
Paolo Pittaro
Titolare di Diritto Penale nell'Università di Trieste.
Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze
Penalistiche
Il tema in oggetto (Mass media e giustizia penale),
richiama subito alla mente fondamentali principi costituzionali
proprio per l'elevato rango degli interessi in gioco.
Innanzi tutto il concetto stesso di giustizia e, in particolare, di
quella penale. E con tale termine non alludiamo, come
impropriamente viene definito, al terzo potere dell'ordinamento
ovvero, più esattamente, all'ordine giudiziario, quanto alla
funzione del rendere giustizia che, per costituzionalisti e teorici
del diritto, è tratto caratterizzante della sovranità stessa dello
Stato, intesa - assieme al territorio ed alla popolazione - come
elemento costitutivo dello stesso. Anzi, secondo certi filosofi
(non solo del diritto: e la doverosa citazione va a Vittorio
Mathieu), proprio la prerogativa di effettuare la giustizia penale
rimane l'unico elemento distintivo della sovranità dello Stato: il
potere della spada accanto a quello della bilancia.
Se la giustizia (anche penale), allora, rientra nel concetto di
sovranità dello Stato, risalta con immediatezza l'art. 1, comma 2,
Cost., il quale afferma che "la sovranità appartiene al popolo, che
la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", ove lo
Stato-apparato appare come funzione servente dello Stato-comunità.
Non a caso, dunque, l'art. 101, comma 1, Cost., sancisce che "la
giustizia è amministrata in nome del popolo", e, al capoverso, che
"i giudici sono soggetti solamente alla legge": legge come
espressione di un ordinamento democratico e rappresentativo come il
nostro.
In tale prospettiva, nel contesto di una Costituzione rigida che
pone al centro la persona e non lo Stato, ove la Repubblica, ex
art. 2, riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, e, quindi,
pre-esistenti all'ordinamento giuridico, appare scontato che la
giustizia penale sia avvolta da una serie di garanzie poste a
tutela dell'individuo. Sono tutte ben note, come espresse,
schematicamente, dagli artt. 25, commi 2 e 3, e 27, commi 1 e 3,
dal profilo del diritto penale sostanziale, ovvero gli artt. 24,
27, comma 2, nonché 111 e seguenti da quello del diritto penale
processuale.
I mass media, da loro canto, sono i mezzi di comunicazione, ossia
attinenti ad un rapporto fra i soggetti: rapporto interpersonale
ovvero diretto indifferentemente a tutti i consociati. Un rapporto
comunicativo che trova risalto nella Carta costituzionale: nella
prima accezione nell'art. 15, ove afferma che "la libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione sono inviolabili" (comma 1) e che "la loro
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalle legge" (comma 2), nella
duplice riserva: di legge e di giurisdizione; e nella seconda
accezione nell'art. 21, laddove dispone, al primo comma, che "tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".
Se, allora, ambedue i concetti (mass media, giustizia penale)
sussistono, alla fin fine, in funzione del bene persona, intesa sia
uti singolus, sia uti socius, e non possiamo rilevare, in astratto,
una supremazia assoluta dell'uno rispetto all'altro, o viceversa, è
gioco-forza che, nella possibile ipotesi di un loro conflitto, si
debbano trovare dei punti di equilibrio, ove, nelle singole
situazioni concrete, l'una potrà incontrare limiti e disciplina a
favore dell'altra, e viceversa, ma, insieme, sempre nel rispetto
globale della tutela dei diritti dell'individuo e della
comunità.
In tale contesto vari sono i piani su cui può operare tale
possibile incontro/scontro: si pensi, ad esempio, e molto
semplicisticamente, ai reati di ingiuria, di diffamazione o di
calunnia commessi attraverso i media. Meno banali, forse, se
effettuati non tramite i tradizionali mezzi di comunicazione, quali
la stampa, il telefono o il telegrafo, ma tramite quelli
informatici o telematici, quali la posta elettronica, il contatto
c.d. voip, oppure su blog, o la partecipazione nelle chat, sia peer
to peer sia pubbliche, e via dicendo. Dal profilo del diritto
penale, posto che, soggetto attivo e quello passivo possono essere
separati non da miglia, ma da interi continenti, e che ulteriore,
diversa localizzazione può avere il provider, e molteplici e
dislocati nei più svariati Stati i singoli "nodi" di trasmissione,
possono presentarsi allora non pochi problemi relativi al tempus ed
al locus commissi delicti, anche in relazione alla coppia
condotta/evento, con innegabili ripercussioni anche sul versante
processuale, se non altro in ordine alla competenza, ovvero quelli
relativi alla eventuale responsabilità penale di altri soggetti,
quali gli amministratori od i controllori della rete e/o del
singolo mezzo o della "testata" informatica.
Ma non è su questo piano che vogliamo soffermarci, bensì sugli
effetti che il diritto di cronaca, esercitato dai mass media, quale
espressione della libera manifestazione del pensiero, possa avere
sulla giustizia penale, nella sua fase procedimentale, più
marcatamente investigativa, ed in quella processuale: in altri
termini, se e quali limiti siano posti e penalmente sanzionati in
ordine alla rivelazione degli atti connessi e del loro contenuto,
posto che tale pubblicizzazione potrebbe condizionare l'esito delle
indagini e/o del processo, influenzare il giudice del dibattimento,
favorire la fuga dell'indagato/imputato ovvero l'inquinamento delle
prove, oppure ancora vulnerare i terzi nel loro fondamentale
diritto alla privacy. Si tratta, insomma, di chiederci, in primo
luogo, quali siano le norme del diritto penale sostanziale che
puniscano la violazione del segreto investigativo (tempo addietro
veniva definito come "segreto istruttorio") e di quello
processuale.
La prima disposizione da prendere in esame è l'art. 684 c.p.,
rubricato Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento
penale (come modificato dall'art. 48 della legge 24 novembre 1981,
n. 689), in forza del quale "chiunque pubblica, in tutto o in
parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o
documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge
la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con
l'ammenda da euro 51 a euro 258".
Da suo canto, la norma successiva, l'art. 685 c.p., rubricato
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento
penale, punisce con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da 25 a 103 euro "chiunque pubblica i nomi dei giudici,
con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono
nelle deliberazioni prese in un procedimento penale".
Trattasi, pertanto, di contravvenzioni: punibili, ex art. 42, comma
4, c.p., sia a titolo di dolo che a quello di colpa, mentre non
solo la sanzione è particolarmente mite, ma essendo prevista la
pena alternativa fra l'arresto e l'ammenda, è pure possibile
l'oblazione facoltativa, di cui all'art. 162-bis c.p.
Fermandoci sulla fattispecie base dell'art. 684, si noti come la
struttura del precetto rinvia, per il suo completamento, alle
disposizioni del codice di rito che vietano la pubblicazione di
atti o documenti di un procedimento penale: tant'è che parte della
dottrina la situa nell'ambito delle c.d. norme penali in bianco
piuttosto che in quelle meramente sanzionatorie.
La principale disposizione cui fare riferimento è l'art. 114
c.p.p., rubricato Divieto di pubblicazione di atti e di immagini,
più volte integrato e modificato (art. 14, legge 16 dicembre 1999,
n . 479; art. 10, legge 3 maggio 2004, n. 112).
Il primo comma stabilisce un divieto generale ed assoluto: "è
vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti
coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto". Divieto
assoluto, poiché coinvolge sia gli atti sia il contenuto degli
stessi.
Dopo il divieto assoluto di cui al primo comma, il capoverso
dispone che "è vietata la pubblicazione, anche parziale degli atti,
non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le
indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza
preliminare". E si noti come il divieto sia divenuto relativo,
investendo solo gli atti stessi e non più il loro contenuto.
Inoltre, ai sensi del terzo comma, "se si procede al dibattimento,
non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del
fascicolo del pubblico ministero [come risultante dopo la sentenza
24 febbraio 1995, n. 59. della Corte costituzionale], se non dopo
la pronuncia della sentenza in grado di appello", mentre "è sempre
consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le
contestazioni".
Da suo canto, il comma 4 dispone che "è vietata la pubblicazione,
anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte
chiuse nei casi previsti dall'art. 472 commi 1 e 2" ed "in tali
casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di
pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per
le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando
sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di
Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza
irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro della
giustizia".
Peraltro, ai sensi del comma 5, "se non si procede al dibattimento,
il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di
pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di
essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di
notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto
nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla
riservatezza dei testimoni o delle parti private".
In ogni caso, ai sensi del comma 6, "è vietata la pubblicazione
delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone
offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti
maggiorenni" ed "è altresì vietata la pubblicazione di elementi che
anche indirettamente possono comunque portare alla identificazione
dei suddetti minorenni", per quanto "il tribunale per i minorenni,
nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha
compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione".
A seguito di deplorevoli fatti di cronaca, il comma 6-bis vieta "la
pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà
personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di
manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo
che la persona vi consenta".
Infine, il comma 7, quale norma di chiusura, dispone che "è sempre
consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal
segreto".
Accanto a tale disposizione, l'art. 13 del D.P.R. 22 settembre
1988, n. 448, attinente al c.d. processo penale minorile, vieta "la
pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o
immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne
comunque coinvolto nel procedimento", a meno che il Tribunale per i
minorenni non proceda ad udienza pubblica dopo l'inizio del
dibattimento.
Ci si può chiedere, in ogni modo, quali siano gli atti coperti dal
segreto relativamente alla fase delle indagini preliminari. La
risposta la troviamo nell'art. 329 c.p.p., rubricata, per
l'appunto, Obbligo del segreto. Ai sensi del primo comma, "gli atti
di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non
ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle
indagini preliminari".
Peraltro, come dispone il comma 2, "quando è necessario per la
prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a
quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la
pubblicazione di singoli atti o di parti di essi" e, "in tal caso,
gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del
pubblico ministero".
Inoltre, ai sensi del comma 3, "anche quando gli atti non sono più
coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in
caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre,
con decreto motivato", da un lato, "l'obbligo del segreto per
singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza
dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone" e,
dall'altro lato, "il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni". Di
non poco conto, quindi, la complessa articolazione delle norme
integrative del precetto di cui alla fattispecie incriminatrice
dell'art. 684 c.p., da cui avevamo preso le mosse, e non solo per
il gioco dei continui richiami, anche se non normativamente
espressi, ma, anche, e soprattutto, perché riferibile alle varie
scansioni processuali
Infatti, solo tenendo presente il quadro nel suo complesso è
possibile individuare il bene protetto di tale disposizione penale.
Infatti, non può più trattarsi della mera tutela del segreto
istruttorio, come evidenziato nella stessa Relazione ministeriale,
ma, più esattamente, come peraltro sostenuto dalla Corte
costituzionale (sentenza 3 dicembre 1987, n. 457), di un reato
plurioffensivo. Ed alludiamo non solo alla tutela della
riservatezza di determinati soggetti "deboli", quale il minore o
l'arrestato, quanto al netto riferimento alla disciplina del c.d.
"doppio fascicolo", che impedisce al giudice di conoscere quanto
contenuto nel fascicolo del pubblico ministero, dovendo egli
formare il suo convincimento da quanto gli viene proposto dalle
testimonianze, le perizie ed ogni genere di prova esperita
nell'istruttoria e nel contraddittorio dibattimentale.
In definitiva, allora, accanto al segreto investigativo in ordine
alla genuinità della prova, la norma viene a tutelare la terzietà
ovvero, se si preferisce, la "naturalità" del giudice, nell'ambito
della presunzione di non colpevolezza dell'imputato. Ecco, dunque,
il ritorno ai principi costituzionali (qui nelle vesti degli artt.
25, comma 1, e 27, comma 2) che si pongono come limite equilibrato
al diritto di cronaca, di cui all'art. 21 Cost. A fronte del
complesso quadro che finora è andato delineandosi in ordine alle
norme processuali richiamate, cui non sono, forse, da escludere
aporie tecnico-giuridiche, e tenendo sempre presente la nostra
chiave di lettura, che è quella del diritto penale sostanziale, è
bene tornare alla norma base incriminatrice: id est, allo stato,
all'art. 684 c.p., che punisce l'autore della pubblicazione degli
atti processuali così come già variamente individuati.
Un problema di coordinamento potrebbe sorgere in riferimento alla
norma processuale che sancisce il segreto relativo e non assoluto,
ossia coinvolgente l'atto e non il suo contenuto, mentre l'art. 684
c.p. punisce la pubblicazione degli atti o documenti, non solo
totale o parziale, ma anche quella "per riassunto o a guisa
d'informazione". Ebbene dottrina e giurisprudenza, nei limiti in
cui, non frequentemente invero, si sono poste il problema, lo hanno
risolto nel senso di fare leva sul senso stesso della legge penale
in bianco, ossia sul necessario riferimento alla disciplina
processuale sul segreto e nelle sue articolazioni, per cui, come è
stato rilevato, la pubblicazione del contenuto di atti, quando non
sia vietata dalle norme processuali, deve considerarsi penalmente
irrilevante.
Il reato è comune, potendo essere commesso da "chiunque"; tuttavia,
tale fattispecie deve coordinarsi con quella di cui all'art. 326
c.p., relativa alla Rivelazione di segreti d'ufficio, il quale
dispone che "il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o
al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie
di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in
qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni" (comma 1). Peraltro, "se l'agevolazione è soltanto
colposa, si applica la reclusione fino a un anno" (comma 2). È,
dunque, a tale fattispecie che deve ricondursi la divulgazione di
notizie relative al processo coperte dal segreto da parte di
magistrati, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
cancellieri, periti, interpreti, altri ausiliari del giudice:
ossia, in altri termini, tutti coloro che, a causa della loro
qualifica soggettiva pubblicistica, sono tenuti al segreto.
Ci si può chiedere se, seguendo alla rivelazione pure la
pubblicazione, ci si trovi di fronte ad un concorso di reati ovvero
ad un concorso apparente di norme, ove la prima assorbe la seconda.
Invero, tale ultima soluzione deve ritenersi solo in ipotesi di
un'unica condotta, tale da dar vita ad un concorso formale di reati
(art. 81, comma 1, c.p.), mentre in ipotesi di condotte distinte
deve ritenersi la possibilità del concorso di reati, seppur uniti,
se del caso, dal vincolo della continuazione (art. 81, comma 2,
c.p.).
Sfuggono, ovviamente, a tale casistica i difensori, le parti
private, i consulenti tecnici delle parti, i testimoni e le persone
informate dei fatti, nei cui confronti non può operare l'art. 326
c.p.
A tale proposito, tuttavia, deve richiamarsi un'ulteriore
disposizione: trattasi dell'art. 379-bis c.p., rubricato
Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, in forza
del quale, "salvo che il fatto costituisca più grave reato [ad
esempio:
- Rivelazioni di segreti di Stato (art. 261 c.p.);
- Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), chiunque rivela
indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale,
da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del
procedimento stesso, è punito con la reclusione fino ad un anno".
Reato proprio, dunque, di chi, protagonista o spettatore, a
qualsiasi titolo, di un atto del procedimento penale, e così
apprendendo notizie coperte dal segreto e concernenti il
procedimento stesso, le riveli. Ed anche in tale ipotesi, peraltro,
sarà sempre possibile il concorso, se effettuato in distinte
condotte, fra tale norma e l'art. 684 c.p.
Rimane sempre aperta la possibilità, peraltro altamente frequente,
che distinte siano le persone, e, di converso, le responsabilità
penali, in ordine a chi rivela ed a chi pubblica la notizia
destinata a rimanere segreta. Ovviamente, non può escludersi il
concorso di persone nei due reati. Così, non solo il rivelatore,
ricorrendone le fattispecie, come si è visto, potrà rispondere in
concorso dei reati di cui agli artt. 326 e 684 c.p., ovvero di cui
agli artt. 379-bis e 684 c.p., ma, parimenti, colui che pubblica la
notizia risponderà dei reati propri del rivelatore ove lo abbia
determinato o istigato a commettere tali delitti; e, in
quest'ultima ipotesi, trattandosi di reati propri, varranno le note
regole che disciplinano il concorso dell'extraneus nel reato
dell'intraneus.
L'orizzonte normativo, peraltro, non può ancora dirsi completo. In
tema di indagini difensive (legge 7 dicembre 2000, n. 397), l'art.
391-quinquies c.p.p. prevede il Potere di segretazione del pubblico
ministero, disponendo che, "se sussistono specifiche esigenze
attinenti all'attività d'indagine, il pubblico ministero può, con
decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i
fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno
conoscenza" e tale "divieto non può avere la durata superiore a due
mesi". Peraltro, ai sensi del capoverso, il pubblico ministero, nel
comunicare tale divieto, "alle persone che hanno rilasciato le
dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti
all'indebita rivelazione delle notizie".
Il riferimento va rapportato al citato art. 379-bis c.p., il quale,
dopo aver previsto la cennata fattispecie di Rivelazione di segreti
inerenti a un procedimento penale, conclude affermando che "la
stessa pena si applica alla persona che, dopo aver rilasciato
dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il
divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art.
391-quinquies del c.p.p.".
Siamo, dunque di fronte ad un'ulteriore ipotesi, ristretta a quei
soggetti che, nel contesto delle indagini difensive, abbiano reso
le richieste dichiarazioni, le quali siano state poi oggetto
dell'ordine di segretazione da parte del pubblico ministero.
L'esegesi di tale norma si accentra sulla dizione "fatti e
circostanze oggetto dell'indagine": ben diversa dal "divieto di
rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia
giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date" di cui
all'art. 392-bis, comma 3, lett. e) c.p.p.
A questo proposito, le interpretazioni possibili sono due. Nella
prima, "i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine" sono intesi
nel senso di vietare la comunicazione dell'esistenza di un'indagine
su tali fatti e circostanze: come dire che il soggetto non solo non
può rivelare al difensore, com'è scontato, le domande rivoltegli
dalla parte pubblica e le risposte da lui date, ma non può neanche
rivelare qual'è l'oggetto dell'indagine da questa svolta, id est su
che cosa il pubblico ministero sta indagando. Ciò posto, può
tuttavia sempre rispondere al difensore in ordine agli stessi fatti
e circostanze, ove su questi venisse interpellato.
Nella seconda interpretazione i termini "fatti e circostanze
oggetto dell'indagine" vanno intesi come "fatti e circostanze del
reato oggetto dell'indagine": cosicché sui fatti e le circostanze
del reato il soggetto, se interpellato dal difensore o da qualsiasi
terzo, non può comunque ed in ogni caso rispondere. In altri
termini, in questa ipotesi, il pubblico ministero, tramite il
previsto divieto (peraltro non impugnabile), può bloccare per due
mesi l'attività investigativa del difensore relativamente a quelle
persone informate sui fatti che egli ha già sentito, e che debbono
opporgli il segreto su qualsiasi domanda attinente quel determinato
reato.
A questo punto pare indispensabile chiedersi se il reato di
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, di cui
all'art. 684 c.p., sia pur nella complessa casistica effettuata,
ove commesso da un giornalista, possa venir scriminato dal c.d.
diritto di cronaca, riconducibile al più generico art. 51 c.p. (la
causa di giustificazione dell'Esercizio di un diritto) ed inteso
nello spirito dell'art. 21 Cost.
La risposta, finora, è sempre stata negativa. In primo luogo,
perché, come già visto, le norme penali citate sono poste a
garanzia del regolare andamento della giustizia, bene parimenti di
rilevanza costituzionale, in modo da costituire un delicato
bilanciamento tra esigenze di corretta informazione dell'opinione
pubblica sulle vicende giudiziarie e quelle volte a non
compromettere lo svolgimento di procedimenti giudiziari in corso a
causa della diffusione di determinate notizie.
In secondo luogo, perché, come affermato dalla giurisprudenza sul
tema, l'esistenza di un diritto attribuito da una determinata norma
non è sufficiente per escludere automaticamente la punibilità di
ogni condotta dell'agente, occorrendo anche che la condotta sia
prevista e permessa o dalla stessa norma che costituisce la fonte
del diritto o da altra norma: che qui, invero, non
sussisterebbe.
Più di recente, tuttavia, viene richiamato un diverso orientamento
che, seppur sorto in ordine ai rapporti fra diritto di cronaca e
delitto di diffamazione a mezzo stampa (art. 595, comma 3, c.p.),
afferma che un punto di equilibrio nella tutela di queste due
posizioni soggettive potenzialmente confliggenti può trovarsi, nel
senso che il c.d. diritto di cronaca può essere esercitato anche
quando ne derivi una lesione all'altrui reputazione, ma l'esistenza
di altri diritti di pari dignità costituzionale impone che vengano
rispettati precisi limiti, che vengono ricondotti nelle finalità
sociali della cronaca, e nella sua specifica funzione di informare
il pubblico, di orientarlo e comunque garantire la trasparenza
della vita sociale.
Viene così esclusa la sussistenza del reato di diffamazione, ai
sensi dell'art. 51 c.p., che prevede la scriminante dell'esercizio
di un diritto, nell'ipotesi in cui sussistano la verità del fatto
narrato, l'interesse attuale e pubblico alla divulgazione del fatto
(la c.d. pertinenza), e la continenza della forma espressiva, ossia
che l'esposizione dei fatti e della loro valutazione sia improntata
a "leale chiarezza", evitando forme di offesa indiretta e senza
superare il limite di correttezza del linguaggio, evitando un tono
sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato (specie nei titoli) o
comunque l'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si
riferiscono notizie neutre perché insignificanti o comunque di
scarsissimo valore sintomatico.
Ed è, dunque, a questi criteri (verità, pertinenza, continenza) che
la più recente dottrina fa richiamo, rilevando che le norme le
quali proibiscono la divulgazione di notizie inerenti ai
procedimenti penali non sempre costituiscono un limite insuperabile
all'esercizio del diritto di cronaca.
Un ultimo riferimento ad un problema, invero risalente nel tempo,
ma che, proprio di recente, ha suscitato vaste reazioni nel mondo
giuridico, negli stessi media, e nell'opinione pubblica. Alludiamo
alla questione delle intercettazioni telefoniche, le cui
trascrizioni sono apparse sulla stampa, ove la conversazione
captata nulla aveva a che fare con la possibile ipotesi criminosa,
in ordine alla quale erano state disposte, ma, effettuate con terzi
estranei, palesavano rapporti di vario tipo, con netta violazione
della loro privacy, specie se venivano coinvolti personaggi
eccellenti della politica, dello spettacolo, dell'economia, della
finanza e via dicendo.
Ebbene, appare superfluo rimarcare gli interessi di rango
costituzionale in gioco (dalla corretta ed efficiente
amministrazione della giustizia al diritto di difesa dell'indagato;
dalla tutela dei diritti, dell'onore e della dignità di terzi al
diritto di cronaca dei media) e come, da lungo tempo, si vada
parlando di una modifica delle norme sottese, peraltro mai giunta
in porto.
Ed è proprio in relazione a questo effervescente clima che si è
andato creando, che il Ministro della giustizia ha presentato, lo
scorso 30 giugno 2008, un Disegno di legge (C n. 1415), recante
Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e
ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del
giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina
sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. E,
sullo stesso tema, altri parlamentari hanno presentato analoghe
proposte di legge (on. Contento: C n. 406; onn. Tenaglia, Veltroni
e Ferranti: C n. 1510; onn. Vietti e Rao: C n. 1555). I vari
provvedimenti sono attualmente all'esame della Commissione
Giustizia della Camera, che ne ha, peraltro, disposto l'esame
unificato.
Non è questa la sede per analizzare in dettaglio il citato Disegno
di legge governativo, il quale, come delinea la relazione che lo
accompagna, contiene una nuova disciplina delle intercettazioni
disposte nel procedimento penale, rendendo inoltre più rigorosi i
divieti di pubblicazione degli atti, gli obblighi di astensione del
giudice e i casi di sostituzione del pubblico ministero,
contemperando le necessità investigative con il diritto dei
cittadini a vedere tutelata la propria riservatezza, soprattutto
quando estranei al procedimento.
Saranno, dunque, i processualisti a delinearne le linee portanti:
le nuove definizioni, i nuovi limiti di ammissibilità ed all'uso
endoprocedimentale dei risultati, il regime dell'inutilizzabilità e
di distruzione delle intercettazioni illegittime e/o irrilevanti e
via dicendo.
Vogliamo, invece, ratione materiae, evidenziare schematicamente le
novellazioni che riguardano il diritto penale sostanziale,
contemplate nell'art. 13 del disegno di legge, alcune delle quali
vengono a coinvolgere anche quelle disposizioni del codice penale,
sulle quali ci siamo intrattenuti supra.
Innanzi tutto, viene riformulato l'art. 309-ter c.p. (Rivelazione
illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale) aumentando
la reclusione da uno a cinque anni per "chiunque rivela
indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale
coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del
proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne
agevola in qualsiasi modo la conoscenza", prevedendo altresì una
diminuzione di pena ove il fatto sia commesso per colpa. Pertanto,
la norma appronta una tutela penale fondata sull'accesso
"qualificato" agli atti del procedimento penale e si pone in
termini di specialità rispetto all'art. 326 c.p., che contempla la
rivelazione dei segreti d'ufficio.
In secondo luogo, viene modificato l'art. 614 c.p. (Violazione di
domicilio), attraverso la riformulazione del concetto di privata
dimora. In questo modo viene estesa la portata applicativa della
norma, così da rendere penalmente rilevante ogni intrusione non
autorizzata in luogo privato.
In terzo luogo, viene introdotto nel codice penale l'art.
617-septies, rubricato Accesso abusivo ad atti del procedimento
penale, che punisce con la reclusione da uno a tre anni "chiunque
mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di
atti del procedimento penale coperti dal segreto". Siffatta
formulazione consente di escludere la responsabilità penale di chi
si limiti a ricevere tali atti, senza concorrere nell'accesso
illecito ai luoghi ove gli stessi vengono custoditi.
In quarto luogo, viene riformulato l'art. 684 c.p. (Pubblicazione
arbitraria di atti di un procedimento penale) inasprendone le
sanzioni: ora, pur mantenendo la sua natura contravvenzionale, è
prevista la pena dell'arresto fino a sei mesi congiunta con
l'ammenda da 250 a 750 euro, rendendo pertanto impossibile il
ricorso all'oblazione. Inoltre, viene introdotto un capoverso, che
prevede la più grave pena dell'arresto da uno a tre anni e
dell'ammenda da 500 a 1032 euro, "se il fatto di cui al primo comma
riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini
mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del
traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse".
Infine, in relazione alle condotte di pubblicazione arbitraria,
l'art. 14 del disegno di legge introduce, in subiecta materia, il
principio della responsabilità amministrativa da reato delle
persone giuridiche, inserendo l'art. 25-novies nel d.lg.vo 8 giugno
2001, n. 231. In forza di tale norma, ed in relazione alla
commissione del reato di cui all'art. 684 c.p., viene applicata
all'ente editore la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.
Com'è noto, siffatta responsabilità dell'ente può essere esclusa,
qualora questi dimostri di avere adottato, nella sua organizzazione
interna, dei codici di condotta che rendono il fatto di reato (nel
nostro caso: la pubblicazione arbitraria) non attribuibile
all'inosservanza delle regole di governance.
Altre disposizioni concernono, in chiusura, la legge sulla stampa,
il codice in materia di protezione dei dati personali, ed alcune
norme transitorie.
Allo stato, non sappiamo se tale disegno di legge, magari
contemperando le altre proposte nella medesima materia, verrà
approvato dalle Camere e con quali modifiche che, man mano,
incontrerà nel suo iter parlamentare: peraltro è già stato
sottoposto ad analisi e ad accurate critiche. E certamente altre
sopraggiungeranno.
Sicuramente il tratto positivo è rappresentato proprio
dall'interesse che esso suscita, e dalle discussioni, i contributi,
specie di elevata qualità, che la dottrina giuridica, al pari delle
forze politiche, vorranno esprimere sul tema. Il che ci fa
confidare in una eventuale formulazione condivisa, che non sia solo
di compromesso, che non soffra di contraddizioni e, soprattutto, in
linea con i principi costituzionali e con quelli degli atti
sovranazionali sui diritti dell'uomo da tempo ratificati ed ora
diritto vivente nel nostro ordinamento giuridico.
Approfondimenti
(*) - Testo della Relazione tenuta a Roma, presso l'Istituto
Superiore di Polizia, il giorno 21 ottobre2008, nel corso della
Tavola Rotonda dedicata a Mass media e Giustizia
penale. |