai termini sovramenzionati di "mezzo di prova",
"elemento di prova", "risultato di prova". Non possono dunque
essere addebitati al legislatore i fraintendimenti che spesso
accompagnano l'utilizzo di detti vocaboli.
2. I tentativi
classificatori concernenti la tematica
probatoria
Alcune fra le classificazioni concernenti l'ambito probatorio
appaiono prive di un'effettiva utilità e tali da ingenerare solo
incertezza (si pensi, a titolo emblematico, alla distinzione tra
prova diretta ed indiretta); deve pertanto condividersi il giudizio
fortemente critico espresso al riguardo da chi ha osservato che
"alle parti (ed al giudice, anche in vista del controllo in sede di
eventuale impugnazione) non interessa sapere su quale tipo di prova
(logica, diretta, artificiale, storica, ecc.) si basa la concreta
decisione della re giudicanda, ma importa che essa abbia fondamenta
tali da essere intersoggettivamente comunicabile e razionalmente
sostenibile e che non tragga alimento da meri pregiudizi o
supposizioni irrealistiche"(19).
Non ci soffermeremo dunque a svolgere una disamina storica delle
diverse classificazioni, a partire da quelle più risalenti, volte a
contrapporre le prove e.te.... a quelle ate.... e dunque le
probationes artificiales alle probationes inartificiales(20), per
giungere, ad esempio, in epoche più recenti, alla contrapposizione
fra prove "proprie" ed "improprie".
Va infatti riconosciuto che in alcuni casi queste classificazioni
rischiano di dar vita a gravi confusioni; ad esempio il termine di
"prova diretta", utilizzato per indicare la prova volta a
dimostrare l'esistenza del fatto che si intende provare, e come
tale contrapposta alla "prova contraria", tendente invece a
dimostrare la mancata verificazione di detto fatto, può essere
confuso con il concetto ben diverso emergente dalla
contrapposizione tra "prova diretta" e "prova indiretta"(21),
nell'ambito di una classificazione che, ripetiamo, non ha nulla a
che vedere con quella sovradelineata, tanto che una parte della
dottrina, per evitare tali equivoci, preferisce parlare di prova
"positiva", o "affermativa", invece che di prova diretta, nel primo
dei due significati riportati, onde contrapporre ad essa, per
simmetria, la prova "negativa"(22).
Peraltro, sebbene questa diversa terminologia miri proprio ad
evitare i rischi di una babele linguistica, essa non consente di
realizzare pienamente tale finalità, in quanto ingenera a sua volta
ulteriori difficoltà interpretative; infatti la "prova negativa"
può venire erroneamente assimilata e confusa con l'"esito negativo
della prova", che si ha quando detta prova "non produce risultati
utilizzabili per l'accertamento dei fatti di causa", cosicché "un
esito negativo può aversi per le prove positive e per le prove
negative"(23).
Parimenti superflua si rivela la distinzione tra la prova
"specifica", che dovrebbe permettere di aiutare a stabilire chi
abbia commesso il reato e con quali mezzi, e la prova "generica",
riferibile alle tracce materiali del reato ed al corpo del delitto,
a prescindere dall'individuazione dell'autore del reato stesso(24);
è comunque evidente che la prova "generica" in tanto ha senso ed
appare rilevante, in quanto risulti strumentale al perseguimento
delle finalità alle quali dovrebbe essere poi preordinata la prova
specifica.
Ci limiteremo inoltre ad osservare, con riferimento alla
tradizionale differenziazione fra prove rappresentative e prove
critiche o indiziarie, come anch'essa sia fonte di non poche
difficoltà di catalogazione(25), essendo stato puntualizzato in
particolare che la stessa denominazione di prove "rappresentative"
sarebbe "impropria: sia perché il linguaggio, come atto verbale,
non può 'rappresentare' ma solo 'informare', vale a dire,
trasmettere significati; sia perché la dizione prove
'rappresentative' invita a comprendere nella relativa categoria
prove che invece vanno incluse fra quelle critiche o indiziarie.
Tale, ad esempio, la fotografia, che, pur dotata di indubbia
efficacia rappresentativa, è dell'oggetto fotografato solo la
traccia sensibile"(26).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel negare validità alla
pregressa impostazione volta ad attribuire una maggiore fiducia
alle prove rappresentative, vertenti direttamente sul dato che si
intende provare, osservando anzi che in non pochi casi alle prove
"indirette" o "critiche" (che richiedono dunque un ulteriore
passaggio logico di tipo inferenziale prima di poter giungere al
fatto da provare(27)) deve essere riconosciuto un grado di
precisione e di attendibilità superiore rispetto a quello spettante
alle prove dirette, o rappresentative(28) (si pensi ad esempio
all'altissimo tasso di affidabilità ricollegabile ad una tipica
prova critica, quale quella dattiloscopica).
Viene infatti sottolineato come sia stata ormai posta "in crisi la
pretesa di attribuire un determinato coefficiente probatorio al
tipo astratto di strumento impiegato", risultando invece
"imprescindibile l'esigenza di cercare questo coefficiente nel
terreno dell'epistemologia e non in una visuale
classificatoria"(29).
È stato al riguardo autorevolmente evidenziato che la distinzione
tra prova rappresentativa e prova critica va ravvisata non già nel
loro diverso grado di "affidabilità", bensì nel differente rapporto
inferenziale che lega l'elemento di prova al risultato di prova, in
quanto "nella prova rappresentativa l'elemento raffigura -
facendolo presente - il risultato di prova, cosicché l'inferenza
dall'uno all'altro appare automatica; nella prova critica, invece,
ciò che viene delineato dall'elemento di prova è palesemente
diverso dal risultato di prova ed a quest'ultimo si perviene
attraverso una più consapevole mediazione intellettuale"(30).
Relativamente alle prove indiziarie, si potrebbe rilevare che "nel
processo, le prove sono, in definitiva, sempre "indiziarie", se per
tali s'intendono quelle che consentono di risalire da un fatto ad
un altro; i giudizi sul passato non si prestano a constatazioni o
verificazioni "dirette"(31); le prove, infatti, si configurano
quali eventi presenti interpretabili come segni di eventi
passati(32).
Ovviamente, se col termine di prova "indiziaria" vogliamo invece
denotare una specifica tipologia di prova, la questione si presenta
più complessa, in quanto in tal caso si oscilla tra una tesi volta
a ricondurre l'indizio nell'ambito delle prove critiche ed
un'impostazione volta a ravvisare nell'indizio una probatio minor.
Aderendo alla prima prospettiva, la prova critico-indiziaria, come
già osservato, si differenzierebbe da quella
storico-rappresentativa in quanto richiederebbe un duplice percorso
inferenziale, dovendosi dapprima risalire al fatto costituente
oggetto della prova, non coincidente peraltro con il thema
probandum, e successivamente a tale thema(33). Differentemente, in
base alla seconda accezione, nell'indizio il passaggio
dall'elemento di prova al risultato probatorio non sarebbe
univocamente determinato, ma risulterebbe connotato da un carattere
di equivocità ed incertezza. Si è sostenuto al riguardo che mentre
nella prova in senso stretto la conclusione inferenziale è
ottenibile in base all'esclusivo utilizzo di leggi logiche o
scientifiche non probabilistiche, l'indizio postula invece
l'applicazione di massime d'esperienza o di leggi scientifiche
probabilistiche(34).
In realtà il termine "indizio" assume molteplici significati,
legati alla sua differente valenza a seconda dei diversi contesti
ai quali risulta riferito; ciò emerge ad esempio constatando la non
totale corrispondenza tra la nozione di indizio in ambito cautelare
e quella ricavabile dalla normativa generale in materia di
prove(35); nel primo caso, del resto, ci troviamo in presenza di
uno strumento tendente a garantire un adeguato fondamento ad una
misura diretta a svolgere una funzione di cautela strumentale
nell'ambito del processo, mentre nel secondo siamo di fronte ad un
mezzo che contribuisce alla formazione della decisione finale di
merito.
In effetti, è proprio la "polisemica veste del fenomeno indiziario"
ad evidenziare la "indeclinabilità della reductio ad unum" di
quella che è la dicotomia tradizionale(36), volta a contrapporre
alla tesi volta a far riferimento "al procedimento mediante il
quale, per tramite di un'operazione logico-abduttiva, si risale dal
fatto noto (factum probans) al fatto ignoto (factum probandum)"
alla "tesi di chi, sulla base di una presunta attenuata capacità
dimostrativa, ne sposa la natura di probatio minus quam plena dei
pratici"(37).
Ritornando alle distinzioni spesso prospettate in ambito
probatorio, può essere giudicata significativa, in quanto
chiaramente presupposta dall'attuale sistema codicistico(38),
quella tra le prove "precostituite", e cioè formate ab externo
rispetto al processo, al di fuori del suo contesto, ove devono
semplicemente essere "immesse" (si faccia l'ipotesi dei documenti),
e le prove "costituende" (può essere fatto riferimento al mezzo di
prova rappresentato dalla testimonianza), che invece si formano
proprio nell'ambito del processo. Va poi dato atto di un'ulteriore
possibile differenziazione, non rinvenibile peraltro nella
terminologia giuridica italiana, a causa della mancanza di dizioni
atte a rappresentarla, e cioè quella tra proof, volta ad indicare
"la conseguita conoscenza del fatto"(39), l'"epilogo conoscitivo
ottenuto dal giudice"(40), ed evidence, con cui viene fatto
riferimento agli elementi probatori diretti appunto a permettere di
giungere alla proof, individuandosi con evidence "la "prova" come
esperimento gnoseologico diretto alla verifica di un enunciato
fattuale"(41).
3. L'ambito del procedimento probatorio e la
valenza della nozione di prova
Passando ora ad una disamina più generale, occorre rilevare come
l'attuale codice accolga una concezione "relativistica" della
prova; il c.d. "relativismo probatorio" rappresenta infatti un
"fenomeno poliedrico che attraversa verticalmente e orizzontalmente
la trama procedimentale"(42), giacché una determinata conoscenza
giudiziale può risultare utilizzabile nei confronti di un imputato
e non di un altro coimputato, efficace in certi processi e non in
altri, o, ancora, solo in certe fasi di un processo e per un unico
tipo di uso gnoseologico(43); devono conseguentemente essere
attribuiti "diversi ambiti di potenzialità persuasiva (soggettivi,
procedimentali ed oggettivi) tanto ad analoghi strumenti
gnoseologici quanto addirittura ad un medesimo atto"(44).
Si è anche parlato di "indeterminatezza della prova", ricavandosi
tale concetto dall'impostazione accolta dal primo comma dell'art.
192 c.p.p., laddove fissa il metodo della valutazione analitica
delle prove, e "chiarisce che alla singola "prova" possono
applicarsi più "criteri" che possono portare a più "risultati",
cosicché "la medesima prova può essere valutata da punti diversi e
può portare a conclusioni diverse"(45).
Come avremo occasione di rilevare anche in seguito, generalmente si
ritiene che l'ambito del procedimento probatorio, inteso come
"mècanisme destiné à établir une conviction sur un point
incertain"(46), essendo la prova "un fait supposé vrai, que l'on
considère comme devant servir de motif de crédibilité sur
l'existence ou la non-existence d'un autre fait"(47), e
rappresentando dunque un mezzo, uno strumento avente una funzione
dimostrativa, in quanto utilizzato per permettere una ricostruzione
attendibile dei fatti di causa, non coinvolga invece la tematica
coinvolgente l'individuazione della norma applicabile, rispetto
alla quale, si sostiene, può sussistere semmai un problema legato
all'interpretazione, del tutto autonomo e slegato rispetto alle
tematiche concernenti il settore delle prove(48).
Viene ripetuto, al riguardo, l'abusato brocardo volto a ripetere,
tralaticiamente, che iura novit curia, in base alla considerazione
secondo la quale il giudice di fronte alle parti potrebbe e
dovrebbe affermare: da mihi factum, dabo tibi ius, essendo egli
comunque tenuto ad avere, per dovere professionale, un'esaustiva
conoscenza delle norme vigenti.
In realtà la distinzione tra questioni "di diritto" e "di fatto", e
dunque tra Rechtsfrage e Thatfrage, indubbiamente risalente nel
tempo, non può essere considerata come una sorta di bipartizione
"immanente" all'interno del contesto giuridico. Infatti, pur
risultando essa già parzialmente delineata nella contrapposizione
tra gli status rationales, concernenti la ricostruzione del fatto,
e gli status legales, relativi all'interpretazione della legge,
secondo la teoria degli status presente nell'elaborazione di
Ermagora di Temno e posteriormente accolta e ripresa da Cicerone e
da Quintiliano, e pur dovendosi sottolineare come almeno a partire
dal tredicesimo secolo la differenziazione fra jurors e judges
appaia esplicitata dalla massima in base alla quale ad quaestionem
facti non respondent iudices, item ad quaestionem iuris non
respondent iuratores, tuttavia una netta delimitazione tra i due
campi, o quantomeno il tentativo di giungere all'individuazione di
un preciso spartiacque tra essi, risale ad un'epoca successiva,
trovando poi un ulteriore avallo nella concezione illuministica
della lex clara, tendente a svalutare la necessità di una "prova in
diritto", in quanto, stante la chiarezza delle leggi, non vi
sarebbe nulla da provare al riguardo(49).
Osserviamo peraltro come questa bipartizione richiederebbe alcune
ulteriori precisazioni, dovendosi notare, alla luce di una più
accurata analisi, come in realtà tra quaestio facti e quaestio
iuris intercorra una trama complessa e sfumata, che dà vita ad un
rapporto di unità-distinzione, tale da smentire l'asserita radicale
dicotomia tra le due nozioni(50); del resto nel processo le parti
"non solo devono fornire la loro versione sul fatto, ma anche la
loro versione sul diritto applicabile"(51).
Esiste infatti "una inevitabile connessione tra fatto e diritto, in
base alla quale non è possibile reperire nella loro "assolutezza"
uno solo dei due elementi"(52), in quanto "il fatto penetra nella
norma e la norma penetra nel fatto"(53).
È stato chiaramente affermato al riguardo che il processo di
fissazione del fatto appare inseparabile dalla sua qualificazione,
e che sulla scena processuale non compaiono mai nudi fatti, ma solo
fatti "giuridici", dovendosi considerare come fatto giuridico "ogni
fatto rilevante per il diritto nel senso che da solo o, per lo
meno, insieme ad altri (che saranno, pure essi, fatti giuridici) è
produttivo di conseguenze giuridiche"(54); del resto la stessa
imputazione altro non è se non "la materializzazione di una
fattispecie penale astratta in un fatto di reato concreto"(55), pur
potendosi comunque tentare una distinzione delle sue
componenti(56).
Sempre per quanto concerne la disciplina probatoria nel suo
complesso, va sottolineato come il rapportarsi dell'autorità
giudiziaria al settore delle prove non sia mai stato, nelle diverse
epoche storiche e nei differenti sistemi giuridici, abbandonato ad
una sorta di approccio anarchico, ma, al contrario, fatte salve
rare eccezioni(57), appaia costantemente regolamentato da una
serie, più o meno fitta, di disposizioni, ed in particolare di
regole di esclusione in base alle quali non ogni conoscenza
empirica può tradursi in un elemento di prova; tali norme,
peraltro, non devono essere considerate alla stregua di una griglia
di regolamentazioni intese soltanto a limitare e comprimere, alla
luce di istanze di tutela del-l'individuo, l'ambito conoscitivo del
giudice, in quanto in realtà si pongono come strumenti di garanzia
anche dal punto di vista epistemologico, onde permettere una
corretta ricostruzione dei fatti in ambito processuale.
Tutti o quasi i sistemi processuali risultano conseguentemente
improntati ad un regime di legalità della prova e non ad un regime
di prova libera(58), quale sarebbe quello svincolato dal rispetto
di ogni regola legale nel momento della formazione ed acquisizione
delle prove. È questa connotazione a determinare, in fondo, la
specificità della "prova giuridica" e dell'intero "procedimento
probatorio"(59), scomponibile a sua volta in una serie di
subprocedimenti(60), essendo difficile negare la sussistenza, ad
esempio, di due sub - procedimenti fra loro consecutivi e
strettamente correlati, potendosi comunque individuare "una
pronuncia a carattere decisorio - processuale, in cui consiste il
provvedimento d'ammissione, e un'operazione, più o meno complessa,
con cui la prova è formata o introdotta nel processo"(61).
Del resto, anche quando si fa riferimento al diritto alla
prova(62), non si può dimenticare come questo diritto non riguardi
esclusivamente la fase ammissiva, ma abbia invece, come è stato
giustamente rilevato, una "valenza polifunzionale"(63), concernendo
anche il momento assuntivo della prova.
L'attuale testo dell'art. 111 Cost. ha consacrato il diritto alla
prova(64), utilizzando al riguardo una terminologia che fa evidente
riferimento alla compre-senza di entrambi gli aspetti; viene
infatti ribadita la facoltà per l'imputato di "ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo
di prova a suo favore".
Abbiamo parlato in precedenza di un reticolo normativo in materia
probatoria. Va osservato come esso risulti particolarmente fitto e
dettagliato negli ordinamenti giuridici che adottano il sistema
delle "giurie", non togate, chiamate a decidere secondo l'intime
conviction, sulla base dei risultati emersi dal trial.
In tal caso il complesso di disposizioni, volte a delineare una
serie di rules of exclusion, tende appunto ad evitare che il
convincimento dei giurati venga formato sulla base di dati
conoscitivi di dubbia valenza epistemologica o acquisiti in
violazione di regole volte a tutelare i diritti fondamentali
dell'individuo.
Anche in sistemi ove la funzione giudiziaria viene prevalentemente
affidata a giudici professionali, un insieme di previsioni volte a
disciplinare la materia probatoria si rivela comunque
indispensabile, non potendo essa rimanere esclusivamente affidata,
come già abbiamo avuto occasione di puntualizzare, alla
discrezionalità del magistrato.
L'elemento di distinzione, diretto a connotare la "giuridicità"
della prova "deriva essenzialmente da due fattori: la presenza di
una disciplina giuridica della prova e il fatto che essa serve ad
usi tipicamente giuridici, in contesti giuridici come il
processo"(65).
Viene generalmente evidenziata, al riguardo, la necessità di
distinguere quello che viene definito come il context of discovery,
il "contesto di scoperta", da quello che è invece il context of
justification, il "contesto di giustificazione"(66).
Il primo dei due concetti è riferibile alla fase della ricerca
investigativa, caratterizzata da una forzata unilateralità. In un
contesto processuale, quale quello attualmente vigente, ispirato al
c.d. "relativismo probatorio", e per effetto del quale la valenza,
il "peso" di un dato può essere completamente diversa nei diversi
passaggi dell'iter del giudizio, non deve stupire che gli elementi
conoscitivi così acquisiti, utilizzabili per decisioni quali quelle
sull'adozione delle misure cautelari, e per la valutazione circa la
sussistenza o meno dei presupposti per l'inoltro alla fase
processuale, non possano poi automaticamente valere anche con
riferimento al giudizio finale di merito, occorrendo invece in tal
caso che la formazione della prova venga garantita attraverso lo
strumento del contraddittorio(67).
Come è stato acutamente osservato, la distinzione tra contesto di
scoperta e contesto di giustificazione, recepita dall'analoga
bipartizione configurata nel campo scientifico, deve peraltro
essere differentemente concepita in relazione all'ambito giuridico,
necessitando al riguardo di alcune precisazioni. Infatti, mentre
"nella scienza...il context of discovery concerne i problemi del
come si pervenga alla formulazione di una ipotesi ed il context of
justification i problemi del come questa ipotesi venga
convalidata", con riferimento all'attività giudiziale la sequenza
va configurata secondo una diversa cadenza, pur dovendosi
riconoscere che "anche nel processo, esiste un'ipotesi (iniziale)
da verificare: quella, prospettata dall'attore nel processo civile
e dal pubblico ministero nel processo penale, su cui il giudice
deve provvedere. Ed ugualmente si pone nel processo il problema del
come avvenga la convalida, effettuata tramite l'istruzione
probatoria"(68).
Si potrebbe affermare che "mentre la sequenza scientifica (dove
manca un "giudice", ed è quindi chi "scopre" che deve anche
"giustificare") è:
1)contesto di scoperta e formulazione della ipotesi;
2)contesto di giustificazione ed eventuale convalida; la sequenza
giudiziaria è:
a)contesto di scoperta e formulazione della ipotesi (è il momento
del-l'istruzione primaria, in cui peraltro se il suo risultato è
"ipotesi" per il giudice, per la parte che la formula è già
"decisione");
b)contesto di ricerca (è il momento dell'istruzione probatoria o
secondaria);
c) contesto di decisione;
d)contesto di giustificazione"(69), dovendosi comunque chiarire,
con riferimento all'ultima parte di detta sequenza, che solo
all'esito di un giudizio di concludenza probatoria "la "prova" come
strumento gnoseologico diventa "prova" come epilogo conoscitivo,
denominato conclusione probatoria e posto alla base della
ricostruzione giudiziale del fatto"(70).
Ritornando ora ad interrogarci su quale valenza debba essere
attribuita alla nozione di prova, va rilevato come sia stato
giustamente sostenuto che sarebbe un errore, anche dal punto di
vista garantistico, negare la qualifica di "prove" agli elementi
conoscitivi assunti in assenza di contraddittorio, in quanto "il
rischio che così si corre è di aggiungere al pregiudizio
dell'assenza di contraddittorio il danno derivante
dall'inapplicabilità di eventuali disposizioni generali sulle
prove, dettate a tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali"(71).
Onde approfondire detta tematica, va rilevato che da un lato il
legislatore, dedicando un autonomo libro, e cioè il III, alla
materia probatoria, parrebbe effettivamente configurare una
normativa dotata di capacità "espansiva", e come tale riferibile
alle diverse fasi del procedimento, in quanto caratterizzata da una
"capacità di potenziale irradiazione applicativa a qualsiasi fase o
stadio del procedimento"(72); d'altro canto però l'attuale codice
evita di qualificare come prove gli elementi raccolti nel corso
delle indagini preliminari, e sembra postulare, anche sotto questo
aspetto, un legame inscindibile tra l'ambito probatorio e la fase
dibattimentale o quella, direttamente anticipatrice di detta fase
dal punto di vista della raccolta dei dati conoscitivi,
rappresentata dall'incidente probatorio.
A favore della soluzione "estensiva" nell'individuazione
dell'ambito di operatività della normativa dettata in relazione
alle prove, dovrebbe osservarsi che, anche prima dell'instaurazione
del dibattimento, vengono poste in essere delle attività idonee ad
esplicare una funzione probatoria, quanto meno in rapporto a
dinamiche interne ad una singola fase, come avviene ad esempio per
l'adozione delle misure cautelari; sulla base di tali attività può
inoltre pervenirsi alla stessa decisione finale di merito in
relazione a taluni riti alternativi, e più precisamente nei
procedimenti che danno spazio ad aspetti e momenti inquisitori
(giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle
parti, procedimento per decreto), consentendo così di fondare detta
decisione sui dati raccolti nel corso delle indagini preliminari. A
sostegno della tesi volta ad ammettere che la normativa sulle prove
sia applicabile in generale all'intero arco del procedimento, è
inoltre stato evidenziato che se si accogliesse una diversa
impostazione si dovrebbe giungere a ritenere, contro ogni logica,
che nel corso delle indagini preliminari possa farsi ricorso (non
considerandosi operante al riguardo il disposto dell'art. 188
c.p.p.) a tecniche atte a comprimere la libertà morale dei soggetti
e tali da influire sulla loro libertà di
autodeterminazione(73).
Più in generale, andrebbe allora affermato che tutte le
disposizioni garantistiche in materia probatoria non possono
trovare spazio in questa fase, con conseguente gravissima
compromissione dei diritti fondamentali dell'individuo(74).
Occorrerebbe parimenti sostenere che i requisiti di pertinenza e di
rilevanza non siano richiesti in relazione ai dati raccolti nella
fase delle indagini preliminari, che avrebbe conseguentemente ad
oggetto un'area conoscitiva assolutamente indefinita(75).
In senso opposto viene rilevato che in un modello accusatorio, o
comunque a stampo accusatorio, la prova è solo quella che si
ricava, che si "forgia" nel contrasto dialettico fra le parti, non
potendo dunque essere considerato tale il dato ottenuto
unilateralmente, nel corso delle indagini preliminari.
Cercando di sintetizzare gli esiti di questo serrato dibattito,
riguardante l'interrogativo di cosa debba intendersi con la dizione
di "prova", va dunque ribadito come si oscilli in materia tra due
ben diverse accezioni; in base ad una prima impostazione
sistematica viene infatti evidenziato come la prova che consente di
pronunciarsi sul merito della res iudicanda sia "sideralmente
lontana dall'atto di indagine"(76), sostenendosi che deve ritenersi
prova solo quella dibattimentale, o quella acquisita nell'incidente
probatorio; al contrario, alla luce di una differente visione, si
afferma invece che anche il legislatore del 1988 non ha potuto
rinnegare il dato emergente dall'osservazione secondo la quale, dal
punto di vista epistemologico, "prova" è qualunque esperimento
gnoseologico volto alla verifica di un enunciato fattuale"(77),
sottolineandosi che semmai, in base al "relativismo probatorio" che
caratterizza l'attuale codice, il problema consiste nel decidere
quali ambiti di potenzialità persuasiva attribuire agli atti delle
indagini preliminari(78).
Appare particolarmente equilibrata l'osservazione volta a
puntualizzare come la questione concernente l'applicabilità della
normativa contenuta nel libro III del codice di procedura penale al
di là dei confini del dibattimento e dell'incidente probatorio
risulti indubbiamente problematica, stante l'assenza di univoche
indicazioni legislative, ma non per questo possa essere accantonata
"sulla base di frettolosi schematismi.
Come sarebbe, invece, se si riconoscesse il rango di prova soltanto
a quelle acquisite, o formate, nel dibattimento (ovvero, mediante
incidente, in funzione del dibattimento), e se ne facesse
discendere una aprioristica esclusione del-l'operatività delle
norme in questione rispetto alle attività probatorie estranee a
tali ambiti", dovendosi invece ritenere che le norme del libro III
siano applicabili nelle fasi anteriori al dibattimento, quantomeno
"con riferimento ai diversi momenti in cui - nell'arco di tali fasi
- è previsto l'intervento del giudice, ora in funzione di organo di
garanzia, ora in funzione di organo della decisione, anche nel
merito"(79). Sempre secondo tale autorevole impostazione, per
quanto concerne l'operatività delle disposizioni sulle prove in
relazione all'attività investigativa, non potendosi sostenere che
il pubblico ministero sia svincolato dall'osservanza dei principi
fondamentali delineati dal legislatore in materia probatoria,
dovrebbe ritenersi che almeno le "disposizioni generali", con cui
si apre il libro III "in quanto espressive di alcune basilari
scelte di civiltà giuridica sul terreno probatorio - e, quindi,
della ricerca probatoria - debbano senz'altro applicarsi anche nel
corso delle indagini preliminari del pubblico ministero (e della
polizia giudiziaria), ovviamente entro i limiti consentiti dalla
natura e dalla finalità delle stesse"; al contrario si afferma che
le norme dettate in relazione ai singoli mezzi di prova, le quali
fanno spesso riferimento alla figura del "giudice", non
sembrerebbero applicabili "in linea di massima" nel corso delle
indagini preliminari del pubblico ministero, "Tanto più che, quando
il legislatore ha inteso sancirne la operatività, lo ha fatto
manifestando expressis verbis tale proposito"(80).
4. Il potere d'intervento del giudice in
materia di prova
Altro problema delicatissimo, in ambito probatorio, concerne la
possibilità di un intervento officioso, in via suppletiva, da parte
del giudice ed il connesso, speculare problema se sia o meno dato
ravvisare nell'attuale modello processuale la sussistenza di un
potere dispositivo al riguardo in capo alle parti.
Si tratta cioè di "individuare il punto di equilibrio ottimale tra
"regola" ed "eccezione" che consenta, da un lato, di rispettare i
poteri di iniziativa probatoria delle parti e, dall'altro, non
vanifichi le esigenze di conoscenza pure coessenziali al processo,
tutelando, al contempo, la posizione di terzietà del
giudice"(81).
Indubbiamente l'assunzione e l'acquisizione delle prove ai sensi
dell'attuale codice risultano collegate, in via di massima,
all'iniziativa dei rispettivi "contendenti", ai quali sembrerebbe
in sostanza demandato un onere, peraltro imperfetto, di allegazione
del materiale probatorio di cui il giudice deve avvalersi ai fini
della decisione(82).
La centralità del ruolo rivestito dalle parti in ambito probatorio
risulta tuttavia temperata dalla previsione di ipotesi, sia pur
rigidamente circoscritte, caratterizzate dall'attribuzione di un
residuale potere di intervento in capo al giudice. Il legislatore
ha infatti espressamente mantenuto in capo al giudice, per quanto
concerne detta materia, taluni poteri esercitabili d'ufficio, in
via suppletiva, delimitandoli comunque entro margini non
estensibili in via analogica, così da far risultare illegittima
qualsiasi iniziativa officiosa, sia pure integrativa, operata al di
fuori dei casi espressamente previsti.
Tra detti casi va menzionato l'affidamento della perizia, ai sensi
dell'art. 224 c.p.p., e, in particolare, in relazione alle ipotesi
volte a stabilire la capacità dell'imputato a partecipare
coscientemente al processo, in base al primo comma dell'art. 70
c.p.p.; l'esame della persona a cui abbia fatto riferimento un
teste, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 195
c.p.p.; l'acquisizione dei documenti provenienti dall'imputato, ex
art. 237 c.p.p., nonché, e soprattutto, le fondamentali ipotesi
delineate dall'art. 506 c.p.p. (Poteri del presidente in ordine
all'esame dei testimoni e delle parti private) e 507 c.p.p.
(Ammissione di nuove prove); infine, non certo ultima per
importanza, la possibilità di rinnovazione in sede di appello
dell'istruzione dibattimentale, ai sensi del terzo comma dell'art.
603 c.p.p.
È stato osservato che non sussiste un rapporto di necessaria
implicazione tra principio dispositivo e processo accusatorio,
sostenendosi talora che il principio dispositivo andrebbe
configurato, nell'attuale modello codicistico, in maniera
peculiare, in quanto avrebbe una funzione soltanto espansiva dei
poteri delle parti, e non una valenza preclusiva rispetto alla
possibilità di pervenire aliunde all'accertamento dei fatti; in
altri termini si è affermato che le parti "dispongono della prova
solo in positivo, nel senso che hanno diritto all'ammissione delle
prove richieste; non ne dispongono in negativo, nel senso che la
loro inerzia possa precludere l'ammissione di prove necessarie
all'accertamento dei fatti"(83).
Al contempo, analizzando l'ambito del diritto alla prova, si è
precisato che "tale garanzia non esprime la titolarità
tendenzialmente esclusiva delle parti in ordine alle iniziative
probatorie, quanto, piuttosto, un limite al potere discrezionale
del giudice nell'ammissione delle prove"(84).
Per quanto specificamente concerne il dettato dell'art. 507 c.p.p.,
in base al quale, terminata l'acquisizione delle prove, il giudice,
qualora lo ritenga assolutamente necessario, può disporre anche di
ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, si delinearono in
giurisprudenza due orientamenti nettamente contrapposti. Alcune
decisioni giurisprudenziali affermarono che il potere del giudice
di far ricorso a nuovi mezzi di prova non richiesti dalle parti,
assumendo un carattere di assoluta necessità, non poteva supplire
alla totale inerzia delle parti, ed era dunque esercitabile solo
qualora le tesi avanzate dalle parti predette avessero già trovato
un sia pur limitato riscontro in alcuni elementi di prova, essendo
in tal caso finalizzato al completamento di un quadro probatorio
già parzialmente delineato.
Venne sostenuto in particolare che qualora fosse dichiarata
inammissibile la richiesta di ammissione delle prove testimoniali,
per omesso deposito della lista di cui all'art. 468 c.p.p., e non
risultassero indicate prove documentali, il giudice non potrebbe
avvalersi del disposto dell'art. 507 c.p.p., giacché le funzioni
attribuitegli da tale norma sarebbero esperibili solo una volta
"terminata l'acquisizione delle prove", con conseguente implicita
esclusione dell'ipotesi rappresentata dalla totale assenza di una
precedente acquisizione probatoria(85).
In senso contrario altra parte della giurisprudenza riteneva invece
che il giudice, sussistendo il requisito dell'assoluta necessità,
non solo potesse far propria un'iniziativa probatoria
precedentemente avanzata dalle parti e non ammessa (ad esempio a
causa del mancato rispetto del termine minimo di sette giorni per
il deposito della lista) ma fosse autorizzato ad avvalersi del
disposto dell'art. 507 c.p.p. persino nel caso di una totale
carenza di richiesta di prove provenienti dalle parti.
Per quanto specificamente concerne la problematica inerente al
concetto di "novità" della prova, alla luce di questa impostazione
fu rilevato come esso faccia riferimento "alle prove già acquisite,
rispetto alle quali sono "nuove" tutte quelle degne di tal nome (e
cioè non vietate dalla legge), anche se siano state anteriormente
ritenute inammissibili o ininfluenti, nulla vietando che il giudice
- sempre che ricorra l'assoluta necessità - possa far propria
un'iniziativa mancata o un'iniziativa formalmente
scorretta"(86).
Anche la dottrina appariva oscillante. I sostenitori della tesi
restrittiva sottolineavano la necessità di scongiurare il pericolo
che il giudice in tema di iniziativa probatoria si sostituisse di
fatto alle parti, con una loro conseguente progressiva ed
inevitabile deresponsabilizzazione in ordine all'indicazione dei
mezzi di prova, dovuta ad un'aspettativa di intervento officioso
che avrebbe determinato un sostanziale ritorno agli schemi tipici
del codice previgente. Si affermava inoltre che non avrebbe avuto
senso la previsione da parte del legislatore di una dettagliata
regolamentazione in tema di deposito delle liste qualora gli
effetti derivanti dalla sua inosservanza avessero potuto essere
superati ed elusi dall'attività svolta dal giudice ai sensi
dell'art. 507 c.p.p. Veniva aggiunto che i poteri suppletivi
previsti da tale norma erano pertanto esercitabili solo qualora la
sussistenza della fonte di prova non fosse stata conosciuta
antecedentemente dalle parti; in caso contrario esse avrebbero
dovuto "scontare" processualmente la loro inerzia al
riguardo(87).
All'opposto, si obiettava invece che la soluzione diretta ad
escludere la possibilità di acquisire, in base al disposto
dell'art. 507 c.p.p., una prova decisiva ai fini della
ricostruzione dei fatti di causa, ogni qualvolta la parte, pur
potendola indicare autonomamente, avesse omesso di farlo,
comportava in pratica una volontaria, immotivata rinuncia a
pervenire all'esatta ricostruzione della vicenda costituente
oggetto del giudizio(88), finendo con l'introdurre una limitazione
all'operatività della norma sovracitata, non prevista dal
legislatore e tale da comprimerne l'ambito in maniera del tutto
ingiustificata.
Si aggiungeva che detta soluzione sembrava caratterizzata da
esclusive finalità "punitive" nei confronti dell'"errore" compiuto
da una delle parti (quale il mancato rispetto del termine minimo
per il deposito della lista, ex art. 468 c.p.p.), allontanando così
il processo dalla sua funzione di accertamento dei fatti e
trasformandolo in una sorta di competizione nella quale lo sbaglio
di uno dei protagonisti conduce alla vittoria del contendente, in
un'ottica ispirata ad un rigido accoglimento del principio
dispositivo e volta ad imporre al giudice un atteggiamento
totalmente inerte anche in ipotesi nelle quali un suo intervento
suppletivo in materia potrebbe permettere l'acquisizione di
fondamentali dati conoscitivi(89).
Infine veniva osservato che comunque, essendo l'intervento
officioso del giudice esperibile soltanto in situazioni di assoluta
necessità "sarebbe ben strano impedirne l'esercizio proprio nelle
ipotesi in cui più radicale è l'esigenza di un tale intervento, a
causa dell'inerzia delle parti"(90). I contrasti giurisprudenziali
concernenti la tematica relativa all'individuazione dell'ambito
entro cui può operare l'intervento suppletivo del giudice, ai sensi
dell'art. 507 c.p.p., costituirono oggetto, nel 1992, di un primo
intervento della Cassazione a Sezioni Unite(91).
In tale occasione i giudici di legittimità si pronunciarono su due
punti estremamente controversi. In primo luogo venne affrontato e
risolto il nodo interpretativo relativo al quesito se il giudice
possa assumere come "nuove prove" anche dichiarazioni di soggetti
non indicati, o non tempestivamente indicati nelle liste presentate
ai sensi dell'art. 468 c.p.p.
Al riguardo le Sezioni Unite affermarono che "né gli elementi
letterali, né quelli sistematici consentono di affermare che al
giudice sia negato il potere di ammettere prove che le parti
avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. Se così fosse
l'iniziativa suppletiva del giudice in tema di prova sarebbe del
tutto eccezionale, in quanto dipenderebbe dal disvelamento di una
prova precedentemente sconosciuta e tale quindi da non poter essere
richiesta tempestivamente dalle parti"; conseguentemente "il
giudice in base all'art. 507 c.p.p., qualora risulti assolutamente
necessario, può assumere anche prove che le parti avrebbero potuto
chiedere nel termine stabilito dall'art. 468 c.p.p. e non hanno
richiesto", e ciò in quanto "prova nuova" significa prova non
disposta precedentemente, e non già prova sopravvenuta o quanto
meno scoperta successivamente.
Si sostenne conseguentemente che la decadenza delle parti dal
diritto alla prova non incideva sul potere suppletivo del giudice.
Per quanto riguardava l'ulteriore interrogativo, concernente il
senso da attribuire al sintagma "terminata l'acquisizione delle
prove", con cui l'art. 507 c.p.p. delimita l'esercizio del potere
officioso del giudice in materia probatoria, le Sezioni unite
chiarirono che mediante tale terminologia il legislatore aveva
inteso semplicemente "indicare il punto dell'istruzione
dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove:
il momento iniziale, quindi, e non il presupposto per l'esercizio
del potere del giudice", risultando conseguentemente ammissibile
detto intervento in via suppletiva anche in caso di assoluta
mancanza di altre acquisizioni probatorie.
Nella sentenza si rilevò infatti che non risponderebbe a criteri di
razionalità ammettere il potere d'intervento del giudice qualora vi
sia stata una precedente acquisizione probatoria, seppur di minima
rilevanza ed utilità, ed escluderlo invece radicalmente in mancanza
di detta acquisizione, anche qualora emerga l'assoluta necessità
dell'assunzione di un determinato mezzo di prova, e si sottolineò
che il giudice non può rimanere inerte nei casi in cui l'inattività
di una delle parti rischierebbe di impedire l'accertamento dei
fatti di causa.
Una parte della dottrina osservò peraltro, criticamente, che,
attribuendo al giudice la possibilità di disporre l'assunzione di
nuovi mezzi di prova nell'ipotesi in cui le parti si siano
dimostrate completamente inerti, tale magistrato finisce per
perdere la sua posizione di terzietà, sostituendo di fatto, in
quello che dovrebbe essere un loro compito, il pubblico ministero
od il difensore dell'imputato, dimostratisi inattivi o comunque
carenti in sede di formulazione delle richieste di ammissione dei
mezzi di prova(92).
Si affermò inoltre che la decisione delle Sezioni Unite determinava
lo svuota-mente del principio dell'onere della prova,
sostanzialmente correlato alla presunzione d'innocenza, "al cui
superamento deve tendere l'accusa e non il giudice"(93).
Con un'impostazione adesiva alla pronuncia fu al contrario
evidenziato come, per effetto dell'interpretazione estensiva da
essa accolta, a venir meno non era "la terzietà, ma la passività
del giudice"(94), aggiungendosi che "poco importa per la
presunzione di innocenza che la prova scaturisca da iniziative
dell'uno o dell'altro soggetto", non essendo possibile ricavare dal
secondo comma dell'art. 27 Cost. "un diritto dell'imputato ad
esigere che le prove a carico siano fornite esclusivamente
dall'accusatore o comunque dalle parti"(95). Su questa tematica
intervenne successivamente, a distanza di un breve lasso di tempo,
la Corte costituzionale, mediante la sentenza interpretativa di
rigetto n. 111 del 1993(96), che ritenne conforme al dettato della
Costituzione solo una lettura dell'art. 507 c.p.p. tale da non
vanificare la possibilità di un intervento, nell'ambito probatorio,
in via suppletiva da parte del giudice, sottolineando come questa
interpretazione permettesse di non contraddire il principio di
obbligatorietà dell'azione penale e di garantire la "ricerca della
verità" in sede processuale, e dunque la funzione cognitiva del
meccanismo giudiziale, che non è non meramente finalizzato alla
risoluzione delle liti.
La Consulta negò la validità della tesi in base alla quale
l'attuale codice avrebbe accolto il principio dispositivo in
materia di prova, osservando che "sarebbe contrario ai principi
costituzionali di legalità e di obbligatorietà del-l'azione
concepire come disponibile la tutela giurisdizionale assicurata dal
processo penale"; venne aggiunto che in caso contrario risulterebbe
reciso il legame strutturale e funzionale tra lo strumento
processuale e l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei
fatti criminosi.
Fu dunque esclusa l'impostazione secondo la quale l'attuale modello
processuale avrebbe provocato "un effetto preclusivo
dell'introduzione ad iniziativa del giudice delle prove necessarie
all'accertamento dei fatti, rispetto alle quali le parti siano
rimaste inerti o dalle quali siano decadute", rilevandosi invece
come il legislatore anche in tal caso abbia voluto permettere un
intervento riequilibratore in chiave suppletiva.
Tuttavia, questi due interventi delle Sezioni Unite e della Corte
costituzionale non permisero di porre fine alle polemiche al
riguardo, pur rafforzando le considerazioni di quanti
sottolineavano "i rischi connessi all'esasperazione dei poteri
dispositivi, capace di innescare forti reazioni al modello
accusatorio"(97), evidenziando le perplessità derivanti da alcune
interpretazioni della giurisprudenza di merito eccessivamente
riduttive, che finivano col determinare un'innaturale rinuncia alle
funzioni conoscitive del processo, a causa della compressione dei
poteri del giudice entro confini tali da far sì, ad esempio, che
l'eventuale inerzia del pubblico ministero nella formulazione delle
richieste probatorie si traducesse in un esercizio solo apparente
dell'azione penale(98).
Al riguardo è stato infatti lucidamente osservato che "se il
giudizio è una scelta tra ipotesi contrapposte, e se l'ipotesi si
rende preferibile in ragione della quantità di informazione
coerente che la sorregge, allora l'integrazione probatoria
(d'ufficio o su richiesta delle parti) non può essere confinata
nell'ambito di una eccezionalità da vedersi con sfavore, ma deve
essere perseguita tutte le volte che il nuovo dato si presenta in
prospettiva come idoneo a convalidarla o contraddirla"(99).
Comunque, il perdurare dei contrasti giurisprudenziali circa i
poteri di iniziativa probatoria in via suppletiva del giudice ed i
dubbi in ordine all'opportunità di una rimeditazione della
soluzione precedentemente delineata, a causa dei riverberi
derivanti dalla modifica dell'art. 111 Cost., hanno reso necessario
un ulteriore intervento delle Sezioni unite, che si è collocato
peraltro nel solco già tracciato dalla pronuncia Martin; i giudici
di legittimità hanno infatti ritenuto che i poteri di intervento in
via suppletiva siano esercitabili anche in caso di assoluta inerzia
delle parti nella richiesta e nell'assunzione delle prove,
precisando peraltro che il giudice in tale attività non può
seguire, onde evitare di perdere la propria terzietà, proprie
personali congetture, ma deve invece rimanere ancorato alle
prospettive già emerse nel corso del contraddittorio(100).
Sotto quest'ultimo aspetto, in effetti, partendo dal necessitato
richiamo all'affermazione secondo la quale "nella scelta del tema
vi è già la confessione di una preferenza, e nella formulazione del
problema è già implicito il criterio della
soluzione"(101), anche la dottrina, analizzando la tematica in
esame, aveva osservato giustamente che il punto di rottura
nell'applicazione dell'art. 507 c.p.p. era rappresentato
dall'elaborazione di un'autonoma ipotesi ricostruttiva dei fatti,
sganciata dalle risultanze processuali(102), sottolineando che "il
giudice non può sostituirsi alle parti nella scelta degli indirizzi
da dare alle indagini, limitandosi il suo compito all'esercizio di
una funzione integratoria volta a chiarire od approfondire
anteriori risultanze processuali"(103).
5. La valutazione della
prova
Concludiamo questa rapida disamina analizzando ora, sia pur
brevemente, la tematica inerente alla fase valutativa.
Almeno secondo una parte della dottrina, mentre il legislatore è
tenuto a delineare con precisione le regole di esclusione
probatoria, al contrario la successiva fase valutativa
rappresenterebbe "una sorta di giardino proibito" per il
legislatore, che dovrebbe conseguentemente astenersi da ogni
regolamentazione legale al riguardo, in quanto ogni ingerenza in
questa sfera risulterebbe comunque inadeguata all'irriducibile
individualità di ogni singolo caso concreto(104).
Questa tesi viene tuttavia contestata da chi sostiene che se
davvero così fosse "ci troveremmo di fronte ad un dato paradossale:
il processo sarebbe legale - e quindi garantito - fino al momento
della formazione del materiale probatorio; sarebbe libero - e
quindi privo di garanzie - nella fase rovente della
valutazione"(105); viene conseguentemente negato che le operazioni
valutative concernenti le prove legittimamente acquisite avvengano
"in uno spazio giuridicamente amorfo, presidiato dal libero
convincimento", sostenendosi che deve essere la legge, e "non il
giudice a scegliere il metodo di valutazione delle
prove"(106).
Va comunque chiarito, nonostante le frequenti confusioni in
materia, che i criteri di valutazione della prova andrebbero in
ogni caso tenuti ben distinti dalle regole di esclusione
probatoria, le quali "operano sempre in un momento antecedente a
quello in cui interverrebbe la valutazione, proprio perché negano
alla radice l'idoneità di un certo dato a fungere da valida
premessa probatoria"(107); al contrario i criteri legali di
valutazione "implicano prove validamente costituite e riguardano il
passaggio da queste alla proposizione da provare che viene in vario
modo guidato dalla legge"(108).
Non sempre è peraltro così agevole, in pratica, operare una
distinzione al riguardo. Così, mentre nessun dubbio sussiste circa
il fatto che, ad esempio, come del resto confermato dalla stessa
rubrica dell'articolo, i criteri delineati dal secondo comma
dell'art. 192 c.p.p., in tema di prova indiziaria, e dal successivo
terzo comma, per quanto concerne le dichiarazioni rese dai
coimputati, siano delle regole di valutazione della prova, e che
parimenti la previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 526 c.p.p.
non configuri una regola di esclusione probatoria, bensì un
criterio legale di valutazione(109), per quanto invece attiene al
disposto dell'attuale secondo comma dell'art. 500 c.p.p., relativo
alle dichiarazioni lette per le contestazioni, mentre una parte
della dottrina sostiene che in tal caso saremmo in presenza di una
regola di esclusione(110), una tesi antitetica, non meno
autorevolmente sostenuta, ravvisa la configurazione di una regola
valutativa(111), richiamandosi al dettato letterale della
disposizione, laddove esso evidenzia che tali dichiarazioni
"possono essere valutate" ai fini della credibilità del
teste.
Abbiamo fino a questo momento preso in esame la dimensione
giuridica della tematica probatoria. Come peraltro già
precedentemente accennato, un'analisi in materia non può esaurirsi
entro i confini di questa prospettiva e tende invece "a proiettarsi
al di fuori di essa e a penetrare in altri campi, della logica,
dell'epistemologia e della psicologia"; è stato infatti rilevato,
con estrema lucidità, che il fenomeno della prova non può
risolversi nelle norme che lo regolano e che "le analisi giuridiche
del diritto delle prove …sono per definizioni parziali perché
riguardano solo una dimensione, per quanto importante, del fenomeno
della prova.
Questo, invece, postula necessariamente anche il ricorso a metodi
tratti da altri campi del pensiero, in quanto rinvia
necessariamente a problemi di ordine generale che per l'appunto non
possono più essere sensatamente rinchiusi entro un insieme di
regole giuridiche, né compresi con il solo ricorso alle nozioni e
alle tecniche della interpretazione giuridica"(112).
Va ricordato come il giudice si ritrovi generalmente "sprovveduto
culturalmente" sotto questo aspetto, ed in particolare di fronte
all'operazione consistente nella valutazione delle prove(113); è
stato infatti sottolineato che il magistrato "avvezzo a compiere
essenzialmente atti di interpretazione e di raccordo fra norme",
nella ricostruzione dell'evento agisce "per lo più come se la
valutazione della capacità dimostrati-va insita nei fenomeni fosse
un'attività naturale, alla stregua del respirare o del camminare, e
raramente analizza le procedura mentali impiegate per pervenire
alle sue conclusioni", senza tener conto del fatto che "in realtà,
anche il ragionamento giudiziario è una tecnica"(114) e che i
criteri logici applicati nell'analisi delle risultanze probatorie
assumono portata risolutiva ai fini della decisione della
causa(115). Rappresenterebbe dunque un gravissimo errore, frutto di
un evidente fraintendimento e di un'altrettanto palese arretratezza
culturale, ritenere che la tematica del-l'accertamento del fatto in
ambito giudiziario vada approfondita solo con riferimento alle
disposizioni normative in materia, in un'ottica sorda agli influssi
ed alle indicazioni offerte dalle analisi epistemologiche
sviluppate nei vari contesti scientifici(116).
Approfondimenti
(1) -In ordine a detta nozione, vedi le considerazioni di G.
BENTHAM, Teoria delle prove giudiziarie, trad. it. di B. V.
Zambelli, Bruxelles, 1842, pag. 21: "Cos'è una prova? Nel senso più
esteso che dar si possa a questa parola, si intende per essa un
fatto supposto vero, che si considera come atto a servire qual
motivo di credibilità sopra l'esistenza, o la non esistenza, di un
altro fatto. Così ogni prova comprende almeno due fatti distinti:
l'uno che può chiamarsi fatto principale, quello di cui si tratta
provare l'esistenza o la non esistenza, l'altro, fatto probatorio,
quello che è impiegato a provare il sì od il no del fatto
principale". Per un'analisi delle diverse accezioni di prova, e dei
condizionamenti esercitati dalle differenti impostazioni
ideologiche sulla concezione e sull'utilizzo della prova, vedi: M.
NOBILI, La teoria delle prove penali e il principio della "difesa
sociale", in MATERIALI PER UNA STORIA DELLA CULTURA GIURIDICA,
raccolti da G. Tarello, IV, Bologna, 1974, pag. 417.
(2) -Cfr.: F. CARNELUTTI, La prova civile. Parte generale (Il
concetto giuridico della prova), Roma, 1915, pag. 15.
(3) -Vedi al riguardo, volendo: P.P. RIVELLO, Limiti al diritto
alla prova, in GIURISPRUDENZA SISTEMATICA DI DIRITTO PROCESSUALE
PENALE, diretta da M. CHIAVARIO - E. MARZADURI, Le prove, Tomo
primo, Le regole generali sulla prova, coordinamento di E.
MARZADURI, Torino, 1999, pag. 7. Come osservato da E. VALENTINI,
Pubblicità dibattimentale e diritto alla riservatezza di testimoni
e parti private, in DIR. PEN. PROC., 2001, pag. 1023, "si può
parlare di un unico thema probandum, mentre vi sono tanti oggetti
di prova quante sono le singole prove dedotte: il primo è
costituito dai fatti oggetto dell'imputazione, i secondi, detti
anche oggetti di prova accessori o sussidiari, sono rappresentati
da fatti diversi da quello descritto nella fattispecie sostanziale,
ma che sono a questo connessi nel senso che dai secondi è possibile
argomentare i primi".
(4) -V. GREVI, Prove, in Compendio di procedura penale, a cura di
G. CONSO e V. GREVI, III Ed., Padova, 2006, pag. 300.
(5) -G. UBERTIS, La prova penale. Profili giuridici ed
epistemologici, Torino, 1995, pag. 59, nt. 35.
(6) -M. NOBILI, sub art. 187 c.p.p., in COMMENTO AL NUOVO CODICE DI
PROCEDURA PENALE, coordinato da M. CHIAVARIO, II, Torino, 1990,
pagg. 391 ss.
(7) -Per una distinzione tra i concetti di "pertinenza" e di
"rilevanza" probatoria, vedi: G. UBERTIS, La ricerca della verità
giudiziale, in AA.VV., La conoscenza del fatto nel processo penale,
a cura dello stesso A., Milano, 1992, pagg. 16 ss.; nonché Id., La
prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, cit., pagg. 61
ss., ove viene osservato che mentre la "pertinenza probatoria"
comporta un giudizio "attinente alla relazione...tra singolo
oggetto di prova e re giudicanda, poiché frustra probatur quod
probatum non relevat", il giudizio di "rilevanza probatoria" (che,
collocandosi nel contesto della fase ammissiva, va distinto dal
giudizio di "concludenza probatoria", concernente il risultato di
prova) "attiene alla delimitazione non degli oggetti, bensì delle
fonti e/o dei mezzi di prova, di cui occorre accertare l'idoneità e
la necessità rispetto alla verificabilità dell'affermazione
probatoria ritenuta verosimile e pertinente. Tali fonti e/o mezzi,
invero, sono rilevanti, per un verso, qualora siano idonei ad
introdurre nel processo elementi di prova da cui possano inferirsi
risultati costituiti da proposizioni che, poste a confronto con
l'affermazione probatoria cui intendono rapportarsi, siano in
grado di confermarla o smentirla; per l'altro..., qualora non si
rivelino generatori di ridondanza, nel senso che la loro funzione
non sarebbe diversa dal ribadire quanto già conseguito con prove
precedenti". Vedi in tal senso, da ultimo: Id., Sistema di
procedura pena-le, I, Principi generali,2, Torino, 2007, pagg. 87
ss. Per una disamina storica volta a sottolineare la naturale
esclusione ed estromissione delle c.d. prove impertinentes, e cioè
delle prove "quae ne directe, nec indirecte, nec praesuntive, nec
ullo modo ad causam conferunt", vedi: A. GIULIANI, Il concetto di
prova. Contributo alla logica giuridica, Milano, 1961, pag.
184.
(8) -V. M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, in TRATTATO DI
DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE, già diretto da A. CICU e F. MESSINEO,
continuato da L. MENGONI, vol. III, t. 2, sez. 1, Milano, 1992,
pag. 69, nt. 11; detto A. (ivi, pag. 70) aggiunge altresì che "Il
problema della definizione del "fatto" diventa dunque rapidamente
il problema delle modalità con cui le norme giuridiche selezionano
e determinano i fatti idonei a produrre conseguenze
giuridiche".
(9) -Vedi sul punto: M. NOBILI, sub art. 187 c.p.p., cit., pag.
390.
(10)-M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit., pag. 98 e nt.
105, evidenzia come la distinzione tra fatti "principali" e
"secondari", definibili come quei fatti che sono logicamente
rilevanti per l'accertamento dei fatti principali, e che
conseguentemente "acquistano significato nel processo soltanto in
quanto se ne possa trarre qualche argomento intorno alla verità o
falsità di un enunciato vertente su un fatto principale",
corrisponda a quella che la dottrina di common law opera tra
material (o primary, o ultimate) facts ed evidentiary (o secondary
o circumstantial) facts.
(11) -V. A. MELCHIONDA, Prova. c) Diritto processuale penale, in
ENC. DIR., XXXVII, Milano, 1988, pag. 650: "il concetto di prova
non è isolabile da quello di una relazione o connessione fra due
entità; pure i suoi sinonimi (verifica, dimostrazione) suscitano
l'idea di un confronto paradigmatico nel quale la prova svolge un
ruolo strumentale o finalistico. Prova è infatti qualsiasi entità,
anche immateriale, idonea a suscitare un legame logico-dimostrativo
di un'altra entità". Sulla funzione strumentale della prova, vedi
altresì: Id., Prova in generale (diritto processuale penale), in
ENC.DIR., AGG., I, Milano, 1997, pag. 840; nonché: D. SIRACUSANO,
Prova. III) Nel nuovo codice di procedura penale, in ENC. GIUR.,
XXV, Roma, 1991, pag. 1: "posto un thema le prove sono gli
strumenti impiegati per verificarlo secondo le regole del
processo".
(12) -G. UBERTIS, La prova penale, cit., pag. 8; Id., Sistema di
procedura penale, cit., pagg. 47 ss. Come rilevato da A. PINTORE,
Il diritto senza verità, Torino, 1996, pag. 40, "Si è andata
progressivamente affermando nel corso di questo secolo la
convinzione che il concetto di verità, comunque lo si voglia
intendere e costruire, possa essere appropriatamente riferito solo
a entità linguistiche e non anche invece a entità
extralinguistiche. Che sia possibile cioè predicare la verità solo
di discorsi, enunciati, asserti o proposizioni e non di oggetti,
stati di cose, accadimenti, qualunque sia la definizione di verità
adoperata e la teoria della verità che ne funge da sfondo. In
particolare, anche qualora s'intenda la verità come una
corrispondenza tra fatti e discorsi, saranno pur sempre i discorsi,
e non i fatti, a "meritare" la qualifica di veri o falsi". A loro
volta M.C. AMORETTI - M. MARSONET, Introduzione. Un percorso tra
conoscenza e verità, in AA.VV., Conoscenza e verità, a cura di M.C.
AMORETTI e M. MARSONET, Milano, 2007, pag. XIV, sottolineano che la
verità è "una proprietà del discorso, nel senso che non sono le
cose ad essere vere oppure false, quanto piuttosto - evidentemente
- le nostre asserzioni su di esse. In altri termini, la verità è
una proprietà che appartiene...alle nostre asserzioni o, meglio
ancora, al loro contenuto". Analogamente S. NANNINI, Il concetto di
verità in una prospettiva naturalistica, in CONOSCENZA E VERITÀ,
cit., pag. 48, evidenzia che "il concetto di verità, da Aristotele
in poi, è sempre stato definito in riferimento al linguaggio: solo
le proposizioni o i giudizi possono essere, a rigore, veri o
falsi". Peraltro A. ROSS, Sulla natura logica delle proposizioni
valutative (1945), trad. it. di
A. PESSINA - A. FEBBRAJO, in CRITICA DEL DIRITTO E ANALISI DEL
LINGUAGGIO, a cura di A. FEBBRAJO - R. GUASTINO, Bologna, 1982,
pag. 131, definisce come una "semplice regola metalogica" il canone
in base al quale solo le asserzioni, gli enunciati possono essere
valutati in termini di "vero" e "falso", e cioè l'affermazione
volta a sostenere che "vero" e "falso" possono essere soltanto
predicati di entità linguistiche, e non anche di entità
extralinguistiche.
(13) -R. ORESTANO, Azione. I. - L'azione in generale. A) Storia del
problema, in ENC. DIR., IV, Milano, 1959, pag. 812. Detto A.,
nell'approfondire la tendenza a pervenire ad un'ipostatizzazione
dei concetti, osserva (ivi, pag. 813) come la visione della realtà
sottesa alla nostra struttura linguistica sia "ancora in gran parte
quella che fu analizzata dalla logica aristotelica", sottolineando
come proprio per tale motivo alla base dei nostri schemi mentali vi
sia una "logica sostanzialistica" del linguaggio, e più
precisamente possa individuarsi un "rapporto grammaticale
soggetto-predicato, che sul piano logico si risolve nel rapporto
sostanza-attributo. Così ogni parola, ogni espressione idonea a
esser posta come soggetto di una proposizione, cioè di un giudizio
logico, acquista valore di sostanza. Una sostantivazione, ben
s'intende, meramente verbale; nondimeno una sostantivazione che
per effetto della struttura delle nostre proposizioni ci porta ad
organizzare il nostro pensiero in termini di essenze".
(14) -G. UBERTIS, La prova penale, cit., pag. 9; Id., Fatto e
valore nel sistema probatorio penale, Milano, 1979, pagg. 89 ss.;
Id., La ricerca della verità giudiziale, in AA.VV., La conoscenza
del fatto nel processo penale, a cura dello stesso A., Milano,
1992, pag. 9; in tal senso vedi altresì: G. DE LUCA, Logica e
metodo probatorio giudiziario, in SCUOLA POS., 1965, pag. 35. Anche
F. CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958, pag. 127, partendo
peraltro da ben differenti premesse, riteneva scorretto ed
improprio l'utilizzo della dizione "provare un fatto"; secondo
l'illustre A. tale espressione avrebbe dovuto essere sostituita da
quella: "provare un giudizio", in quanto così come un'operazione
matematica viene "provata" attraverso un'altra operazione
matematica, parimenti un giudizio può essere "provato" solo
mediante un altro giudizio. Del resto lo stesso L. WITTGENSTEIN,
Osservazioni sopra i fondamenti della matematica, 1956, trad. it.,
Torino, 1971, pag. 17, § 18, delineava efficacemente la
riconduzione all'ambito linguistico della tematica probatoria,
osservando che la prova è "una figura a un'estremità della quale
stanno certe proposizioni", rappresentate dalle proposizioni
probatorie "mentre all'altra estremità sta una proposizione", che è
appunto la proposizione da provare. Questa terminologia evidenzia
come la prova intercorra fra i referenti linguistici dei fatti, e
non direttamente tra i fatti. Sempre in tal senso M. TARUFFO, La
prova dei fatti giuridici, cit., pag. 92, osserva che "nel processo
il "fatto" è in realtà ciò che si dice intorno ad un fatto. È
l'enunciazione di un fatto, non l'oggetto empirico che viene
enunciato" e sottolinea (ivi, pag. 95) che "le qualificazioni in
termini di verità/falsità non si riferiscono, ovviamente, ai fatti
intesi come accadimenti del mondo materiale, ma solo alle
enunciazioni che li riguardano. I fatti materiali esistono o non
esistono, ma non ha senso dire che essi sono veri o falsi; sol gli
enunciati fattuali possono essere veri, se si riferiscono a fatti
materiali accaduti, o falsi, se affermano fatti materiali non
accaduti. La "verità del fatto" è dunque solo una formula ellittica
che indica la verità dell'enunciato che ha per oggetto un fatto",
rilevando che appare possibile parlare di "fatti veri" e di "verità
dei fatti" solo "a condizione che espressioni come queste siano
intese come scorciatoie linguistiche", con le quali si allude alla
"verità dell'enunciato che ha per oggetto un fatto", in quanto
dette espressioni sono riferibili "soltanto alle enunciazioni
vertenti su fatti e …solo al livello delle enunciazioni, e delle
modalità con cui esse si riferiscono ai fatti, hanno senso quelle
qualificazioni". A sua volta G. VERDE, La prova nel processo
civile. Profili di teoria generale, in QUADERNI DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, 1999, n. 108, La prova nel processo
civile, vol. primo, pag. 13, rileva che "nel processo, finiscono
coll'essere poste a confronto proposizioni fattuali, di cui quelle
che chiamiamo prove servono a predicare con i termini
dell'esistenza o della conformità al vero le altre proposizioni
fattuali che le parti hanno sottoposto al controllo giudiziale".
Vedi del resto quanto sottolineava in precedenza lo stesso A.: Id,
Prova. b) Teoria generale e diritto processuale civile, in ENC.
DIR., XXXVII, Milano, 1988, pag. 582: "l'oggetto della prova non è
costituito da eventi concreti, colti nella loro realtà immediata,
ma da proposizioni aventi ad oggetto i fatti (proposizioni
descrittive, in cui il fatto rappresenta il soggetto logico, al
quale viene attribuito un predicato di esistenza o un predicato
descrittivo generico)". (15) -Al fine di fornire invece un'esatta
definizione, o meglio "ridefinizione", di tali concetti riteniamo
utile operare un richiamo all'analisi di G. UBERTIS, La prova
penale, cit., pag. 27, che sottolinea come l'"elemento di prova"
sia "rappresentato da ciò che, introdotto nel procedimento, può
essere utilizzato dal giudice come fondamento della sua attività
inferenziale (per esempio: dichiarazione testimoniale,
caratteristica dell'oggetto sequestrato, espressione contenuta in
un documento, e così via)"; invece la "fonte di prova" è
rappresentata dal soggetto (fonte di prova personale) o
dall'oggetto (fonte di prova reale) "da cui può derivare al
procedimento almeno un elemento di prova"; infine "l'attività
attraverso cui viene introdotto nel procedimento almeno un elemento
di prova è il mezzo di prova (testimonianza, confronto,
perquisizione, intercettazione telefonica, e così via)". Ad
evidenziare l'incertezza terminologica che regna in materia
basterebbe segnalare come invece, ad esempio, F.M. IACOVIELLO, La
motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione,
Milano, 1997, pag. 104, contrapponga le "prove", formate nel
contraddittorio delle parti, agli "elementi di prova", relativi
alla fase delle indagini preliminari; detto A. infatti così
afferma: "la prova è il dato conoscitivo affiorante dal
contraddittorio, l'elemento è il dato informativo offerto
unilateralmente da una parte prima del contraddittorio e in attesa
di esso". Per un uso indifferenziato del termine "prova", o meglio
per un'impostazione volta a rimarcare le molteplici accezioni del
termine, vedi invece A. ZULIANI, I principi che regolano la
materia delle prove nel sistema del processo civile; precisazioni
terminologiche, in QUADERNI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA, 1999,
n. 108, La prova nel processo civile, vol. primo, pag. 52: il
termine "prova" è polivalente, perchè può indicare tanto lo
strumento o fonte materiale di conoscenza dei fatti (es.
dichiarazione del teste), quanto il procedimento di acquisizione o
di formazione dello strumento di prova (es. assunzione del teste),
quanto l'attività logica necessaria alla conoscenza dei fatti (es.
valutazione della credibilità del teste), quanto, infine, il
risultato dell'attività logica applicata agli strumenti assunti o
acquisiti (es. fatto provato in base alla dichiarazione del teste
ed alla valutazione della sua credibilità).
(16) -E. FASSONE, Dalla "certezza" all'"ipotesi preferibile": un
metodo per la valutazione, in RIV. IT. DIR. PROC. PEN., 1995, pag.
1110.
(17) -Cfr. M. CHIAVARIO, La riforma del processo penale, 2, Torino,
1990, pag. 123.
(18) -E. FASSONE, Dalla "certezza" all'"ipotesi preferibile", loc.
cit.
(19) -G. UBERTIS, Prova: II) Teoria generale del processo penale,
in ENC. GIUR. TRECCANI, XXV, Roma, 1991, pag. 6; nonché Id.,
Sistema di procedura penale, cit., pag. 70: "Per definire i
caratteri della prova, non sono mancate sin dall'antichità le
proposte di una classificazione all'interno del sistema probatorio,
attraverso la scelta di differenti parametri. Trattasi peraltro di
tipologie in gran parte desuete e inutilizzabili nella concreta
vita giudiziaria; esse si riducono a una sterile elencazione di
definizioni lessicali, per di più variabili da individuo a
individuo, lasciate a un arbitrio soggettivistico correlato a un
approccio meramente descrittivo e carente di referenti pragmatici.
Ne deriva che, pure quando siano adoperate con scopi più attenti
agli aspetti gnoseologici della questione, gli stessi termini
oppositivi con cui le prove vengono scriminate in dirette o
indirette, immediate o mediate, generiche o specifiche, storiche o
logiche, artificiali o inartificiali, e così via, assumono
significati perfino divergenti a seconda della prospettiva assunta
dai diversi autori, se non addirittura da una medesima persona
nello sviluppo del proprio pensiero".
(20) -Vedi, sul punto, A. GIULIANI, Prova. I. Prova in generale. A)
Filosofia del diritto, in ENC. DIR., XXXVII, Milano, 1988, pag.
524, nt. 17: "Nella retorica aristotelica, le prove retoriche sono
di due specie: e.te.... e ate...., intrinseche ed estrinseche,
proprie ed improprie, artificiali e non artificiali; preferiamo
quest'ultima dizione in quanto corrisponde alla tradizione latina,
accettata peraltro dalla tradizione medievale: probationes
artificiales e probationes inartificiales".
(21) -Secondo F. CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale civile,
vol. I, Padova, 1936, pagg. 681 ss. non solo le prove "critiche" ma
anche quelle denominate "storiche" andrebbero ricondotte
nell'ambito delle prove "indirette", in quanto "così il testimonio
come il documento, che servono a verificare un'affermazione, sono
un oggetto diverso dal fatto da provare"; in entrambi i casi,
osservava detto A., il giudice forma il proprio convincimento sulla
base di una regola di esperienza, in quanto egli "non si convince
che esiste il fatto rappresentato dal testimonio o dal documento se
non in quanto l'esperienza gli consiglia di dedurre la esistenza di
cotesto fatto dalla narrazione del primo o dal contenuto del
secondo". In base a detta impostazione si avrebbe una prova diretta
solo qualora il fatto da provare cadesse immediatamente "sotto i
sensi" del giudicante, e cioè qualora il giudice fosse in grado di
percepire il fatto direttamente con i propri sensi. In ordine ai
diversi criteri utilizzati per delineare la distinzione tra prova
"diretta" ed "indiretta" vedi in particolare: F. CORDERO, Il
procedimento probatorio, in TRE STUDI SULLE PROVE PENALI, Milano,
1963, pagg. 19 ss.; nonché: M. TARUFFO, Modelli di prova e di
procedimento probatorio, in RIV. DIR. PROC., 1990, pagg. 420 ss. Va
comunque osservato che la distinzione tra queste due tipologie di
prova appare talora corrispondente a quella che la dottrina
anglosassone configura al fine di operare una differenziazione tra
direct evidence e circumstantial evidence, incentrata sulla
corrispondenza immediata o mediata (tale da richiedere in tal caso
un ulteriore passaggio inferenziale) tra il fatto su cui verte la
prova e quello che può essere posto a base del giudizio di merito.
Vedi al riguardo: A. KEANE, The Modern Law of Evidence, 3, London,
1994, pag. 12; J.H. WIGMORE, A Treatise on the Anglo-American
System of Evidence in Trials at Common Law, 3, I, Boston, 1940,
par. 1, pagg. 3 ss.
(22) -Vedi in tal senso: M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici,
cit., pag. 432.
(23) -Cfr.: M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit., pag.
433.
(24) -In ordine a questa risalente distinzione si rinvia a: E.
FLORIAN, Delle prove penali, I, 1924, Milano, pagg. 48 ss.
(25) -Si pensi ad esempio alle prove fonografiche, in relazione
alle quali appare estremamente incerta la riconduzione fra le prove
critiche o fra quelle rappresentative; vedi sul punto: F. CORDERO,
Il procedimento probatorio, in TRE STUDI SULLE PROVE PENALI, cit.,
pagg. 7 ss. e nt. 15; nonché: F. CAPRIOLI, Colloqui riservati e
prova penale, Torino, 2000, pag. 5; peraltro detto A. (ivi, pag.
290) sembrerebbe esprimersi successivamente in senso inequivoco
circa la riconducibilità di dette prove fra quelle rappresentative:
"la "rappresentatività" dei documenti visivi e/o sonori è una
caratteristica oggettiva di tali documenti, ravvisabile nei
medesimi anche in assenza di uno specifico intento rappresentativo
del loro autore materiale. Immagini fotografiche e registrazioni
sonore "fanno presente" ciò che in esse è riprodotto anche se la
macchina fotografica o il registratore sono stati azionati
involontariamente; né può dirsi che mutino i connotati strutturali
della prova se il fatto riprodotto non è esattamente (o non è
affatto) quello che l'operatore intendeva documentare. In simili
circostanze ...difficilmente si potrebbe considerare il documento
visivo o sonoro come il frutto di un "artificio rivolto a evocare
un fatto", cioè sostenere che tale documento è nato "per
rappresentare il fatto da provare". E tuttavia, non riteniamo che a
un siffatto materiale probatorio potrebbe essere negata la
qualifica di prova rappresentativa anziché critica (e di
"documento" anziché di puro "segno")". Tale A. (ivi, pag. 291 e
292) comunque sottolinea che "la prospettiva muta radicalmente se
per prova critica si intende ...la prova che non consiste in un
atto narrativo, ossia la prova il cui risultato cognitivo discende
da un'induzione anziché dall'atto di fede ineliminabile
nell'apprezzamento delle prove narrative. Ridefinita in questi
termini la categoria, non v'è dubbio che anche le prove
fonografiche debbano essere qualificate come prove critiche". Ed è
proprio la difficoltà a pervenire ad una classificazione
incontroversa al riguardo ad indurlo (ivi, pag. 296) a suggerire
l'individuazione di un "tertium genus" di prove - etichettabili
come prove "critiche artificiali" o "rappresentativocritiche", in
quanto "le registrazioni fonografiche ...appartengono a una
categoria di prove che può dirsi intermedia tra quella delle prove
narrative e quella delle prove critiche naturali, distinguendosi
dalle prime per il tipo di valutazione che richiedono al giudice e
dalle seconde per il loro carattere (oggettivamente)
rappresentativo".
(26) -P. FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento:
limiti all'oralità e al contraddittorio (1989), in Id., Studi sul
processo penale, I, Torino, 1990, pag. 106; per una sottolineatura
di tale concetto da parte dello stesso A. vedi: Id., La difesa nel
processo penale: profilo di una funzione (1988), in STUDI, cit., I,
pag. 21, nt. 15; nonché: Id., Imputato e difensore nel nuovo
processo penale (1988), in STUDI, cit., I, pag. 48, ove si osserva
che nella prova rappresentativa "il fatto è espresso, descritto con
i segni linguistici (parole o altri simboli, dove il rapporto tra
le due facce del segno è di equivalenza, cioè di stare per), mentre
nella prova critica "il fatto è indotto" ("abdotto", com'è di moda
dire oggi) da un altro fatto, secondo una regola di implicazione
(la c.d. massima di esperienza)".
(27) -Vedi A.M. CAPITTA, Ricognizioni e individuazioni di persone
nel diritto delle prove penali, Milano, 2001, pag. 46: "nella prova
rappresentativa l'elemento di prova raffigura, riattualizzandolo,
il risultato di prova, in modo tale che l'inferenza dall'uno
all'altro è immediata. Nella prova critica, invece, l'elemento di
prova delinea una realtà palesemente diversa dal risultato di
prova"; al riguardo, vedi altresì G. UBERTIS, Sistema di procedura
penale, cit., pag. 71.
(28) -In giurisprudenza in tal senso: Cass., sez. I, 22 giugno
1992, Alfano, in Cass. pen., 1994, pag. 111; Cass., sez. I, 13
novembre 1991, Cosseddu, ivi, 1992, pag. 2161; in dottrina: E.
FASSONE, Dalla "certezza" all'"ipotesi preferibile": un metodo per
la valutazione, cit., pag. 1108. Sulla pari attendibilità fra prova
critica e prova rappresentativa si soffermava inoltre S. RAMAJOLI,
La prova nel processo penale, Padova, 1995, pag. 28: "Sotto il
profilo dell'attuale normativa, ne deriva il superamento della
tradizionale distinzione tra prova rappresentativa e prova critica,
presentando entrambe un'identica attitudine alla dimostrazione
probatoria".
(29) -E. FASSONE, Dalla "certezza" all'"ipotesi preferibile", loc.
ult. cit.; vedi altresì in tal senso: S. BATTAGLIO, "Indizio" e
"prova indiziaria" nel processo penale, in RIV. IT. DIR. PROC.
PEN., 1995, pag. 397, che al riguardo raffronta l'impronta digitale
e la fotografia con la testimonianza dei minori o le dichiarazioni
delle persone offese, sulle quali aleggia un costante sospetto di
parziale o totale inattendibilità, concludendo nel senso (ivi, pag.
421) che "la prova critica ...non riveste di per sé un'efficacia
probatoria inferiore a quella della prova storica".
(30) -G. UBERTIS, voce Prova (in generale), in D. DISC.PEN., X,
Torino, 1995, pag. 313. Al riguardo M. SCAPARONE, Le fasi del
procedimento probatorio (ricerca della prova, allegazione,
ammissione, assunzione, escussione, discussione), in QUADERNI DEL
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, 1997, n. 98, La prova
penale, pag. 84, rileva che "le prove indiziarie (o logiche o
critiche) sono le dichiarazioni, i documenti e le cose in senso
stretto che descrivono o indicano non il fatto che deve essere
accertato, ma un altro fatto, dal cui accertamento il giudice
argomenta il fatto che deve essere accertato".
(31) -P. FERRUA, Contraddittorio e verità nel processo penale, in
STUDI SUL PROCESSO PENALE. II. Anamorfosi del processo accusatorio,
Torino, 1992, pagg. 51 e 52.
(32) -L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., pagg. 107 ss.
(33) -Vds. S. BATTAGLIO, "Indizio" e "prova indiziaria", cit., pag.
396.
(34) -G. UBERTIS, La ricerca della verità giudiziale, cit., pagg.
27 ss.; Id., Fatto e valore nel sistema probatorio penale, cit.,
pagg. 110 ss.; nonché, da ultimo, Id., Sistema di procedura penale,
cit., pag. 73.
(35) -Vds. S. BUZZELLI, I gravi indizi di colpevolezza nel sistema
delle misure cautelari tra probabilità e certezza, in RIV. IT. DIR.
PROC. PEN., 1995, pag. 1133. Per ulteriori considerazioni al
riguardo, vedi: A. GAITO, I criteri di valutazione della prova
nelle decisioni de libertate, in AA.VV., Materiali d'esercitazione
per un corso di procedura penale, a cura dello stesso A., Padova,
1995, pag. 161.
(36) -Vedi in tal senso: M. DEGANELLO, La valutazione della prova,
in Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale,
diretta da M. CHIAVARIO - E. MARZADURI, Le prove, Tomo primo, Le
regole generali sulla prova, coordinamento di E. MARZADURI, Torino,
1999, pag. 71.
(37) -M. DEGANELLO, La valutazione della prova, loc. cit.
(38) -Vedi in tal senso: G. UBERTIS, Sistema di procedura penale,
I, Principi generali, cit., pag. 70.
(39) -M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit., pag. 423.
Detto A. (ivi, pag. 424) sottolinea che "la prova-conclusione
(proof) viene fondata sulla prova-premessa (evidence) o viene da
questa derivata".
(40) -G. UBERTIS, Giusto processo e contraddittorio in ambito
penale, in CASS. PEN., 2003, pag. 2104.
(41) -G. UBERTIS, Giusto processo e contraddittorio, cit., pag.
2103.
(42) -S. BUZZELLI, I gravi indizi di colpevolezza nel sistema delle
misure cautelari tra probabilità e certezza, cit., pag. 1142. Sul
punto, vedi inoltre, con maggiore ampiezza: M. NOBILI, Il "diritto
delle prove" ed un rinnovato concetto di prova, in COMMENTO AL
NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE, a cura di
M. CHIAVARIO, II, Torino, 1990, pag. 384, che sottolinea come
nell'attuale codice una determinata conoscenza giudiziale possa
essere utilizzata "in certe fasi di uno stesso procedimento e non
in altre" (secondo un canone di relativismo in senso verticale), o
unicamente "per talune decisioni di una stessa fase", configurando
in tal modo un esempio di relativismo in senso orizzontale.
(43) -Vedi al riguardo: L.P. COMOGLIO, Prove ed accertamento dei
fatti nel nuovo codice di procedura penale, in RIV.IT. DIR. PROC.
PEN., 1990, pag. 133; nonché: M. NOBILI, Il nuovo "diritto delle
prove" ed un rinnovato concetto di prova, in LEG. PEN., 1989, pagg.
397 e 398, il quale afferma che, proprio basandosi sulla concezione
"relativistica" della prova, si potrebbe "costruire tutto intero il
nuovo modello processuale".
(44) -G. UBERTIS, La ricerca della verità giudiziale, cit., pag.
34.
(45) -F.M. IACOVIELLO, Motivazione della sentenza penale,
(controllo della), in ENC. DIR., Agg., IV, Milano, 2000, pag.
774.
(46) -H. LEVI - BRUHL, La preuve judiciaire. Etude de sociologie
juridique, Paris, 1964, pag. 15.
(47) -J. BENTHAM, Traité des preuves judiciaires (1823), I, in
OEUVRES DE JÉRÉMIE BENTHAM, a cura di E. DUMONT, Paris, 1823,
(Bruxelles, 1840), pag. 16.
(48) -Vedi in tal senso F. BENVENUTI, L'istruzione nel processo
amministrativo, Padova, 1953, pag.
93: "il problema della conoscenza della norma non può essere ...se
non un problema di interpretazione della norma: il problema della
conoscenza della esistenza materiale della norma è un problema
risolto fuori del piano processuale".
(49) -Vedi le considerazioni di F.M. IACOVIELLO, La motivazione
della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, cit., pag.
54.
(50) -Vedi sul punto: G. UBERTIS, Fatto e valore nel sistema
probatorio penale, cit., pagg. 70 ss.; nonché: L. FERRAJOLI,
Diritto e ragione, cit., pagg. 21 ss. Come osservato da G. VERDE,
Prova. b) Teoria generale e diritto processuale civile, cit., pag.
583, l'individuazione della quaestio facti appare dialetticamente
collegata a quella della quaestio iuris; detto A. peraltro così
precisa: "ciò non significa ... che i due aspetti della questione
non possano (e quindi debbano) essere distinti".
(51) -Cfr.: F.M. IACOVIELLO, La motivazione della sentenza penale,
loc.ult. cit., che così aggiunge: "le parti non solo devono portare
prove a sostegno della loro ipotesi sul fatto, ma devono anche
portare prove (cioè argomenti) a favore della loro ipotesi sul
diritto. Pertanto nel processo c'è una discovery del fatto, ma c'è
anche una discovery del diritto applicabile".
(52) -G. UBERTIS, Fatto e valore, cit., pag. 43.; in tal senso,
precedentemente: G. CALOGERO, La logica del giudice e il suo
controllo in Cassazione, (1937), 2, Padova, 1964, pag. 132; G.
SABATINI, Principi di diritto processuale penale italiano, Città di
Castello, 1931, pag. 342. Sulla sostanziale unitarietà tra quaestio
iuris e quaestio facti, vedi altresì: S. SATTA, Diritto processuale
civile, Padova, 1973, pag. 408. Va osservato come A. GIULIANI, Il
concetto di prova. Contributo alla logica giuridica, cit., pag.
233, abbia individuato storicamente i presupposti della cesura tra
questioni di fatto e questioni di diritto "in una speculazione che,
sotto la spinta della dialettica ramistica, aveva portato ad una
frattura tra tesi ed ipotesi. La ricerca del fatto cominciò
allora…ad apparire una operazione tecnica (quaestio facti est in
arbitrio iudicis), ed il ragionamento giudiziale venne configurato
come un sillogismo".
(53) -F.M. IACOVIELLO, La motivazione della sentenza penale, cit.,
pag. 265.
(54) -G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed
efficacia, Milano, 1955, pag. 44.
(55) -F.M. IACOVIELLO, La motivazione della sentenza penale, cit.,
pag. 154.
(56) -Vedi sul punto, per un'esposizione caratterizzata da una
particolare chiarezza, P. FERRUA, Il giudizio di diritto nel
processo penale, in CASS. PEN., 2000, pagg. 1825 e 1826, laddove
osserva come nel giudizio "possiamo isolare due componenti...il
giudizio di fatto (o storico) che verte sul fatto attribuito
all'imputato e il giudizio di diritto (o di valore giuridico) che
verte sulla qualifica giuridica del fatto. L'atto di accusa, per
primo, apre e fissa la grande antitesi tra fatto e diritto...: da
un lato, il fatto, l'accaduto che si intende ricostruire (o si è
ricostruito) con le prove; dall'altro, la sua qualifica giuridica,
il valore che assume davanti alle norme del codice penale (o di
altra legge penale)", aggiungendo altresì che "il giudizio di
fatto, quando è positivo, istituisce un rapporto di corrispondenza
tra lingua e mondo, tra la proposizione che descrive l'accaduto e
il reale su cui essa verte. Il giudizio di diritto, viceversa, pone
a confronto due entità linguistiche: da una parte, la proposizione
che ricostruisce i fatti, vale a dire l'enunciato formulato dal
P.M. e poi convalidato dal giudice, dall'altra, la fattispecie
legale, ossia l'enunciato del codice penale (o di altra legge
penale)". L'illustre A., conclusivamente, nel delineare l'ambito
del giudizio di fatto e quello del giudizio di diritto, pur
rilevando che "concettualmente le due sfere sono distinte"
riconosce che "nella sentenza si confondono, essendo difficile
separare le proposizioni puramente fattuali da quelle puramente
giuridiche".
(57) -Vds. G. UBERTIS, La prova penale. Profili giuridici ed
epistemologici, cit., pag. 55, ricorda che un "regime di completa
libertà probatoria" non risulta "storicamente riscontrabile in
alcuna società, salvo forse quella romana dei tempi
ciceroniani".
(58) -A.M. CAPITTA, Ricognizioni e individuazioni di persone nel
diritto delle prove penali, cit., pagg. 14 e 15.
(59) -In ordine alla connotazione "procedimentale" dell'attività
probatoria, vedi per tutti: G. UBERTIS, Fatto e valore nel sistema
probatorio penale, Milano, 1979, pag. 107. Sulla nozione di
"procedimento" in generale si rinvia invece a: G. CONSO, I fatti
giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia (1955),
Milano, 1982 (rist.), pagg. 121 ss., ed in particolare pagg. 135 e
136, ove si condivide "la tesi che ravvisa in ogni procedimento non
una pluralità di atti a un unico effetto, ma una serie di atti e
una serie di effetti causalmente collegati sino ad un effetto
conclusivo", affermandosi in particolare che "ogni procedimento si
presenta come un'ampia fattispecie, composta da una serie di fatti,
i quali, prima che essa resti integrata, danno vita a fattispecie
più ristrette, caratterizzate appunto da effetti che vanno
considerati come preliminari rispetto all'effetto finale"; in
materia, vedi altresì: E. FAZZALARI, voce Procedimento e processo
(teoria generale), in ENC. DIR., XXXV, Milano, 1973, pagg. 820
ss.
(60) -Vedi sul punto: L. KALB, Il documento nel sistema probatorio,
Torino, 2000, pag. 187.
(61) -Cfr.: F. CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963,
pag. 53. Va notato che, sebbene il provvedimento motivato da parte
del giudice in ordine all'ammissione della prova, volto a
rappresentare un ideale spartiacque rispetto alla successiva fase
dell'assunzione della prova, segua generalmente ad una richiesta
probatoria in tal senso, formulata da una delle parti, purtuttavia
non possa negarsi a priori la sussistenza di un sub-procedimento
ammissivo in relazione alle ipotesi di intervento officioso del
giudice in ambito probatorio. Al riguardo infatti P.P. PAULESU,
Giudice e parti nella "dialettica" della prova testimoniale,
Torino, 2002, pagg. 6 e 7, n. 14, osserva che un tale sub -
procedimento "non si configura solo in presenza di una iniziativa
probatoria di parte. Anche nell'ipotesi in cui la prova venga
ammessa d'ufficio dal giudice è dato rinvenire un "provvedimento"
che segna il confine rispetto alla successiva fase di assunzione,
anche se resta la differenza strutturale tra le due attività: nella
prima è rinvenibile una scansione logico - temporale tra il
contesto postulativo (la richiesta di ammissione) ed il contesto
decisorio (il provvedimento ammissivo), costituita da una sequenza
di atti empiricamente discernibili, mentre nella seconda ci si
trova in presenza di un fenomeno che resta confinato nell'interno
psichico del giudice..., e del quale è possibile cogliere
esteriormente solo la sintesi, cioè l'atto conclusivo,
rappresentato dal provvedimento giurisdizionale di ammissione della
prova".
(62) -Vedi al riguardo, per tutti: G. UBERTIS, La prova penale.
Profili giuridici ed epistemologici, cit., pag. 60; Id. Verso un
"giusto processo" penale, Torino, 1997, pagg. 89 ss.; G. VASSALLI,
Il diritto alla prova nel processo penale, in RIV. IT. DIR. PROC.
PEN., 1968, pagg. 7 ss.
(63) -P.P. PAULESU, Giudice e parti nella "dialettica" della prova
testimoniale, Torino, 2002, pag. 26.
(64) -P.P. PAULESU, Giudice e parti, cit., pagg. 37 e 38,
sottolinea peraltro che il diritto alla prova deve essere
ragionevolmente inteso come "diritto alla prova rilevante",
osservando che occorre respingere con forza... quelle
interpretazioni "esasperate" del diritto alla prova tese ad
eliminare dal sistema i due canoni selettivi della "manifesta
irrilevanza" e "superfluità" contemplati dall'art. 190 comma 1
c.p.p. Questa prospettiva, obbligando il giudice ad ammettere
qualsiasi prova, anche quella palesemente inutile, purché non
contrastante con un divieto, finirebbe verosimilmente per
congestionare la fase dell'istruzione dibattimentale, rallentandone
i tempi, in stridente contrasto con il principio costituzionale
della durata ragionevole del processo.
(65) -M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit., pag.
316.
(66) -In ordine a questa terminologia, vedi J. WRÓBLEWSKI, Il
modello teorico dell'applicazione della legge, in RIV. INTERN. FIL.
DIR., 1967, pag. 24.
(67) -Vds. P. FERRUA, Declino del contraddittorio e garantismo
reattivo: la difficile ricerca di nuovi equilibri processuali
(1995), in Id., Studi sul processo penale, III, Torino, 1997, pag.
44: "l'unilateralità, preziosissima nella ricerca, nel c.d.
contesto di scoperta - dove per dirla alla Feyerabend, anything
goes - è inaccettabile nella formazione della prova, nel c.d.
contesto di giustificazione. La genesi di una teoria non va confusa
con la sua valutazione: ciò che può servire alla messa a punto
dell'accusa non vale in sede di controllo, di giudizio sulla sua
fondatezza. Qui occorre il contraddittorio".
(68) -G. UBERTIS, Fatto e valore nel sistema probatorio penale,
cit., pagg. 55 e 56.
(69) -G. UBERTIS, Fatto e valore, cit., pag. 56.
(70) -Cfr.: G. UBERTIS, Profili epistemologici della prova, in
QUADERNI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, 1999, n. 108,
La prova nel processo civile, vol. secondo, pag. 474.
(71) -P. FERRUA, La formazione delle prove nel nuovo dibattimento:
limiti all'oralità e al contraddittorio, cit., pag. 80.
(72) -L.P. COMOGLIO, Prove e accertamento dei fatti nel nuovo
codice di procedura penale, cit., pag. 120.
(73) -Vedi al riguardo: M. NOBILI, Il nuovo "diritto delle prove"
ed un rinnovato concetto di prova, cit., pag. 399.
(74) -Vds. P. FERRUA, La formazione delle prove, loc.cit.
(75) -Vds. M. NOBILI, sub art. 187 c.p.p., cit., pag. 393.
(76) -G. GIOSTRA, Prova e contraddittorio. Note a margine di una
garbata polemica, in CASS. PEN., 2002, pag. 3288; sempre in tal
senso: Id., Analisi e prospettive di un modello probatorio
incompiuto, in QUEST. GIUST., 2001, pag. 1128.
(77) -G. UBERTIS, Prova e contraddittorio, in CASS. PEN., 2002,
pag. 1182.
(78) -G. UBERTIS, Prova e contraddittorio, cit., pag. 1183.
(79) -V. GREVI, Prove, cit., pagg. 293 e 294.
(80) -V. GREVI, Prove, cit., pagg. 296 e 297.
(81) -S. LORUSSO, Provvedimenti "allo stato degli atti" e processo
penale di parti, Milano, 1995, pagg. 229 e 230.
(82) -T. EPIDENDIO, Le cause di non punibilità in senso lato come
oggetto di prova nel c.p.p. 1930 e nel c.p.p. 1988, in RIV. IT.DIR.
PROC. PEN. 1989, pag. 655, osserva al riguardo come, tecnicamente,
non si possa parlare di un vero e proprio onere probatorio
soggettivo, giacché, se così fosse, dovrebbe sussistere una
correlazione necessaria tra indicazione della prova ed acquisizione
della prova stessa, laddove anche nell'attuale codice
l'acquisizione della prova può essere conseguenza dell'intervento
del giudice, volto ad intervenire in via suppletiva al fine di
evitare le conseguenze derivanti dall'inerzia delle parti.
(83) -A. NAPPI, L'art. 507 c.p.p.: un eccessivo self restraint
giurisprudenziale, in CASS. PEN., 1991, pag. 774.
(84) -P.P. PAULESU, Giudice e parti nella "dialettica" della prova
testimoniale, cit., pag. 30; detto A. così aggiunge (ivi, pag. 31):
"Il diritto alla prova implica la libertà delle parti di dedurre
prove senza subire irragionevoli e ingiustificate preclusioni, ma
non è comunque consentito far derivare, dal riconoscimento di quel
diritto, l'impossibilità per il giudice di acquisire prove ex
officio".
(85) -Cass., sez. III, 7 febbraio 1992, Sala, in Arch. n. proc.
pen., 1992, c. 229; Cass., sez. I, 22 novembre 1991, Pepe, in
Giust. pen., 1992, III, c. 642; Cass., sez. III, 3 dicembre 1990,
Ventura, in Cass. pen., 1991, II, pag. 495. Per la giurisprudenza
di merito, vedi in tal senso: Trib. Cosenza, 5 dicembre 1991,
Morelli ed altri, in Giust. pen., 1992, III, c. 191; Trib. Treviso,
27 maggio 1991, Montesel, in Cass. pen., 1991, II, pag. 771.
(86) -Cass., sez. II, 10 ottobre 1991, Paoloni, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1992, pag. 1199, con commenti di L. PETRILLO, Funzioni
e limiti dell'esercizio del potere istruttorio integrativo del
giudice del dibattimento e di A. SCELLA, I residuali poteri di
iniziativa probatoria del giudice dibattimentale. Sempre in tal
senso, nell'ambito della giurisprudenza di merito: Ap. Genova, 2
luglio 1991, Corradengo, in Cass. pen., 1992, pag. 1334; Trib.
Brescia, 12 giugno 1990, Mosconi, ivi, 1992, pag. 1330, volte
entrambe a sottolineare come il potere officioso del giudice
esercitabile ai sensi dell'art. 507 c.p.p. possa supplire anche
alla totale inattività delle parti. A sua volta Pret. Torino, 22
marzo 1990, Prono, in Giur. it., 1990, II, c. 234, aveva affermato
che il concetto di "nuovi mezzi di prova" andava riferito "alle
prove dedotte e non ammesse, alle prove ammesse e non assunte,
oltre che evidentemente alle prove nuove in assoluto". Per una dura
critica a questa impostazione giurisprudenziale, vedi: L. PETRILLO,
Funzioni e limiti, cit., pag. 1204, secondo cui la giurisprudenza
aveva in tal modo "svuotato di ogni contenuto" il concetto di
"novità" della prova, assimilando il mezzo di prova effettivamente
"nuovo" a quello non richiesto, per mera inerzia delle parti, ed a
quello precedentemente richiesto ma non ammesso dal giudice.
(87) -F. BERTOROTTA, Mezzi di prova disposti d'ufficio dal giudice
e principi accusatori, in ARCH. N PROC. PEN., 1992, pag. 9; C.
CARRERI, Acquisizioni probatorie documentali e poteri istruttori
del giudice nel dibattimento, in CASS. PEN., 1992, pag. 1101; A.
GRANATA, L'art. 507 c.p.p. extrema ratio del sistema probatorio
penale o norma parzialmente incostituzionale?, in ARCH. N. PROC.
PEN., 1992, pag. 57; L. PETRILLO, Funzioni e limiti dell'esercizio
del potere integrativo del giudice del dibattimento, cit., pag.
1207; E. RANDAZZO, L'assunzione di nuove prove e le integrazioni
inquisitorie del giudice dibattimentale, in CASS. PEN., 1991, I,
pag. 1690; T. TREVISSON LUPACCHINI, Sul potere del giudice di
"disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova",
in GIUR. IT., 1992, II, c. 585 ss.
(88) -A. NAPPI, L'art. 507 c.p.p., cit., pag. 773.
(89) -A. SCELLA, I residuali poteri di iniziativa probatoria, cit.,
pag. 1216, osservava del resto che "nemmeno qualora si ravvisasse
nel processo il luogo di un libero scontro tra i contendenti si
potrebbe ritenere che l'esercizio dei supplettivi poteri di
accertamento del giudice sia precluso dall'inerzia dell'accusa. A
meno di non voler surrettiziamente attribuire al pubblico ministero
un temibile potere dispositivo in ordine all'oggetto del giudizio,
in palese violazione del principio di irretrattabilità dell'azione
penale".
(90) -A. NAPPI, L'art. 507 c.p.p., cit., pag. 774; in tal senso,
vedi inoltre: A. BASSI, Principio dispositivo e principio di
ricerca della verità materiale: due realtà di fondo del nuovo
processo penale, in CASS. PEN., 1993, pag. 1377.
(91) -Cass., sez. un., 6 novembre 1992, Martin, in Cass. pen.,
1993, pag. 280. Per un'analisi in senso adesivo di detta pronuncia,
vedi: A. BASSI, Principio dispositivo e principio di ricerca della
verità materiale, cit., pagg. 1370 ss.; P. FERRUA, I poteri
probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sezioni
unite e dogmatismo della Corte costituzionale (1994), in Id., Studi
sul processo penale. III. Declino del contraddittorio e garantismo
reattivo, cit., pagg. 8 ss., F.M. IACOVIELLO, Processo di parti e
poteri probatori del giudice, in CASS. PEN., 1993, pagg. 286 ss.;
L.G. LOMBARDO, Principio dispositivo e poteri officiosi del giudice
penale: osservazioni sull'art. 507 c.p.p., in RIV. IT. DIR. PROC.
PEN., 1993, pag. 1268; F. ROMANO BAROCCI, L'art. 507 c.p.p.
nel-l'interpretazione delle Sezioni unite, in GIUR. IT., 1994, II,
c. 17. In chiave decisamente critica, vedi invece: L. MARAFIOTI,
L'art. 507 c.p.p. al vaglio delle Sezioni unite: un addio al
processo accusatorio e all'imparzialità del giudice dibattimentale,
in RIV. IT. DIR. PROC. PEN., 1993, pagg. 829 ss. Un'approfondita
disamina retrospettiva di detta pronuncia è stata compiuta da H.
BELLUTA, Imparzialità del giudice e dinamiche probatorie ex
officio, Torino, 2006, pagg. 166 ss.
(92) -D. MORETTI, Il potere probatorio integrativo del giudice: da
eccezione a regola, in CRIT. DIR., 1992, n. 6, pag. 27.
(93) -L. MARAFIOTI, L'art. 507 c.p.p., cit., pag. 842.
(94) -F.M. IACOVIELLO, Processo di parti, cit., pag. 291.
(95) -P. FERRUA, I poteri probatori, cit., pag. 17.
(96) -Corte cost., sent. 26 marzo 1993, n. 111, in Cass. pen.,
1993, pag. 2224; in ordine a detta pronuncia, vedi l'analisi, in
senso duramente critico, di P. FERRUA, I poteri probatori del
giudice dibattimentale, cit., pagg. 20 ss.; al riguardo, vedi
altresì: G. SPANGHER, L'art. 507 c.p.p. davanti alla Corte
costituzionale: ulteriore momento nella definizione del 'sistema
accusatorio' compatibile con la Costituzione, in GIUR. COST., 1993,
pagg. 919 ss.; C. VALENTINI REUTER, La Corte costituzionale alle
prese con l'art. 507 c.p.p., ovvero: ritorno al futuro, ivi,1993,
pag. 943.
(97) -Cfr.: P. FERRUA, I poteri probatori, cit., pag. 11, nt.
10.
(98) -Vedi in tal senso in particolare: A. NAPPI, L'art. 507
c.p.p.: un eccessivo self restraint giurisprudenziale, cit., pagg.
773 ss.
(99) -E. FASSONE, Dalla "certezza" all'"ipotesi preferibile": un
metodo per la valutazione, cit., pag. 1128.
(100) -Cass., Sez. un., 17 ottobre 2006, Greco, in Cass. pen.,
2007, pag. 952, con osservazioni di M. VESSICHELLI, ivi, pagg. 961
ss., e con un'ulteriore nota di E. APRILE, Sui limiti di
applicabilità dell'art. 507: una nuova sentenza che non elimina
ogni dubbio interpretativo, ivi, pagg. 3341 ss. Quest'ultimo A.
muove una serie di critiche, difficilmente condivisibili, alla
pronuncia Greco, nella parte in cui la Cassazione afferma che il
potere suppletivo del giudice "andrà esercitato nell'ambito delle
prospettazioni delle parti e non per supportare probatoriamente una
diversa ricostruzione che il giudice possa ipotizzare. La
formulazione di un'ipotesi autonoma e alternativa da parte del
giudice costituisce infatti ... violazione sia delle corrette
regole di valutazione della prova che del basilare principio di
terzietà della giurisdizione". Secondo E. APRILE, op. cit., pag.
3346, l'impostazione così accolta dalle Sezioni unite genererebbe
"un legittimo disorientamento", in quanto in tal modo risulterebbe
delineato un divieto "al quale non viene garantito un valido
ancoraggio normativo né un adeguato sostegno razionale ...ma
soprattutto...del tutto sganciato dal tenore delle precedenti
pronunce della giurisprudenza di legittimità nettamente
maggioritaria formatasi in tema di art. 507 c.p.p.". Stupisce non
poco tale affermazione dell'A in quanto, al contrario, le
conclusioni alle quali sono pervenute sotto questo aspetto le
Sezioni Unite con la pronuncia Greco si pongono in linea di
assoluta continuità con la precedente giurisprudenza e con quanto a
più riprese è stato osservato dalla dottrina (vedi per tutti: P.
FERRUA, I poteri probatori del giudice dibattimentale, cit., pag.
19, che nell'analizzare in senso adesivo l'antecedente pronuncia
Martin chiariva in maniera nitidissima come "l'abuso che converte
il giudice in investigatore, alterando l'equilibrio processuale, è
la ricerca di prove sulla base di un'autonoma ipotesi ricostruttiva
dei fatti, non il rimedio in extremis offerto all'accidia della
parte). Per un'analisi della pronuncia Greco, vedi infine: H.
BELLUTA,
Irripetibilità congenita degli atti d'indagine e poteri istruttori
del giudice dibattimentale. Dalle Sezioni Unite un intervento (non
proprio) chiarificatore, in CASS. PEN., 2008, pagg. 1079 ss.
(101) -P. CALAMANDREI, Il giudice e lo storico, in RIV. DIR. PROC.
CIV., 1939, I, pag. 110.
(102) -P. FERRUA, I poteri probatori, loc. cit.
(103) -G. UBERTIS, Verso un "giusto processo" penale, Torino, 1997,
pagg. 34 e 35.
(104) -P. FERRUA, Un giardino proibito per il legislatore: la
valutazione delle prove, in QUEST. GIUST., 1998, pagg. 587
ss.
(105) -F.M. IACOVIELLO, La motivazione della sentenza penale e il
suo controllo in Cassazione, cit., pag. 69.
(106) -F.M. IACOVIELLO, Motivazione della sentenza penale
(controllo della), cit., pag. 766.
(107) -Cfr.: P. FERRUA, Il giudizio penale: fatto e valore
giuridico, cit., pag. 331, che così aggiunge. "Non c'è dubbio che
ogni regola di esclusione implichi un radicale divieto di
valutazione per il giudice, ma il divieto è puramente
consequenziale alla circostanza che il dato inutilizzabile non può
dirsi validamente acquisito come prova".
(108) -P. FERRUA, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico,
cit., pagg. 332 e 333. Detto A., con specifico riferimento al
criterio fissato dall'art. 192, terzo comma, c.p.p., in base al
quale una determinata dichiarazione può valere come prova solo in
presenza di elementi che ne confermino l'attendibilità, osserva che
in tal caso "il criterio legale non incide sulla valida
costituzione della prova, intesa come dato valutabile dal giudice;
influisce solo sul valore della prova sino ad annullarlo in assenza
di certi requisiti. Nell'esempio …la dichiarazione è "prova" (si
allude ad una potenzialità del dato legittimamente acquisito) e,
come tale, dev'essere valutata dal giudice; ma, in forza della
regola legale, è inidonea a "provare" (il verbo indica un esito) il
fatto dichiarato, in assenza di riscontri"; aggiungendo altresì
(ivi, pag. 332, nt. 116) che, a prescindere dalla formulazione
accolta dal legislatore "è criterio di valutazione della prova, e
non regola di esclusione probatoria, l'eventuale divieto di usare
contra reum certe dichiarazioni (cfr., ad esempio, l'art. 63 comma
1 c.p.p. secondo cui "le precedenti dichiarazioni non possono
essere utilizzate contro la persona che le ha rese"). La
circostanza che ne sia ammesso l'uso a favore sta a significare che
le dichiarazioni sono validamente acquisite e utilizzabili; ma, in
forza del criterio legale, l'esito della valutazione non deve
risolversi in danno dell'imputato". Sempre in tal senso (ivi, pag.
342) viene sottolineato che la disposizione contenuta nell'art.
526, comma 1-bis c.p.p., per effetto della quale la colpevolezza
dell'imputato "non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore"
configura un criterio di valutazione e non una regola di esclusione
probatoria, in quanto "al giudice è vietato concludere in damnosis
sulla base di quei dati, restando invece consentito il loro uso in
senso favorevole all'imputato".
(109) -Vedi: P. FERRUA, L'attuazione del giusto processo con la
legge sulla formazione e valutazione della prova. Introduzione, in
DIR. PEN. PROC., 2001, pag. 587.
(110)-P. FERRUA, Giusto processo: l'attuazione si misura con le
incertezze della giurisdizione, in DIR. GIUST., 2001, f. 26, pag.
33; Id., La Corte costituzionale promuove la 'regola d'oro' del
processo accusatorio, in DIR. PEN. PROC., 2002, pagg. 402 e 404;
Id., L'attuazione del giusto processo, loc. cit.
(111) -M. NOBILI, Storie d'una illustre formula: il "libero
convincimento" negli ultimi trent'anni, cit., pag. 87.
(112) -M. TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, cit., pagg. 2
ss.
(113) -Vds. P. GARBOLINO, La logica del probabile e la prova
giuridica, in QUADERNI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,
1999, n. 108, La prova nel processo civile, vol. secondo, pag. 447:
"È sempre più diffuso il convincimento che il sistema della libera
valutazione della prova o del libero convincimento del giudice
richieda un uso appropriato di metodi logici che non fanno parte
del tradizionale bagaglio di conoscenze dell'operatore di
giustizia".
(114) -Vedi, per tali affermazioni: E. FASSONE, Dalla "certezza"
all'"ipotesi preferibile": un metodo per la valutazione, cit., pag.
1104.
(115) -J. WIGMORE, The Principles of Judicial Proof: as given by
Logic, Psychology, and General Experience, and illustrated in
Judicial Trials (1913), Boston, 1937, pag. 8.
(116) -Vedi al riguardo le preziose indicazioni di M. TARUFFO, La
prova dei fatti giuridici, cit., pag.
319: "Poiché la prova, anche nel senso giuridico del termine, è
qualunque cosa sia utile all'accertamento del fatto, il contesto
che la riguarda è "aperto" nel senso che è ovvio e lecito impiegare
nozioni, concetti e modelli di analisi provenienti da altri settori
di esperienza, siano essi di carattere scientifico o tratti dal
senso comune o dalla razionalità generale. La definizione della
prova e dei concetti correlati si colloca dunque in una prospettiva
epistemologica piuttosto che in una dimensione esclusivamente
giuridica". Detto A. (ivi, pagg. 317 e 318) nega, del tutto
coerentemente, che la disciplina giuridica della prova ed il
processo "rappresentino un contesto autosufficiente e autonomo,
rispetto ad ogni altro settore di esperienza", contestando
conseguentemente la validità di impostazioni dirette "ad escludere
l'utilizzazione di nozioni, concetti o modelli di analisi
provenienti da altri campi, e a costruire concetti (come processo,
verità, fatto giuridico, prova) rimanendo rigorosamente all'interno
di quel contesto e usando esclusivamente i "materiali" che esso
fornisce".
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