
Marco LATINI
Capitano dei Carabinieri
Comandante della Compagnia di Modica (RG)
1. Premessa
L'esigenza di introdurre nel nostro ordinamento una forma di
responsabilità penale per le persone giuridiche è stata da tempo
sentita, soprattutto in virtù di una crescente criminalità di
impresa che, giovando della complessità e della articolazione
globale delle nuove forme di business, ha conquistato maggiore
spazio anche grazie a un sistema di controllo legato esclusivamente
all'accertamento delle responsabilità individuali e soprattutto
grazie alla esclusiva sanzione delle persone fisiche ivi operanti.
Le imprese pertanto, per contrastare la sempre più spietata
concorrenza e ottenere maggiori risultati in termini di
performance, hanno talvolta incentivato comportamenti illegali dei
propri dipendenti senza dover correre rischi.
Per porre rimedio a tale stortura, è stata introdotta la disciplina
della responsabilità degli enti attraverso il D.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, in attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300
con cui lo Stato ratifica e da esecuzione alla Convenzione sulla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
(26/7/1995), alla Convenzione relativa alla lotta contro la
corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità
europee o degli Stati membri dell'Unione europea (26/5/1997) e alla
Convenzione O.C.S.E. sulla lotta alla corruzione di pubblici
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali
(17/12/1997) .
Tale disposizione innova in maniera radicale il nostro ordinamento
ribaltando il dogma della scienza penalistica italiana societas
delinquere non potest, sancito nell'art. 27 della Costituzione e
da sempre interpretato in maniera rigorosa secondo cui l'inciso "La
responsabilità penale è personale", era incompatibile con una
qualunque responsabilità penale delle persone giuridiche o degli
enti.
La responsabilità penale veniva fondata su una concezione etica e
psicologica della colpevolezza che poteva sussistere solo in
relazione a fattori fisici, psicologici e psichici che sono in capo
alla persona fisica.
L'ente giuridico privo di comportamenti volitivi colpevoli, non
poteva essere considerato imputabile e pertanto l'art. 197 c.p.
prevedeva a carico degli enti e in relazione ai reati commessi dai
soggetti che ne avevano la rappresentanza, solo un'obbligazione (di
garanzia) volta al pagamento, in caso di insolvibilità del
condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda inflitta, nel caso in cui il reato sia stato commesso
nell'interesse della persona giuridica.
La dottrina, per aggirare lo sbarramento di cui all'art. 27 della
Costituzione, già in passato si era appoggiata alla teoria
organicistica, oggi prevalente, in base alla quale, essendovi una
immedesimazione tra ente ed organo rappresentante, il reato può
essere attribuito direttamente alla persona giuridica, senza
necessità di individuare una persona fisica a cui attribuire la
responsabilità.
Il decreto, nella sua formulazione iniziale, è stato caratterizzato
da un notevole grado di self-restraint, al limite del difetto di
delega, rigettando la concezione universalistica del sistema di
responsabilità degli enti collettivi e costruendo la "parte
speciale" sulla base di una concezione esclusivamente triforme di
delitti-matrice: concussione, corruzione e frode.
Il legislatore, resosi conto di tale limite, ha ampliato l'elenco
dei reati matrice con una serie di norme (vds. par. 3) grazie alle
quali la legge è divenuta uno strumento di contrasto alla
criminalità, non solo economica, di estremo valore e che, se nei
prossimi anni verrà tenuto in debita considerazione, potrà avere
effetti estremamente importanti sulle future forme di contrasto
alla criminalità organizzata.
2. Parte sostanziale
Nello svolgere l'analisi dei profili sostanziali della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, prenderemo
le mosse dal definire con precisione l'ambito dei possibili
soggetti collettivi responsabili per poi approdare al cuore della
parte generale del nuovo sistema rappresentato dalle norme che
definiscono i criteri "oggettivi" e "soggettivi" di attribuzione
della responsabilità alla persona giuridica.
a. I soggetti interessati dall'operatività dal D.lgs.
231/2001
L'art. 1, ai commi 2 e 3, del d.lgs. 231/2001, prevede che le
disposizioni dello stesso si applicano agli enti forniti di
personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive
della stessa, esclusi però lo Stato, gli enti pubblici
territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti
che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
La nuova normativa tipizza i soggetti attivi e non lascia adito a
dubbi e la scelta del termine "ente", piuttosto che "persona
giuridica", è stata dettata dalla volontà di rispettare
l'inequivoca volontà della delega di estendere la responsabilità
anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica pur tuttavia
essendo prevalentemente le società commerciali i soggetti
principalmente interessati dal fenomeno. Tale dato è stato
sottolineato in maniera evidente nella Relazione al decreto, nella
parte in cui chiarisce che gli enti "a soggettività privata"
appartengono a quella categoria di soggetti di diritto che,
"potendo più agevolmente sottrarsi ai controlli statali, sono a
‹‹maggior rischio›› di attività illecite ed attorno ai quali appare
dunque ingiustificato creare vere e proprie zone di
immunità".
Per espressa previsione la norma non si applica agli enti che
svolgono funzioni di rilievo costituzionale e tra questi quindi a
partiti politici e sindacati. Esclusione dettata senza dubbio dalla
preoccupazione di evitare l'utilizzo strumentale nei loro confronti
delle gravose e penetranti sanzioni interdittive, come strumento di
controllo politico e di repressione del dissenso.
L'esplicita esclusione dello Stato ed egli enti pubblici
territoriali potrebbe avere una logica visto il carattere
prevalentemente economico delle sanzioni; si presenta però in
maniera discontinua rispetto al citato art. 197 c.p., che non
contempla tale esclusione nel prevedere l'obbligazione civile di
garanzia della persona giuridica.
L'esclusione degli enti che esercitano pubblici poteri preclude poi
senz'altro la riferibilità dell'impianto normativo alle singole
Pubbliche Amministrazioni.
Viceversa, i cosiddetti enti pubblici economici sono enti a
soggettività pubblica ma, essendo privi di pubblici poteri,
agiscono iure privatorum, meritando per questo un'equiparazione
agli enti a soggettività privata anche sotto il profilo della
responsabilità amministrativa derivante da reato.
Dall'analisi finora svolta sono rimaste escluse due importanti
categorie: gli enti pubblici associativi egli enti pubblici che
erogano un pubblico servizio. Con riferimento ai primi, parrebbe
trattarsi di vere e proprie "specie in via di estinzione", a causa
della forte tendenza alla privatizzazione (avviatasi nel nostro
Paese fin dai primi anni Novanta) che presumibilmente ne comporterà
la scomparsa entro breve termine; per i secondi, invece, la loro
esclusione dalla disciplina sanzionatoria della nuova legge viene
motivata dalla Relazione ministeriale al decreto sul presupposto
che l'eventuale applicazione di sanzioni di natura interdittiva
agli enti pubblici esercenti un pubblico servizio, comporti un
inevitabile "scarico" dei costi sulla collettività.
b. I criteri oggettivi di attribuzione della
responsabilità
L'art. 5 identifica le persone fisiche in grado di impegnare
direttamente la società sul terreno sanzionatorio
penale-amministrativo individuando criteri oggettivi di
collegamento.
Il primo di tali criteri è dato dall'aver agito nell'interesse o a
vantaggio dell'ente. La soluzione adottata dal D.lgs. 231/2001
opera una chiara distinzione tra i concetti di "interesse" e
"vantaggio". Con il primo termine si dovrà fare riferimento alla
direzione finalistica dell'atto ovvero a quella volontà di indebito
arricchimento da ricercarsi a monte che l'agente ben si figura pur
senza riuscire a realizzarlo in concreto. Il vantaggio deve essere
invece ricercato ex post e qualificato come dato esclusivamente
obiettivo, come utilità effettivamente conseguita ancorché non
ricercata ex ante.
Sul piano dei soggetti "legittimati" ad agire per conto del'ente,
il decreto, individua due distinte categorie: i soggetti in
posizione apicale (lett. a) ed i soggetti in posizione subordinata
(lett. b).
In relazione ai primi, vengono in considerazione i soggetti
collocati ai vertici dell'organizzazione dell'ente che esprimono la
volontà dello stesso in tutti i rapporti esterni e nelle scelte di
politica d'impresa. La formula elastica prescelta si attaglia
perfettamente al mutevole panorama economico globale includendo
tulle le possibili situazioni. Nel novero di tali individui
rientrano senz'altro le figure dell'amministratore unico e
dell'amministratore delegato, oltre a colui che esercita funzioni
di rappresentanza (legale rappresentante), di direzione (direttore
generale), ed infine tutti coloro che svolgono queste stesse
funzioni in una unità organizzativa dell'ente "dotata di autonomia
finanziaria e funzionale" (art. 5, co. 1, lett. a). La previsione
risponde perfettamente alla diffusa e articolata realtà aziendale
nella quale sono sempre più presenti figure dotate di autonomia
gestionale sottratte al controllo centrale. Viene dato risalto
infine a coloro che esercitano di fatto la gestione e il controllo
dell'ente, pur in assenza di qualsiasi mandato formale o
sostanziale. La nuova normativa tende con tale previsione ad
impedire il verificarsi di ipotesi di elusione di responsabilità
con fittizie attribuzioni di incarichi, ciò in linea anche con le
più recenti analoghe innovazioni riguardo ai reati societari che
con il D.lgs. 61/2002 prevedono l'estensione delle qualifiche
soggettive in presenza di un esercizio continuativo e significativo
dei poteri tipici della funzione. Ciò detto, la previsione
dell'art. 5, co. 1, lett. a, D.lgs. 231/2001 consente di escludere
dal novero dei soggetti che attribuiscono responsabilità all'ente
coloro che esercitano funzioni di mero controllo, in qualche modo
assimilabili a quelle dei sindaci.
La lett. b) (del co. 1 dell'art. 5), contempla invece la categoria
delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti collocati in posizione apicale. La scelta operata risponde
a precise ragioni di coerenza logica e adeguatezza
politico-criminale e tiene conto della crescente complessità delle
realtà economiche con diffuso utilizzo della delega e
frammentazione operativa.
c. I criteri soggettivi di attribuzione della
responsabilità
Gli agli artt. 6 e 7 tipizzano i criteri di attribuzione della
responsabilità sul piano soggettivo sulla base della diversa
"categoria di appartenenza" degli autori individuali.
Nel caso di reato commesso da soggetti collocati in posizione
apicale, la maggiore incisività dei poteri attribuiti idonei a
imprimere finalità e direzione alla politica aziendale fa
comportare una più diretta responsabilità della società. Per dare
attuazione formale al canone della colpevolezza, in tal caso, il
legislatore, grazie al disposto dell'art. 6 ha previsto per l'ente
la sola possibilità di interrompere il legame oggettivo e
soggettivo col reato del dirigente qualora riesca a provare
che:
- sono stati adottati ed efficacemente attuati, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato creato, all'interno della struttura della persona
giuridica, un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e
di controllo col compito di vigilare sul funzionamento e
sull'osservanza di tali modelli e di curare il loro
aggiornamento;
- l'autore del reato ha agito eludendo fraudolentemente i
modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte
dell'organismo di controllo.
Il sistema viene costruito con un'evidente deroga al principio
dell'onere della prova e della presunzione di innocenza: non sarà
infatti il Pubblico Ministero a dover dimostrare l'accusa in
giudizio, ma la società a dover provare la mancanza di colpa
organizzativa. La misura della "colpevolezza" della persona
giuridica, in tal modo costruita sotto forma di "scusante",
finalizzata a prevenire il rischio del reato da parte dei vertici,
ricorda molto la cd. misura oggettiva della colpa, estranea al
nostro sistema penale e assimilabile esclusivamente alla
costruzione utilizzata per la valutazione del rischio imposta alle
imprese dalla legislazione in tema di sicurezza e di igiene nei
luoghi di lavoro.
I modelli organizzativi aziendali volti a prevenire il
rischio-reato pur se promananti da diverse conoscenze sono per
operatività assimilabili a quelli previsti dalla 626/1994 e legati
a considerazioni scientifiche, tecniche ed organizzative sul piano
fattuale.
Per conseguire l'obiettivo della minimizzazione del rischio-reato,
la norma impone che:
- il modello di gestione ed organizzazione proceda innanzitutto
all'individuazione di quelle sfere di attività più esposte al
rischio di commissione di illeciti penali (art. 6, co. 2, lett.
a);
- vengano successivamente previsti specifici protocolli di
formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente, in funzione dei
tipi di attività nel cui ambito possono essere commessi reati
(lett. b);
- siano determinate le modalità di gestione delle risorse
finanziarie in modo che siano idonee a impedire o a ridurre il
rischio di commissione di reati (lett. c);
- vengano garantiti regolarmente i flussi informativi, tramite la
previsione di obblighi di informazione verso l'organo interno di
controllo (lett. d);
- sia data al modello una efficace attuazione, tramite la
previsione di un sistema disciplinare che permetta di sanzionare il
mancato rispetto delle misure in esso previste (lett. e).
Il legislatore ha puntato in maniera preminente sullo strumento del
compliance program come si evince anche dalla lettura di
disposizioni successive nello stesso testo di legge ed in
particolare agli artt. 17(1) e 49(2).
La norma prevede espressamente (art. 6, co. 3) inoltre la
possibilità che i modelli organizzativi e gestionali siano adottati
sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni
rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della
Giustizia il quale ha facoltà, nel termine di trenta giorni, di
formulare osservazioni in merito all'idoneità degli stessi a
prevenire i reati.
La preventiva adozione ed implementazione di un modello conforme ai
protocolli di categoria non potrà però garantire all'ente
un'aprioristica e generalizzata impunità: spetta infatti comunque
al giudice l'ultima parola in ordine all'idoneità del
modello.
L'art. 6 chiude con la previsione al co. 5 dell'applicabilità
della confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche
nella forma per equivalente.
Il successivo art. 7 pone in relazione i modelli di organizzazione
e gestione con i reati commessi dai soggetti sottoposti di cui
all'art. 5, co. 1, lett. b), rendendo responsabile la persona
giuridica solo se tale commissione è stata "resa possibile"
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.
Oltre al nesso eziologico tra l'inosservanza degli obblighi e la
realizzazione del reato da parte del dipendente è in tal caso
richiesta una più accentuata valutazione del principio di
colpevolezza dell'ente legato alla minore possibilità per il
sottoposto di esprimere, con le proprie azioni, la politica
aziendale.
Il co. 2, stabilisce inoltre che in ogni caso è esclusa (ope
legis) l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se
l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed
efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello
verificatosi.
Da ciò si desume come i modelli vadano pertanto diversificati in
ragione dello specifico rischio reato da prevenire.
Anche in questo caso, come nel caso di reati commessi dai vertici
aziendali, è necessario che alla stesura del programma preventivo
si accompagni la sua effettiva attuazione ( co. 4) mediante una
costante opera di aggiornamento e la previsione di un sistema
disciplinare.
Differenza sostanziale vi è inoltre per quanto riguarda l'onere
della prova sulla mancata adozione del modello che, in tal caso,
grava sull'accusa.
d. Autonomia della responsabilità dell'ente
La disposizione dell'art. 8, chiarisce in modo inequivocabile
che l'ente risponda per un titolo autonomo di responsabilità. In
particolare, la responsabilità amministrativa della persona
giuridica sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato
identificato o non sia imputabile e il reato sia estinto per una
causa diversa dall'amnistia.
Sebbene il meccanismo punitivo sia stato congegnato in modo da
rendere le vicende processuali dei due soggetti di diritto (la
persona fisica e quella giuridica) tra loro strettamente collegate
secondo il principio del simultaneus processus, il titolo della
responsabilità rimane scisso.
La responsabilità amministrativa dell'ente, pur presupponendo a
monte, sempre e comunque, la realizzazione di un reato, non ne
necessita l'attribuzione in senso proprio alla persona fisica
sussistendo anche quando l'autore non è stato identificato o non è
imputabile o il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia
[art. 8 co. 1. a) e b)].
L'amnistia è l'unica eccezione alla regola dell'irrilevanza delle
cause di estinzione del reato presupposto e, per non lasciare poi
che le sorti processuali della persona giuridica dipendano dalle
scelte di merito della persona fisica, il legislatore ha stabilito
(al co. 2) che l'eventuale rinuncia all'amnistia da parte
dell'imputato non sortisce effetti nei confronti dell'ente.
Parimenti all'ente viene conferita analoga facoltà di rinuncia (
co. 3), per non pregiudicare il suo interesse a che si addivenga ad
una sentenza di assoluzione nel merito ex art. 66 D.lgs.
231/2001.
3. La "parte speciale" del decreto: i
reati-matrice
Nel definire l'ampiezza del catalogo di reati ai quali estendere
la responsabilità degli enti, l'esecutivo ha preliminarmente optato
per la soluzione minimalista.
La responsabilità amministrativa della persona giuridica è stata
prevista dagli artt. 24 e 25.
In particolare l'art. 24 co. 1 prevede quali reati presupposti i
più gravi delitti commessi nei confronti della pubblica
amministrazione che generino un rilevante danno patrimoniale allo
Stato o ad altri enti pubblici(3). L'art. 25 estende la
responsabilità degli enti ai fatti di concussione e di corruzione,
richiamando espressamente l'art. 317 c.p., per la concussione, e
gli artt. da 318 a 322 bis, per la corruzione.
Nel tempo però, vista l'utilità del modello, il legislatore ha
ampliato l'elenco e tuttora vi sono ulteriori prospettive di
sviluppo, soprattutto in relazione all'aggiunta all'elenco dei
reati ambientali, allo sfruttamento del lavoro clandestino, ai
reati informatici e a quelli in materia tributaria.
Fermandoci nel corso della presente analisi al dato normativo,
occorre fare riferimento all'art. 6 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, il quale a seguito dell'introduzione dell'euro ha
introdotto nel d.lgs. 231/2001, l'art. 25 bis, che prevede la
punibilità degli enti in relazione alle principali fattispecie
delittuose in materia di falso in monete(4).
Il D.lgs. 61 del 2002, di riforma dei reati societari, con l'art. 3
ha integrato il D.lgs. 231 del 2001 inserendo l'art. 25 ter, che fa
riferimento, quali reati presupposti, a tutte quelle figure di
reato dei singoli che possano determinare un vantaggio economico
nei confronti della società(5). Tale articolo è stato modificato
dall'art. 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 che tra l'altro
ha inasprito le pene.
In tale ambito occorre chiarire che ai fini della responsabilità
amministrativa non rilevano, le fattispecie di cui agli artt. 2630,
2631, 2634, 2635 c.c. Tale scelta deriva dal fatto che:
- i delitti di infedeltà patrimoniale e di comportamento infedele,
trattandosi di condotte contrarie all'interesse dell'ente e che
arrecano, o possono arrecare, un danno allo stesso non possono
comportare responsabilità dell'ente;
- non coinvolge la società commissione degli illeciti
amministrativi di impedito controllo (senza danno ai soci) e di
omessa convocazione dell'assemblea, non essendo stato commesso un
previo reato dalla persona fisica.
La norma civile prevede inoltre speciali cause di estinzione del
reato qualora il soggetto attivo ponga in essere condotte
"riparatorie" dell'interesse patrimoniale leso. Nell'illegale
ripartizione degli utili (art. 2627 c.c.), la restituzione degli
utili o la ricostituzione delle riserve prima della scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il
reato. Parimenti avviene per le illecite operazioni sulle azioni o
quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) in caso
di ricostituzione del capitale e delle riserve prima della scadenza
del medesimo termine e per le operazioni in pregiudizio dei
creditori (art. 2629 c.c.), qualora prima del giudizio sia loro
risarcito il danno.
Da ultimo in caso di indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), il risarcimento del danno
ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Nelle ipotesi di
false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621, commi 3 e 4, e
2622, commi 5 e 6, la responsabilità della persona fisica è esclusa
se le falsità o le omissioni determinano una variazione del
risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non
superiore al 5%, con una variazione del patrimonio netto non
superiore al 1%; il fatto non è inoltre punibile se è conseguenza
di valutazioni estimative che, singolarmente considerate,
differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. In
tali casi di esclusione della responsabilità della persona fisica
ci si chiede se l'ente possa essere ritenuto ugualmente
responsabile. In attesa di pronunce in merito sembra più opportuno
escludere tale responsabilità avendo il legislatore in tali casi ed
al di sotto di tali soglie ritenuto assente proprio la rilevanza
penale del comportamento della persona fisica.
La legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha seguito della ratifica della
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del
terrorismo di New York del 9 dicembre 1999, ha introdotto l'art. 25
quater in base al quale la persona giuridica risponde anche per i
più gravi reati commessi dalle persone fisiche con reati con
finalità di terrorismo o di eversione(6). La legge 9 gennaio 2006,
n. 7, all'art. 8 ha aggiunto tra le condotte rilevanti le pratiche
di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583
bis c.p. introducendo l'art. 25 quater 1. Norma volta a perseguire
le condotte delle organizzazioni confessionali islamiche dedite a
tali pratiche. La legge 11 agosto 2003, n. 228, ha aggiunto
all'elenco i più gravi delitti contro la personalità individuale
introducendo l'art. 25 quinques(7).
La legge 18 aprile 2005, n. 62, art. 9, co. 3 - legge comunitaria
2004 ha aggiunto l'art. 25 sexies che prevede la punibilità degli
enti a seguito della commissione dei reati di abuso di mercato,
previsti dal Testo unico finanziario TUF D.lgs. 58/1998 agli art.
184 (abuso di informazioni privilegiate) e art.185 (manipolazione
del mercato) e a seguito delle medesime figure di natura però
contravvenzionale previste agli art. 187 bis e 187 ter.
La legge 3 agosto 2007, n. 123, art. 9 ha introdotto l'art. 25
septies, prevedendo la responsabilità dell'ente in relazione alla
commissione dei reati di omicidio colposo art. 589 c.p. e lesioni
colpose gravi o gravissime art. 590 c.p. commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della
salute dei lavoratori.
Tale reato per il quale sono previste tra l'altro serie misure
interdittive amplierà in maniera esponenziale l'applicazione della
norma nel prossimo futuro in relazione alla rilevante incidenza di
tali reati nell'attuale scenario.
Il D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 con l'art. 63, come modificato
dall'art. 300 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha introdotto l'art-
25 octies in relazione ai reati di ricettazione 648 c.p.,
riciclaggio 648 bis c.p. e impiego di denaro o beni di provenienza
illecita 648 ter. c.p.
Da ultimo la legge 146/2006 di ratifica ed esecuzione della
convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transazionale ha previsto l'assoggettamento degli enti
alle sanzioni qualora in ambito transazionale vengano compiuti
delitti di particolare disvalore sociale(8).
4. Il sistema sanzionatorio
Il sistema sanzionatorio, su cui si daranno soltanto alcuni
cenni, è imperniato su sanzioni pecuniarie economiche e misure
interdittive, a cui si accompagnano la sanzione della pubblicazione
della sentenza e della confisca dell'illecito profitto.
a. Sanzioni pecuniarie
Il sistema è basato su un modello "bifasico" di commisurazione
della sanzione pecuniaria con una duplice valutazione, una legata
alla misura della responsabilità e l'altra alle condizioni
patrimoniali dell'ente.
Il giudice in base ad un sistema di quote, differenziato tra minimo
e massimo per ogni singola figura di reato, applicherà il numero di
quote ritenuto più equo in base alla misura della responsabilità
della persona giuridica.
Il valore della singola quota sarà invece deciso sempre tra un
minimo e massimo normativamente stabilito in base ad una
valutazione legata alla capacità economica e patrimoniale
dell'ente.
L'entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal
prodotto dei due fattori: il numero delle quote e il singolo valore
attribuito a ciascuna quota, il tutto però rispettando i limiti
impartiti dalla legge delega, secondo cui il numero delle quote non
può essere inferiore a cento, né superiore a mille.
I criteri di cui all'art. 11, co. 1, del decreto in esame per la
commisurazione della sanzione pecuniaria sono:
- gravità del fatto, per valutare la quale il giudice terrà conto
tanto l'offesa tipica - ovvero il quantum della lesione o la messa
in pericolo del bene giuridico - quanto le altre conseguenze
derivanti dal reato (es. entità del danno patrimoniale, entità del
profitto o del vantaggio conseguito);
- grado di responsabilità dell'ente, ovvero quanto l'illecito
commesso sia espressione della politica aziendale oppure derivi
dalla cosiddetta colpa di organizzazione;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del
fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti,
criterio inserito con chiare finalità special-preventive.
Tale attività riparatoria deve essere tenuta distinta e non esser
tale da integrare i presupposti indicati nell'art. 12 del decreto,
in base ai quali rileverebbe di per sé come ipotesi di riduzione
del trattamento sanzionatorio. Il richiamato art. 12 prevede
infatti al co. 2 una rilevate riduzione della pena connessa con
un'attività riparatoria posta in essere dall'ente che, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,
risarcisca il danno, ne elimini le conseguenze o si adoperi
efficacemente in tal senso.
L'importo di ogni singola quota verrà fissato sulla base delle
condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, secondo la
previsione dell'art. 11, co. 2. Unico limite a tale sistema è la
previsione dell'art. 27, co. 1 in base alla quale l'ente, anche
quello privo di personalità giuridica, sarà chiamato a rispondere
del pagamento della sanzione solo entro i limiti del fondo comune o
del patrimonio.
b. Sanzioni interdittive
Mentre la sanzione pecuniaria è indefettibilmente applicabile
quando si riscontri la responsabilità amministrativa dell'ente,
quelle interdittive sono congiuntamente irrogate, solo se
espressamente previste e ricorrendo le condizioni di cui all'art.
13.
La tipologia di tali sanzioni (applicabili anche a titolo di misura
cautelare), individuata dall'art. 9, co. 2, legittimano la
privazione di un diritto o di una capacità dell'ente secondo un
meccanismo non solo punitivo, ma volto a soddisfare esigenze sia
specialpreventive (perché neutralizzano le attività criminose
dell'ente per cui si procede), sia di prevenzione generale (sotto
il profilo della dissuasione). Tali misure che limitano e talvolta
impediscono quelle attività il cui abuso ha determinato la
commissione del fatto reato incriminato, pur essendo generalmente
di durata temporalmente circoscritta in un intervallo che va da tre
mesi a due anni (art. 13, co. 2), in casi particolarmente gravi,
possono essere disposte in via definitiva (art. 16).
Le condizioni in base alle quali il giudice ha l'obbligo di
irrogarle sono:
- quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante
entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione
apicale, oppure dai cosiddetti sottoposti, ma in questo caso la
trasgressione deve essere stata resa possibile da gravi carenze
organizzative (art. 13, co. 1, lett. a);
- in presenza di reiterazione degli illeciti (art. 13, co. 1,
lett. b).
Viceversa, il decreto prevede anche due ipotesi in cui il giudice
non può infliggere tali misure ovvero qualora:
- il grado di riprovevolezza dell'illecito è minimo (art. 13, co.
3), vale a dire quando ricorrano le circostanze attenuanti di cui
all'art. 12, co. 1 - cioè in caso di particolare tenuità del danno
patrimoniale e nel caso in cui il soggetto attivo abbia commesso il
reato nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente ne abbia
ricavato un vantaggio minimo;
- o quando si realizzino le condizioni di cui al citato art. 12
co. 2 e l'ente abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai
fini della confisca ( art. 17) entro la dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado. La realizzazione tardiva di queste
ipotesi può comunque rilevare al fine di ottenere la conversione
della sanzione interdittiva in pecuniaria (art. 78).
Il potere discrezionale di valutazione è governato dal principio di
adeguatezza e proporzionalità della sanzione rispetto alla natura e
all'entità della violazione, di cui all'art. 14 co. 1: "le sanzioni
interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si
riferisce l'illecito dell'ente". Il giudice deve pertanto
determinare il tipo e la durata della sanzione interdittiva
apprezzandone l'idoneità a prevenire la commissione di un illecito
dello stesso tipo potendo determinarsi anche all'applicazione
congiunta di più sanzioni interdittive (art. 14, co. 3), qualora
ciò dovesse rendersi necessario per il raggiungimento
dell'efficacia preventiva con l'unico limite per cui l'interdizione
dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando
l'erogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata
(art. 14, co. 4).
c. Pubblicazione della sentenza e confisca
La misura della pubblicazione della sentenza di condanna già
conosciuta dall'ordinamento penale analogamente al disposto
dell'art. 36 c.p., è prevista dall'art. 18 del d.lgs. 231/2001 che
stabilisce che la sentenza sia pubblicata una sola volta, per
estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice
nella sentenza di condanna, nonché mediante affissione nel comune
ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione è curata dalla
cancelleria del tribunale, ma le spese di questa sono addebitate
alla società.
La confisca è una misura costante del sistema sanzionatorio non
solo criminale, ma anche amministrativo.
Degno di nota, tuttavia, è l'art. 19 del decreto, laddove si
provvede a rendere l'istituto uno strumento di compensazione
dell'equilibrio economico violato.
Rispetto all'art. 240 c.p., il decreto rende obbligatoria la
confisca sia del prezzo sia del profitto del reato (che l'art. 240
qualifica come facoltativamente confiscabile) e prevede inoltre la
cd. confisca per equivalente.
Il concetto è specificato al co. 2 dello stesso art. 19, ove è
previsto che, quando non sia possibile eseguire la confisca del
prezzo o del profitto del reato, la stessa possa avere ad oggetto
somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
d. Impresa costituita e utilizzata per fini
criminali
L'art. 16, co. 3, del decreto prevede inoltre come misura
estrema l'interdizione perpetua dell'attività, per l'ente o per una
sua unità organizzativa, che sia "stabilmente utilizzato allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di
reati, in relazione ai quali è prevista la sua
responsabilità".
L'ente in esame, quando condannato, sarà oggetto di un
provvedimento amministrativo di interdizione definitiva
dall'esercizio dell'attività, con conseguente non applicazione
delle disposizioni premiali di cui all'art. 17 del decreto che, in
condizioni di "ordinaria" illiceità, impedirebbe l'applicabilità
delle sanzioni interdittive nel caso di riparazione delle
conseguenze del reato.
La misura nasce dall'esigenza di interdire l'azione ad enti
dimostratisi insensibili a qualsiasi prospettiva di
riorganizzazione in direzione di un rassicurante recupero di
legalità, dal momento che il loro oggetto è proiettato in modo
specifico verso la commissione di reati.
Si pensi a società finanziate totalmente con i proventi di attività
delittuose delle organizzazioni criminali, che pertanto hanno come
unico fine quello di riciclare denaro sporco, oppure a società
cosiddette "cartiere", costituite al solo scopo di emettere fatture
per operazioni inesistenti o imprese che fabbricano o
commercializzano prodotti con marchi falsi.
5. Aspetti procedurali
a. Procedimento di accertamento
La scelta della responsabilità amministrativa da parte del
legislatore è stata ispirata ad una maggior cautela; nonostante
ciò, il procedimento di accertamento è stato articolato seguendo le
garanzie del processo penale, divergendo in alcuni momenti
fondamentali dal paradigma di illecito amministrativo desunto dalla
legge 689/1981. La conseguenza è la nascita di un tertium genus,
che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello
amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni
dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia. Per
quanto riguarda la vocatio in iudicium della società, problema da
affrontare preliminarmente, il decreto prevede che il luogo
dell'accertamento della responsabilità dell'ente è il procedimento
penale instaurato a carico degli autori dei reati presupposti. Gli
enti collettivi assurgeranno dapprima alla qualità di "soggetti"
del procedimento penale e poi, un volta esercitata l'azione penale,
di vere e proprie "parti" processuali. In particolare le società
chiamate a rispondere a titolo amministrativo ed in via diretta per
il reato commesso nel loro interesse dall'amministratore,
diventeranno soggetti passivi della pretesa punitiva dello
Stato.
Il processo penale rappresenterà la sede di esercizio della pretesa
punitiva non soltanto nei confronti di una persona fisica ma anche
nei confronti dell'ente. L'azione punitiva andrà intesa come
enunciazione di una duplice imputazione-contestazione, vale a dire
come attribuzione di un reato ad una persona fisica e di un
illecito amministrativo ad un ente. La domanda formulata dal P.M.
al giudice sarà diretta ad ottenere, previa verifica completa ed
imparziale dell'ipotesi di colpevolezza in ordine ad un certo
fatto-reato e ad un collegato fatto-illecito amministrativo, una
decisione di giustizia, ovvero un'affermazione di reità
dell'imputato o dell'ente o il suo proscioglimento.
Dal punto di vista formale ci troveremmo di fronte ad un'azione di
responsabilità amministrativa sostanzialmente connessa all'azione
di responsabilità penale e quindi, per esigenze di economia ed
efficienza, a quest'ultima avvinta anche proceduralmente.
La connessione sostanziale dipende dal legame con il soggetto
(reato commesso da un c.d. soggetto apicale, che può impegnare la
persona giuridica) e dal legame con il reato (reato commesso a
vantaggio o nell'interesse della persona giuridica).
La contestazione disciplinata dall'art. 59(9) svolge la stessa
funzione dell'imputazione rispetto alla persona fisica. La stessa
deve sempre essere formalizzata in uno degli atti indicati
dall'art. 405 co. 1, c.p.p., anche nel caso in cui si proceda
soltanto nei confronti dell'ente: in quest'ultima ipotesi non vi
sarà esercizio dell'azione penale e l'atto conterrà solo la
contestazione dell'illecito amministrativo.
Il P.M. dovrà specificare quale sia stato il vantaggio derivato
all'ente dal reato dell'amministratore e per quali ragioni
obiettive ritiene che il reato sia stato commesso nel suo
interesse.
Il decreto legislativo n. 231, all'art. 55, risolve inoltre il
problema dell'obbligatorietà dell'azione di responsabilità
amministrativa in aderenza alle norme sulla persona fisica.
Parimenti viene risolta la questione della sospensione del
procedimento penale: in tal caso, si procede separatamente per
l'illecito amministrativo, come anche qualora il procedimento nei
confronti della persona fisica sia stato definito con
patteggiamento o con rito abbreviato o sia stato emesso decreto
penale di condanna e se l'osservanza delle disposizioni processuali
lo renda necessario.
Il processo penale pertanto inizia, o continua, al solo fine di
accertare la responsabilità dell'ente, pur definita come
"amministrativa".
La notizia di illecito amministrativo va indefettibilmente
accertata e su di essa deve pronunciarsi un giudice, salva
l'ipotesi di archiviazione. In definitiva quindi, passa quasi in
secondo piano la distinzione tra illecito penale e illecito
amministrativo.
b. Attività di P.G.
La legge 231/2001 non detta specifiche norme in merito agli
adempimenti che devono essere compiuti dalla polizia giudiziaria
nel corso di procedimenti amministrativi riguardo all'accertamento
della responsabilità degli enti e verranno pertanto applicate le
medesime norme del c.p.p. che valgono per i procedimenti nei
riguardi delle persone fisiche. Le uniche disposizioni del D.lgs.
che meritano particolare attenzione sono gli artt. 53 e 54 in tema
di sequestro preventivo e conservativo che richiamano espressamente
le norme del c.p.p. artt. 316 e segg. e pongono quindi a capo della
P.G. un potere/dovere di verifica ed eventuale sequestro,
soprattutto con riguardo ai beni di cui all'art. 19 del decreto,
ovvero il profitto o prezzo del reato sempre oggetto di confisca
obbligatoria.
La P.G. dovrà però sviluppare una nuova coscienza investigativa che
porti i singoli operatori a compiere le necessarie verifiche ogni
qual volta si abbia a che fare con un reato posto in essere da
soggetti inseriti in una struttura associativa sia che occupino una
posizione apicale sia che siano semplici dipendenti.
Accertata una condotta rientrante tra quelle comprese all'interno
dei possibili reati presupposti, contemplati nell'artt. 25 e segg.
del decreto, l'operante dovrà preliminarmente verificare se il
reato è stato effettivamente commesso nell'interesse o a vantaggio
dell'ente collettivo.
Il secondo passo sarà poi quello di verificare l'esistenza o meno
della speciale esimente disciplinata dagli artt. 6 e 7, e al di là
dell'inversione dell'onere della prova previsto, qualora il reato
sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, la P.G. dovrà
comunque:
- porre l'attenzione sull'esistenza o meno di un modello
organizzativo realizzato allo scopo di prevenire il reato della
stessa specie di quello verificatosi e la sua concreta adozione,
eventualmente escutendo sommariamente i destinatari delle norme ivi
contenute;
- verificare l'esistenza di un organismo dotato di autonomi poteri
d'iniziativa e di controllo assimilabile all'Organo di Vigilanza
previsto dal decreto, e il suo operato con particolare riferimento
a possibili omissioni o insufficiente vigilanza;
- accertare che non sussistano elementi di fatto che facciano
ritenere il reato come esito finale dell'elusione fraudolenta del
modello organizzativo attuato.
Qualora la condotta delittuosa sia stata posta in essere dai
sottoposti, la verifica sul modello organizzativo dovrà essere
invece volta a verificare l'astratta idoneità dello stesso a
prevenire il reato in base alle indicazioni di cui ai citati artt.
6 e 7. La P.G. non dovrà fornire un parere sull'efficacia del
modello, la cui valutazione è rimessa al giudice, ma dovrà
preoccuparsi di raccogliere ogni utile elemento al fine di ottenere
un chiaro quadro della realtà aziendale oggetto di indagine. Sin
dalle prime fasi investigative sarà necessario accertare
l'esistenza di procedure e modelli formalizzati ed acquisirne tutta
la documentazione al fine di consentire al P.M. di formulare,
unitamente all'imputazione nei confronti della persona fisica, una
contestazione dell'illecito amministrativo basata su elementi
oggettivi e dati certi. Di estrema importanza al riguardo, come già
accennato, saranno gli elementi di informazione raccolti dai
destinatari del codice di comportamento e delle norme predisposte
ai fini del D.lgs. 231/2001. Soltanto la concreta attuazione dei
modelli potrà infatti essere valida al fine di rendere l'ente
esente da responsabilità e gli organi inquirenti dovranno porre
particolare attenzione a tale aspetto al fine di scongiurare il
rischio della creazione da parte delle aziende di modelli formali,
astrattamente idonei a scongiurare il rischio reato, ma privi di
concreta attuazione e basati soltanto su una fittizia
documentazione della attività ritenute indispensabili per
"guadagnarsi" l'attribuzione dell'esimente.
Particolare importanza andrà inoltre posta all'analisi dei
documenti contabili e amministrativi, non solo nel caso in cui vi
sia una violazione delle norme penali previste dal c.c. ma in
presenza di qualsiasi reato tra quelli considerati presupposti. è
tra le pieghe del bilancio che viene sempre nascosto il profitto o
il prezzo del reato e comunque è all'interno di tale documento che
è sempre possibile risalire a quei beni che possono essere
sottoposti a sequestro preventivo e alla successiva confisca, anche
per equivalente, in base al combinato disposto degli artt. 19 e
53.
6. Breve analisi
giurisprudenziale
Il decreto non ha avuto sin'ora diffusa applicazione e non vi
sono numerose pronunce, la giurisprudenza ha avuto in diverse
occasioni però l'opportunità di chiarire alcuni aspetti di
particolare interesse a cui si farà un breve cenno.
a. Soggetti interessati dall'operatività dal D.lgs.
231/2001
La Suprema Corte ha avuto modo di tracciare meglio i confini
normativi, precisando di non ritenere le imprese individuali
rientranti nell'ambito dell'art.1 in quanto la normativa risulta
diretta esclusivamente agli enti collettivi(10).
b. I criteri oggettivi di attribuzione della
responsabilità
La corte chiarisce la necessità di tenere distinti i concetti di
interesse e vantaggio facendo riferimento in particolare, con
riguardo al primo, alla direzione finalistica dell'atto ovvero a
quella volontà di indebito arricchimento da ricercarsi a monte, che
l'agente ben si figura pur potendo non riuscire a realizzarlo in
concreto; con riguardo al vantaggio ribadendo la necessità di una
ricerca ex post di un utilità effettivamente conseguita(11).
c. I modelli organizzativi
La giurisprudenza più recente si è più volte espressa ribadendo
che i modelli organizzativi costituiscono esimenti per la società
solo se contenenti procedure ad hoc astrattamente idonee a
prevenire la commissione degli specifici reati contestati e, se il
reato sia commesso da organi di vertice, che lo stesso non sia
frutto di una fraudolenta elusione dei modelli da parte
dell'originario autore(12).
I modelli dovrebbero, ancorché non obbligatori, essere assunti per
ridurre al minimo il rischio di comportamenti devianti ed in tal
senso, oltre a costituire l'esimente in parola dovrebbero venire
interpretati come utili strumenti di pianificazione e
organizzazione delle attività. Gli stessi rilevano, oltre che come
esimente, anche come criterio di riduzione della sanzione
pecuniaria purché resi operativi prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento(13). La giurisprudenza ha inoltre
individuato quelle caratteristiche che i modelli devono possedere
per essere utili a tali fini(14) e le stesse sono state via via
aggiornate e integrate dalla prassi aziendale che ha posto
l'accento altresì sulla necessità della predisposizione di un
idoneo sistema informativo, servente sia l'Organismo di Vigilanza,
sia specifiche funzioni aziendali dotate delle necessarie
professionalità e competenze per sostenere l'attività di
controllo.
La prassi ha inoltre fatto emergere l'esigenza della creazione di
un Codice di Comportamento che affianchi ed integri i modelli con
validità più amplia e generalizzata verso tutte le aree
aziendali.
d. Sequestro preventivo e confisca
In materia la Giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come il
sequestro preventivo sia un atto a sorpresa e può essere operato
anche dalla P.G. seguendo le modalità di cui al 321 bis c.p.p.
senza necessità dell'informazione sul diritto di difesa ex 369
bis(15).
e. Misure cautelari
In merito la giurisprudenza ha sottolineato che il giudice,
nella scelta sulle misure interdittive cautelari da applicare, non
può prevedere misure diverse da quelle irrogabili in via definitiva
scelte sulla base della astratta idoneità a prevenire in futuro
reati della stessa specie di quello contestato(16).
è stata inoltre ribadita la necessità della sussistenza di un fumus
bonis iuris inteso come probabilità che si giunga a una sentenza di
condanna nei confronti dell'ente e non come semplice astratta
configurabilità dell'illecito come da alcuni sostenuto e di un
periculum in mora che in tal caso però è in re ispsa in quanto
ritenuto sussistente da legislatore.
7. Considerazioni finali
Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un
sistema punitivo degli enti che, ancorché qualificato come
"amministrativo" per ragioni di opportunità anche costituzionale,
si innesta nel nostro sistema giuridico portando un'innovazione
epocale alla scienza giuridica penalista fornendo agli inquirenti
nuovi ed efficacissimi strumenti di contrasto alla criminalità. Con
lo storico superamento del principio societas delinquere non
potest, gli inquirenti si trovano oggi a poter agire in maniera più
incisiva sui patrimoni di quelle organizzazioni criminali che nel
tempo si sono evolute e, beneficiando di una fonte a basso costo di
liquidità, hanno investito i propri capitali in attività
economiche. La norma consente inoltre di colpire qualunque ente
economico che decida strategicamente di operare nel mercato in
maniera illegale, beneficiando dei minor costi che tale
comportamento consente (es.: minor costo del denaro in caso di
riciclaggio, minori costi di produzione in caso di violazione della
l. 626/94).
Nonostante il timido ingresso di tali strumenti, a causa anche del
restrittivo elenco dei reati presupposti originariamente previsto,
la disciplina si va affermando sempre di più e le aziende si stanno
muovendo seguendo l'esempio estero nell'implementare compliance
programs volti ad evitare le pesanti sanzioni previste dal decreto.
L'afflittività delle misure previste conferisce infatti alle
disposizioni particolare efficacia e consente di reprimere
compiutamente gli illeciti di coloro che, specialmente in posizione
apicale, sono riusciti sino ad ora a sfuggire ad ogni forma di
sanzione, occultando in patrimoni aziendali i propri beni personali
apparentemente inattaccabili. Tali norme, se correttamente
applicate e sapientemente utilizzate, consentiranno nei prossimi
anni di dare un duro colpo a quelle organizzazioni criminali che
sono riuscite a mantenere attive le proprie attività, grazie alla
creazione di attività economiche di copertura, nonostante l'arresto
e la condanna dei propri vertici. L'estensione dell'applicabilità
del decreto si presume darà forte impulso all'implementazione di
sistemi e procedure previste da altre normative di legge a sicuro
benessere dell'intera collettività; si pensi come esempio precipuo
alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della
salute dei lavoratori, che sino ad ora sono state in parte
trascurate viste le "leggere" sanzioni previste in caso di
violazioni. Il vertiginoso innalzamento del rischio per l'azienda
in caso di incidenti grazie alle misure interdittive applicabili
farà registrare sicuri benefici.
__________________
Approfondimenti
(1) - Dell'art. 17 (Riparazione delle conseguenze del reato), le
sanzioni interdittive non si applicano nfatti quando, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente
(abbia) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il
reato mediante 'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi
idonei a prevenire reati della specie di quello erificatosi".
(2) - Dell'art. 49 (Sospensione delle misure cautelari), le misure
cautelari possono essere sospese se 'ente chiede di poter
realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di
sanzioni nterdittive a norma dell'art. 17.
(3) - Reati previsti ex art. 24 co. 1: malversazione a danno dello
Stato (art. 316 bis c.p.):
- ndebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316
ter c.p.);
- truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico
(art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
(art. 640 bis c.p.);
- frode informatica (art. 640 ter c.p.),
- se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
(4) - Reati ex art. 25 bis:
- falsificazione di monete, splendita e introduzione nello Stato,
previo concerto, di monete falsificate 453 c.p.);
- alterazione di monete (454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate (455c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (457
c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato,
acquisto, detenzione o messa in circolazione i valori di bollo
falsificati (459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione
di carte di pubblico credito o di alori di bollo (460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati
alla falsificazione di monete,
di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati(464 c.p.).
(5) - Reati ex 25 ter:
- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
(art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627
c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
(art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza (art. 2638 c.c.).
(6) - Reati ex 25 quater:
- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione
dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280
c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280
bis c.p.).
(7) - Reati ex 25 quinques:
- la riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
- la prostituzione minorile (art.600 bis c.p.);
- la pornografia minorile (art.600 ter c.p.);
- la detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater
c.p.);
- la pornografia virtuale (art.600 quater 1 c.p.);
- lo svolgimento di iniziative turistiche volte allo sfruttamento
sessuale minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- la tratta e il commercio di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.).
(8) - Reati previsti ex Protocolli delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transazionale:
- associazione a delinquere (art. 416);
- associazione di tipo mafioso (art.416 bis);
- induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. e
favoreggiamento personale (artt. 377 is e 378 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di TLE
(art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, Testo unico leggi
doganali);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza
stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R.
9 ottobre 1990 n. 309);
- immigrazione clandestina (art.12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del
D.lgs. 25 luglio 1998 n.
286).
(9) - Art. 59 (Contestazione dell'illecito amministrativo):
"Quando non dispone l'archiviazione, il P.M. contesta all'ente
l'illecito amministrativo
dipendente dal reato. La contestazione è contenuta in uno degli
atti indicati dall'art 405 co.
1 c.p.p. La contestazione contiene gli elementi identificativi
dell'ente, l'enunciazione in
forma chiara e precisa del fatto che può comportare l'applicazione
delle sanzioni amministrative,
con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei
relativi articoli di legge e delle
fonti di prova".
(10) - Cass. Pen., sez. VI, 22 aprile 2004 (c.c. 3 marzo 2004), n.
1841:
"La disciplina prevista dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in
materia di responsabilità delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni, anche prive di personalità
giuridica, non si applica alle imprese
individuali…" e sullo stesso tema: Tribunale di Milano, Sez. XI, 20
dicembre (ord.), Tribunale di
Milano, sez. XI, 14 dicembre 2004 (ord.), Tribunale di Milano, sez.
XI, 28 ottobre 2004 (ord.).
(11) - Cass. Pen., sez. II, 30 gennaio 2006 (c.c. 20 dicembre
2005), n. 3615:
"In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e
delle società, l'espressione normativa, con
cui se ne individua il presupposto della commissione dei reati "nel
suo interesse o a suo vantaggio" non
contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a due concetti
giuridici diversi…" e sul tema:
Tribunale di Agrigento, 18 luglio 2005, Tribunale di Milano, sez.
XI, 14 dicembre 2004 (ord.).
(12) - Trib. Milano, sez. XI, 14 dicembre 2004 (ord.):
"A norma degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, gli elementi
impeditivi della responsabilità dell'ente sono rappresentati
dall'adozione ante factum di un modello di organizzazione
idoneamente attuato per prevenire reati della stessa specie di
quello verificatosi, con le condizioni aggiuntive, in caso di reato
commesso da soggetto in posizione apicale, dell'affidamento dei
poteri di iniziativa e controllo ad un organo dell'ente dotato di
autonomi poteri, della commissione del reato con elusione
fraudolenta da parte dell'autore dei modelli, nonché della
sufficiente vigilanza da parte dell'organo di controllo". Sul tema:
Tribunale di Milano, sez. XI, 20 dicembre (ord), Tribunale di
Milano, sez. XI, 14 dicembre 2004 (ord.).
(13) - Tribunale di Milano, sez. XI, 28 ottobre 2004 (ord.):
"I modelli di organizzazione e gestione interagiscono con il
sistema di responsabilità degli enti sotto un duplice profilo: da
un lato il compliance program funge da criterio di esclusione della
cosi detta colpa da organizzazione, dall'altro la sua adozione ed
efficace attuazione è criterio di attenuazione delle conseguenze
giuridiche ed economiche conseguenti alla responsabilità
dell'ente".
(14) - Uff. indagini preliminari Tribunale di Milano, 20 settembre
2004 (ord.), "In quanto strumenti organizzativi della vita
dell'ente, i modelli devono qualificarsi per la loro concreta e
specifica efficacia e per la loro dinamicità e scaturire da una
visione dei fenomeni aziendali realistica ed economica e non
esclusivamente giuridico-formale. In particolare il modello deve
rispondere alle seguenti caratteristiche: presupporre un'analisi
approfondita della realtà aziendale così da individuare le aree
interessate alle potenziali casistiche di reato e le possibili
modalità attuative tenendo conto della storia, anche giudiziaria,
dell'ente e delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel
settore, individuare i momenti della vita e dell'operatività
dell'ente in cui possono più facilmente inserirsi fattori di
rischio, dettare idonee procedure per disciplinare i momenti di
rischio, sì da consentire un efficace controllo, prevedere un
adeguato sistema di controlli preventivi e progettare specifici
protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle
decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, prevedere
idonei strumenti finalizzati a garantire l'autonomia,
l'indipendenza e la professionalità dell'organo di vigilanza,
adottare strumenti e meccanismi che rendano trasparente la gestione
delle risorse finanziarie, contenere precise disposizioni al fine
di assicurare la diffusione dei modelli stessi, la loro adeguata
conoscenza, comprensione e applicazione da parte di tutti i
soggetti qualificati come portatori di interesse, introdurre un
sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del modello,
essere costantemente aggiornati e visionati, in modo da riflettere
i cambiamenti dell'ente, aggiornandosi parallelamente all'evolversi
e al modificarsi della struttura del rischio di commissione di
illeciti".
(15) - Cass. Pen., sez. II, 20 giugno 2005 (c.c. 25 maggio 2005) n.
23189.
"Il sequestro di beni di cui è consentita la confisca ai sensi
dell'art. 19 del D.lgs. 231/2001 … non deve essere preceduto a pena
di nullità, dall'informazione del diritto di difesa prevista dal
369-bis c.p.p. in quanto si tratta di un atto "a sorpresa", diretto
alla ricerca della prova, per il quale non è previsto il previo
avviso al difensore". Sul tema anche: Cass. Pen., sez. II, 14 marzo
2007 (c.c. 22 dicembre 2006), n. 10838, Cass. Pen., sez. II, 10
gennaio 2007 (c.c. 21 dicembre 2006), n. 316, Cass. Pen., sez. II,
25 maggio 2005 (c.c. 22 maggio 2005), n. 23189.
(16) - Uff. indagini preliminari Tribunale di Milano, 5 maggio 2004
(ord.): "Ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 231/2001, l'irrogazione di
sanzioni interdittive deve essere preceduta da un'approfondita
scelta della specifica attività della persona giuridica nei
confronti della quale deve aver effetto la sanzione da applicarsi,
dovendo tener conto dell'idoneità della sanzione a prevenire
illeciti del tipo di quello commesso". |