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Potere di sospensione e potere
di revoca autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande -
Natura e vizi del provvedimento lesivo - Polizia amministrativa -
Disciplina del T.U.L.P.S.
T.A.R. Lombardia, Sez. Brescia, sentenza del 13 febbraio 2008 n.
69. Pres. Scognamiglio, Est. Mieli.
L'esercizio del potere di sospensione e del potere di revoca
della autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande, che
ha come immediata conseguenza la chiusura del pubblico esercizio, è
prerogativa che compete al Questore laddove siano in pericolo
l'ordine e la sicurezza pubblica.
Si legge quanto appresso in sentenza:
1. Con ordinanza ...omissis..., il Sindaco del Comune di
...omissis... ai sensi dell'art. 100 del T.U. delle leggi di P.S.,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ha revocato
l'autorizzazione n. ...omissis... all'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande rilasciata in favore del
...omissis...
2. A fondamento del provvedimento vengono poste delle segnalazioni
del Comando Carabinieri di ...omissis... e le lamentele di
vicini.
3. Con ricorso notificato il 20 marzo 2007 e depositato il 28 marzo
2007 il predetto provvedimento è impugnato per le seguenti
censure:
a. incompetenza del Sindaco ad adottare provvedimenti di cui
all'art. 100 del T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773, di revoca del pubblico esercizio per motivi di
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica che spettano
al Questore;
b. carenza di motivazione;
c. violazione dell'art. 100 del T.U. delle leggi di P.S., approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e del principio di gradualità
nell'irrogazione dei provvedimenti ivi previsti comportanti nelle
ipotesi meno gravi la mera sospensione dell'attività e non la
revoca della stessa.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di ...omissis... chiedendo
la reiezione del ricorso perchè infondato.
5. Con ordinanza n. 359 del 10 maggio 2007 è stata accolta la
domanda cautelare.
6. Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2007, in prossimità della
quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie
difese, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In diritto il ricorso è fondato e merita accoglimento in
relazione al primo ed assorbente motivo con il quale si lamenta
l'incompetenza del Sindaco ad adottare provvedimenti di sospensione
o revoca per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 100 del T.U. delle leggi di
P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
L'art. 100, comma 1 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
prevede che "oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può
sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti
tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone
pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo
per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o
per la sicurezza dei cittadini".
Il secondo comma del medesimo articolo prevede, in caso di
reiterazione, la possibilità di giungere alla revoca della
licenza.
8. L'art. 19, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dopo aver
attribuito ai Comuni le funzioni di cui al testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 in materia di rilascio di licenze per gli esercizi di cui al
comma 1, n. 8 ("per alberghi, compresi quelli diurni, locande,
pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui
si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per
biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi
di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili"), prevede che tali
provvedimenti siano adottati previa comunicazione al Prefetto e che
"devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta
dello stesso".
9. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza - a cui
il Collegio ritiene di conformarsi -, la previsione del citato
articolo 19, comma 4 non ha abrogato l'articolo 100, comma 1, del
regio decreto n. 773 del 1931, e, dunque, non ha fatto venire meno
il potere attribuito in tale materia al Questore.
10. I poteri previsti dal citato articolo 100 in tema di revoca e
sospensione delle licenze di commercio per motivi di ordine
pubblico e di pubblica sicurezza non rientrano infatti fra i
compiti di polizia amministrativa trasferiti alle regioni ed ai
comuni ai sensi del D.P.R. 616 del 1977, in quanto vengono in
considerazione competenze e funzioni relativi ad ambiti
che sono rimasti riservati allo Stato perché attinenti alla
salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (cfr.
Consiglio Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4756; Tar Lombardia,
Milano, Sez. III 16 dicembre 2004, n. 6478; Tar Valle d'Aosta, 17
marzo 2004, n. 27; Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 novembre 2003 ,
n. 7777; Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 giugno 1997, n. 625;
Consiglio di Stato, Sez. V, 24 novembre 1992, n. 1376;).
11. La chiusura del locale per motivi di tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza pubblica è pertanto di competenza del
Questore ed entro questi limiti il ricorso deve essere
accolto.
12. L'accoglimento della censura comporta, in applicazione
dell'art. 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, la rimessione dell'affare
al Questore della Provincia di
...omissis... .
In ragione della peculiarità della controversia, delle vicende
che hanno dato origine al contenzioso ed in relazione all'esito del
medesimo (il provvedimento è impugnato non per ragioni che
riguardano il suo contenuto ma per il vizio di incompetenza), le
spese possono essere compensate.
13. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia -
Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla
l'ordinanza ...omissis..., del Sindaco del Comune di
...omissis..
14. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
15. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno
06/12/2007.
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I poteri amministrativi di revoca e di sospensione
dell'autorizzazione
1. Premessa
Il bisogno di sicurezza è elemento essenziale ed imprescindibile
che deve essere garantito nella vita di una comunità. La percezione
di una riduzione degli standard di sicurezza complessivi, in tempi
recenti, ha comportato che le problematiche
connesse con l'ordine pubblico venissero ripensate e, da alcuni,
rielaborate sulla base di quel principio di sussidiarietà che
sottintende lo spostamento della cura degli interessi dal centro
alle periferie, laddove queste siano in grado di gestirsi
autonomamente e più efficacemente.
Secondo detto principio i servizi devono essere pensati ed
organizzati vicino ai cittadini. E l'applicazione di tale principio
consente, oggi, agli Enti locali di riacquistare progressivamente
autonomia e poteri. Lo Stato, per contro, tende a non interferire
più, se non per la cura dei diritti fondamentali dell'individuo, ed
agli Enti Locali medesimi viene devoluta quasi totalmente
l'organizzazione della vita della comunità.
Diverse Amministrazioni locali si sono confrontate negli ultimi
anni con la necessità di fare fronte alle istanze di "sicurezza
urbana e del territorio": nella maggior parte dei casi le politiche
locali per la sicurezza si sono tradotte in nuove forme di
organizzazione e di declinazione del servizio di Polizia Locale,
che in varia misura sono riconducibili ad un approccio
territorializzato ed areale, ed alle esperienze cosiddette di
"quartiere" o "di prossimità". In qualche altro caso le autorità
locali hanno provato ad intervenire ancora più direttamente
attraverso provvedimenti atti a contrastare quelle realtà che si
palesavano come potenziali focolai di fenomeni microcriminali,
ovviamente di natura locale.
È questo il caso della ordinanza con cui il Sindaco di un comune
del bresciano, ai sensi dell'art. 100 del T.U. delle leggi di
P.S.(1), ha revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di somministrazione di alimenti e bevande di un esercizio pubblico,
stante una serie di segnalazioni del Comando dei Carabinieri che ne
attestava la pericolosità a causa della perdurante frequentazione
di soggetti pregiudicati, impugnata innanzi al T.A.R. Lombardia per
l'incompetenza del Sindaco medesimo ad adottare provvedimenti di
revoca (del pubblico esercizio - n.d.a.) per motivi connessi alla
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica che
spettano, per contro, al Questore. Ad oltre trent'anni dal D.P.R.
n. 616 del 1977
con il quale le competenze in materia di polizia amministrativa
sono state trasferite alle regioni e ai comuni(2), l'odierno
giudice amministrativo rileva, a parere di chi scrive con malcelato
disappunto, come permangano ancora dubbi interpretativi sul riparto
delle competenze tra Stato, regioni ed enti locali.
La giurisprudenza prevalente, cui il collegio nella sentenza in
commento aderisce, è in merito unanime nel ritenere che il
trasferimento di competenze previsto dall'articolo 19, al punto 8)
"licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni,
trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o
consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per
altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di
autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86" non ha fatto
venir meno la competenza del Questore prevista dall'articolo 100
del testo unico di pubblica sicurezza il quale prevede che
"...oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere
la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi
disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o
pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine
pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la
sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno
determinata la sospensione, la licenza può essere
revocata...".
In pratica, secondo il tribunale amministrativo bresciano, il
Sindaco non ha alcuna competenza ad adottare provvedimenti di
sospensione o revoca della licenza per motivi di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 100 del testo
unico di pubblica sicurezza (di seguito T.U.L.P.S.), in quanto
questa è competenza esclusiva del Questore al quale il tribunale ha
girato la questione per il seguito di competenza.
La decisione del T.A.R. Lombardia tende a scardinare
definitivamente la tesi di quella parte della giurisprudenza, del
tutto residuale per la verità, che ritiene essere nella piena
competenza del Sindaco l'adozione dei provvedimenti in questione,
limitandosi, peraltro, ad evidenziare che "...la potestà di
sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. deve intendersi trasferita alla
competenza del Sindaco anche nel caso in cui l'adozione della
misura si renda necessaria per ragioni di sicurezza pubblica...",
preso atto del trasferimento delle funzioni amministrative relative
alla materia "polizia locale urbana e rurale"(3), e che, pertanto,
"...è il Sindaco e non il Questore l'organo competente all'adozione
della sospensione di una licenza di polizia per un pubblico
esercizio, anche ove disposto per ragioni attinenti alla sicurezza
ed alla moralità pubblica..."(4).
In un'altra circostanza era stato affermato che la ratio della
riforma di cui alla legge n. 287/91(5) "…è chiaramente quella di
evitare la intrusione delle Autorità Statali di P.S. nelle
valutazioni riservate agli enti titolari delle funzioni
amministrative…", giungendo, così, al punto fermo secondo cui "…le
incombenze di cui all'art. 100 sono state trasferite dall'Ente
Statale a quello locale..."(6). Da ultimo si segnala che la
sentenza de qua, nel fare chiarezza in materia, ha l'indubbio
ulteriore merito di porre un freno alla tendenza, in aumento negli
ultimi tempi, a ricorrere al giudice amministrativo in ordine alla
presunta incompetenza dell'autorità emanante che può essere, come
accade, di volta in volta proposta con motivazione ambivalente ed
in modo prettamente utilitaristico.
Se è stato il Questore a provvedere allora si invocherà il trapasso
delle funzioni di polizia amministrativa, avvenuto a mezzo del
D.P.R. n. 616/77. Se, per contro, è stato il Sindaco, si potrà
comodamente affermare che ogni valutazione in tema di ordine e
sicurezza pubblica spetta esclusivamente al Questore, il cui potere
ex art. 100 T.U.L.P.S. è rimasto a tutt'oggi inalterato secondo la
condivisibile tesi esposta nella sentenza in commento. L'analisi
delle decisioni assunte dal giudice amministrativo in detta
sentenza consentirà di approfondire, nelle sezioni che seguono, le
problematiche ed i diversi istituti afferenti la c.d. polizia
amministrativa.
2. Il provvedimento lesivo, natura e vizi
I provvedimenti di sospensione e revoca delle licenze di pubblici
esercizi ai sensi dell'art.100 T.U.L.P.S. hanno natura
eminentemente cautelare e mai sanzionatoria e, pertanto, mirano a
sradicare una situazione esistente consolidatasi in un certo lasso
di tempo (fatta eccezione per l'ipotesi dei tumulti e dei gravi
disordini che possono essersi verificati repentinamente) ed ad
evitare che la prosecuzione dell'apertura dell'esercizio possa
causare il protrarsi di determinate condizioni nocive per l'ordine
e la sicurezza pubblica, il buon costume e la moralità
pubblica.
L'adozione di tali provvedimenti prescinde da qualsiasi analisi in
ordine alla responsabilità, diretta o indiretta, del gestore
dell'esercizio pubblico rispetto ai fatti posti a base del
provvedimento stesso (da qui la natura cautelare del provvedimento)
che, di regola, si verificano al di fuori di qualsiasi possibilità
di controllo o di intervento del soggetto destinatario del
provvedimento (si pensi, come nel caso di specie, alla presenza
abituale di persone pregiudicate o pericolose a lui
sconosciute).
L'assenza di responsabilità in capo al titolare dell'esercizio
pubblico è un aspetto sul quale spesso si appuntano le doglianze
dei ricorrenti innanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa
che, sempre più frequentemente, esamina tali argomentazioni con
scarso o alcun interesse.
Per contro, l'interesse a ricorrere per i destinatari dei
provvedimenti è estremamente elevato; essi mirano all'annullamento
dell'atto lesivo, il che eviterebbe loro anche un "precedente"
sfavorevole. Precedente che potrebbe condizionare in termini
peggiorativi la durata di successivi analoghi provvedimenti o
comportare la revoca definitiva della licenza. Ecco perché i
ricorsi vengono presentati ugualmente anche a "condanna" già
interamente scontata, ossia dopo lo spirare degli effetti
sospensivi dell'atto impugnato. A ciò devesi aggiungere la
possibilità di agire per il risarcimento dei danni patiti qualora
il giudice amministrativo dichiari l'illegittimità della chiusura
dell'esercizio. Danni che abitualmente vengono ricollegati ai
mancati introiti per il periodo della chiusura (depurati delle
spese di gestione) ed alla lesione all'immagine del locale;
lesione, quest'ultima, rilevante soprattutto, come sovente accade,
quando la Questura comunica, enfatizzandola, la notizia
dell'avvenuta chiusura del locale agli organi d'informazione con
gran discredito per la gestione commerciale dell'attività che,
talvolta, può risultarne compromessa in modo irrimediabile.
È ovvio che i motivi che possono portare alla declaratoria di
illegittimità possono anche essere diversi da quello di
incompetenza, oggetto della sentenza in commento.
Per completezza di indagine si segnala che, nella prassi, non è
mancato chi abbia invocato l'annullamento dell'atto lesivo per
difetto della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7
Legge 241/90(7), combinata con la mancata enunciazione delle
particolari esigenze di celerità del procedimento che legittimavano
detta omissione. Certo è che, ai sensi del secondo comma del citato
art. 7, i provvedimenti a contenuto cautelare possono essere
adottati anche prima della comunicazione di avvio del procedimento
ma, a parere di chi scrive, è da censurare la superficialità
dell'autorità che non si sofferma almeno un po' nel tentativo di
giustificare comunque l'esigenza di celerità dell'atto, quasi
sempre ritenuta
in re ipsa, quantomeno per mettersi al riparo da spiacevoli
sorprese.
In altri casi, e con migliori esiti per i ricorrenti, i motivi di
ricorso si sono appuntati sui motivi, stante l'inadeguata
descrizione delle circostanze di fatto per l'adozione del
provvedimento o delle ragioni di tutela dell'ordine, sicurezza,
moralità pubblica che lo supportavano.
In altri casi ancora è stata censurata l'eccessiva durata del
periodo di sospensione comminata o la scelta di disporre la revoca
della licenza in assenza di precedenti situazioni analoghe
riferibili all'esercizio pubblico. Della tendenza a ricorrere
avverso il provvedimento adottato dalla amministrazione pubblica
lamentandone il vizio di incompetenza si è già detto in modo
esaustivo in conclusione della precedente sezione.
3. La polizia amministrativa
Storicamente il concetto di polizia amministrativa è stato
ricollegato a tutte quelle attività di prevenzione non
riconducibili all'attività di polizia giudiziaria. Di conseguenza
si è fatto riferimento ad una lunga elencazione di funzioni, tra le
quali: polizia stradale, polizia annonaria, polizia commerciale,
polizia edilizia, polizia urbana e rurale, polizia di sicurezza,
ecc.. Oggi, a seguito dell'avvenuto decentramento di numerose
funzioni di amministrazione attiva dallo stato agli enti locali, la
polizia amministrativa viene generalmente definita come
"un'attività amministrativa, preventiva e repressiva, a carattere
accessorio e strumentale all'attività di amministrazione attiva,
che si esplica attraverso la regolamentazione di
determinate attività, il rilascio di permessi per lo svolgimento
delle medesime, l'imposizione di sanzioni amministrative in caso di
violazioni". In altri termini la polizia amministrativa è una
"funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti alla
pubblica amministrazione per garantire da turbative lo svolgimento
della normale attività amministrativa"(8).
Intervenendo, al fine di fare chiarezza tra le competenze delle
regioni (potere legislativo) e dei comuni (esercizio delle
funzioni), la Corte costituzionale con sentenza n. 290 del 2001 ha
preso in esame la problematica sottolineando, in via incidentale, i
passaggi salienti che hanno cementato la distinzione tra polizia
amministrativa e pubblica sicurezza: la prima di competenza delle
regioni, la seconda dello Stato. In occasione del trasferimento di
funzioni alle Regioni, ha evidenziato la Corte, il D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616(9), disponeva, all'art. 19, primo comma, il
trasferimento ai comuni di alcune funzioni di polizia
amministrativa previste dal T.U.L.P.S. L'art. 19 in parola, al
comma quarto, stabiliva peraltro che i provvedimenti comunali
relativi ad alcune soltanto delle funzioni trasferite dovessero
essere adottati previa comunicazione al prefetto e dovessero essere
sospesi, annullati o modificati per motivata richiesta dello
stesso.
Tra l'altro, ha proseguito la Corte, già con sentenza n. 77 del
1987, veniva dichiarata, la illegittimità costituzionale dell'art.
19, comma quarto, nella parte in cui non limitava i poteri del
prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica
sicurezza, precisando che quest'ultima era da intendersi come
funzione inerente alla prevenzione dei reati o al mantenimento
dell'ordine pubblico. Sempre in relazione all'art. 19 del precitato
D.P.R., la Corte ha poi chiarito che la ripartizione delle
attribuzioni tra lo Stato e le regioni, in relazione alle funzioni
di polizia, doveva ritenersi fondata sulla distinzione tra le
competenze attinenti alla sicurezza pubblica, riservate in via
esclusiva allo Stato ex art. 4 del medesimo D.P.R. n. 616 del 1977,
e le altre funzioni rientranti nella nozione di polizia
amministrativa, trasferite alle regioni come funzioni accessorie
rispetto agli ambiti materiali attribuiti alla loro competenza. La
funzione di polizia di sicurezza, ha ulteriormente evidenziato la
Corte, riguarda quindi le misure preventive e repressive dirette al
mantenimento dell'ordine pubblico e, pertanto, si riferisce alla
attività di polizia giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza;
la funzione di polizia amministrativa riguarda, diversamente,
l'attività di prevenzione e repressione diretta ad evitare danni o
pregiudizi a persone o cose nello svolgimento di attività
rientranti nelle materie affidate alla competenza regionale.
La Corte ha proseguito esaminando i provvedimenti di legge più
recenti in materia. In particolare l'art. 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59 che, al comma 1, ha delegato il Governo ad emanare uno
o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli
enti locali funzioni e compiti amministrativi, estendendo l'ambito
del conferimento alla cura degli interessi ed alla promozione dello
sviluppo delle comunità locali, nonché allo svolgimento di tutti i
compiti e di tutte le funzioni localizzabili nei rispettivi
territori, in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione
dello Stato, centrali o periferiche, ovvero tramite enti o altri
soggetti pubblici (comma 2). Il medesimo art. 1, al comma 3,
lettera l), ha escluso dal conferimento le funzioni e i compiti
riconducibili alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza
pubblica(10).
L'art. 159, comma 2, del D.lgs. n. 112 del 1998(11) ha precisato,
poi, che le funzioni ed i compiti amministrativi relativi
all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica concernono le misure
preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine
pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali
e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e
civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza
delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni. Tale definizione
nulla aggiunge alla tradizionale nozione di ordine pubblico e
sicurezza pubblica elaborata dalla giurisprudenza della stessa
Corte, nella quale la riserva allo Stato riguarda le funzioni
primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali
l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei
possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per
l'esistenza stessa dell'ordinamento. È, dunque, in questo senso che
devesi interpretare la locuzione "interessi pubblici primari"
utilizzata dal legislatore in sede di redazione dell'art. 159,
comma 2; non qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano
preposte le pubbliche amministrazioni, ma soltanto quegli interessi
essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile. La
precisazione, ha osservato la Corte Costituzionale, è necessaria ad
impedire che una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e
ordine pubblico si converta in una preminente competenza statale in
relazione a tutte le attività, con il risultato ultimo di
vanificare ogni ripartizione di compiti tra autorità statali di
polizia e autonomie locali. Lo stesso art. 159, al comma 1,
conclude la Corte Costituzionale, definisce le funzioni e i compiti
di polizia amministrativa regionale e locale, alla quale riconduce
le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere
arrecati a soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di
attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le
competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali,
"…purché non siano coinvolti beni o interessi specificamente
tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza
pubblica…"(12).
Dall'intervento del Giudice Costituzionale, che traccia
l'evoluzione del criterio che ha accompagnato la separazione dei
due ambiti di competenza attribuiti rispettivamente a Stato e
regioni (disciplinati tuttora, ambedue, dal testo unico di pubblica
sicurezza), dovrebbe, ad avviso di chi scrive, risultare ben chiaro
che quanto previsto ex articolo 100 del T.U.L.P.S., che può
comportare in primis la sospensione dell'attività e,
successivamente, in caso di reiterazione, la revoca della licenza
di esercizio, è materia che riguarda l'ordine e sicurezza pubblica,
con la logica conseguenza che la competenza ad intervenire è
esclusivamente del Questore(13).
4. La disciplina del tulps in materia
Per completezza di indagine appare necessario brevemente cennare
alla successione delle normative che hanno disciplinato la materia
oggetto del presente approfondimento.
Secondo l'originaria formulazione del R.D. n. 773/1931(14), il
rilascio delle licenze per l'apertura di esercizi pubblici di
somministrazione competeva, ai sensi dell'art. 86, al Questore
della provincia. Ai sensi dell'art. 100 lo stesso Questore poteva
"…sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti
tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone
pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo
per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o
per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che
hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata…".
Inoltre, la revoca del titolo di polizia poteva essere disposta in
linea generale, ai sensi degli artt. 9, 10, 11 e 99 del T.U.L.P.S.,
per vari motivi: - mancata osservanza delle prescrizioni, che
l'autorità di pubblica sicurezza aveva imposto al titolare nel
pubblico interesse;
- "abuso" della licenza da parte della persona autorizzata;
- venir meno in capo alla persona autorizzata, in tutto o in parte,
delle condizioni alle quali l'autorizzazione era subordinata, o
sopravvenienza di circostanze che avrebbero imposto o consentito il
diniego della autorizzazione;
- chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni,
senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica
sicurezza, o decorrenza del termine di chiusura comunicato
all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato
riaperto.
Inoltre, ai sensi dell'art. 92, la licenza di esercizio pubblico
non poteva essere rilasciata in favore di chi fosse stato
condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume,
o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti
commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti
la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul
lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. Con il successivo
D.P.R. n. 616/77 cit. la competenza al rilascio del titolo
autorizzatorio veniva trasferita al Sindaco, mentre nulla veniva
espressamente disposto in merito alla sopravvivenza o meno in capo
al Questore dei poteri di cui all'art. 100 T.U.L.P.S.
Successivamente, la legge n. 287/91(15) introduceva con l'art. 4
ulteriori ipotesi di revoca, da parte del Sindaco,
dell'autorizzazione e dettava, all'art. 9, norme definite "a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica". In particolare, il terzo
comma dell'art. 9 disponeva che "…la sospensione del titolo
autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza …omissis… non può avere durata
superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre
la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per
particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente
motivate…". Nessun accenno, anche in questo caso, in merito
all'Autorità competente a provvedere.
Alla luce di un mancato esplicito coordinamento normativo si andava
così formando, come prima cennato, l'erroneo convincimento che, con
il trasferimento delle competenze ai Comuni in tema di polizia
amministrativa locale, doveva ritenersi decaduto il potere del
Questore di adottare i provvedimenti ex art.100 T.U.L.P.S.(16).
Tale potere andava, invece, attribuito al Sindaco.
5. Conclusioni
Da un punto di vista concettuale nelle sentenze in cui si affermava
il superamento della competenza del Questore nella materia oggetto
del presente approfondimento, non ci si è soffermati a ragionare
sulla tradizionale distinzione tra polizia amministrativa e polizia
di sicurezza che in questo modo viene sostanzialmente
negata(17).
È agevole, infatti, rilevare che queste pronunce muovono
dall'assunto (assolutamente non condiviso dalla IV sezione del
Consiglio di Stato in sentenza n. 7777/2003) secondo il quale i
poteri in tema di revoca e sospensione delle licenze di commercio
per motivi di ordine e sicurezza pubblica sarebbero stati assorbiti
all'interno dei compiti di polizia amministrativa, trasferiti come
detto alle Regioni ed ai Comuni ai sensi del cit. D.P.R.
616/77(18).
Ed invece, ad avviso di chi scrive, le funzioni di polizia
amministrativa locale e quelle in tema di ordine e sicurezza
pubblica vanno necessariamente tenute distinte, con la conseguente
permanenza in capo al Questore dei poteri ex art.
100 T.U.L.P.S.
Tale distinzione, secondo la dottrina tradizionale(19), la cui
attualità appare in tutta la sua evidenza alla luce delle
definizioni contenute nel citato art. 159 del D.Lgs. 112/98, si
fonda non su caratteri distintivi materiali, ma sulla specialità
dei vari rami della polizia amministrativa nei confronti di quella
sicurezza: la polizia di sicurezza mira a tutelare la collettività
contro i pericoli e le turbative generiche che minacciano l'ordine
e la sicurezza pubblica, mentre la polizia amministrativa tende a
tutelare la collettività in particolari settori della vita sociale,
"…con la conseguenza che esistono tante branche della polizia
amministrativa quanti sono i servizi e i beni che nell'interesse
della collettività richiedono un'apposita tutela…".
In base a questo principio è, necessariamente, il potere normativo
che deve individuare l'ambito operativo della polizia
amministrativa, ossia gli specifici settori della vita sociale
attribuiti alle diverse competenze (dello Stato, delle regioni,
degli enti locali). Tale assunto trova conferma, al di là di
considerazioni meramente teoriche, in alcuni dati normativi
estremamente espliciti. Partendo dall'alto nella gerarchia delle
fonti, l'art. 117 della Costituzione, cosi come novellato dalla
legge costituzionale n. 3/2001(20), attribuisce allo Stato la
potestà legislativa esclusiva nella materia dell'ordine e sicurezza
pubblica, ad esclusione della polizia amministrativa locale,
distinguendo così nettamente le due materie. Il D.Lgs. 112/1998
cit., al titolo V attribuisce alle regioni ed agli enti locali la
titolarità delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa
nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite,
oggetto di puntuale elencazione. Da tali funzioni sono
espressamente distinti i compiti relativi all'ordine ed alla
sicurezza pubblica che sono riservati allo Stato. Pertanto, se la
materia dell'ordine e sicurezza pubblica, per volontà legislativa,
è separata da quella della polizia amministrativa locale restando
riservata allo Stato (escludendo la competenza degli enti locali) è
ragionevole e doveroso ritenere che il potere ex art. 100
T.U.L.P.S. debba permanere in capo ad un organo statale, il
Questore, Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Si badi, peraltro,
che l'art. 15 della Legge n. 121 del 1 aprile 1981(21) stabilisce
che "…sono autorità locali di pubblica sicurezza il Questore nel
capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di
polizia aventi competenza negli altri comuni. Ove non siano
istituiti commissariati di polizia, le attribuzioni di autorità
locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Sindaco quale
ufficiale di Governo…". Di conseguenza appare difficile ammettere
che il Sindaco del capoluogo di provincia o dei comuni ove ha sede
un commissariato possa adottare provvedimenti in materia di ordine
e sicurezza pubblica in sostituzione dell'autorità a ciò
istituzionalmente preposta. Né appare una soluzione organica quella
di attribuire solo ad alcuni sindaci, ossia quelli a cui sono
conferite le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza
in qualità di ufficiali di Governo, il potere di adottare i
provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S. che negli altri casi
sarebbero, invece, emanati dal Questore. Altro elemento a sostegno
della tesi affermata dal giudice amministrativo nella sentenza de
qua si evince argomentando a contrario quanto previsto ex art.
17-ter del T.U.L.P.S., introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 13 luglio
1994, n. 480 che disciplina, tra l'altro, la procedura volta ad
ordinare la cessazione di un'attività soggetta a licenza svolta in
difetto del titolo autorizzatorio.
Tale norma, nell'affermare il principio secondo cui l'ordine di
cessazione deve essere adottato dalla stessa autorità competente al
rilascio del titolo autorizzatorio mancante, al quarto comma
testualmente dispone che "…quando ricorrono le circostanze previste
dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è
ordinata immediatamente dal Questore...".
Quindi, qualora un esercizio di somministrazione venga condotto
senza autorizzazione, sarà l'organo comunale, originariamente
competente al rilascio del titolo, ad ordinare la cessazione
dell'attività. Laddove, però, ricorrano le circostanze di cui
all'art. 100 del T.U.L.P.S., in deroga a questo principio generale,
viene confermata la potestà del Questore di disporre immediatamente
la chiusura dell'esercizio anche se condotto in assenza della
prescritta autorizzazione. Da ultimo, l'art. 110 T.U.L.P.S. in tema
di apparecchi da intrattenimento e divertimento, novellato a cura
della Legge n. 289/2002, all'undicesimo comma dispone che "…oltre a
quanto previsto dall'articolo 100, il Questore, quando sono
riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi
di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore
degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per
un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione
disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione
della sanzione accessoria…". In merito, a conferma della
correttezza ed estrema linearità del ragionamento sin qui condotto,
si veda la circolare n. 557/B. 2334.12001 del 3 marzo 2003, a mezzo
della quale il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha chiarito
che, anche relativamente alle ipotesi di cui al precitato art. 110
del T.U.L.P.S., la facoltà del Questore di provvedere alla
sospensione immediata della licenza ha quella natura di misura
cautelare, di cui si è dato conto più in generale nella seconda
sezione del presente approfondimento. La volontà del legislatore
del 2002, che si evince, in tutta la sua portata, nella locuzione
"…oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il Questore…",
conferma ancora una volta ed in modo definitivo la sopravvivenza
della competenza di quest'organo. Ogni altra interpretazione,
diversa da quella fornita nella sentenza in commento, appare,
dunque, del tutto incomprensibile.
Cap. CC Luigi Aquino
_________________
(1) -Art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (pub. su G.U. del 26
giugno 1931 n. 146) recante il "Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza", che recita "Oltre i casi indicati dalla legge, il
Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano
avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di
persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un
pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon
costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i
fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere
revocata".
(2) -D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in attuazione della delega di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
(3) -T.A.R. Emilia Romagna - Parma - Sent. n. 795 del 17 dicembre
2003.
(4) -TAR Calabria - Catanzaro - Sent. n. 1486 del 28 novembre
2000.
(5) -Legge 25 agosto 1991, n. 287 recante "Aggiornamento della
normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi"
pub. su G.U. del 3 settembre 1991 n. 206.
(6) -TAR Sicilia - Catania - Sez. III, Sent. n. 1981 del 26 giugno
1995, poi annullata da C.G.A., Sez. giurisdizionale, con Sent. n.
619 del 3 dicembre 2001.
(7) -Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul
procedimento amministrativo" che all'art. 7 (Comunicazione di avvio
del procedimento) prevede:
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non
sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati
o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità,
notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.
(8) -Vedi art. 159 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
(9) -In attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382.
(10) - Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", pub. su G.U. n. 63 del 17 marzo 1997 che all'art.
1 prevede:
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai
sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente
legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o
attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono
le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti
locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza
del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3
della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni
e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori
in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello
Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti
pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i
compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione
internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo
nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f ) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo,
propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle
regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse
finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e
strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi
scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e
stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti
con legge statale ad apposite autorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge
statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile,
per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della
salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore
dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la
distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai
fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri
delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico
nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei
sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono
interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle
rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute,
della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
(11) - D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 recante norme sul
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" pub. su G.U. n. 92 del 21 aprile 1998 -
Supplemento Ordinario n. 77 (Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio
1997) che all'art. 159 (Definizioni) prevede che:
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia
amministrativa regionale e locale concernono le misure dirette ad
evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti
giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle
materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche
delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino
lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in
funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine
pubblico e sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernono le misure
preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine
pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali
e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e
civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza
delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
(12) - Poiché in questo caso si esulerebbe dai compiti di polizia
amministrativa e si ricadrebbe in un ambito di attività riservate
allo Stato - n.d.a.
(13) - Come asserito con forza e argomentato con chiarezza nella
sentenza in commento.
(14) - Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza".
(15) - Legge del 25 agosto 1991 n. 287 recante "Aggiornamento della
normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici
esercizi".
(16) - T.A.R. Emilia Romagna - Parma- Sent. N. 795 del 17 dicembre
2003.
(17) - In tutto l'ordinamento giuridico italiano solo nel cit. art.
159 del D.Lgs. n. 112/1998 sono contenute le definizioni di polizia
amministrativa e di ordine e sicurezza pubblica (v. nota 11).
(18) - Opinione analoga a quella dei giudici di Palazzo Spada è
stata espressa recentemente dal TAR Lombardia - Milano - in Sent.
n. 3719 del 9 settembre 2003.
(19) - VIRGA, La potestà di polizia, Giuffrè, Milano, 1954, pag.
37.
(20) - Art. 117 Cost. che così recita: La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f ) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,
salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e
aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni,
le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione
di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato".
(21) - Legge n. 121 del 1 aprile 1981 recante norme sul "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza". |