|
Circolazione
stradale (nuovo codice) - Norme di comportamento - Obblighi verso
funzionari ufficiali e agenti - Inottemperanza all'"alt" del
conducente di veicolo - Reato - Esclusione - Illecito
amministrativo - Sussistenza.
(Cod. Pen. art. 650,
Cod. Strada art. 192,
Legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 9)
Sez. 1, Sent. n. 36736 del 17 settembre 2008 ud. (dep. 25/9/2008
)
(Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Palermo, 2 Marzo 2008)
L'inottemperanza del conducente di un veicolo all'invito a
fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale integra
l'illecito amministrativo previsto dall'art. 192, comma primo, cod.
strad., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti
dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen., stante
l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 L. 24
novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), applicabile
quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.
Misure di sicurezza - Patrimoniali -
Confisca - Nozione di "cose che servirono a commettere il reato" -
Indispensabilità - Esclusione - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 240)
Sez. 1, Sent. n. 38650 del 18 settembre 2008 cc. (dep.
14/10/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Gip Trib. Udine, 16 novembre 2007)
In tema di confisca, per "cose che servirono a commettere il
reato", ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen., devono
intendersi quelle impiegate nella esplicazione dell'attività
punibile, anche se a tale fine non indispensabili, purché vi sia
tra di esse uno specifico e non occasionale nesso strumentale.
(Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto confiscabile una
palestra in cui avveniva la distribuzione illecita di sostanze
anabolizzanti).
Prove - Mezzi di ricerca della prova -
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione -
Divieti - Attività di contrasto svolta da agenti sotto copertura in
ordine a reati sessuali - Necessità dell'autorizzazione -
Valutazione "ex ante".
(Cod. Pen. art. 600 ter e quater;
Legge 3 agosto 1998 n. 269 art. 14)
Sez. 3, Sent. n. 40036 del 25 settembre 2008 ud. (dep.
28/10/2008)
(Conf.)
(Rigetta in parte, App. Torino, 12 Marzo 2008)
In tema di autorizzazione dell'autorità giudiziaria a porre in
essere attività di polizia giudiziaria di contrasto dei reati
contro la libertà sessuale dei minori, la legittimità di detta
attività, consentita dalla legge n. 269 del 1998 solo con
riferimento a specifici reati, deve essere valutata "ex ante", in
altre parole al momento in cui tale attività è disposta
dall'autorità giudiziaria e non con riguardo all'esito
dell'investigazione.
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento
- Reale - Configurabilità - Differenze con il concorso di persone
nel reato - Criteri - Fattispecie.
(Cod. Pen. artt. 110 e 379;
DPR 9 ottobre 1990 n. 309 art. 73 co. 1)
Sez. 6, Sent. n. 37170 del 15 aprile 2008 ud. (dep.
30/9/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Palermo, 22 Dicembre 2005)
Integra il concorso di persone nel delitto di cessione illecita
di sostanze stupefacenti e non quello di favoreggiamento reale la
condotta consistente nella messa a disposizione di locali per la
realizzazione di un incontro concordato fra l'acquirente ed il
fornitore degli stupefacenti, in quanto tale disponibilità
costituisce un contributo causale per la commissione del reato.
(Fattispecie in cui l'imputato aveva messo a disposizione i locali
della propria officina per le attività di spaccio del cognato).
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - In genere - False dichiarazioni al P.M. - Elemento
soggettivo - Dolo generico - Fondamento.
(Cod. Pen. art. 371 bis)
Sez. 6, Sent. n. 34749 del 17 luglio 2008 ud. (dep.
6/9/2008)
(Conf.)
(Dichiara inammissibile, App. Venezia, 21 Gennaio 2008)
Ai fini dell'integrazione del reato di false informazioni al PM,
è sufficiente il dolo generico, bastando la volontà, comunque
determinatasi, di dire il falso.
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Tutela arbitraria delle proprie ragioni - Esercizio
arbitrario delle proprie ragioni (ragion fattasi) - In genere -
Rapina - Elementi differenziali - Individuazione in
concreto.
(Cod. Pen. artt. 392, 393 e 628)
Sez. 2, Sent. n. 38517 del 23 settembre 2008 ud. (dep.
10/10/2008)
(Conf.)
(Dichiara inammissibile, App. Napoli, 4 marzo 2004)
L'esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose o
sulle persone, commesso con minaccia dell'esercizio di un diritto,
in sé non ingiusta, può integrare il reato di cui all'art. 628 cod.
pen., se si estrinseca con modalità violente che denotano soltanto
la volontà di impossessarsi della cosa e può anche configurare il
reato di rapina, qualora ne ricorrano gli elementi richiesti dalla
norma incriminatrice.
Reati contro la persona - Delitti contro
la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Induzione
a compiere o a subire atti sessuali - Nozione.
(Cod. Pen. art. 609 bis co. 2)
Sez. 4, Sent. n. 40795 del 17 settembre 2008 ud. (dep.
31/10/2008)
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, App. Roma, 8 novembre 2007)
In tema di violenza sessuale ai danni di soggetti che si trovano
in stato di inferiorità fisica o psichica, l'induzione sufficiente
alla sussistenza del reato non si identifica solamente
nell'attività di persuasione esercitata sulla persona offesa per
convincerla a prestare il proprio consenso all'atto sessuale, bensì
consiste in ogni forma di sopraffazione posta in essere senza
ricorrere ad atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della
vittima, la quale, non risultando in grado di opporsi a causa della
sua condizione di inferiorità, soggiace al volere dell'autore della
condotta, divenendo strumento di soddisfazione delle voglie
sessuali di quest'ultimo.
Reati contro la persona - Delitti contro
l'onore - Ingiuria - In genere - Nozioni di onore e di
decoro.
(Cod. Pen. art. 594)
Sez. 5, Sent. n. 34599 del 4 luglio 2008 cc. (dep.
3/9/2008)
(Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib. Brescia, sez. dist. Salo', 8 giugno
2007)
In tema di ingiuria, la nozione di onore è relativa alle qualità
che concorrono a determinare il valore di un determinato individuo,
mentre quella di decoro si riferisce al rispetto o al riguardo di
cui ciascuno, in quanto essere umano, è comunque degno. (In
motivazione, la S.C. ha rilevato che le due nozioni vanno
unitariamente riferite al concetto di dignità della persona che
trova fondamento nell'art. 2 Cost.).
Reati contro la pubblica amministrazione
- Delitti - Dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio - Elemento
soggettivo - Dolo eventuale - Sufficienza - Esclusione - Dolo
intenzionale - Necessità.
(Cod. Pen. artt. 43 e 323)
Sez. 6, Sent. n. 33844 del 27 giugno 2008 cc. (dep.
25/8/2008)
(Diff.)
(Rigetta, Trib. lib. Parma, 25 Ottobre 2007)
Nel delitto d'abuso d'ufficio, per la configurabilità
dell'elemento soggettivo è richiesto che l'evento sia voluto
dall'agente e non semplicemente previsto ed accettato come
possibile conseguenza della propria condotta, onde deve escludersi
la sussistenza del dolo, sotto il profilo dell'intenzionalità,
qualora risulti, con ragionevole certezza, che l'agente si sia
proposto il raggiungimento d'altro fine, pur apprezzabile sotto il
profilo collettivo.
Reati contro la pubblica
amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Concussione -
In genere - Tentativo - Efficacia intimidatoria della condotta -
Carattere oggettivo della stessa - Sufficienza - Realizzazione di
concreto stato di timore nel privato - Necessità -
Esclusione.
(Cod. Pen. artt. 56 e 317)
Sez. 6, Sent. n. 33843 del 19 giugno 2008 cc. (dep.
25/8/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Trib. lib. Napoli, 28 Gennaio 2008)
Ai fini della configurabilità del reato di tentata concussione,
che si ha laddove il pubblico ufficiale abbia compiuto atti idonei
diretti in modo non equivoco a costringere od indurre qualcuno a
dare o promettere denaro od altra utilità, è richiesta l'oggettiva
efficacia intimidatoria di tale condotta, restando indifferente il
conseguimento in concreto del risultato di porre la vittima in
stato di soggezione.
Reati contro l'incolumità pubblica -
Delitti - Commercio o somministrazione di medicinali guasti - Fine
dell'incriminazione - Fattispecie.
(Cod. Pen. art. 443)
Sez. F, Sent. n. 39051 del 28 agosto 2008 ud. (dep.
16/10/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Napoli, 10 Luglio 2007)
La fattispecie criminosa descritta dall'art. 443 cod. pen., e
cioè il commercio o la somministrazione di medicinali guasti, mira
ad impedire l'utilizzazione a scopo terapeutico di medicinali
imperfetti e sanziona ogni condotta che renda probabile o possibile
la concreta utilizzazione del medicinale guasto. (Fattispecie
relativa al rinvenimento in uno studio medico d'ingente
quantitativo di farmaci e altro materiale sanitario, scaduto da
molto tempo, frammisto a prodotti in corso di validità e in parte
utilizzato).
CODICE DI PROCEDURA PENALE
Indagini preliminari - Attività della
polizia giudiziaria - Sommarie informazioni - Dichiarazioni
spontanee - Rese da persona sottoposta ad indagini - Disposizioni
ex artt. 63 e 64 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione -
Fondamento.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 63, 64, 350)
Sez. 6, Sent. n. 34151 del 27 giugno 2008 cc. (dep.
26/8/2008)
(Parz. Diff.)
(Rigetta, Trib. lib. Messina, 10 dicembre 2007)
Alle dichiarazioni spontanee (art. 350 comma settimo cod. proc.
pen.) del soggetto indagato non si applicano le disposizioni
dell'art. 63, comma primo, cod. proc. pen. e dell'art. 64, stesso
codice, giacché l'una concerne l'esame di persona non imputata o
non sottoposta ad indagini e l'altra attiene all'interrogatorio,
atto diverso dalle spontanee dichiarazioni.
Prove - Mezzi di ricerca della prova -
Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ammissibilità
(limiti) - Intercettazioni ambientali - Luogo di privata dimora -
Nozione - Cella di carcere ed ambienti penitenziari -
Esclusione.
(Nuovo Cod. Proc. Pen. artt. 266 e 271;
Cod. Pen. art. 614)
Sez. 1, Sent. n. 32851 del 6 maggio 2008 ud. (dep.
5/8/2008)
(Conf.)
(Rigetta, Ass. App. Milano, 15 Maggio 2007)
Ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle
intercettazioni tra presenti di cui all'art. 266, comma secondo,
cod. proc. pen., la cella e gli ambienti penitenziari non sono
luoghi di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti,
ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti,
infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità
dell'amministrazione penitenziaria, che ne può farne uso in ogni
momento per qualsiasi esigenza d'istituto.
LEGGI SPECIALI
Armi - In genere - Detenzione e porto
illegale - Nozione di arma.
(Legge 2 ottobre 1967 n. 897, artt. 1 e 2,
Legge 14 ottobre 1974 n. 497)
Sez. 1, Sent. n. 35648 del 4 luglio 2008 ud. (dep.
18/9/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Catania, 5 Dicembre 2007)
Ai fini della configurabilità di un'arma come tale, è necessario
che essa non risulti totalmente e assolutamente inefficiente,
poiché solo in tal caso viene a mancare quella situazione di
pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità che
costituisce la "ratio" della disciplina vigente in tema di
detenzione e porto illegale di armi. Ne consegue che, l'arma non
perde tale qualità qualora, pur essendo guasta o priva di pezzi,
anche essenziali, sia comunque riparabile con pezzi di ricambio o
anche con altri accorgimenti in mancanza dei pezzi originali.
Indagini preliminari - Attività del
pubblico ministero - Attività di indagine - Investigazioni
preventive - L. n. 146 del 2006 - Agente infiltrato - Attività
legittime - Differenza dall'agente provocatore.
(Legge 16 marzo 2006 n. 146)
Sez. 2, Sent. n. 38488 del 28 maggio 2008 ud. (dep.
9/10/2008)
(Conf.)
(Rigetta, App. Reggio Calabria, 13 Giugno 2007)
In tema di criminalità organizzata, con riferimento alle
speciali tecniche di investigazione preventiva (che possono anche
prescindere dall'esistenza di indagini preliminari relative a uno
specifico fatto), e che sono previste dalla L. n. 146 del 2006 (di
ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato), va
affermato che non sono lecite le operazioni sotto copertura che si
concretizzino in un incitamento o in una induzione al crimine del
soggetto indagato: l'agente infiltrato non può pertanto commettere
azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili (art. 9
legge citata), o a esse strettamente e strumentalmente connesse.
(Affermando il principio la Corte ha precisato che la figura, così
legislativamente delineata, dell'agente infiltrato non va confusa
con quella dell'agente provocatore, che non ha mai trovato
definizione esplicita nella legge).
Lavoro - Prevenzione infortuni - In
genere - Pericolo di caduta materiali - Contenuto dell'obbligo di
prevenzione.
(DPR 27 aprile 1955 n. 547 art. 11)
Sez. 4, Sent. n. 40783 del 19 giugno 2008 ud. (dep.
31/10/2008)
(Parz. Diff.)
(Rigetta, App. Milano, 16 giugno 2005)
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, quando
l'obbligo di difendere i lavoratori dal rischio di caduta di
materiali non può essere adempiuto mediante l'adozione di mezzi
tecnici, il datore di lavoro deve adottare, come previsto dall'art.
11 d.P.R. n. 547 del 1955, altre misure o cautele adeguate, la cui
idoneità deve essere valutata dal giudice con riferimento specifico
alla natura del pericolo in questione.
Sicurezza pubblica - Misure di
prevenzione - In genere - Sequestro e confisca nei confronti di
indiziati di appartenere a sodalizi criminosi finalizzati al
narcotraffico - Applicazione ai soggetti pericolosi a norma della
L. n. 1423 del 1956 - Legittimità.
(Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 art. 1;
Legge 31 maggio 1965 n. 575;
Legge 22 maggio 1975 n. 152 art. 19)
Sez. 1, Sent. n. 36748 del 17 settembre 2008 cc. (dep.
25/9/2008)
(Conf.)
(Annulla con rinvio, App. Genova, 5 Novembre 2007)
Le misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della
confisca, nei confronti delle persone indiziate di appartenenza ad
associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, sono
applicabili anche ai soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 1 L. 27
dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),
poiché il rinvio di cui all'art. 19, comma primo, L. 22 maggio 1975
n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) non ha
carattere materiale o recettizio, ma formale, nel senso che, in
difetto di un'espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi
esteso a tutte le norme successivamente interpolate
nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di
quelle originarie, e non limitato alle sole misure di carattere
personale.
Stupefacenti - In genere - Attività
illecite - Condotta di "intermediazione" - Individuazione -
Contenuto.
(DPR 9 ottobre 1990 n. 309 art. 73)
Sez. 6, Sent. n. 37177 del 8 luglio 2008 ud. (dep.
30/9/2008)
(Diff.)
(Dichiara inammissibile, App. Milano, 18 Maggio 2007)
In materia di stupefacenti, tra le condotte illecite descritte
nella norma incriminatrice di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309, rientra anche quella di "intermediazione", che è
ricompresa nella condotta del "procurare ad altri", con la quale si
intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di
provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di
terzi.
Delitto di coltivazione diretta di piante da stupefacenti -
Detenzione per uso personale - Reato di pericolo presunto -
Esigenza di tutela dell'interesse collettivo alla salute -
Offensività della condotta.
Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza n. 28605 del 24
aprile - 10 luglio 2008. Pres. Carbone, Rel. Fiale
è priva di ogni fondamento giuridico la distinzione tra
coltivazione domestica e coltivazione in senso tecnico agrario in
quanto costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività
non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono
estraibili sostanze stupefacenti, anche ove sia realizzata per la
sola e comprovata destinazione del prodotto ad uso personale
(1).
(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
1) La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 5 dicembre 2003,
ha confermato la sentenza resa in data 25.03.2003 dal Tribunale di
Vigevano in composizione monocratica, che aveva dichiarato D.S.V.
colpevole del reato di cui:
- all'art. 73, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 309/1990 [perché, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltivava n. 7 piante di
cannabis indica con titolo medio dello 0,21% pari a grammi 2,13 di
principio attivo puro - acc. in Candia Lomellina il 3 1.8.2001] e
lo aveva condannato ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5,
del D.P.R. n. 309/1990 e previo riconoscimento di circostanze
attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva alla
pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed
euro mille di multa, disponendo la confisca e distruzione di quanto
in sequestro.
Le piante tratte in sequestro erano risultate di cannabis e
l'imputato aveva ammesso il fatto, precisando che il raccolto era
destinato al suo esclusivo uso personale.
2) In punto di diritto, la Corte meneghina ha osservato che il
reato contestato ha natura di reato di pericolo, alla cui
configurabilità non osta l'eventuale insufficiente grado di
tossicità del raccolto (precisando, peraltro, che nel caso di
specie "…la sostanza era idonea ed aveva efficacia drogante anche
se nel momento del sequestro le piante non erano in piena
maturazione…"), né la dimensione ridotta (domestica) della
coltivazione ("…tale reato non può essere escluso nel caso di
coltivazione limitata in quanto trattasi di reato di pericolo che
si perfeziona con la coltivazione volontariamente attuata
dall'imputato per consumo proprio e forse di altri in quanto non è
provato che fosse solo destinata ad uso personale. Non può
considerarsi semplice detenzione per uso personale in quanto
trattasi di coltivazione destinata anche a terzi, anche se di
modesta quantità…").
3) Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto tempestivo ricorso
per Cassazione, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione
della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener
conto nell'applicazione della legge penale [art. 606 comma primo,
lett. c) c.p.p.].
Il ricorrente, in particolare, prospetta che la condotta accertata
non costituirebbe una "coltivazione" in senso tecnico, perché
rudimentale e limitata ad un numero esiguo di piante con
destinazione all'uso personale, in difetto della prova (che sarebbe
stato onere del P.M. fornire) di una destinazione diversa, e
comunque che la totale assenza di principio attivo rinvenuto nella
sostanza sequestrata farebbe escludere la sussistenza del reato
contestato.
Tali rilievi indurrebbero a ritenere l'inidoneità della condotta
accertata a porre in pericolo il bene tutelato penalmente dal
D.P.R. n. 309 del 1990, sicché residuerebbe il mero illecito
amministrativo ex art. 75 dello stesso D.P.R.
Il coordinatore dell'Ufficio esame preliminare dei ricorsi ha
rilevato che, in merito alla configurabilità del delitto contestato
all'imputato, sussiste un persistente contrasto giurisprudenziale
e, conseguentemente, ha trasmesso il ricorso al Primo Presidente a
norma dell'art. 618 c.p.p.
Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite
penali, fissando per la trattazione l'odierna udienza
pubblica.
Motivi della decisione
1. La questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni
Unite consiste nello stabilire "…se la condotta di coltivazione di
piante, dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, sia
penalmente rilevante anche quando sia realizzata per destinazione
del prodotto ad uso personale…".
2. In relazione a tale questione esiste effettivamente un contrasto
nella giurisprudenza di legittimità.
2.1 L'orientamento prevalente ritiene che la coltivazione di piante
da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti sia penalmente
illecita, quale che sia la destinazione del raccolto. La
destinazione ad uso personale non può assumere alcun rilievo, sia
perché difetta il nesso di immediatezza della coltivazione con
l'uso personale, sia perché non può determinarsi a priori la
potenzialità della sostanza stupefacente ricavabile (vedi Cass.,
Sez. IV, 23.3.2006, n. 10 I 38. Colantoni).
In tal senso - all'esito del referendum abrogativo del 1993 - si è
pronunciata, per la prima volta, la Sez. IV con la sentenza
5.5.1995, n. 913, P.G. in proc. Paoli, affermando il principio
secondo il quale "…l'attività di coltivazione costituisce reato a
prescindere dall'uso che il coltivatore intende fare della sostanza
ricavabile, dal momento che la coltivazione e la detenzione
costituiscono due condotte del tutto distinte e l'art. 75 del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal D.P.R. 5 giugno
1993, n. 171 in applicazione dell'esito del referendum, non fa
alcun riferimento all'attività di coltivazione…" (principio
ribadito dalla stessa Sez. VI con le sentenze 5.1.1997, n. 100,
Garcea e 5.4.2000, n. 4209, P.G. in proc. Reile).
Ai fini della verifica circa la sussistenza del reato di
coltivazione abusiva non rilevano la quantità e qualità delle
piante, la loro effettiva tossicità o la quantità di sostanza
drogante da esse estraibile, poiché la previsione incriminatrice è
rivolta a vietare la produzione di specie vegetali idonee a
produrre l'agente psicotropo, indipendentemente dal principio
attivo estraibile (Cass., Sez. IV, 29.9.2004, n. 46529, Aspri ed
altro).
La modesta estensione della coltivazione, la qualità delle piante
ed il loro grado di tossicità possono al più rilevare solo ai fini
della considerazione della gravità del reato e della commisurazione
della pena (vedi Cass.: Sez. IV, 6.2.2004, n. 4836, Felsini e Sez.
VI, 9.6.2004, n. 31472, De Rimini).
Ancora la IV Sezione, con la sentenza 5.2.2001, n. 4928, Croce, ha
osservato che il differente trattamento riservato alla coltivazione
rispetto alla mera detenzione si fonda sulla valutazione di
maggiore pericolosità ed offensività insita nell'essere la
coltivazione, la produzione e la fabbricazione di sostanze
stupefacenti (sempre penalmente sanzionate ancorché non qualificate
da una precisa finalità di commercio) attività che sono tutte
rivolte alla creazione di nuove disponibilità, con conseguente
pericolo di circolazione e diffusione delle droghe nel territorio
nazionale e rischio per la pubblica salute e incolumità.
Il legislatore - delimitando i confini della liceità giuridica in
base al criterio dell'impiego dello stupefacente per il proprio
esclusivo bisogno soltanto a quelle determinate forme di condotta
che sono menzionate nell'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 (le quali,
se connotate dal fine di uso personale della sostanza, restano
fuori dal campo di repressione penale) - non ha voluto sottrarre
alla generale disciplina proibizionistica il fatto di chi, invece,
coltiva e fabbrica la droga e ciò allo scopo di colpire, in vista
della tutela di superiori interessi collettivi, una delle fonti di
produzione delle sostanze, indipendentemente dall'accertamento
dell'esclusività della destinazione all'uso personale che alle
stesse venga data, per l'immanente pericolo, non altrimenti
controllabile, di dilatazione e propagazione del degenerativo ed
antisociale fenomeno delle tossicomanie.
Alla stregua delle considerazioni anzidette è stata disattesa la
tesi della equiparabilità della c.d. "coltivazione domestica" alla
detenzione per uso personale, poiché le due condotte sono
"antologicamente distinte sul piano della stessa materialità" ed è
stato affermato che, stante la natura di reato di pericolo del
precitato delitto, la coltivazione, intesa in senso ampio, purché
idonea alla produzione di sostanze con effetti stupefacenti, si
differenzia nettamente dalle condotte colpite da sanzioni di natura
amministrativa, indicate nell'art. 75.
Tali affermazioni sono state comunque "temperate" -tenuto conto
delle considerazioni svolte dalla giurisprudenza costituzionale, di
cui si darà conto di seguito- dalla specificazione che, ove la
sostanza ricavabile dalla coltivazione sia assolutamente inidonea a
porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, ben può il giudice
di merito escludere l'offensività in concreto e ritenere la
condotta non punibile.
Sempre la IV Sezione, con la sentenza 10.6.2005, n. 22037, Gallo,
ha rilevato che, pure alla stregua del letterale disposto dell'art.
26 del D.P.R. n. 309/1990, non è dato distinguere tra una
coltivazione "di tipo tecnico-agrario" ed una coltivazione
"domestica". Viene osservato, al riguardo, che è vero che l'art. 27
dello stesso D.P.R. fa riferimento anche alle "particelle
catastali" ed alla "superficie del terreno sulla quale sarà
effettuata la coltivazione", ed i successivi artt. 28, 29 e 30
richiamano, oltre che le modalità di vigilanza, raccolta e
produzione delle "coltivazioni autorizzate" e le eccedenze di
produzione "sulle quantità consentite", le sanzioni in caso di
mancata autorizzazione; tali prescrizioni, però, riguardano la
"autorizzazione alla coltivazione" e sono indicative, cioè, dei
requisiti richiesti per ottenere detta autorizzazione. Del tutto
confliggente con la normativa sarebbe la conclusione che, in
mancanza della prescritta autorizzazione, concedibile solo in
presenza dei requisiti indicati dalla legge, sarebbe in ogni caso
consentita la coltivazione di piante di sostanze stupefacenti,
quale che sia la loro quantità, purché non messe a dimora in un
terreno identificabile nelle sue particelle catastali e secondo le
altre prescrizioni al riguardo indicate dalla legge.
2.2 Un diverso (e minoritario) orientamento, affermatosi nella
giurisprudenza più recente, ritiene, al contrario, che la c.d.
"coltivazione domestica" non integri gli estremi della fattispecie
tipica della "coltivazione" oggetto di incriminazione nell'ambito
dell'art. 73, comma primo, del D.P.R. n. 309 del 1990, ma
costituisca species del più ampio genus (di chiusura) della
"detenzione", di cui al 1 comma del successivo art. 75, risultando
conseguentemente depenalizzata se finalizzata all'esclusivo uso
personale, e ciò anche alla luce del regime normativo introdotto
dalla legge n. 49 del 2006.
La prima affermazione di principio in tal senso si rinviene in
Cass. Sez. VI, 30.5.1994, n. 6347, Polisena, secondo la quale "…una
volta abrogato il divieto dell'uso personale di sostanze
stupefacenti… ed una volta che il discrimine fra gli illeciti
penale ed amministrativo resta fissato soltanto nella destinazione
della sostanza al consumo personale, l'esigenza di evitare
irragionevoli disparità di trattamento per condotte
[caratterizzate] dal medesimo fine e quindi di interpretare l'art.
75 in senso conforme alla Costituzione impone in modo più
stringente di estendere tale discrimine anche alla coltivazione. E
tale risultato può essere agevolmente realizzato attraverso
un'interpretazione estensiva dell'espressione "comunque detiene" di
cui al testo del primo comma dell'art. 75, in modo da comprendervi
anche quelle attività che, come appunto la coltivazione, implichino
comunque la detenzione della sostanza stupefacente prodotta"
(principio affermato in relazione alla detenzione-coltivazione di
due piantine di canapa indiana).
Tale decisione ritenne la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990,
come modificato dal D.P.R. n. 171 del 1993, nella parte in cui
affermava la non punibilità del tossicodipendente per detenzione,
acquisto ed importazione della sostanza stupefacente per uso
personale, e ne prevedeva invece la punizione nel caso che si fosse
procurato la droga mediante coltivazione domestica, osservando che
l'ipotesi normativa di coltivazione evocherebbe, in realtà, la
disponibilità di un terreno ed una serie di attività dei
destinatari delle norme sulla coltivazione (preparazione del
terreno, semina, governo dello sviluppo delle piante, ubicazione
dei locali destinati alla custodia del prodotto ecc.), quali si
evincono dagli artt. 27 e 28 del D.P.R. n. 309 del 1990. Cosi
intesa la coltivazione di sostanze stupefacenti e psicotrope
penalmente rilevante, considerata la diversità dei presupposti ed
avuto riguardo alla complessa attività svolta dal tossicodipendente
per procurarsi la droga -qualunque sia il fine cui essa è rivolta-
si ritenne ragionevole la diversità della disciplina normativa ad
essa riservata rispetto alle altre ipotesi singolarmente
contemplate dall'art. 75, relativamente alle quali è stata esclusa
l'illiceità penale delle condotte, quando la droga sia destinata
all'uso personale.
L'orientamento, dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la
sentenza n. 360 del 1995, fu abbandonato per oltre un decennio, ed
è stato solo recentemente riproposto, successivamente all'entrata
in vigore della legge n. 49 del 2006, da Cass., Sez. VI, 10.5.2007,
n. 17983, Notaro, le cui argomentazioni sono state richiamate da
diverse successive decisioni conformi della stessa Sezione.
La sentenza n. 17983/07, Notaro, nel riepilogare l'evoluzione
storica della normativa del settore, ha evidenziato che,
nell'originaria formulazione del T.U. sugli stupefacenti n.
309/1990, l'art. 75 sanzionava come illecito amministrativo la
condotta di chiunque, per farne uso personale, "importava,
acquistava o comunque deteneva" sostanze stupefacenti, senza
menzionare la condotta di coltivazione, in quanto quella normativa
ricollegava la destinazione all'uso personale al non superamento
della "dose media giornaliera", dato quantitativo ontologicamente
incompatibile con il concetto di coltivazione. Una volta espunto
però, dal D.P.R. 5.6.1993, n. 171, all'esito del referendum
abrogativo del 1993, il riferimento alla "dose media giornaliera",
deve ritenersi possibile far rientrare la coltivazione c.d.
domestica (per il solo consumo personale) nell'ambito della
detenzione pura e semplice riconducibile all'espressione "comunque
detiene" tuttora presente nella vigente previsione di cui al 1 °
comma dell'art. 75.
L'analisi storicizzata dell'espressione "o comunque detiene"
conduce a ritenere che essa si riferisca ad un comportamento
descrittivo formulato in termini di sintesi, dato che tutte le 5
condotte previste dall'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 sembrano
comunque presupporre una forma di detenzione.
Il D.L. 30.12.2005, n. 272, convertito dalla legge 21.2.2006, n.
49, ha adottato un modello repressivo apparentemente in grado di
sottrarre la coltivazione dal regime di chi comunque detiene
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista
dall'art. 14 [opportunamente 'rimodernata' con la previsione alla
lettera a), n. 6, fra l'altro, proprio della cannabis indica, e dei
prodotti da essa ottenuti, nonché dei tetraidrocannabinoli, dei
loro analoghi naturali, delle sostanze ottenute per sintesi o
semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o
per effetto farmaco- tossicologico; v. anche il n. 7 della stessa
lettera a)]; ma ciò non deve far trascurare che l'art. 75, comma I
, reiterando l'espressione "o comunque detiene", consente di
ricomprendere nel lessico di genere anche la coltivazione, come
sintesi di tutte le condotte richiamate dall'art. 73 nel suo
integrale contesto, ben potendosi ritenere compatibile con
l'attuale regime una coltivazione che "per le altre circostanze
dell'azione", appare destinata ad un uso non esclusivamente
personale.
D'altro canto - sempre secondo la sentenza Notaro - il regime
dell'equiparazione quod poenam della repressione delle attività
illecite concernenti gli stupefacenti (vedi il richiamo dell'art.
73 all'art. 14) conduce ad escludere che un legislatore (non tanto
razionale, quanto) ragionevole possa aver previsto la pena da anni
sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa ad anni venti (di
reclusione ed euro 260.000,00 di multa [nella compresenza delle
circostanze richieste dall'art. 73, comma 5, per la configurazione
dei "fatti di lieve entità", da un anno di reclusione ed euro
3.000,00 di multa ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di
multa] per la coltivazione di un numero circoscritto di piante di
marijuana (dotate di effetto drogante) per chi non intenda fare
commercio del risultato della coltivazione, ma coltivi la cannabis
per uso personale (consumo voluttuario o curativo, studio,
etc.).
Viene ripresa la distinzione tra la nozione di "coltivazione c.d.
domestica" e quella di "coltivazione in senso tecnico" (che si
afferma dover assumere rilievo anche a seguito della legge n. 49
del 2006): la prima configurabile quando il soggetto agente mette a
dimora, in vasi detenuti nella propria abitazione, alcune piantine
di sostanze stupefacenti. Tale condotta rientrerebbe nel più ampio
genus della detenzione, con la conseguenza che, ove si accerti la
destinazione esclusiva del prodotto all'uso personale della
sostanza, essa risulterebbe depenalizzata.
Un solido fondamento di tale assunto viene individuato nella
disciplina amministrativa complementare (artt. 26 e segg. del
D.P.R. n. 309 del 1990) che regola le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ministeriale alla "coltivazione" e le modalità
con le quali tale attività può essere lecitamente svolta: il
concetto tecnico-giuridico di "coltivazione" di piante contenenti
principi attivi di sostanze stupefacenti penalmente rilevante
comprenderebbe soltanto la coltivazione in senso tecnico-agrario
ovvero imprenditoriale, che è caratterizzata da una serie di
presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua
preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la
presenza di locali destinati alla raccolta dei prodotti, laddove,
al contrario, la coltivazione c.d. domestica rientrerebbe
nell'ambito della nozione di "detenzione".
Rileva ancora la sentenza n. 17983/07 che la conclusione contraria
- che fa ricadere in ogni caso le condotte di "coltivazione"
nell'area del penalmente rilevante, negando l'autonomo rilievo
della nozione di detenzione-coltivazione - non fa che trasferire un
dato di inferenza probatoria (quale è quello della destinazione
della sostanza stupefacente) nella ratio del precetto, "tanto da
assegnare al contesto di scoperta forza dirimente ai fini della
identificazione della fattispecie". Ed infatti, sul presupposto che
la detenzione per uso personale è penalmente irrilevante, il tema
probatorio costituito dall'uso personale finisce col coincidere con
la stessa struttura della norma, nel senso che, una volta accertato
l'uso personale, la sua forza esimente è affidata al contesto in
cui il fatto è accertato. Nel caso in cui il prodotto della
coltivazione sia stato già raccolto, viene meno il pericolo
astratto della condotta di coltivazione, fino a consentire
l'utilizzazione di strumenti di verifica del pericolo effettivo, e
se, invece, la coltivazione è ancora in corso, tale accertamento
resta precluso, perché del tutto irrilevante ai tini
dell'identificazione dell'ipotesi di reato e della sua punibilità.
Se poi solo una parte di quanto coltivato è stato raccolto, per
questa sola parte cessa il pericolo del pericolo ed è possibile
verificare, con il pericolo concreto, anche il pericolo astratto
per la salute, secondo un canone del tutto inidoneo a discriminare
la detenzione per il consumo personale dall'esito della
coltivazione, come tale non punibile, dalla detenzione-coltivazione
di quanto ancora non raccolto, come tale punibile.
L'irragionevolezza di siffatte conseguenze finirebbe col dipendere
dalla scelta di affidare la definizione del fatto al momento in cui
si apprende la notitia criminis".
3. La Corte Costituzionale, con la decisione n. 443 del 1994,
dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 28, 72, 73 e 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, come
modificati dal D.P.R. n. 171/1993 (che aveva recepito l'esito della
precedente consultazione referendaria, sopprimendo il riferimento
al concetto di "dose media giornaliera" quale parametro fisso ed
inderogabile, sintomatico della destinazione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope all'uso personale), sollevata per la
prospettata violazione dei principi di parità di trattamento e di
ragionevolezza della norma penale incriminatrice, nella parte in
cui le disposizioni anzidette non escludevano la illiceità penale
delle condotte di coltivazione o fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale
proprio.
Rilevò in quell'occasione il Giudice delle leggi che il remittente
[anche quella volta il G.I.P. del Tribunale di Savona] aveva del
tutto omesso la previa verifica della possibilità di una esegesi
adeguatrice delle norme impugnate, non essendosi posto il problema
"..se, proprio alla luce, e nel quadro del riferito ius
superveniens, l'operata depenalizzazione della condotta di chi
…comunque detiene sia già interpretativamente estensibile alle
condotte di chi coltiva e fabbrica…" (le sostanze in oggetto per il
fine indicato) quale previste dalla normativa denunciata); ciò "…a
fortiori quando, come nella specie, i primi interventi
giurisprudenziali e dottrinali già risultino orientati proprio nel
senso della interpretazione conforme al precetto
costituzionale…".
Venne suggerita così la possibilità di ritenere che le condotte di
coltivazione per uso personale potessero essere sottratte,
unitamente a quelle di importazione, acquisto o detenzione per il
medesimo fine, alla sfera dell'illiceità penale.
Questa Corte di Cassazione, però, solo qualche mese dopo tale
decisione - con le sentenze della IV Sezione 4.12.1993, n. 11138,
Gagliardi e 5.5.1995, n. 913, P.G. in proc. Paoli - ritenne di non
adeguarsi a tale interpretazione adeguatrice, argomentando
essenzialmente sulla natura di reato di pericolo della
"coltivazione" e sulla non assimilabilità della coltivazione stessa
alla "detenzione", così contrastando le aperture che avevano invece
caratterizzato la giurisprudenza di merito.
Venne dunque riproposta la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dal D.P.R.
n. 171/1993, sollevata in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27 della
Costituzione, e la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 360 del
1995 - alla luce dell'interpretazione restrittiva fornita da questa
Corte di legittimità - ne dichiarò l'infondatezza.
La Consulta ritenne la questione non fondata, evidenziando
l'insussistenza della denunciata disparità di trattamento in
ragione della non comparabilità della condotta delittuosa di
"coltivazione", prevista dall'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990,
con alcuna di quelle allegate dal giudice remittente come tertia
comparationis ed argomentò, in particolare, che "…la detenzione,
l'acquisto e l'importazione di sostanze stupefacenti per uso
personale rappresentano condotte collegate immediatamente e
direttamente all'uso stesso, e ciò rende non irragionevole un
atteggiamento meno rigoroso del legislatore nei confronti di chi,
ponendo in essere una condotta direttamente antecedente al consumo,
ha già operato una scelta che, ancorché valutata sempre in termini
di illiceità, l'ordinamento non intende contrastare nella più
rigida forma della sanzione penale, venendo in rilievo, in un
contesto emergenziale di contingente aggravamento delle conseguenze
delle tossicodipendenze, il rischio alla salute dell'assuntore ove
ogni condotta immediatamente antecedente al consumo fosse
assoggettata a sanzione penale. Invece, nel caso della coltivazione
manca questo nesso di immediatezza con l'uso personale e ciò
giustifica un possibile atteggiamento di maggior rigore, rientrando
nella discrezionalità del legislatore anche la scelta di non
agevolare comportamenti propedeutici all'approvvigionamento di
sostanze stupefacenti per uso personale. Per altro verso la scelta
della non criminalizzazione del consumo in sé (che rappresenta una
nota costante di tale disciplina di settore, pur nelle alterne
formulazioni ispirate a maggiore o minor rigore) implica
necessariamente anche, in qualche misura, la non rilevanza penale
di comportamenti immediatamente precedenti, essendo di norma la
detenzione (spesso l'acquisto, talvolta l'importazione)
l'antecedente ultimo dell'assunzione. La linea di confine di queste
condotte che, per il fatto di approssimarsi all'area di non
illiceità penale (quella del consumo), si giovano di riflesso di
una valutazione di maggiore tolleranza, è stata segnata prima dalla
modica quantità, poi dalla dose media giornaliera, infine dall'uso
personale; ma si tratta pur sempre di una sorta di cintura
protettiva del nucleo centrale (id est il consumo) per evitare il
rischio che l'assunzione di sostanze stupefacenti - che il
legislatore ha ritenuto da ultimo di contrastare appunto con la
comminatoria di sanzioni solo amministrative per le condotte
ritenute più immediatamente antecedenti - possa indirettamente
risultare di fatto assoggettata a sanzione penale. La coltivazione
invece è esterna a quest'area contigua al consumo e ciò già di per
sé rende ragione sufficiente di una disciplina differenziata. Né va
taciuto che la stessa destinazione ad uso personale si presta ad
essere apprezzata in termini diversi nelle situazioni qui
comparate. Infatti nella detenzione, acquisto ed importazione il
quantitativo di sostanza stupefacente è certo e determinato e
consente, unitamente ad altri elementi attinenti alle circostanze
soggettive ed oggettive della condotta, la valutazione prognostica
della destinazione della sostanza. Invece, nel caso della
coltivazione, non è apprezzabile ex ante con sufficiente grado di
certezza la quantità di prodotto ricavabile dal ciclo più o meno
ampio della coltivazione in atto, sicché anche la previsione circa
il quantitativo di sostanza stupefacente alla fine estraibile dalle
piante coltivate, e la correlata valutazione della destinazione
della sostanza stessa ad uso personale, piuttosto che a spaccio,
risultano maggiormente ipotetiche e meno affidabili; e ciò ridonda
in maggiore pericolosità della condotta stessa, anche perché - come
ha rilevato la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione -
l'attività produttiva è destinata ad accrescere indiscriminatamente
i quantitativi coltivabili e quindi ha una maggiore potenzialità
diffusiva delle sostanze stupefacenti estraibili…".
La sentenza n. 360 del 1995 evidenziò altresì che la persistente
illiceità penale della coltivazione, anche qualora univocamente
destinata all'uso personale ed indipendentemente dalla quantità di
principio attivo prodotto, resisteva anche alla verifica condotta
(ex artt. 25 e 27 Cost.) alla stregua del principio di offensività,
rilevando che "la verifica del rispetto del principio
dell'offensività come limite di rango costituzionale alla
discrezionalità del legislatore ordinario nel perseguire penalmente
condotte segnate da un giudizio di disvalore implica la
ricognizione della astratta fattispecie penale, depurata dalla
variabilità del suo concreto atteggiarsi nei singoli comportamenti
in essa sussumibili. Operata questa astrazione degli elementi
essenziali del delitto in esame, risulta una condotta (quella di
coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di
sostanze stupefacenti) che ben può valutarsi come pericolosa, ossia
idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo
fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e
quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga;
tanto più che - come già rilevato - l'attività produttiva è
destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi
coltivabili. Si tratta quindi di un tipico reato di pericolo,
connotato dalla necessaria offensività proprio perché non è
irragionevole la valutazione prognostica sottesa alla astratta
fattispecie criminosa - di attentato al bene giuridico protetto. E
- come già questa Corte ha avuto occasione di rilevare (sentenze n.
133 del 1992 e n. 333 del 1991; ma cfr. anche sentenza n. 62 del
1986) - non è incompatibile con il principio di offensività la
configurazione di reati di pericolo presunto; né nella specie è
irragionevole od arbitraria la valutazione, operata dal legislatore
nella sua discrezionalità, della pericolosità connessa alla
condotta di coltivazione. Diverso profilo è quello dell'offensività
specifica della singola condotta in concreto accertata; ove questa
sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico
tutelato (come nel caso -prospettato dal giudice rimettente - della
coltivazione in atto, e senza previsione di ulteriori sviluppi, di
un'unica pianta da cui possa estrarsi il principio attivo della
sostanza stupefacente in misura talmente esigua da essere
insufficiente, ove assunto, a determinare un apprezzabile stato
stupefacente), viene meno la riconducibilità della fattispecie
concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile
connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di
riflesso la necessitò che anche in concreto la offensività sia
ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta
dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire
nella figura del reato impossibile (art. 49 cod. pen.). La mancanza
dell'offensività in concreto della condotta dell'agente non radica
però alcuna questione di costituzionalità, ma implica soltanto un
giudizio di merito devoluto al giudice ordinario (sentenze n. 133
del 1992 e n. 333 del 1991 già citate)".
Pur dopo avere ammesso espressamente la configurabilità della
condotta di "coltivazione" anche in relazione alla coltivazione
domestica di un'unica pianta, la Corte costituzionale precisò che
"costituisce poi questione meramente interpretativa, rimessa
altresì al giudice ordinario, la identificazione, in termini più o
meno restrittivi, della nozione di coltivazione che, sotto altro
profilo, incide anch'essa sulla linea di confine del penalmente
illecito".
Alle valutazioni svolte nella sentenza n. 360 del 1995 si sono poi
riportate le successive decisioni in tema (ordinanze n. 150 e n.
414 del 1996), in difetto di argomenti nuovi o di nuovi profili di
censura.
Con la sentenza n. 296 del 1996, la Corte costituzionale ha avuto
ancora modo di evidenziare che dal novero delle condotte
contemplate dall'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, il successivo
art. 75 ne estrapola tre - l'importazione, l'acquisto e la
detenzione - per riferirle ad una finalità specifica dell'agente,
che è quella di farne uso personale. Per effetto dell'esito
referendario "le tre condotte contemplate dall'art. 75, ove
finalizzate all'uso personale, sono state interamente attratte
nell'area dell'illecito amministrativo, divenendo estranee all'area
del penalmente rilevante; in tal modo è risultata anche in parte
modificata la stessa strategia di (confermato) contrasto della
diffusione della droga nel senso che è stata isolata la posizione
del tossicodipendente (e anche del tossicofilo) rendendo tale
soggetto destinatario soltanto di sanzioni amministrative -
significative peraltro del perdurante disvalore attribuito alla
attività di assunzione di sostanze stupefacenti - ma non anche di
sanzione penale. Ciò però non sulla base soggettiva dell'autore
della condotta, quasi si trattasse di una immunità personale, bensì
sulla base oggettiva della condotta stessa (quale specificata
nell'art. 75 nelle tre ipotesi suddette) e dell'elemento
teleologico (della destinazione della droga ad uso personale). In
tal modo - come questa Corte ha già puntualizzato (sentenza n. 360
del 1995) - ne risulta tracciata una cintura protettiva del
consumo, volta ad evitare il rischio che l'assunzione di sostanze
stupefacenti possa indirettamente risultare di fatto assoggettata a
sanzione penale. In quest'area di rispetto ricadono comportamenti
immediatamente precedenti essendo di norma la detenzione (spesso
l'acquisto, talvolta l'importazione) l'antecedente ultimo
dell'assunzione; ed è l'elemento teleologico della destinazione
della droga all'uso personale ad assicurare (secondo id quod
plerumque accidit) tale nesso di immediatezza. Ove invece non
ricorra l'elemento oggettivo (di una delle tre condotte tipizzate
nell'art. 75 cit.) o quello teleologico (appena ricordato) si
ricade nell'area dell'illecito penale. Ciò anche nell'ipotesi di
una condotta, quale quella della coltivazione di piante da cui si
possono estrarre i principi attivi di sostanze stupefacenti al fine
di fare uso personale delle stesse, che si approssima notevolmente
a tale cintura protettiva, ma ne rimane pur sempre all'esterno,
mancando la puntuale e rigorosa identificazione di uno dei due
requisiti prescritti: condotta questa la cui perdurante rilevanza
penale è stata ritenuta proprio per tale ragione non illegittima da
questa Corte nella citata sentenza n. 360 del 1995.
4. Tenuto conto delle argomentazioni del Giudice delle leggi dianzi
compendiate ed a fronte dei due orientamenti della giurisprudenza
di legittimità dianzi illustrati, ritengono queste Sezioni Unite di
affermare il principio secondo il quale costituisce condotta
penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di
coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze
stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del
prodotto ad uso personale.
Valgono, al riguardo, le seguenti considerazioni:
a) Devono ribadirsi anzitutto gli argomenti svolti dalla Corte
Costituzionale, nella sentenza n. 360 del 1995, con riferimento
alla mancanza di nesso di immediatezza tra la coltivazione e l'uso
personale ed alla impossibilità di determinare "ex ante" la
potenzialità della sostanza drogante ricavabile dalla coltivazione,
così da rendere ipotetiche e comunque meno affidabili le
valutazioni in merito alla destinazione della droga all'uso
personale piuttosto che alla cessione.
Non appaiono condivisibili, in proposito, le riflessioni della
sentenza Notaro (n. 17983/07), che considerano "improprie" le
argomentazioni anzidette, perché perverrebbero "ad una scelta
ermeneutica … sulla base di un assetto interpretativo non proprio
corrispondente agli effettivi risultati cui era giunta la
giurisprudenza ordinaria", per di più in contrasto con le
conclusioni della stessa giurisprudenza costituzionale "in tema di
differenza tra reati di pericolo astratto e reati di pericolo
concreto".
La Corte Costituzionale, infatti - come si è illustrato dianzi, al
paragrafo 3 - tenne ben presente, al momento della decisione, sia
la esistenza di un orientamento giurisprudenziale orientato a
ritenere la coltivazione per uso personale depenalizzata all'esito
del referendum del 1993 ed assoggettabile pertanto alle sole
sanzioni amministrative, sia la diversa interpretazione restrittiva
privilegiata da questa Corte di Cassazione..
Quanto poi alla valutazione della esposizione a pericolo degli
interessi oggetto di tutela, la giurisprudenza costituzionale è
ferma nel ritenere che i reati di pericolo presunto non sono
astrattamente incompatibili con il principio di offensività.
La condotta di coltivazione (punibile fino dal momento di messa a
dimora dei semi) si caratterizza, rispetto agli altri delitti in
materia di stupefacenti, quale fattispecie contraddistinta da una
notevole "anticipazione" della tutela penale e dalla valutazione di
un "pericolo del pericolo", cioè del pericolo, derivante dal
possibile esito positivo della condotta, della messa in pericolo
degli interessi tutelati dalla normativa in materia di
stupefacenti. In tale prospettiva, anche qualora si ritenga che la
salvaguardia immediata della "salute individuale" costituisca,
all'esito del referendum abrogativo del 1993, un aspetto della
tutela penale in parte ridimensionato, la pericolosità della
condotta di coltivazione si correla, nella valutazione della Corte
Costituzionale, alle esigenze di tutela della "salute collettiva"
connesse alla valorizzazione del "pericolo di spaccio" derivante
dalla capacità della coltivazione, attraverso l'aumento dei
quantitativi di droga, di incrementare le occasioni di cessione
della stessa ed il mercato degli stupefacenti fuori del controllo
dell'autorità.
La "salute collettiva" è bene giuridico primario che, anche secondo
l'elaborazione dottrinale, legittima sicuramente il legislatore ad
anticiparne la protezione ad uno stadio precedente il pericolo
concreto.
Questa Corte Suprema, inoltre, a Sezioni Unite (Cass., Sez. Unite,
21.9.1998, Kremi), ha rilevato che i beni oggetto di tutela penale
da parte delle fattispecie incriminatrici previste dall'art. 73 del
T.U. n. 309/1990 sono individuabili, oltre che nella salute
pubblica, anche nella sicurezza e nell'ordine pubblico (in tal
senso si è pure espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n.
333/1991), nonché nella salvaguardia delle giovani generazioni, e
può sicuramente affermarsi che l'implemento del mercato degli
stupefacenti costituisce anche causa di turbativa per l'ordine
pubblico e di allarme sociale.
b) Va evidenziato poi che la condotta di "coltivazione", anche dopo
l'intervento normativo del 2006, non è stata richiamata nell'art.
73, comma bis, né nell'art. 75, comma 1, ma solo nel comma I
dell'art. 73 del novellato D.P.R. n. 309/1990.
Il legislatore, pertanto, ha voluto attribuire a tale condotta
comunque e sempre una rilevanza penale, quali che siano le
caratteristiche della coltivazione e quale che sia il quantitativo
di principio attivo ricavabile dalle parti delle piante da
stupefacenti.
Imprescindibile è, al riguardo, il rispetto delle garanzie di
riserva di legge e di tassatività, tenuto conto che il c.d.
problema della droga presenta il pericolo effettivo che la carica
ideologica ad esso inerente, in senso vuoi libertario vuoi
conservatore e repressivo, induca a risolverlo con schemi di
ampliamento e dilatazione ovvero per contro riduttivi. Deve essere
pertanto circoscritta al legislatore e ad esso soltanto la
responsabilità delle scelte circa i limiti, gli strumenti, le forme
di controllo da adottare.
c) è agevole ricavare dall'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 (ed in
claris non fit interpretatio) l'esclusione dal regime dell'uso
personale di tutte le altre condotte previste dall'art. 73, ad
eccezione dell'importazione. acquisto o comunque della detenzione;
vale a dire le condotte di chiunque "coltiva, produce, fabbrica,
raffina, vende, offre o mette in vendita a qualsiasi titolo,
trasporta, esporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in
transito, consegna per qualsiasi scopo". Il precedente art. 28, del
resto, prevede espressamente l'assoggettabilità alle sanzioni anche
penali stabilite per la fabbricazione illecita di chiunque, senza
essere autorizzato, "coltiva le piante indicate nell'art.
36".
d) Arbitraria deve ritenersi la distinzione tra "coltivazione in
senso tecnico-agrario" ovvero "imprenditoriale" e "coltivazione
domestica" ed essa non è legittimata dal dato letterale della
norma, che non prevede alcuna specificazione del termine lessicale.
L'art. 26 del D.P.R. n. 309/1990 (sotto il capo "Della coltivazione
e produzioni vietate") pone il divieto generale ed assoluto di
coltivare le piante comprese nella tabella I di cui all'art. 14
(fra le quali è annoverata anche la cannahis indica), salvo il
potere del Ministro della salute di autorizzare "istituti
universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di
ricerca alla coltivazione delle piante … per scopi scientifici,
sperimentali e didattici".
Deve ritenersi vietata, pertanto, qualunque forma di coltivazione
delle piante stupefacenti indicate nella tabella l - non
necessariamente connotata (poiché la legge non lo prevede) da
aspetti di imprenditorialità ovvero dalle caratteristiche proprie
della coltivazione "tecnico-agraria" - fatta eccezione soltanto per
quella "per scopi scientifici, sperimentali e didattici"
assentibile con autorizzazione in favore di "istituti universitari
e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di
ricerca".
Il fatto che nei successivi artt. 27-29 e 30 d.P.R. n. 309 del 1990
siano previste norme particolari per la concessione delle
autorizzazioni alla coltivazione (quali la disponibilità del
terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo
delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei
prodotti) non può essere interpretato nel senso che le attività di
coltivazione che non abbiano requisiti siffatti non siano soggette
ad autorizzazione, e quindi siano lecite, ma solo che
l'autorizzazione, per usi di ricerca o didattici, può essere
concessa esclusivamente in presenza di questi elementi, sicché mai
potrebbe essere autorizzata una coltivazione domestica per uso
personale.
e) Qualsiasi tipo di coltivazione è caratterizzato da un dato
essenziale e distintivo rispetto alle fattispecie di detenzione,
che è quello di contribuire ad accrescere (in qualunque entità),
pure se mirata a soddisfare esigenze di natura personale, la
quantità di sostanza stupefacente esistente, sì da meritare un
trattamento sanzionatorio diverso e più grave. La coltivazione,
inoltre, presenta la peculiarità ulteriore di dare luogo ad un
processo produttivo astrattamente capace di "autoalimentarsi"
attraverso la riproduzione dei vegetali. Con tali affermazioni non
si opera "una confusione del fine nella struttura del precetto
penale" né si accentra l'esame sul profilo teleologico, per poi
pervenire, proprio attraverso di esso, alla ricostruzione
strutturale della coltivazione (come viene contestato nella
sentenza Notaro), ma si dà esclusivamente conto della ratio del
diverso trattamento sanzionatorio, in un contesto normativo nel
quale neppure appaiono condivisibili le considerazioni svolte nella
sentenza medesima circa la "indeterminatezza della natura
dell'offesa".
Nel caso, poi, in cui il coltivato (o parte di esso) sia stato
raccolto, la successiva detenzione del prodotto della coltivazione
per finalità di uso personale non comporta la sopravvenuta
irrilevanza penale della precedente condotta di coltivazione, con
inammissibile "assorbimento" nella fattispecie amministrativa
dell'illecito penale, che è autonomo anche sotto il profilo
temporale.
5) Residua un'ultima notazione circa la necessità, in ogni caso,
della verifica -demandata al giudice del merito- dell'offensività
specifica della singola condotta in concreto accertata.
Il principio di offensività - in forza del quale non è concepibile
un reato senza offesa (nullum crimen sine iniuria) - secondo la
consolidata giurisprudenza costituzionale, opera su due piani,
"rispettivamente, della previsione normativa, sotto forma di
precetto rivolto al legislatore (di prevedere fattispecie che
esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in
pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale
(offensività in astratto), e dell'applicazione giurisprudenziale
(offensività in concreto), quale criterio
interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare
che il fiato di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo
il bene o l'interesse tutelato" (così testualmente Corte Cost. n.
265/05 e, in senso conforme, vedi pure le decisioni nn. 360/95,
263/00, 519/00, 354/02).
Nella specie la Corte Costituzionale, come già si è detto, con la
sentenza n. 360 del 1995, ha ritenuto che la condotta di
coltivazione di piante da cui sono estraibili i principi attivi di
sostanze stupefacenti integra un tipico reato di pericolo presunto,
connotato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa
astratta.
In ossequio, però, al principio di offensività inteso nella sua
accezione concreta, spetterà al giudice verificare se la condotta,
di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia
assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico
protetto, risultando in concreto inoffensivo.
La condotta è "inoffensiva" soltanto se il bene tutelato non è
stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante,
infatti, è a tal fine il grado dell'offesa), sicché, con
riferimento allo specifico caso in esame, la "offensività" non
ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è
idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto
rilevabile.
6. Per tutte le argomentazioni dianzi svolte, il ricorso deve
essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, visti gli arti.
607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento.
La coltivazione illegale in materia di sostanze stupefacenti o
psicotrope
1. La vicenda processuale
L'imputato D.V. è stato condannato in entrambi i gradi di
giudizio per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del D.P.R.
n. 309/1990(1), poiché, senza l'autorizzazione di cui all'art.
17(2), coltivava sette piante di cannabis indica, pari a grammi
2,13 di principio attivo puro.
Accertata la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche
sulla contestata recidiva e ritenute sussistenti le attenuanti
specifiche di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. in parola,
l'imputato è stato condannato alla pena di quattro anni di
reclusione e mille Euro di multa, pena peraltro condizionalmente
sospesa, con confisca e distruzione di quanto sotto
sequestro.
L'imputato medesimo, che aveva ammesso la propria condotta, nel
contempo precisava che le piante erano coltivate per il suo proprio
ed esclusivo uso personale. La condotta accertata, secondo la tesi
avanzata da quest'ultimo, non costituirebbe, pertanto, una
"coltivazione" in senso tecnico, in quanto rudimentale e limitata
ad un numero esiguo di piante con destinazione all'uso personale.
Spetterebbe al P.M., secondo tale argomentazione, l'onere di
fornire la prova della eventuale diversa destinazione e, comunque,
la totale assenza di principio attivo rinvenuto nella sostanza
sequestrata di fatto escluderebbe la sussistenza del reato in
contestazione.
I rilievi esposti avrebbero, secondo la tesi sostenuta dalla
difesa, l'effetto di rappresentare l'intrinseca inidoneità della
condotta del ricorrente a porre in pericolo il bene tutelato
penalmente dal D.P.R. n. 309/1990, sicché residuerebbe il mero
illecito amministrativo ex art. 75(3) dello stesso D.P.R.
Già a suo tempo nella motivazione della sentenza di condanna la
Corte d'Appello aveva confermato la natura di reato di pericolo
della coltivazione e, conseguentemente, l'irrilevanza
dell'insufficiente grado di tossicità del raccolto o della
dimensione ridotta (cd. domestica) della coltivazione in quanto la
fattispecie del reato di che trattasi è caratterizzata "…da una
notevole anticipazione della tutela penale e dalla valutazione di
un pericolo del pericolo, cioè del pericolo, derivante dal
possibile esito positivo della condotta, della messa in pericolo
degli interessi tutelati dalla normativa in materia di
stupefacenti…".
L'ipotesi di coltivazione appare, secondo il Giudice del merito,
assolutamente incompatibile con la eccepibilità dell'uso personale;
si contesta, infatti, il diverso orientamento secondo il quale
essendo la coltivazione domestica assimilabile alla detenzione
potrebbe concretizzarsi l'ipotesi di mero uso personale.
Contrariamente argomentando, la difesa proponeva ricorso alla
Suprema Corte avverso la sentenza di condanna, per inosservanza o
erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606
comma primo, lett. c) c.p.p., deducendo, appunto, il fatto che la
coltivazione di piante, dalle quali sono estraibili sostanze
stupefacenti, non sia penalmente rilevante ove venga realizzata per
destinazione del prodotto ad uso personale.
Occorrerebbe, secondo la tesi difensiva, verificare in concreto se
la coltivazione sia destinata alla produzione di sostanze destinate
ad un uso esclusivamente personale, dunque non punibile, ovvero ai
fini del successivo spaccio.
Il ricorso in parola ha consentito alla Suprema Corte di
intervenire in materia stabilendo, una volta per tutte, se la
coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze
stupefacenti, che non si sostanzia nella coltivazione in senso
tecnico-agrario ovvero imprenditoriale, rimanendo, per contro,
nell'ambito concettuale della cd. coltivazione domestica, ricada
nella nozione di detenzione.
L'importanza della pronuncia in commento riposa, appunto, in quel
principio chiarificatore elaborato dalle S.S.U.U. il secondo il
quale "…costituisce condotta penalmente rilevante ogni qualsiasi
attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono
estraibili sostanze stupefacenti, anche quando questa sia
realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale…". In
tal senso il Giudice del diritto ha risolto una volta per tutte i
contrasti giurisprudenziali intervenuti in materia, sgomberando
definitivamente il campo da ogni dubbio interpretativo.
Per la sussistenza del reato de quo, secondo la Suprema Corte, è
sufficiente che venga coltivata anche la singola piantina di
cannabis, essendo punito ex se il fatto della coltivazione
stessa.
Secondo il Giudice del diritto la pericolosità nella fattispecie
predetta è ontologicamente contenuta nella condotta di chi coltiva
piante per la successiva estrazione di sostanze stupefacenti.
Trattasi della medesima pericolosità che, indubbiamente, il
legislatore individua anche nei casi di produzione e fabbricazione,
ossia "…per tutte quelle attività rivolte alla creazione di nuove
disponibilità…". La maggior offensività è insita, in definitiva, in
tutte quelle condotte che comportano il conseguente pericolo di
circolazione e diffusione delle droghe nel territorio nazionale e,
dunque, un rischio per la pubblica salute ed incolumità, accentuata
dal concretizzarsi di "…un processo produttivo astrattamente capace
di autoalimentarsi attraverso la riproduzione dei vegetali…".
La Corte di cassazione ha stabilito, una volta per tutte, che
l'attività di coltivazione è vietata e deve essere penalmente
sanzionata, anche laddove la finalità dell'agente sia quella di
destinare il prodotto della coltivazione a consumo personale
qualificando la relativa fattispecie, dunque, alla stregua di reato
di pericolo presunto o astratto.
2. Le basi giuridiche della pronuncia e l'attuale orientamento
del legislatore
La Corte Costituzionale, intervenuta in materia a metà degli
anni novanta(4), nel dichiarare infondata la questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 75 (cit. in nota), nella
parte in cui non prevedeva la coltivazione tra le ipotesi di uso
personale, aveva a suo tempo fornito indicazioni precise
specificatamente inquadrando il reato in argomento tra i reati di
pericolo astratto e presunto e ponendo di fatto le basi per
l'elaborazione di quell'orientamento che nella sentenza in commento
gli ermellini hanno fatto proprio.
Il Giudice Costituzionale con la medesima precitata decisione,
evidenziò che "…la verifica del rispetto del principio
dell'offensività come limite di rango costituzionale alla
discrezionalità del legislatore ordinario nel perseguire penalmente
condotte segnate da un giudizio di disvalore implica la
ricognizione della astratta fattispecie penale, depurata dalla
variabilità del suo concreto atteggiarsi nei singoli comportamenti
in essa sussumibili…"; la illiceità penale della condotta di chi è
dedito alla coltivazione, anche ove univocamente destinata all'uso
personale ed indipendentemente dalla quantità di principio attivo
prodotto, è, secondo il Giudice Costituzionale, elemento la cui
costituzionalità permane anche alla luce del disposto degli artt.
25 e 17 Cost. con esplicito riferimento al c.d. principio di
offensività.
Già, dunque, nel 1995 si era negato che ad avere rilievo penale
potesse essere esclusivamente la coltivazione cd. agraria a fronte
di una eventuale presunta liceità di quella cd. domestica.
Né la successiva riforma del 2006(5) ha apportato alcun cambiamento
significativo all'impianto normativo vigente che prosegue nella
distinzione tra condotte penalmente rilevanti, che sono
intrinsecamente ed assolutamente incompatibili con la destinazione
ad uso personale (art. 73 comma 1, cit. in nota), e le condotte con
essa compatibili (art. 73 comma 1- bis lett. A, cit. in
nota).
Il legislatore include la coltivazione tra le condotte
assolutamente incompatibili con la destinazione ad uso
personale(6), chiudendo ogni spazio all'applicabilità della
sanzione amministrativa, pur in presenza di una coltivazione di
dimensioni talmente modeste da escludere una potenziale
destinazione di mercato.
La sussistenza della figura criminosa in argomento si determina,
dunque, ogni qualvolta venga coltivata anche una sola piantina di
cannabis.
La parziale abrogazione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 72
e art. 75, comma 1, intervenuta a seguito al D.P.R. 5 giugno 1993,
n. 171(7), ha reso penalmente lecita la sola detenzione,
l'importazione e l'acquisto di sostanze stupefacenti, se per uso
strettamente personale, senza prevedere l'estensione di tale
ritrovata liceità anche alla coltivazione delle droghe,
assolutamente vietata nel territorio dello Stato. L'uso personale
della sostanza prodotta non assume in nessun modo, secondo il
legislatore, alcun valore scriminante.
A mezzo della sentenza in commento, la Suprema Corte è intervenuta
ribadendo preliminarmente la bontà delle conclusioni cui già da
tempo era giunta la Corte Costituzionale (v. sent. cit.) e,
altresì, richiamando con forza la mancanza di nesso di immediatezza
tra la coltivazione e l'uso personale (che, ad esempio, sussiste
tra l'acquisto ed il successivo consumo personale cui il primo è
finalizzato) nonché la impossibilità di determinare ex ante la
potenzialità della sostanza drogante ricavabile dalla
coltivazione.
La tesi fatta propria dal Giudice del diritto trova solida base in
un'argomentazione di natura letterale. La condotta di coltivazione,
come detto, anche dopo l'intervento normativo del 2006, non è stata
richiamata nell'art. 73, comma 1 bis, né nell'art. 75, comma 1, ma
solo nel comma l dell'art. 73 del novellato D.P.R. n.
309/1990.
Il precedente art. 28, del resto, prevede espressamente
l'assoggettabilità alle sanzioni anche penali stabilite per la
fabbricazione illecita di chiunque, senza essere autorizzato,
"…coltiva le piante indicate nell'art. 36…".
Prosegue il Giudice del diritto affermando che è da ritenersi del
tutto arbitraria la distinzione tra coltivazione in senso
tecnico-agrario ovvero imprenditoriale e coltivazione domestica (di
cui si dirà più approfonditamente nella sezione seguente - n.d.a.),
dal momento che essa non è legittimata dal dato letterale della
norma, che non prevede alcuna specificazione del termine
lessicale.
Ulteriore conferma si ricava dall'art. 26 del D.P.R. n. 309/1990,
che, sotto il capo "Della coltivazione e produzioni vietate", pone
il divieto generale ed assoluto di coltivare le piante comprese
nella tabella I di cui all'art. 14.
Il tratto essenziale e distintivo, nonché rilevante in tema di
disvalore penale della condotta di chi effettua qualsiasi tipo di
coltivazione, è quello di contribuire, rispetto alle fattispecie di
detenzione, ad accrescere (in qualunque entità) la quantità di
sostanza stupefacente esistente, pure se mirata a soddisfare
esigenze di natura personale, sì da meritare un trattamento
sanzionatorio diverso e più grave.
Ciò posto, le S.S.U.U. della Suprema Corte concordano nel ritenere
che la sussistenza del reato de quo vada affermata anche nel caso
in cui venga coltivata anche una sola piantina idonea a produrre
sostanza stupefacente, appartenente ad una delle specie vietate,
"…indipendentemente dalla percentuale di sostanza pura o di
principio attivo presente nelle infiorescenze e nelle
foglie…".
Il legislatore, preso atto della consultazione popolare (cit. in
nota), ha fissato i confini della liceità giuridica in base al
criterio dell'impiego dello stupefacente per il proprio bisogno con
riferimento alle sole forme di condotta che sono menzionate
nell'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 (le quali, se connotate dal
fine di uso personale della sostanza, restano fuori dal campo di
repressione penale); non ha voluto, per contro, sottrarre alla
generale disciplina proibizionistica la condotta di chi coltiva e
fabbrica la droga.
Tale assetto normativo ha come fine evidente quello di tutelare
superiori interessi collettivi(8), andando a sanzionare penalmente
una delle fonti di produzione delle sostanze, indipendentemente
dall'accertamento dell'esclusività della destinazione all'uso
personale che alle stesse venga data, per l'immanente pericolo, non
altrimenti controllabile, di dilatazione e propagazione
dell'antisociale e degenerativo fenomeno delle tossicomanie.
3. La coltivazione c.d. "tecnico agricola" e la coltivazione
c.d. domestica
Fissando l'impianto normativo di cui si è detto nella sezione
precedente, il legislatore ha, di fatto, disatteso la tesi di chi,
ancora oggi, ritiene equiparabili la c.d. coltivazione domestica e
la detenzione per uso personale, giacché le due condotte sono
"…ontologicamente distinte sul piano della stessa
materialità…".
La natura di reato di pericolo del correlato delitto(9) rende
punibile la condotta di chi coltiva giacché pone in essere una
attività di per sé idonea alla produzione di sostanze con effetti
stupefacenti, e per questo si differenzia nettamente dalle
condotte, indicate nell'art. 75, colpite solo da sanzioni di natura
amministrativa.
L'ipotesi accusatoria adottata nel corso del procedimento in
argomento inquadra la condotta, come si è ampiamente detto nella
sezione precedente, nell'ambito della coltivazione di cui all'art.
73 D.P.R. cit.
La Corte Costituzionale, chiamata più volte a pronunciarsi nel
merito, ha sottolineato l'esigenza interpretativa di evitare, ove
possibile, con riferimento a tale fattispecie delittuosa, di
criminalizzare, anche solo indirettamente, il consumo di sostanze
stupefacenti; a riguardo, è possibile, sempre secondo la medesima
Corte, dare un inquadramento giuridico al fatto che possa condurre
a ritenere penalmente irrilevante anche la condotta di chi
coltiva.
Si tratta di un intervento attraverso il quale il Giudice
costituzionale, confermando l'orientamento oggi fatto proprio dalla
Suprema Corte, ha inteso temperarne gli effetti richiamando
l'applicazione in concreto del principio di offensività.
Spetta, dunque, all'interprete "…la identificazione, in termini più
o meno restrittivi, della nozione di coltivazione…"(10), con
l'effetto di segnalare la sussistenza di un'area di liceità penale
per quelle condotte che, pur avendo ad oggetto la coltura di piante
stupefacenti, per le loro qualità e quantità non rientrano nel
concetto di coltivazione in senso stretto penalmente
rilevante.
Sarà, quindi, il Giudice del merito a dover sussumere la condotta
concreta del coltivatore nell'alveo della "coltivazione" di cui
all'art. 73 D.P.R. 309/90 -punibile penalmente- ovvero in quello
del "comunque detiene" di cui all'art. 75 D.P.R. cit. -punibile
solo in via amministrativa.
A tal proposito, secondo alcuni, utile per l'interprete potrebbe
rivelarsi la nota distinzione dottrinaria e giurisprudenziale tra
coltivazione in senso c.d. "tecnico-agricola" da quella c.d.
"domestica".
La Cassazione, già con sentenza del 12 luglio 1994, aveva definito
la coltivazione in senso tecnico-agricolo come l'attività su larga
scala caratterizzata dalla "…disponibilità di un terreno e da una
serie di attività dei destinatari delle norme sulla
coltivazione(11) quali si evincono dagli artt. 27 e 28…"(12) che
sono ex se incompatibili con la destinazione all'uso personale del
prodotto in quanto idonee "…appunto ad accrescere effettivamente ed
in modo significativo la provvista disponibile di stupefacente in
circolazione…"(13) e, quindi, dimostrative di una destinazione
finale, anche parziale, al mercato.
Ipotesi assai differente rispetto alla coltivazione c.d.
tecnico-agraria è, secondo il giudice del 1994, la condotta di chi
effettua una coltivazione domestica, per definizione modesta e
rudimentale; l'agente, in tal caso, si limita a far crescere in
casa, in vasi sul terrazzo o nel giardino della propria abitazione,
un esiguo numero di piante da cui è possibile ricavare un
quantitativo di droga modesto. Bastevole, dunque, per il solo uso
personale, con l'effetto giuridico di realizzare una condotta che
"…esula dalla nozione di coltivazione tecnico-agraria di cui agli
artt. 26-28 D.P.R. 9 ottobre 1993, n. 309…".
In tal caso, quindi, si sarebbe ben al di fuori del concetto di
coltivazione di cui agli artt. 26-28 D.P.R. n. 309/90 anche se
trattasi pur sempre, naturalisticamente, di una condotta di
coltivazione. Tale condotta dovrebbe, dunque, essere inclusa nel
più ampio concetto di detenzione, punibile, se inequivocabilmente
destinata all'uso personale, solo amministrativamente.
Tale orientamento è stato confermato dalla Cassazione anche dopo la
nota sentenza della Corte Costituzionale n. 360/95: la Corte
medesima ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica,
che impugnava la sentenza del GIP presso il Tribunale di Macerata
con cui veniva assolto l'imputato, non costituendo il fatto reato,
per aver coltivato ben 20 piante di Marijuana, statuendo nuovamente
che "…correttamente il GIP ha inquadrato la fattispecie in esame,
avuto riguardo anche al dato oggettivo, in rapporto all'elemento
qualitativo/quantitativo delle piante coltivate in una forma
atipica di coltivazione ad uso domestico…".
In tal modo si veniva a mutuare il concetto dell'uso personale
dello stupefacente dalle previsioni di cui all'art. 75 D.P.R. cit.,
pacifico essendo che la misura di coltivazione e le modalità di
questa non appaiono assimilabili al concetto di coltivazione
tecnico-agraria di cui agli artt. 26 e 28 DPR cit. "…in carenza
degli aspetti di preparazione del terreno di semina e di governo
dello sviluppo delle piante significativamente apprezzabili quali
indici di condotta foriera di produzione in via diretta di sostanze
stupefacenti che la norma intende sanzionare…"(14).
Nella sentenza in commento, invece, il Giudice del diritto richiama
con forza l'arbitrarietà della distinzione tra le due forme di
coltivazione, non essendo quest'ultima legittimata dal dato
letterale della norma "…non rintracciandosi nel testo normativo
alcuna specificazione del termine lessicale…"(15).
Gli ermellini lasciano solo una via percorribile per un intervento
del giudice di merito che intenda discostarsi da un tale
orientamento; trattandosi di reato di pericolo, la offensività,
legittimamente presunta dal legislatore, ben può essere esclusa in
concreto laddove, l'esame del caso pratico, consenta di rilevare
l'inidoneità oggettiva della condotta a ledere il bene giuridico
tutelato dalla fattispecie penale.
4. Gli orientamenti giurisprudenziali contrastanti - segue
Pur in presenza di un testo legislativo il cui dato letterale, a
parere di chi scrive, appare chiaro nelle sue prescrizioni, non
sono mancate dispute giurisprudenziali volte a dare rilevanza al
dato del quantitativo personale anche in caso di
coltivazione.
A tal fine si è fatto riferimento, di volta in volta, al principio
di offensività, immanente nel nostro ordinamento penale(16), ed
anche all'assimilazione della coltivazione domestica alla semplice
detenzione (di cui alla sezione precedente).
Secondo l'orientamento dominante, che aderisce ad una logica di
estremo rigore, si deve fare riferimento al dato letterale del
Decreto n. 309/1990 che non distingue, come avviene in fatto di
detenzione, a seconda della destinazione della coltivazione. Di
conseguenza, anche in presenza di un esiguo numero di piantine, si
concretizza la fattispecie di reato di cui all'art. 73.
La coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono
estraibili sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo questa tesi,
costituisce vero e proprio reato di pericolo, la cui sussistenza
deve essere affermata ogni qual volta venga coltivata anche una
sola piantina idonea a produrre sostanza stupefacente, appartenente
ad una delle specie vietate, indipendente dalla percentuale di
sostanza pura o di principio attivo presente nelle infiorescenze e
nelle foglie.
In definitiva, l'attività di coltivazione, in base al D.P.R. n.
309/1990, come modificato dalla legge 49 del 2006, è vietata e
sanzionata penalmente anche qualora la finalità dell'agente sia
quella di destinare il prodotto della coltivazione a consumo
personale(17).
Tale orientamento determina l'assoluta irrilevanza sia di fattori
qualitativi (il grado di tossicità) che quantitativi(18) (il numero
di piante). La modesta estensione della coltivazione, la qualità
delle piante ed il loro grado di tossicità possono rilevare
eventualmente soltanto nell'ambito dell'accertamento della gravità
del reato e della commisurazione della pena, dal momento che tali
dati potrebbero valere soltanto ai fini dell'applicazione della
circostanza aggravante speciale della "ingente quantità" di cui
all'art. 80 D.P.R. n. 309/1990.
La coltivazione, secondo l'orientamento adottato dagli ermellini
nella sentenza in commento, è tanto più grave in quanto idonea,
anche se semplicemente in astratto, ad aumentare il pericolo di
diffusione delle sostanze droganti.
E la logica conseguenza di siffatto orientamento non può essere
altro che l'attività di coltivazione venga a costituire reato a
prescindere dall'uso che il coltivatore intende fare della sostanza
ricavabile.
Altra giurisprudenza, di cui si è ampiamente dato conto nella
precedente sezione, ha ritenuto che, ove la sostanza ricavabile
dalla coltivazione sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio
il bene giuridico tutelato, venga ad escludersi l'offensività in
concreto della condotta di chi coltiva e, dunque, non ne sia
penalmente perseguibile l'autore. Ne consegue che, valorizzando i
fondamentali insegnamenti della Corte delle leggi(19), si
escluderebbe la realizzazione del delitto in presenza di un dato
quantitativo estremamente ridotto.
Secondo questa tesi, sebbene il legislatore abbia nelle sue
previsioni presunto "…una oggettiva pericolosità in fatto di
coltivazioni di stupefacenti…"(20), la coltura di un solo esemplare
di pianta proibita verrebbe a privare dei crismi della tipicità la
condotta concreta, non riconducibile pertanto alla fattispecie
normativa. Interpretando estensivamente l'espressione "comunque
detiene" di cui al testo del primo comma dell'art. 75 si ottiene,
secondo i sostenitori di siffatta argomentazione, il risultato di
comprendere tra le condotte delle quali rileva la tenuità anche
l'attività di coltivazione di qualche piantina di marijuana.
Nel ritenere lecita o meno la coltivazione di sostanze stupefacenti
risulterebbero, quindi, determinanti quei criteri individuati dalla
Suprema Corte per distinguere la coltivazione industriale-agricola
da quella meramente domestica, destinata la prima alla chiara
finalità della cessione a terzi, funzionale, la seconda, a
soddisfare bisogni di natura prettamente individuale, e
precisamente: la tipologia delle tecniche di coltura, la
disponibilità di locali per la raccolta del prodotto, l'impiego di
capitali di un certo rilievo, i precedenti penali del
"coltivatore"(21).
Esistono a riguardo in giurisprudenza tutta una serie di pronunce
che giustificano l'irrilevanza penale della condotta ricorrendo
proprio al principio di offensività(22) e che, proprio prendendo le
mosse da tale principio, hanno contribuito alla elaborazione della
distinzione concettuale tra una coltivazione c.d. tecnico-agraria,
che si caratterizzerebbe per un elevato coefficiente organizzativo
desumibile dal tipo di coltivazione posta in essere (se in terreno
o in vaso), dal tipo di semina e di governo della coltivazione,
dalla disponibilità di attrezzi, strutture e sostanze da cui
desumere un approccio chiaramente imprenditoriale nella
coltivazione, ed una coltura cd. domestica, effettuata in via
approssimativa e rudimentale e i cui frutti sarebbero funzionali ad
un utilizzo meramente personale, non suscettibile di sanzione
penale.
E tale orientamento giurisprudenziale, nelle sue più estreme
conclusioni, ha portato più di un giudice a ritenere l'ipotesi
della "lieve entità", di cui all'73, comma 5, del D.P.R. n.
309/1990, quale vera e propria autonoma fattispecie di reato. Si
tratta, a parere di chi scrive, di un soluzione interpretativa del
tutto arbitraria che non tiene conto della evidente volontà del
legislatore di introdurre, attraverso la norma precitata, una
risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell'ordinamento,
allorché i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di
lieve entità per i mezzi, modalità o circostanze dell'azione ovvero
per la qualità e quantità delle sostanze.
Invero, la ratio dell'attenuante è da ravvisare nell'esigenza di
accordare una particolare attenzione alla dimensione offensiva del
fatto concreto "…il quale per le sue caratteristiche relative ai
beni, alle modalità o alle circostanze dell'azione ovvero alla
qualità e quantità delle sostanze droganti- si riveli come
minimamente-pericoloso rispetto al risultato della diffusione degli
stupefacenti tra i possibili assuntori…"(23).
Come si vede, evidente era il contrasto giurisprudenziale in
materia, e, quindi, non senza motivo, si auspicava l'intervento di
una pronuncia chiarificatrice delle S.S.U.U., pronuncia che è
prontamente giunta.
5. Per una breve riflessione finale
Le S.S.U.U. hanno stabilito, con la sentenza in commento, che è
reato coltivare anche solo una pianta di cannabis. Con questa
decisione la Suprema Corte ha risolto quel conflitto
giurisprudenziale, di cui si diceva nella sezione precedente, che
aveva visto più volte le sezioni della Corte medesima divise nel
considerare o meno reato la coltivazione domestica di poche piante
di cannabis. Bocciata, dunque, la richiesta dello stesso sostituito
procuratore generale della Cassazione secondo cui la coltivazione
di poche piante deve essere considerata lecita.
L'intervento della Suprema Corte, secondo molti, ha il merito di
aver finalmente rovesciato il permissivismo di quasi cinque lustri
ponendosi come monito contro l'individualismo sfrenato che pretende
persino il diritto di drogarsi(24).
La sentenza della Cassazione sarebbe, dunque, un atto
giuridicamente dovuto che pone un freno alla tendenza, mostrata da
parte della dottrina e della giurisprudenza, ad elaborare una
interpretazione estensiva del sistema normativo atta a consentire a
chiunque, nella peggiore delle ipotesi, di coltivarsi in terrazzo
droghe per il proprio consumo o da dividere con gli amici;
anfetamine ed ecstasy fatte in casa hanno già ampiamente invaso il
mercato.
"…Basta fare un giro su internet, per vedere come tutto ciò sia a
disposizione di chiunque. Parliamo di droga dieci, venti volte più
forte di quella degli anni '70. Ma se non si vuole viaggiare sul
web, basta entrare in uno dei tanti smart shop aperti nelle nostre
città. è un grande mercato grigio, in bilico tra legalità e
illegalità, che sfrutta ansie e disagio di giovani e adolescenti
per alzare il fatturato…"(25).
Repressione dello spaccio, prevenzione e recupero del
tossicodipendente, a parere di chi scrive, dovrebbero essere per
tutti gli obiettivi da raggiungere, con una forte alleanza in tal
senso tra pubblico e privato sociale.
Un'ultima puntualizzazione è doverosa. Infatti, sebbene il Massimo
Organo della Nomofilachia abbia optato per l'orientamento in
materia più rigido, non va dimenticato che lo stesso puntualizza la
necessità di ricorrere, come detto, ove risulti opportuno, al
principio di offensività.
A parere delle S.S.U.U., infatti, in ossequio a detto principio,
inteso nella sua accezione concreta(26), spetterà al giudice
verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente
ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il
bene giuridico protetto risultando in concreto inoffensiva, "…e la
condotta è inoffensiva soltanto se il bene tutelato non è stato
leso o messo in pericolo anche in grado minimo…" (cosa che non
accadeva nel caso in esame - n.d.a.).
Approfondimenti
(1) - Recante il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" che
all'art. 73 - Produzione e traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14,
comma 1) prevede che:
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17,
coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette
in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad
altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I
prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a
venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque,
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta,
acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente
detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in
particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del
Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della
giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero
per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope
elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo
prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono
diminuite da un terzo alla metà.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo
17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in
commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e
II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a
ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di
illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche
di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3
dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella
produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope
previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o
fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle
stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali
ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo
14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si
applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla
metà.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i
fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si
applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della
multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di
cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da
assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e
pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice
incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di
verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente
a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere
disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi
dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di
violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del
Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e
delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena
con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale
provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non
ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire
la pena per non più di due volte.
6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra
loro, la pena è aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a
due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa
sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente
l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di
risorse rilevanti.
(2) - D.P.R. n. 309/90 cit. all'art. 17 - Obbligo di autorizzazione
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno 1990, n.
162, art. 8, comma 1) prevede che:
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare,
importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a
qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze
stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui
all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero
della sanità.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per
quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose
e forma di medicamenti.
3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito
dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla
concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in
conformità delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di
cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese
interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari
sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli
altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del
presente testo unico.
5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione,
determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali
essa è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di
Finanza nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto
alla tassa di concessione governativa.
7. [L'autorizzazione prevista nel comma 1 è altresì necessaria per
il compimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 70. Si
applicano le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6] - Comma
abrogato dall'art. 1, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 258.
(3) - D.P.R. n. 309/1990, cit., art. 75 - (Legge 26 giugno 1990, n.
162, art. 15, commi 1, 2 e 3) - Sanzioni amministrative - che
prevede, tra le altre norme, che "…chiunque, per farne uso
personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene
sostanze stupefacenti o psicotrope [in dose non superiore a quella
media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma
1 dell'articolo 78], è sottoposto alla sanzione amministrativa
della sospensione della patente di guida, della licenza di porto
d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se
trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di
turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un
periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste
dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta
di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e
IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la
sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato
commesso il fatto…".
(4) - Corte Cost., Sent. n. 360/1995.
(5) - Legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante "Conversione in legge,
con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,
recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i
finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la
funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per
favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi", pubb. in G.U.
n. 48 del 27 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 45.
(6) - Manifestando la volontà di adeguarsi all'indirizzo prevalente
- n.d.a.
(7) - Che ha dato attuazione al risultato positivo della
consultazione referendaria del 1993 - n.d.a. Il risultato del
referendum ha eliminato la nozione di dose media giornaliera e,
quindi, l'utilizzabilità della medesima, almeno in via immediata e
diretta, ai fini dell'applicazione della normativa sugli
stupefacenti. È da ritenere, peraltro, che il dato quantitativo
rimanga un criterio di valutazione essenziale ai fini del giudizio
relativo alla concedibilità dell'attenuante del fatto lieve, e che,
a tal fine, si debba fare riferimento al parametro rappresentato
dal numero delle dosi ricavabili dalla sostanza oggetto della
condotta incriminata, che rappresenta l'unico referente
concretamente utilizzabile.
(8) - Tra questi in particolare la salute pubblica.
(9) - G. Orfino, Reati comuni - Questioni processuali, Milano, pag.
409 e ss.; la cui offensività deve essere valutata in
concreto.
(10) - Che, sotto altro profilo (evidentemente diverso da quello
già trattato ed attinente la mancanza di offensività in concreto
della condotta dell'agente), incide anch'essa sulla linea di
confine del penalmente lecito.
(11) - Preparazione del terreno, semina, governo dello sviluppo
delle piante, ubicazione dei locali destinati alla custodia del
prodotto, etc.
(12) - C. Cass. penale, Sez. VI, Sent. n. 2342 del 12 luglio 1994,
Gabriele.
(13) - Tribunale di Roma, sez. VII, sentenza 13-27 febbraio 2001,
De Luca.
(14) - C. Cass. penale, Sez. VI, n. 1480 del 28 settembre
2004.
(15) - L'art. 26 del D.P.R. n. 309/1990 (sotto il capo "Della
coltivazione e produzioni vietate") pone il divieto generale ed
assoluto di coltivare le piante comprese nella tabella I di cui
all'art. 14 (fra le quali è annoverata anche la cannahis indica),
salvo il potere del Ministro della salute di autorizzare "…istituti
universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali e di
ricerca alla coltivazione delle piante … per scopi scientifici,
sperimentali e didattici…".
(16) - R. Garofoli, Manuale di diritto penale. Parte speciale II,
Milano, 2006, pag. 605 e ss.
(17) - Ergo, trattandosi di reato di pericolo, la coltivazione di
canapa indiana va sanzionata indipendentemente dall'ampiezza del
numero di piante contenenti sostanze tossiche - n.d.a. Vedi a tal
proposito C. Cass., Sez. IV, 23 marzo 2006, n. 10138, Colantoni; C.
Cass., Sez. IV, 29 settembre 2004, n. 46529, Aspri; C. Cass., Sez.
IV, 6 febbraio 2004, n. 4836, Felsini; C. Cass., Sez. VI, 9 giugno
2004, n. 31472, De Rimini; C. Cass., Sez. IV, con le sentenze 7
dicembre 2006, n. 40295, Quaquero ed altro; C. Cass., Sez. VI, con
le sentenze 23 marzo 2007, n. 12328, P.G. in proc. Fiorillo, 24
maggio 2007, n. 20426, Casciano e 28 settembre 2007, n. 35796,
Franchellucci.
(18) - Addirittura anche il grado di maturazione raggiunto dalla
pianta non sarebbe determinante, dovendo intendersi per
coltivazione proibita quell'attività che, partendo dalla semina,
giunge sino alla raccolta.
(19) - V. Corte Cost., sentenza 24 luglio 1995, n. 360, cit.
(20) - F. Caringella, Lezioni e sentenze di diritto penale 2007,
ildirittopericoncorsi, 2007, pag. 133 e ss.
(21) - Sempre nello stesso senso si era pronunciata la Corte con la
sentenza n. 17983/2007. Si era rimarcato, in quella occasione, il
confine esistente tra il trattamento penale della detenzione e il
trattamento penale della coltivazione di sostanze psicotrope,
concludendo con la dichiarazione che la normativa vigente non ha
fatto chiarezza e non ci si può fermare al dettato del "pericolo"
per la salute altrui e per la propria definito in maniera
astratta.
(22) - V. C. Cass., Sez. IV, sentenza 13.4.2001, n. 15688, Vicini;
C. Cass., Sez. IV, sentenza 7.11.2002, n. 37253, Cantini; C. Cass.,
Sez. IV, sentenza 30.5.2003, n. 23842, Morrone; C. Cass., Sez. IV,
sentenza 8.3.2006, n. 8142, P.G. in proc. Fanfani; nonché C. Cass.,
Sez. VI, sentenza 6.6.2005, n. 20938, Bortoletto; C. Cass. sez. VI,
sentenza 3.8.2007, n. 31968, P.M. in proc. Satta; C. Cass., Sez.
VI, sentenza 31.10.2007, n. 40362, P.G. in proc. Mantovani; C.
Cass., Sez. VI, sentenza 6.01.2007, n. 40712, Nicolotti ed altro;
C. Cass., Sez. VI, sentenza 19.11.2007, n. 42650, P.G. in proc.
Piersanti.
(23) - Cass., Sez. VI, sentenza 5 dicembre 1996, Ranise.
(24) - Se, come dice la Cassazione, rimane illecito penale
coltivare qualche pianta di cannabis per uso personale sul balcone
o nel giardino di casa, altrettanto illecito dovrebbe essere il
consumo, secondo la tesi di chi promuove il più rigido
proibizionismo in materia.
(25) - G. Di Gennaro, La questione droga. Diffusione del consumo e
strategie del contrasto, Giuffrè, 1999.
(26) - F. Caringella - R. Garofoli, Giurisprudenza penale 2006,
Milano, 2006, pag. 49 e ss.
|