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Diserzione.
(C.p.m.p., art. 148;
C.p.p., art. 444)
Corte di cassazione, Sez. I, 29 maggio 2007, n. 799. Pres.
Fazzioli, Est. Granero, P.G. Gentile, concl. conf.; Dif. ric. da
sent. GUP Trib. mil. Padova (annulla senza rinvio).
Il reato militare di diserzione (art. 148 n. 1, C.p.m.p.) non si
configura nei casi in cui l'assenza dal servizio militare trovi
titolo in un'autorizzazione dell'autorità militare, pur se carpita
con dolo. (Fattispecie in cui l'imputato aveva ottenuto la licenza
di convalescenza e poi il congedo assoluto attraverso l'espediente
della simulazione di infermità) (1).
(1) Principio affermato in sentenza Corte di cassazione, Sez. I,
n. 29105 del 14 luglio 2006, C.c. (dep. 10 agosto 2006), Rv. 235272
e ribadito esplicitamente nella sentenza ora massimata.
Giudizio abbreviato - Prova penale.
(C.p.p., artt. 606 e 616)
Corte di cassazione, sez. I, 10 febbraio 2006, n. 169. Pres.
Fazzioli, Est. Santacroce, P.G. Gentile, concl. conf.; Dif. ric. da
sent. C.M.A. Sez. Dist. di Napoli (rigetta).
Il giudice di appello può, nel giudizio svoltosi con il rito
abbreviato, disporre di ufficio le prove assolutamente necessarie
per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione
(1).
Fermo restando, infatti, il carattere eccezionale della
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è pacifico che non è
sindacabile il provvedimento del giudice di appello che,
riconoscendo l'incompletezza di taluni accertamenti o la mancata
assunzione di alcuni testi, motivi in maniera logica ed accettabile
sulla indispensabilità di nuovi accertamenti ai fini della
decisione.
(1) Sul punto, la sentenza cita come precedenti conformi Corte
di cassazione , Sez. I, 27 ottobre 1998, n. 13237; Id., Sez. III, 6
maggio 1998, n. 7143.
Peculato - Furto militare.
(C.p., art. 314;
C.p.m.p., art. 230)
Corte di cassazione, Sez. I, 23 maggio 2006, n. 1850. Pres.
Fazzioli, Est. Bardovagni, P.G. Garino, concl. conf.; P.G. mil.
ric. da sent. GUP T.M. di Verona (dich. inamm.).
L'uso indebito del telefono altrui integra un fatto lesivo che
ha ad oggetto non l'apparecchio telefonico nella sua materialità,
ma le energie occorrenti per le conversazioni, che fanno parte -
almeno potenzialmente - della sfera patrimoniale del titolare
dell'utenza; pertanto, se titolare è una pubblica amministrazione e
l'agente ha - per conto di questa e in funzione delle attività
istituzionali - la disponibilità dell'apparecchio, l'uso a fini
personali integra il reato di peculato comune (1).
Se, invece, l'autore del fatto non ha la disponibilità
dell'apparecchio e utilizza le energie cui questo dà accesso,
eludendo la vigilanza degli addetti, è correttamente configurato il
reato di furto (2).
(1) Come precedente conforme, v. anche Corte di cassazione, Sez.
VI, 23 ottobre 2000, P.M. in proc. D.; Id. 6 febbraio 2001, P.M. in
proc. M.
(2) Nel caso di specie, secondo l'imputazione, il militare autore
del fatto non faceva parte del personale dell'Ente militare
intestatario dell'utenza telefonica, ma effettuò occasionalmente
dei turni di servizio nel locale ove era collocato il centralino
telefonico, adiacente alla sede del reparto di appartenenza: non
risultando pertanto, addetto al telefono e non avendone la
disponibilità, la Corte di Cassazione ha giudicato corretta la
qualificazione del fatto come furto.
In altra decisione conforme (Corte di cassazione, Sez. VII, 21
marzo 2006, ric. A.) la Corte ha ancora ritenuto corretta la
qualificazione come furto per il caso in cui un militare,
appartenente ad un reparto di stanza in Trento, ha effettuato
telefonate personali in occasione di servizi prestati in un reparto
situato in Serie (Brescia) presso cui non era stabilmente addetto e
non aveva la disponibilità dell'apparecchio telefonico ivi
collocato.
Prova penale - Testimonianza.
(C.p.p., art. 197 bis, comma 1)
Corte di cassazione, Sez. I, 23 maggio 2006, n. 690. Pres.
Fazzioli, Est. Corradini, P.G. Garino, parz. conf.; imp. ric. da
sent. C.M.A. di Roma (rigetta).
Le dichiarazioni rese da persone imputate o già imputate in un
procedimento connesso, che sono sentite come testimoni, a norma
dell'art. 197 bis, comma 1, c.p.p., sono annoverate fra le prove e
non tra i semplici indizi, anche se il giudizio di attendibilità
delle stesse necessita di riscontri esterni; deve, cioè, essere
confortato da altri elementi o dati probatori, che non sono
peraltro predeterminati nella specie e nella qualità e che di
conseguenza possono essere, in via generale, di qualsiasi tipo o
natura (1).
(1) Come precedente conforme v. Corte di cassazione, Sez. Un., 3
febbraio 1990, n. 2477, ric. B.
Ricorso per Cassazione.
(C.p.m.p., art. 260;
C.p.p., art. 606 lett. b) e d))
Corte di cassazione, Sez. I, 7 marzo 2007, n. 347. Pres.
Fazzioli, Est. Culot, P.G. Garino, parz. conf.; imp. ric. da sent.
C.M.A. di Roma (dich. inammiss.).
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte assai circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa
volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata,
senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni
di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo
convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali.
Esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una
"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al
giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali.
Verifica della motivazione a sentenza.
(C.p.p. ex art. 606, comma 1, lettera e))
Corte di cassazione, Sez. I, 23 maggio 2006, n. 703. Pres.
Fazzioli, Est. Silvestri, P.G. Garino, concl. conf.; imp. ric. da
sent. C.M.A. di Roma (rigetta).
Nella verifica della fondatezza o meno del motivo di ricorso ex
art. 606. comma 1, lett. e) c.p.p., il compito della Corte Suprema
non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca
adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove,
coessenziale al giudizio di merito, ma quello ben diverso di
stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli
elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta
alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove
abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di
comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione
delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della
scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (1).
Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606,
comma 1, lett. e) c.p.p., è indispensabile dimostrare che il testo
del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di
logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei
fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa
ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima
ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti
riservati al giudice di merito.
(1) In tal senso, v. anche Corte di cassazione, Sez, Un., 13
febbraio 1995, ric. C.
Violazione di consegna da parte di militare di guardia o
di servizio - Consegna - Nozione.
(art. 120 C.p.m.p.).
Corte di cassazione, Sez. I, 11 luglio 2007, n. 1043. Pres.
Mocali, Est. Bardovagni, P.G. Garino, concl. diff.; imp. ric. da
sent. C.M.A. di Roma (rigetta).
La nozione di consegna comprende tutto quel complesso di
prescrizioni tassative, generali o particolari, permanenti o
temporanee, scritte o verbali, impartite per l'adempimento di un
determinato servizio al fine di regolarne le modalità di
esecuzione, dalle quali non è consentito discostarsi (1).
Pertanto, è del tutto legittima, nell'ambito della contestazione
dell'unico reato di cui all'art. 120 C.p.m.p., la menzione della
violazione di più prescrizioni diverse, per fonte ed oggetto,
comprese nella medesima ed onnicomprensiva "consegna avuta" in
relazione allo stesso servizio.
(1) Sulla nozione di consegna, anche la Corte Costituzionale (sent.
n. 263 dell'11 luglio 2000) ha precisato che "il termine
«consegna», nell'ambito dell'ordinamento militare, è sempre stato
inteso in un'accezione fortemente tecnica che lo rende oltremodo
preciso e per nulla indeterminato. Ne consegue che il delitto di
violata consegna, previsto dall'art. 120 c.p.m.p. e diretto a
salvaguardare l'efficienza di servizi determinati (che il
legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le
modalità di esecuzione da parte del militare comandato) risponde al
requisito dell'offensività in astratto (da intendere come limite di
rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore in
materia di previsione delle fattispecie penalmente rilevanti) in
quanto è di per sé suscettibile di ledere interessi di rilievo
costituzionale riconducibili ai valori espressi dall'art. 52 della
Costituzione".
"L'accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti che
identificano la consegna - continua ancora la cit. sent. della
Corte Costituzionale - è invece compito dell'autorità giudiziaria
militare, alla quale spetta altresì valutare se tutte le
prescrizioni impartite siano, nei singoli casi, finalizzate al
corretto svolgimento del servizio comandato, se, cioè, l'eventuale
inadempimento del militare ad alcuna di esse sia idoneo a
pregiudicare l'integrità del bene protetto ed abbia quindi
carattere di offensività anche in concreto.
L'art. 25 Cost., quale risulta dalla lettura sistematica a cui
fanno da sfondo (oltre ai parametri indicati negli artt. 2, 3, 13 e
27 Cost.) l'insieme dei valori connessi alla dignità umana,
postula, infatti, un ininterrotto operare del principio di
offensività dal momento della astratta predisposizione normativa a
quello della applicazione concreta da parte del giudice, con
conseguente distribuzione dei poteri conformativi tra giudice delle
leggi e autorità giudiziaria, alla quale soltanto compete di
impedire, con un prudente apprezzamento della lesività in concreto,
una arbitraria ed illegittima dilatazione della sfera dei fatti da
ricondurre al modello legale".
Sul principio di offensività, v. interessanti e significative note
di dottrina e giurisprudenza, in Roberto Giovagnoli, Studi di
diritto penale, Parte generale, Giuffrè, Milano, 2008, pag.
1007.
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