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Azione cosciente e
volontaria.
(C.p., art. 42).
Corte di cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 48. Pres.
Chieffi, Est. Corradini, P.G. Gentile, concl. per la dich. inamm.;
imp. ric. da sent. C.M.A. di Roma (rigetta).
La fuga dalla realtà, attraverso la ricerca esasperata di
un'evasione, non può mai integrare la mancanza di coscienza e di
volontà delle azioni poste in essere volontariamente, ancorché
caratterizzate da una situazione di particolare emozione e cioè
dalla presenza di uno stato emotivo particolare, da ritenere
irrilevante ai fini penali (1).
1) Così motiva, su questo punto, la sentenza ora massimata: "Con il
terzo motivo si propone la questione della mancanza di dolo della
disobbedienza in considerazione dello stato confusionale in cui si
sarebbe trovato l'imputato nel corso della notte del fatto a causa
del turbamento conseguente alla malattia della moglie. Quanto
dedotto, come già rilevato dalla sentenza impugnata, potrebbe però
al massimo integrare uno stato emotivo o passionale, come tale
inidoneo ad escludere la imputabilità a norma dell'art. 90 C.p.p. e
comunque inidoneo ad escludere pure il dolo per assenza di una
azione umana cosciente e volontaria, come potrebbe verificarsi nel
caso di un malore improvviso, di cui però non solo non vi è la
prova ma neppure il sospetto nel caso in esame. La sentenza
impugnata ha invero sottolineato come nel corso di tutta la notte
l'imputato avesse tenuto un comportamento cosciente e volontario,
uscendo nuovamente dall'alloggio dopo esservi stato riportato dal
servizio d'ordine, arrivando a deridere i militari addetti a quel
servizio infilandosi in un taxi insieme alle diverse donne cui si
accompagnava, per fare rientro nell'alloggio solo il giorno dopo
alle undici della mattina. Pur dando atto della possibilità di
reazione, anche anomala, alle situazioni stressanti, come la
malattia di un familiare, davanti alle quali può trovarsi qualsiasi
uomo, peraltro la fuga dalla realtà attraverso la ricerca
esasperata di evasione, non può mai integrare mancanza di coscienza
e di volontà di azioni poste in essere, invece, volontariamente,
pur se in situazione di particolare emozione e cioè in presenza di
uno stato emotivo particolare, che però, come già detto, non rileva
ai fini penali".
Casi di ricorso per
cassazione.
(C.p.p., art.
606)
Corte di cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2008,
n. 45. Pres. Chieffi, Est. Cassano, P.G. Gentile, concl. per il
rigetto; imp. ric. da sent. C.M.A. Sez. Dist. di Verona (dich.
inammissibile).
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606, lett. e),
C.p.p., novellato dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46,
il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo
del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la
motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente
apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il
giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia
"manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi
punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia
internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili
incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente
"incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini
specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno
del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne
vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (1)
(2).
(1) In senso conforme, Corte di cassazione, Sez. VI, 15 marzo
2006, ric. C.
(2) La sentenza continua affermando ancora: "Non è, dunque,
sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano
semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e
valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e
finale dei fatti e delle responsabilità né che siano astrattamente
idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta
propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi
di un complesso di elementi di segno non univoco e
l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere
obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti
verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e
dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e
di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e
comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del
provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo
richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio
della motivazione siano autonomamente dotati di una forza
esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in
grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante
e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da
vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria
la motivazione. Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a
svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione
effettiva, non manifestamente illogica e interamente coerente, a
seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del
processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi -
anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi
"atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di
ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario
e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla
permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di
controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di
merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero,
infatti, la corte nell'ennesimo giudice del fatto e le
impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal
legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei
provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non
prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard
di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare
l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione".
Disobbedienza
aggravata.
(C.p.m.p., art. 173; D.P.R.
18 luglio 1986, n. 545, art. 64, co. 2)
Corte di cassazione, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 324. Pres.
Chieffi, Est. Mocali, P.G. Rosin, concl. parz. conf.; P.M. ric. da
sent. Tribunale Militare di Verona (annulla, senza rinvio).
L'ordine del superiore di sottoscrivere, per presa d'atto, il
documento attestante l'avvenuta inflizione della sanzione
disciplinare della consegna si pone come atto funzionale ed
attinente al servizio, e come tale è vincolante per l'inferiore,
che ha l'obbligo di darvi esecuzione (1).
(1) Così motiva la sentenza: "Con la sentenza di cui in
epigrafe, il g.u.p. del tribunale militare di Verona, cui le parti
avevano rivolto richiesta di applicazione della pena, ai sensi
dell'art. 444 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei
confronti del caporal maggiore Yyyyy Xxxxx, in ordine al reato di
disobbedienza aggravata, perché il fatto non sussiste. Osserva il
giudicante che il fatto addebitato a costui era il rifiuto di
sottoscrivere, per presa d'atto, il documento attestante l'avvenuta
inflizione della sanzione disciplinare della consegna, nonostante i
reiterati inviti rivoltigli dal suo diretto superiore. Premesso che
la disciplina militare era dettagliatamente descrittiva circa il
dovere di obbedire agli ordini; e che, a parte quelli di contenuto
criminoso, dopo l'ordinanza n. 39/2001 della Corte Costituzionale,
doveva ritenersi che solo la disobbedienza ad un ordine funzionale
e strumentale alle esigenze di servizio e della disciplina,
costituisse il reato previsto dall'art. 173 c.p.m.p., osservava
il
g.u.p. che l'art. 59 del Regolamento militare di disciplina
conferiva al procedimento il carattere della oralità e quindi, ai
fini di cui sopra, doveva ritenersi sufficiente la comunicazione
verbale del provvedimento ultimativo, con la conseguenza che il
rifiuto di sottoscrivere l'atto formale non integrava gli estremi
del reato in contestazione. Avverso tale pronuncia ricorreva per
cassazione il
p.m. militare, che denunciava violazione di legge. Il carattere di
oralità del procedimento disciplinare doveva intendersi nel senso
della speditezza e della non previsione di una cartolarità; ma non
v'era dubbio che la comunicazione del provvedimento adottato
dovesse avvenire per iscritto, come prevedeva espressamente l'art.
64 del Regolamento di disciplina militare, completamente disatteso
dal giudice. Situazione che riguardava anche la consegna semplice e
non solo quella di rigore; con la conseguenza che l'interessato non
aveva alcun diritto di sindacare l'ordine del superiore, che si
poneva come finalizzato alle esigenze del servizio, anche alla luce
di una costante giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è
fondato. È vero che l'art. 59 del D.P.R. n. 545/1986 (Regolamento
di disciplina militare) stabilisce che il procedimento disciplinare
deve svolgersi oralmente in tutte le sue fasi, che vanno dalla
contestazione degli addebiti, alla comunicazione, all'interessato,
del provvedimento adottato; e tuttavia, l'art. 64 comma 2 dello
stesso testo normativo - che il g.u.p. militare non ha preso in
considerazione - prescrive, nel caso che la sanzione inflitta sia
quella della consegna (come nel caso di specie) che vi sia una
comunicazione scritta al soggetto punito, da trascriversi nella
documentazione personale. Appare indubbio che tale disposizione si
ponga come speciale, rispetto alla normativa che genericamente
regola il procedimento disciplinare; e che la necessità di una
trascrizione nei documenti personali del militare legittimi (come
altre volte ha osservato la giurisprudenza di questa Corte suprema,
correttamente citata dal ricorrente p.m. militare) la prova scritta
della presa d'atto da parte dell'interessato. È vero - e lo ha
osservato la ridetta giurisprudenza - che, così come nel caso delle
notifiche di atti processuali in genere, il rifiuto di
sottoscrizione opposto dal destinatario non blocca il relativo
iter, ma nel caso della disciplina militare, dove è generalizzato
l'obbligo di obbedienza all'ordine legittimo del superiore, la
diversa scelta legislativa, cui deve ovviamente seguire l'invito a
sottoscrivere la comunicazione della punizione inflitta si pone
come funzionale (rispondendo così al requisito di legittimità
costituzionalmente imposto, come giustamente evoca la decisione
impugnata) e attinente al servizio, tutelando anche l'interesse del
militare punito, il cui fascicolo personale viene ad introitare
l'atto. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio, con restituzione degli atti al giudice a quo per
l'ulteriore corso del processo".
Inammissibilità
dell'impugnazione.
(C.p.p., art. 591, comma 1,
lett. c)).
Corte di cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 42. Pres.
Chieffi, Est. Corradini, P.G. Gentile, concl. parz. conf.; imp.
ric. da sent.
C.M.A. di Roma (dich. inammissibile).
È inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c),
C.p.p., il ricorso per cassazione proposto personalmente
dall'imputato e spedito per mezzo del servizio postale, privo
del-l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un notaio, di
altra persona autorizzata o del difensore (1).
(1) Così motiva la sentenza: (omissis) "Il ricorso è
inammissibile. Come risulta dalla attestazione della cancelleria
della Corte Militare di Appello in data 14 giugno 2007 il ricorso,
sottoscritto personalmente dall'imputato Xxxxxx Yyyyyy Zzzzzz, è
stato spedito con raccomandata in data 11 giugno 2007 ed è
pervenuto nella suddetta cancelleria il 14 giugno successivo.
L'art. 583, comma 1, C.p.p. ammette che la impugnazione possa
essere trasmessa alla cancelleria cui è destinata mediante
raccomandata ma prevede, al comma 3, che, nel caso in cui la
impugnazione provenga dalle parti private, la sottoscrizione
dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona
autorizzata o dal difensore. Si tratta di disposizione dettata al
fine di agevolare la presentazione della impugnazione da parte del
soggetto che non possa o non voglia recarsi personalmente nella
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ovvero del
giudice del luogo in cui si trova (art. 582 C.p.p.), ma anche di
garantire la effettiva provenienza dell'atto, attraverso la
previsione di una serie di modalità di autenticazione della
sottoscrizione della parte privata che è tassativa proprio perché
deve assicurare che l'atto provenga dal soggetto interessato e non
da altri, in considerazione dei rilevanti interessi coinvolti e
della necessità che il successivo grado di giudizio sia attivato
dal soggetto effettivamente legittimato (v., Cass., 21 dicembre
1985, Sc.). La funzione di autenticazione è stata poi interpretata
dalla giurisprudenza di questa Corte in modo estremamente rigoroso,
ad esempio escludendo la capacità di autenticazione della
sottoscrizione dell'imputato da parte del difensore nel giudizio di
merito che non sia cassazionista, poiché la autenticazione della
sottoscrizione è ritenuta a pieno titolo funzione del difensore e
per l'esercizio di essa è quindi richiesta la iscrizione all'albo
speciale tenuto dal Consiglio nazionale forense (v., per tutte,
Cass., 24 novembre 1993, Ca., rv. 197456).
Nella specie la mancata autenticazione della sottoscrizione del
ricorso, presentato personalmente dalla parte privata (imputato) e
spedito per mezzo del servizio postale, comporta pertanto il
mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 583 C.p.p.,
con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591,
comma 1, lett. c), C.p.p. (v., per tutte, Cass., n. 32668 del 20
settembre 2006, rv. 235072). Alla dichiarata inammissibilità del
ricorso seguono per legge (art. 616 C.p.p.) le ulteriori
statuizioni indicate nel dispositivo" (omissis).
Leva e reclutamento -
Intervenuta abrogazione delle relative norme Esclusione -
Intervenuta abrogazione di fattispecie penali relative ad assenza
dal servizio -Esclusione -Intervenuta parziale modifica delle norme
in materia di leva e reclutamento - Successione di leggi penali
Applicabilità della legge più favorevole.
(C.p., art. 2, comma 4; C.p.m.p., art. 151)
Corte di cassazione, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 152. Pres.
Chieffi, Est. Piraccini, P.G. Rosin, concl. conf.; P.M. ric. da
sent. Tribunale Militare di La Spezia (annulla, senza rinvio).
Le sopravvenute norme di modifica dell'ordinamento delle Forze
armate introdotte con la legge 14 novembre 2000, n. 331, hanno
limitato l'operatività del servizio di leva obbligatoria a casi
eccezionali, con la conseguenza che il reato di mancanza alla
chiamata non è stato abrogato, ma ne è stato modificato il
contenuto del precetto, nel senso che esso non ricomprende più la
condotta precedentemente sanzionata. Per i fatti anteriormente
commessi, anche se la chiamata alle armi sia stata legittimamente
emessa - e sempre che non sia stata pronunciata sentenza definitiva
- debbono applicarsi le norme più favorevoli ex art. 2, comma 4
C.p. e deve dichiararsi che il fatto non è più previsto dalla legge
come reato (1).
(1) Così motiva la sentenza: "Il Tribunale militare di La Spezia
condannava Xxxxx Yyyyy per il reato di cui agli artt. 151 e 154
c.p.m.p. e cioè per mancanza alla chiamata alle armi, ritenendo di
non poter accogliere la giurisprudenza della Suprema Corte che, con
orientamento concorde, aveva affermato che l'abolizione del
servizio militare obbligatorio, realizzato con la legge 14 novembre
2000 n. 331, interveniva direttamente sulla fattispecie penale del
rifiuto di prestare il servizio militare per cui ai sensi dell'art.
2, comma 2, c.p. determinava la non punibilità delle condotte
pregresse. Riteneva che la non abrogazione del servizio militare
obbligatorio comportava che, nei casi in cui vi fosse stato un
legittimo provvedimento di chiamata alle armi, emesso nel caso di
specie nel 2000, la sua violazione fino all'1 gennaio 2005, data di
termine ex lege del servizio obbligatorio, determinava la
sussistenza del reato. Avverso la decisione presentava ricorso il
P.G. e deduceva erronea applicazione della legge penale in quanto
l'abolizione del servizio militare obbligatorio, pur non aveva
abrogato il servizio obbligatorio di leva, avendolo solo sospeso,
determinava una successione di leggi nel tempo con conseguente
applicazione dell'art. 2 c.p., non potendo costituire alcun
discrimine il momento in cui era avvenuta la chiamata alle armi. La
Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza
annullata senza rinvio. Come ormai conformemente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, la sospensione della chiamata
obbligatoria alla leva, introdotta dalla legge 331/2000, non ha
abolito il servizio di leva obbligatorio ma ne ha limitato
l'operatività a casi eccezionali, riferiti anche al tempo di pace,
con la conseguenza che il reato di rifiuto del servizio militare o
di mancanza alla chiamata non è stato abrogato, ma è stato
modificato il contenuto del precetto con la conseguenza che non
ricomprende più la condotta precedentemente sanzionata e, pertanto,
per i fatti anteriormente commessi, anche se la chiamata alle armi
era stata legittimamente emessa e sempre che non sia stata
pronunciata sentenza definitiva, debbono applicarsi le norme più
favorevoli ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p. e deve dichiararsi
che il fatto non è più previsto dalla legge come reato (Sez. I, 16
novembre 2006 n. 42399, riv. 235582; Sez. I, 9 marzo 2007 n. 12363,
riv. 236224)".
Modalità di presentazione
dell'impugnazione.
(C.p.p., art.
582)
Corte di cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 41. Pres.
Chieffi, Est. Corradini, P.G. Gentile, concl. conf.; imp. ric. da
sent. C.M.A. Sez. dist. di Napoli (dich. inammissibile).
Le particolari disposizioni previste dall'art. 123
C.p.p. per le impugnazioni dell'imputato, che si trovi in stato di
arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in luogo di
cura, non possono applicarsi ai soggetti sottoposti alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale, che restano sottoposti
alle disposizioni di carattere generale (1).
(1) Così motiva la sentenza: (omissis) "Come risulta dalla
attestazione in calce all'atto di ricorso, lo stesso, sottoscritto
personalmente dall'imputato Xxxxxx Yyyyyy, che ha dichiarato nel
corpo del ricorso di trovarsi sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di
Mola di Bari, è stato depositato il 5 aprile 2007 presso la tenenza
dei Carabinieri di Mola di Bari ed è quindi pervenuto nella
cancelleria della Corte Militare di Appello in data 5 maggio 2007.
Quanto alle modalità di presentazione della impugnazione, l'art.
582 C.p.p. prevede che l'atto possa essere presentato personalmente
ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha
emesso il provvedimento impugnato, ovvero, nel caso di parti
private o di difensori, anche nella cancelleria del Tribunale o del
giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è
diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento. L'art. 583,
comma 1,
C.p.p. ammette poi che la impugnazione possa essere trasmessa alla
cancelleria cui è destinata anche mediante raccomandata - nel qual
caso si considera proposta nella data di spedizione della
raccomandata - ma prevede, al comma 3, che, nel caso in cui la
impugnazione provenga dalle parti private, la sottoscrizione
dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona
autorizzata o dal difensore. Si tratta di disposizioni dettate al
fine di agevolare la presentazione della impugnazione da parte del
soggetto che non possa o non voglia recarsi personal-mente nella
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ovvero del
giudice del luogo in cui si trova (art. 582 C.p.p.), ma anche di
garantire la effettiva provenienza dell'atto, attraverso la
previsione di una serie di modalità di autenticazione della
sottoscrizione della parte privata che è tassativa proprio perché
deve assicurare che l'atto provenga dal soggetto interessato e non
da altri, in considerazione dei rilevanti interessi coinvolti e
della necessità che il successivo grado di giudizio sia attivato
dal soggetto effettivamente legittimato (v. Cass. 21 dicembre 1985,
Sc.). La funzione di autenticazione è stata poi interpretata dalla
giurisprudenza di questa Corte in modo estremamente rigoroso, ad
esempio escludendo la capacità di autenticazione della
sottoscrizione del-l'imputato da parte del difensore nel giudizio
di merito che non sia cassazionista, poiché la autenticazione della
sottoscrizione è ritenuta a pieno titolo funzione del difensore e
per l'esercizio di essa è quindi richiesta la iscrizione all'albo
speciale tenuto dal Consiglio nazionale forense (v., per tutte,
Cass. 24 novembre 1993, Ca., riv. 197456). Ed anche con riguardo
agli altri soggetti, diversi dal difensore, autorizzati ad
autenticare la sottoscrizione è stata ritenuta tassativa la
elencazione, contenuta nell'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1955, n.
666, non abrogata dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 sulla
documentazione amministrativa e sulla autenticazione e
legalizzazione delle firme, delle persone (sindaco, notaio, giudice
conciliatore, membro del consiglio del-l'ordine forense)
autorizzate ad autenticare la sottoscrizione delle dichiarazioni di
impugnazione e delle enunciazioni dei relativi motivi trasmessi per
posta; con la conseguenza che la relativa facoltà non può essere
estesa ad altri pubblici ufficiali o soggetti comunque investiti,
ad altri fini, di funzioni autenticative o certificative e la
stessa facoltà concessa dall'art. 5 alle predette persone non è da
queste delegabile, neppure nell'ambito dello stesso ufficio (v.
Cass. 2 aprile 1992, Ag. ed altre conformi). Nella specie la
mancata autenticazione della sottoscrizione del ricorso, presentato
personalmente dalla parte privata (imputato) ai Carabinieri e poi
spedito per mezzo del servizio postale, comporta pertanto il
mancato rispetto delle disposizioni previste dall'art. 583 C.p.p.,
con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591,
comma 1, lett. c), C.p.p. (v., per tutte, Cass. N. 32668 del 20
settembre 2006, rv. 235072). Non può ritenersi che la presentazione
presso la Tenenza dei Carabinieri di Mola di Bari, che hanno
generalizzato l'Xxxxxx all'atto della presentazione, integri la
autenticazione della sottoscrizione ai sensi dell'art. 583 C.p.p.
poiché i Carabinieri non rientrano fra i soggetti che possono
autenticare la sottoscrizione per i fini che qui interessano.
E non rileva neppure la circostanza che l'Xxxxxx fosse sottoposto
alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno poiché nel
luogo di soggiorno obbligato avrebbe potuto avvalersi di soggetti
abilitati alla autenticazione ed in primo luogo del Sindaco. Le
particolari disposizioni previste dall'art. 123
C.p.p. per le impugnazioni dell'imputato che si trovi in stato di
arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in luogo di
cura (per cui è previsto che possono essere ricevute da un
ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la immediata
trasmissione all'autorità procedente, al più tardi il giorno
successivo art. 44 Dispos. Att. C.p.p.) non possono ugualmente
applicarsi al caso in esame, in considerazione della loro
specialità dettata al fine di consentire la impugnazione ai
soggetti detenuti (sia pure in detenzione domiciliare) mentre i
soggetti sottoposti a misure di prevenzione sono liberi e restano
quindi sottoposti alle disposizioni di carattere generale. Alla
dichiarata inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle
ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in .
1.000, ai sensi dell'art. 616 C.p.p." (omissis).
Rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale.
(C.p.p., art.
603)
Corte di cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2008, n. 43. Pres.
Chieffi, Est. Cassano, P.G. Gentile, concl. conf.; imp. ric. da
sent. C.M.A. Sez. Dist. di Verona (dich. inammissibile).
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede
di appello, l'art. 603 C.p.p. reca diversità di previsione, a
seconda che si tratti a) di prove preesistenti o concomitanti al
giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o
fenomenico, ovvero b) di prove sopravvenute o scoperte dopo il
giudizio (1). Nel caso a), il giudice d'appello deve disporre la
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non
essere in grado di decidere allo stato degli atti, mentre nel caso
b), deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del
diritto alla prova e dei requisiti della stessa.
(1) "Con riguardo alla prima ipotesi, - di cui alla lettera a),
continua ancora la sentenza - in considerazione del principio di
presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo
grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di
carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente
quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter
decidere allo stato degli atti. Pertanto, in caso di rigetto della
richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere
implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza
d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi
sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità
dell'imputato (Sez. 5, 1 febbraio 2000, n. 01075, ric. L., riv.
215772; Sez. 2, 7 luglio 2000, n. 08106, ric. A., riv. 216532; Sez.
5, 8 agosto 2000, n. 08891, ric. C., riv. 217209). Considerato,
quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di
completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha
caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può
farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel
solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo
stato degli atti, ritiene il Collegio che nessuna censura di
violazione di legge possa essere mossa al provvedimento impugnato.
Occorre, innanzitutto, rilevare che il ricorrente ha dedotto per la
prima volta in cassazione aspetti di fatto su cui si fondava la
richiesta di riapertura del-l'istruttoria dibattimentale diversi da
quelli indicati nei motivi d'appello. In secondo luogo, è da
sottolineare che i giudici hanno illustrato, con motivazione
giuridicamente corretta e logicamente articolata le ragioni per le
quali non poteva essere accolta la richiesta difensiva di escutere
nuovamente il Col. L.P., il quale aveva già deposto in primo grado
e aveva riferito in maniera esaustiva in ordine a tutti i profili
su cui veniva sollecitato un ulteriore approfondimento".
Truffa ordinaria e truffa
militare Differenze.
(C.p., art. 640; C.p.m.p.,
art. 234).
Corte di cassazione, Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 145. Pres.
Chieffi, Est. Mocali, P.G. Rosin, concl. per il rigetto; imp. ric.
da sent. C.M.A. Sez. Dist. di Napoli (dich. inamm.).
Le previsioni criminose di truffa di cui all'art. 640 c.p. e
all'art. 234 c.p.m.p. sono integrate dagli stessi elementi
costitutivi, con l'unica differenza che la seconda è commessa in
danno dell' "amministrazione militare", termine che rientra nel
concetto di "pubblica amministrazione" (1) (2).
(1) Negli stessi temi: C.Cass., Sez. I, 18 luglio 1994, ric.
B.
(2) V. motivazione nella massima che segue.
Truffa militare - Fatto commesso a danno
dell'Amministrazione militare da appartenente all'Arma dei
Carabinieri o al Corpo della Guardia di Finanza - Competenze
dell'Autorità Giudiziaria Militare.
(Cost., art. 103; C.p.m.p., art. 234, 2° comma)
Corte di cassazione, Sez. I, 5
febbraio 2008, n. 145. Pres. Chieffi, Est. Mocali, P.G. Rosin,
concl. per il rigetto; imp. ric. da sent. C.M.A. Sez. Dist. di
Napoli (dich. inamm.).
In tema di truffa addebitata ad appartenenti all'Arma dei
Carabinieri o al Corpo della Guardia di Finanza, in danno
dell'Amministrazione di appartenenza, mediante il conseguimento
dell'indebito rimborso di spese di missione, eccedenti quanto
effettivamente pagato, è configurabile la giurisdizione
dell'Autorità Giudiziaria militare e non di quella ordinaria,
facendo l'Arma dei Carabinieri, come la Guardia di Finanza, parte
integrante delle Forze Armate dello Stato. L'Amministrazione
militare di cui al capoverso, n. 1, dell'art. 234 C.p.m.p. deve
intendersi, infatti, circoscritta nelle strutture occorrenti per
l'organizzazione del personale e dei mezzi militari destinati alla
difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa si
identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla contabilità
generale dello Stato, sono amministrati dal Ministero della Difesa
o dai Corpi militari (1).
(1) Così motiva la sentenza:"Con sentenza dell'11 dicembre 2001,
il tribunale militare di Napoli assolveva i sottufficiali dei
Carabinieri Xxxxxx Yyyyyy e Jjjjj Kkkkkk dalla imputazione di
duplice truffa militare perché il fatto non sussiste, ai sensi
dell'art. 530 cpv. c.p.p. Su gravame del p.m. militare, seguito da
quello incidentale degli imputati, la corte militare d'appello,
sezione distaccata in Napoli - con la sentenza oggi esaminata -
dichiarava estinto per prescrizione il reato di cui al capo b),
confermando nel resto la pronuncia assolutoria. Osservava, in via
preliminare, detta corte che era infondata l'eccezione di difetto
giurisdizionale del giudice militare, sollevata nell'interesse
degli imputati sul rilievo che il danno da costoro eventualmente
prodotto, non avrebbe interessato l'Amministrazione militare, in
quanto dipendenti dal ministero dell'Interno e non da quello della
Difesa; invero, per costante giurisprudenza, tale Amministrazione
si identifica nel complesso delle strutture occorrenti per
l'organizzazione del personale e dei mezzi materiali destinati alla
difesa armata dello Stato, mentre i beni in dotazione alla stessa
si identificano in quelli amministrati dal ministero della Difesa o
dai Corpi militari, a norma delle leggi sulla contabilità generale
dello Stato. Era indubbio, nella specie, che i fondi sui quali
interferiva la condotta degli imputati, fossero amministrati
dall'autorità militare e ciò, in una con la qualità di militare dei
due sottufficiali dell'Arma, radicava la competenza del giudicante
attuale. Ciò premesso, rilevava la corte militare che il processo
aveva tratto origine dalla segnalazione del maresciallo Wwwww, il
quale, recatosi in missione a Piacenza, ed alloggiando presso
l'Hotel Stella, si era sentito offrire insistentemente dal gestore,
in relazione alla sua qualità, di ottenere, come da prassi in casi
analoghi, una fatturazione di entità superiore al prezzo
effettivamente da pagare. Si erano allora inviati, in qualità di
agenti provocatori, due altri sottufficiali presso detto albergo,
ed anche a loro era stato offerto il medesimo trattamento,
riservato ai militari. L'esame della sequestrata contabilità
alberghiera, consentiva, secondo la sentenza esaminata, di ritenere
l'effettività di tale prassi, in quanto in una apposita colonna dei
registri era annotata la qualità di appartenenza dei clienti (i cui
rapporti con amministrazioni militari erano poi stati accertati,
anche nei casi della loro qualità di civili) a corpi militari; ed
era altrettanto significativo che di detta qualità si fossero
spontaneamente informati i gestori dell'albergo, per quanto i due
sottufficiali avessero esibito semplici patenti di guida. Era
impensabile - come invece era stato ritenuto in altro procedimento,
svoltosi dinanzi al giudice ordinario - che tali annotazioni non
fossero eseguite ( e del resto, il loro esame diretto documentava
l'uniformità grafica delle annotazioni, il che rendeva inutile
l'esperimento di una perizia) dai gestori, ma dalla polizia
giudiziaria che aveva svolto le indagini; anche perché tale colonna
riportava indicazioni diverse, laddove i clienti non erano
militari. Elemento decisivo, per configurare il meccanismo
truffaldino, era poi quello per il quale le fatture concernenti
clienti civili, nell'arco di tempo considerato, recavano importi
sensibilmente inferiori a quelle riguardanti i militari, per la
stessa stanza; anche accettando l'idea che le tariffe fossero
comunque diversificate, era però evidente che quelle adottate per i
militari erano sempre prossime ai limiti superiori. Superflue ed
irrilevanti erano le testimonianze chieste al riguardo dalla
difesa. Era del tutto ipotetica la tesi - una volta accertata la
prassi tenuta dai gestori dell'albergo - che i due imputati non
avessero accettato il trattamento di favore; mancava qualsiasi dato
di fatto a sostegno, anche perché l'argomento secondo il quale
l'importo fatturato nei loro confronti conteneva l'inglobamento di
un pasto consumato, era privo di prova: la relativa dichiarazione
(ad integrazione del contenuto del foglio di viaggio) non era stata
rinvenuta in allegato al medesimo, né era annotata in calce,
mentre, se fosse esistita, ne avrebbe tenuto conto il competente
ufficio, all'atto della liquidazione. Senza poi tacere che la
direzione dell'albergo compilava separatamente le fatture dei
pernottamenti e quelle dei pranzi. Era irrilevante la tesi che,
sovraffatturando in tali termini, la direzione dell'albergo non
ritraesse una effettiva utilità economica, dimostrando il contrario
(anche sotto il profilo della regolarità fiscale) la tenuta di tale
genere di contabilità. In conclusione, la corte militare, previa la
concessione delle attenuanti previste dagli artt. 62 bis e 62
n. 4 c.p., dichiarava estinto per prescrizione l'episodio
truffaldino di cui al capo b), mentre - mancando per il periodo di
riferimento qualunque riscontro documentale - confermava
l'assoluzione per quello sub a); era conseguente il rigetto
dell'appello incidentale, oltre tutto proposto al solo fine di
ottenere una modifica della formula assolutoria, per la quale i
prevenuti non avevano un interesse tutelabile. Avverso tale
pronuncia ricorrevano per cassazione, a mezzo del loro difensore,
il Xxxxxx e il Jjjjjj, che, in via preliminare, reiteravano
l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice militare,
rilevando che costoro avevano agito in occasione di operazioni di
polizia giudiziaria, estranee agli interessi dell'amministrazione
militare, e riconducibili invece a quelli del ministero della
Difesa; ragion per cui i beni economici assegnati ad altri
dicasteri, non potevano ricollegarsi a quello militare. Ed invero,
i costi delle missioni venivano imputati al ministero della Difesa,
soggetto danneggiato dalla pretesa condotta truffaldina. Non era un
caso che, in analoga circostanza (una ipotesi di truffa ai danni
del fondo di assistenza per i finanzieri) fosse individuata la
giurisdizione del giudice ordinario (sentenza n. 7728/1996, T., di
questa Corte). In ogni caso, mancava nella sentenza impugnata
qualsiasi valutazione dei documenti prodotti per attestare la
pertinenza dei fondi in questione al ministero dell'Interno. In
punto di valutazione della responsabilità, era dedotto vizio della
motivazione, in una con la mancata assunzione di prova decisiva. La
corte militare era partita da un pregiudizio colpevolistico,
ritenendo certa l'esistenza della prassi truffaldina seguita dai
gestori dell'Hotel Stella; ingiustificatamente era stato negato
l'espletamento di una perizia sui registri dell'albergo, sul
presupposto che, in separato procedimento, le annotazioni cui la
sentenza impugnata aveva dato tanta importanza, non fossero state
attribuite ai detti gestori; eppure, era stata introitata (ma non
considerata) la consulenza grafologica di parte, che conduceva a
conclusioni opposte a quelle ritenute dai giudici di merito.
Altrettanto ingiustificatamente, non erano stati ammessi i
testimoni indicati dalla difesa, sia sulla fatturazione di cifre
elevate anche nei confronti di clienti civili, sia sulla effettiva
diversificazione delle tariffe praticate dall'albergo, sia sul
constatato pagamento, da parte di clienti militari, della cifra
effettivamente fatturata. Ed ancora ingiustificatamente si era
rifiutata l'acquisizione (incongruamente negandone l'esistenza)
della dichiarazione esplicativa rilasciata dai ricorrenti, circa
l'inglobamento nella fattura del pernottamento, del pasto
effettivamente consumato. Violati erano i criteri di valutazione
della prova, anche sulla affermata prassi truffaldina, della quale
ai giudici militari era sfuggita l'antieconomicità per la direzione
alberghiera, e che poggiava su due presupposti indimostrati: il
rilascio di fatture gonfiate ai soli militari e il minor prezzo
praticato ai clienti civi
li. Si trattava, sotto entrambi gli aspetti, di mere congetture,
fondate su dati ambigui e generici, come quello, da ultimo
ipotizzato, del pernottamento da parte dei due imputati, in una
unica camera, allo scopo di far apparire incongruo un importo
pienamente congruo. In ogni caso, da tale ultima congettura,
deriverebbe la mancata corrispondenza tra fatto contestato e fatto
ritenuto in sentenza. Nell'interesse dei ricorrenti, il difensore
ha presentato motivi nuovi di ricorso, ulteriormente illustrando
(anche con produzione di atti e documenti) le tesi difensive sopra
esposte, con particolare riferimento alla necessità di acquisire le
prove richieste e di chiarire ulteriormente la inesistenza della
prassi cui si accennava nella pronuncia impugnata, della quale si
insisteva per l'annullamento. L'eccezione di carenza
giurisdizionale dell'autorità giudiziaria militare - qui
riproposta, senza tenere conto delle argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata - deve essere recisamente disattesa, alla
stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo
la quale le previsioni criminose di cui all'art. 640 c.p. e
all'art. 234 c.p.m.p. sono integrate dagli stessi elementi
costitutivi, con l'unica differenza che il secondo è commesso in
danno dell' "amministrazione militare", termine che rientra nel
concetto di "pubblica amministrazione" (così Sez. I, 18 luglio
1994, B.); più recentemente, è stato deciso che l'amministrazione
militare deve intendersi circoscritta nelle strutture occorrenti
per l'organizzazione del personale e dei mezzi militari destinati
alla difesa armata dello Stato, e i beni in dotazione della stessa
si identificano in quelli che, a norma delle leggi sulla
contabilità generale dello Stato, sono amministrati dal ministero
della Difesa o dai Corpi militari; ne consegue che, facendo l'Arma
dei Carabinieri (come la Guardia di Finanza, in relazione alla
quale questa Corte si esprimeva, superando analogamente le
obiezioni oggi mosse dai ricorrenti) parte integrante delle Forze
Armate dello Stato, è configurabile la giurisdizione dell'autorità
giudiziaria militare e non di quella ordinaria, in tema di truffa
addebitata ad appartenenti a tali Corpi in danno
dell'amministrazione di appartenenza, mediante il conseguimento
dell'indebito rimborso di spese di missione, eccedenti quanto
effettivamente pagato (cfr. Sez. I, 19 aprile 2001, F.; id., 31
gennaio 2000, Pet.; id., 19 gennaio 2000, Pel.). E non per nulla i
rimborsi avvenivano mediante compilazione di documenti presentati
all'Ufficio amministrativo dal quale erano governati i due
marescialli, che liquidava le loro debenze attingendo a fondi
amministrati dal medesimo Ufficio, come la sentenza in esame
ricorda (pagg. 38 e segg.). Ne consegue la manifesta infondatezza
degli appunti mossi al giudice militare, per non essersi attenuto
ad altre decisioni, di segno contrario, di singoli giudici
ordinari. Ciò premesso, deve rilevarsi la inammissibilità del
congiunto ricorso, tenendo presente che, per uno dei capi
d'imputazione, è ormai passata in giudicato l'assoluzione, non
impugnata dal p.g.; mentre per l'altro capo, il reato è stato
dichiarato estinto per prescrizione. Ne consegue che, per poter
applicare una formula di ampio proscioglimento, dovrebbe qui
riscontrarsi quella "evidenza" dell'estraneità dei ricorrenti ai
fatti loro addebitati, richiesta dall'art. 129 c. 2 c.p.p., in
presenza, cioè, di una causa estintiva del reato, l'innocenza
dell'imputato deve emergere dagli atti in modo assolutamente non
contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito,
appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di
"apprezzamento". Ed invero, il richiamato requisito della
"evidenza", presuppone la manifestazione di una verità processuale
così chiara ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione;
ne consegue che gli atti dai quali può essere desunta la
sussistenza della "causa più favorevole" sono costituiti unicamente
dalla sentenza impugnata, in conformità ai limiti di deducibilità
del vizio motivazionale, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.
(cfr., in un quadro giurisprudenziale costante, Sez. VI, 8 giugno
2004, D.). Nella fattispecie, la sentenza impugnata argomenta
convincentemente sulla esistenza di una vera e propria prassi di
rimborsi gonfiati a vantaggio dei militari, richiamando
inoppugnabili emergenze testimoniali e documentali; accerta la
diversità del rimborso chiesto dagli attuali ricorrenti, rispetto
al trattamento riservato ai clienti civili; le argomentazioni
contrarie che il ricorso svolge o non incentrano carenze
logico-giuridiche dell'impianto argomentativi che sorregge la
pronuncia de qua, o propongono ricostruzioni alternative, o
richiedono addirittura l'acquisizione di nuove prove, in contrasto
insanabile coi principii ermeneutici sopra enunciati. Il ricorso va
dunque dichiarato inammissibile, colle ulteriori statuizioni
indicate nel dispositivo".
Formula di proscioglimento Declaratorie di cause di non
punibilità Prevalenza della formula di ampio proscioglimento
rispetto all'estinzione del reato per prescrizione - Quando
ricorre.
(C.p.p., art. 129, 2°
comma)
Corte di cassazione, Sez. I, 5
febbraio 2008, n. 145. Pres. Chieffi, Est. Mocali, P.G. Rosin,
concl. per il rigetto; imp. ric. da sent. C.M.A. Sez. Dist. di
Napoli (dich. inamm.).
Per poter applicare una formula di ampio proscioglimento, in
luogo dell'estinzione del reato per prescrizione, dovrebbe
riscontrarsi quella "evidenza" dell'estraneità degli imputati ai
fatti loro addebitati, richiesta dall'art. 129, c. 2,
c.p.p. In presenza di una causa estintiva del reato, l'innocenza
dell'imputato deve, perciò, emergere dagli atti in modo
assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da
compiersi in proposito, appartiene più al concetto di
"constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ed invero, il
richiamato requisito della "evidenza", presuppone la manifestazione
di una verità processuale così chiara ed obietti-va, che renda
superflua ogni dimostrazione (1).
(1) V. motivazione nella massima che
precede. |